Legislatura 19ª - 4ª Commissione permanente - Resoconto sommario n. 319 del 20/01/2026

(1697) Ratifica ed esecuzione dell'Accordo quadro di partenariato e cooperazione tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e il Governo della Malaysia, dall'altra, fatto a Bruxelles il 14 dicembre 2022, approvato dalla Camera dei deputati

(Parere alla 3a Commissione. Esame e rinvio)

La senatrice PELLEGRINO (FdI), relatrice, introduce l'esame del disegno di legge in titolo, recante l'autorizzazione alla ratifica e all'esecuzione dell'Accordo quadro di partenariato e cooperazione tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e il Governo della Malaysia, dall'altra, sottoscritto a Bruxelles il 14 dicembre 2022. L'accordo in esame costituisce la prima intesa tra l'Unione europea e la Malaysia e segna un progresso verso il rafforzamento del ruolo dell'Unione nell'area, in linea con la Strategia europea per l'indopacifico.

Il testo, composto da 60 articoli, suddivisi in dieci titoli, si propone di instaurare un partenariato rafforzato tra le Parti e di approfondire e consolidare la cooperazione in un'ampia gamma di settori, tra cui i diritti umani, la non proliferazione delle armi di distruzione di massa, la lotta contro terrorismo, corruzione e criminalità organizzata, il commercio, la migrazione, i cambiamenti climatici, la scienza, la tecnologia e la cultura.

Il titolo I (articoli 1-2) definisce l'ambito di applicazione dell'accordo, fondato sul rispetto dei principi democratici e dei diritti umani, enunciati nella Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo e negli altri strumenti internazionali sui diritti umani, nonché del principio dello Stato di diritto.

Il titolo II (articoli 3-4) riguarda la cooperazione bilaterale, regionale e internazionale ed è finalizzato a promuovere lo scambio di informazioni nell'ambito di consessi quali l'ONU (Organizzazione delle Nazioni Unite), l'ASEAN (Association of Southeast Asian Nations), l'ASEM (Vertice Asia-Europa), la Conferenza delle Nazioni Unite sul commercio e lo sviluppo e l'Organizzazione mondiale del commercio.

Il titolo III (articoli 5-9), sulla cooperazione in materia di pace, sicurezza e stabilità internazionali, chiama le Parti a cooperare per la prevenzione e la repressione degli atti di terrorismo e di altri gravi crimini, nonché a rafforzare gli accordi internazionali sulle armi di distruzione di massa.

Il titolo IV (articoli 10-17) riguarda la cooperazione in materia di commercio e investimenti e prevede l'impegno a concludere un Accordo di libero scambio.

Il titolo V (articoli 18-24) reca disposizioni in materia di giustizia e sicurezza, migrazione, protezione dei dati personali, lotta alla criminalità organizzata, alla criminalità economica e finanziaria, alla corruzione e al finanziamento del terrorismo.

Il titolo VI (articoli 25-33) disciplina la cooperazione in settori, quali la promozione e la tutela dei diritti umani, la regolamentazione del settore bancario e assicurativo, i servizi finanziari, la politica economica, la governance fiscale, la politica industriale, le tecnologie dell'informazione, la cybersicurezza, il turismo e l'audiovisivo.

Il titolo VII (articoli 34-46) riguarda la cooperazione in materia di istruzione, scienza, tecnologia e innovazione, di tecnologie verdi, energia, trasporti, ambiente, agricoltura, pesca e sviluppo rurale, salute, occupazione, affari sociali, statistiche, società civile, pubblica amministrazione e gestione delle catastrofi.

Il titolo VIII (articoli 47-49) definisce gli strumenti di cooperazione.

Il titolo IX (articolo 50) delinea il quadro istituzionale dell'intesa, istituendo un Comitato misto destinato a riunirsi almeno ogni due anni, in Malaysia o a Bruxelles, incaricato di garantire il buon funzionamento dell'Accordo e a risolvere eventuali divergenze interpretative o applicative.

Da ultimo, il titolo X (articoli 51-60) reca le disposizioni finali, che prevedono, in particolare, che qualsiasi differenza o divergenza tra le Parti venga composta in via amichevole, attraverso consultazioni o negoziati nell'ambito del Comitato misto, senza rivolgersi a un terzo o a un tribunale internazionale.

Il seguito dell'esame è, quindi, rinviato.