Legislatura 19ª - 4ª Commissione permanente - Resoconto sommario n. 319 del 20/01/2026
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(1698) Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di Città del Capo del 2012 sull'attuazione delle disposizioni del Protocollo del 1993 relativo alla Convenzione internazionale di Torremolinos del 1977 sulla sicurezza delle navi da pesca, con Annesso, fatto a Città del Capo l'11 ottobre 2012, approvato dalla Camera dei deputati
(Parere alla 3a Commissione. Esame e rinvio)
Il presidente ROSSO (FI-BP-PPE), relatore, introduce l'esame del disegno di legge in titolo, che autorizza la ratifica dell'Accordo di Città del Capo del 2012, adottato nell'ambito della Conferenza diplomatica dell'Organizzazione marittima internazionale (IMO), volto a favorire l'entrata in vigore delle disposizioni del Protocollo di Torremolinos del 1993, relativo alla Convenzione internazionale di Torremolinos del 1977 sulla sicurezza delle navi da pesca. L'Accordo si inserisce nel più ampio quadro degli strumenti internazionali promossi dall'IMO, in cooperazione con la Food and Agriculture Organization (FAO) e l'Organizzazione Internazionale del Lavoro (OIL), finalizzati al miglioramento delle condizioni di sicurezza e di vita a bordo dei pescherecci, anche al fine di contribuire alla battaglia contro la pesca illegale.
La Convenzione di Torremolinos del 1977 e il relativo Protocollo del 1993, pur sottoscritti dall'Italia, non sono mai entrati in vigore a causa del mancato raggiungimento del numero minimo di ratifiche richiesto. L'Accordo di Città del Capo del 2012 è stato pertanto concepito quale strumento semplificato e vincolante, idoneo a superare tale stallo e a rendere operativi, a livello internazionale, standard minimi obbligatori in materia di progettazione, costruzione ed equipaggiamento dei pescherecci, assicurando al contempo condizioni di parità concorrenziale tra gli operatori del settore.
Per quanto concerne l'ordinamento dell'Unione europea, la materia risulta disciplinata dalla direttiva 97/70/CE, che ha istituito un regime di sicurezza armonizzato per le navi da pesca di lunghezza pari o superiore a 24 metri, estendendo altresì l'applicazione di talune disposizioni della Convenzione e del Protocollo di Torremolinos anche a unità di dimensioni inferiori rispetto alla soglia originaria dei 45 metri. In assenza di un quadro internazionale obbligatorio uniforme, i meccanismi di controllo e monitoraggio dei pescherecci operanti su scala transnazionale risultano tuttavia disomogenei. In tale prospettiva, l'Accordo in via di ratifica mira a colmare tale lacuna, definendo requisiti internazionali vincolanti in materia di stabilità e navigabilità, apparati di bordo, impianti elettrici, mezzi di salvataggio, radiocomunicazioni e sicurezza antincendio.
L'Accordo è composto da quattro articoli, un Annesso e un'Appendice. Gli articoli disciplinano gli obblighi generali delle Parti, le modalità di interpretazione e applicazione del Protocollo di Torremolinos del 1993 e della Convenzione internazionale di Torremolinos, nonché le procedure di ratifica, accettazione, approvazione, adesione ed entrata in vigore dell'Accordo.
L'Annesso introduce modifiche puntuali al Protocollo del 1993, articolandosi in dieci capitoli. Il capitolo I è suddiviso in diciassette regole. Di particolare rilievo è la regola 3, che consente all'amministrazione di concedere esenzioni rispetto a specifici requisiti del Protocollo qualora la loro applicazione risulti irragionevole o impraticabile in relazione al tipo di nave, alle condizioni operative e all'assenza di pericoli generali per la navigazione, purché siano garantiti adeguati livelli di sicurezza e l'unità operi in zone di pesca determinate. La regola 7 disciplina, invece, le visite sui dispositivi di salvataggio e sugli altri equipaggiamenti, al fine di verificare la piena conformità della nave alle disposizioni del Protocollo, al regolamento internazionale per la prevenzione degli abbordi in mare e alle prescrizioni dell'amministrazione competente. Le regole 11, 12 e 13 disciplinano il rilascio del certificato internazionale di sicurezza per pescherecci a seguito di ispezione iniziale o di rinnovo con esito positivo, prevedendo una validità massima non superiore a cinque anni e la possibilità di rilascio da parte di un altro Stato parte, previa autorizzazione dell'amministrazione competente. Le regole 14, 15, 16 e 17 recano disposizioni sui modelli dei certificati, sul loro riconoscimento reciproco tra le Parti e sulla loro disponibilità a bordo per eventuali controlli.
I capitoli II e III disciplinano, rispettivamente, la costruzione, la tenuta stagna e gli equipaggiamenti dei pescherecci, nonché la stabilità e la navigabilità, le prove di stabilità e le condizioni operative. Il capitolo IV reca disposizioni relative ai macchinari, agli impianti elettrici, ai sistemi di pompaggio, alla protezione contro il rumore e agli impianti di refrigerazione. Il capitolo V disciplina la protezione antincendio, prevedendo che, salvo diversa disposizione, tali norme si applichino alle sole navi da pesca nuove di lunghezza pari o superiore a 45 metri. Il capitolo VI concerne la protezione dell'equipaggio, mentre i capitoli VII e VIII disciplinano, rispettivamente, i mezzi di salvataggio e le procedure di emergenza, gli appelli e le esercitazioni. Il capitolo IX reca disposizioni in materia di radiocomunicazioni, prevedendo possibili deroghe per i pescherecci esistenti in presenza di sistemi equivalenti, mentre il capitolo X contiene norme relative all'installazione delle apparecchiature di navigazione. Le disposizioni dei capitoli II-X risultano in larga parte già recepite nell'ordinamento nazionale, in particolare attraverso il decreto legislativo n. 541 del 1999 e la normativa tecnica vigente.
Il disegno di legge di ratifica si compone di sei articoli. Gli articoli 1 e 2 contengono le consuete disposizioni di autorizzazione alla ratifica e di ordine di esecuzione. L'articolo 3 individua nel Comando generale del Corpo delle capitanerie di porto, l'autorità competente per l'attuazione dell'Accordo. L'articolo 4 autorizza il Governo a formulare, al momento del deposito dello strumento di ratifica, la dichiarazione prevista dall'allegato alla decisione 2014/195/UE del Consiglio, al fine di garantire il rispetto dei vincoli derivanti dalla normativa dell'Unione europea. L'articolo 5 reca la clausola di invarianza finanziaria, mentre l'articolo 6 disciplina l'entrata in vigore.
Il seguito dell'esame è, quindi, rinviato.