Legislatura 19ª - 4ª Commissione permanente - Resoconto sommario n. 319 del 20/01/2026

Il presidente ROSSO (FI-BP-PPE), relatore, introduce l'esame dello schema di decreto legislativo in titolo, recante le disposizioni necessarie per l'adeguamento della normativa nazionale al regolamento (UE) 2024/1991 sul ripristino della natura. Il regolamento rappresenta uno dei principali strumenti attuativi della Strategia europea per la Biodiversità 2030, fissando obiettivi vincolanti per il ripristino degli ecosistemi terrestri, marini, agricoli, forestali ed urbani dell'Unione europea, nonché per la conservazione degli impollinatori e la connettività fluviale.

Il Relatore ricorda che la Strategia europea per la Biodiversità 2030 prevede la protezione di almeno il 30 per cento della superficie terrestre, comprese le acque interne, e del 30 per cento dei mari dell'Unione, e che almeno il 30 per cento delle specie e degli habitat la cui conservazione non è soddisfacente, lo diventi entro il 2030.

Lo schema di decreto legislativo, suddiviso in 6 articoli, è stato predisposto in forza della delega legislativa di cui all'articolo 18 della legge di delegazione europea 2024 (legge n. 91 del 2025), in linea con quanto previsto dai criteri specifici di delega.

L'articolo 1 stabilisce oggetto e ambito di applicazione del decreto.

L'articolo 2 individua le autorità nazionali competenti per l'applicazione del regolamento. Tali autorità sono il Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica (MASE) e il Ministero dell'Agricoltura, della Sovranità Alimentare e delle Foreste (MASAF), ciascuno per i rispettivi ambiti di competenza. È previsto, inoltre, un coordinamento congiunto tra i due Ministeri, al fine di evitare sovrapposizioni e garantire coerenza tra tutela ambientale, produzione agricola e politiche di settore.

L'articolo 3 disciplina il ruolo del MASE e del MASAF nella predisposizione del Piano Nazionale di Ripristino (PNR), strumento centrale per l'attuazione del regolamento europeo. I due Ministeri sono chiamati a collaborare nel coordinamento delle attività, nella raccolta e gestione dei dati, nonché nella consultazione e nella diffusione delle informazioni. È previsto che il Piano venga adottato con decreto interministeriale, previa intesa in sede di Conferenza Unificata. L'articolo disciplina, inoltre, gli obblighi di trasmissione dei dati e delle informazioni alla Commissione europea.

L'articolo 4 individua le amministrazioni competenti per l'attuazione concreta del Piano Nazionale di Ripristino, definendo un articolato riparto di responsabilità tra i diversi livelli di governo, relativamente a regioni e province autonome, comuni e città metropolitane, enti gestori delle aree naturali protette, autorità di bacino distrettuali, enti gestori delle aree forestali regionali pubbliche e/o private. Tutte le amministrazioni coinvolte sono chiamate a contribuire agli obiettivi di messa a dimora di nuovi alberi secondo quanto previsto dall'articolo 13 del regolamento e ad assicurare le attività di monitoraggio e trasmissione dei dati alla Commissione europea, nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 21 dello stesso regolamento.

L'articolo 5 istituisce presso il MASE un Tavolo interministeriale di indirizzo e coordinamento strategico, con funzioni di indirizzo politico-strategico, coordinamento amministrativo e raccordo istituzionale per l'attuazione del regolamento e del Piano. Il Tavolo è presieduto dal MASE ed è composto da rappresentanti ministeriali e della Presidenza del Consiglio al fine di assicurare una visione integrata delle politiche ambientali, agricole, infrastrutturali, culturali, sanitarie e di protezione civile. È prevista una riunione ordinaria annuale.

L'articolo 6, infine, reca la clausola di invarianza finanziaria.

Il seguito dell'esame è, quindi, rinviato.

La seduta termina alle ore 15,15.