Legislatura 19ª - 4ª Commissione permanente - Resoconto sommario n. 319 del 20/01/2026

(1624) Valorizzazione della risorsa mare

(Parere alla 8a Commissione. Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta dell'8 gennaio.

Il senatore SATTA (FdI), relatore, svolge una relazione integrativa sul disegno di legge in titolo che, come già illustrato, introduce disposizioni inerenti alla valorizzazione della risorsa mare e specificamente in materia di coordinamento delle politiche del mare, definizione della zona contigua, turismo subacqueo, navigazione da diporto, navigazione marittima, cantieristica, ambiente, cultura, pesca, isole minori.

Ricorda che nella precedente seduta era emersa una richiesta di approfondimento circa i profili di compatibilità della disciplina contenuta nel disegno di legge, con la normativa dell'Unione europea.

Al riguardo, rileva che il capo I (articolo 1) reca una norma di natura ordinamentale, sulla composizione del Comitato interministeriale per le politiche del mare (CIPOM) e sul suo ruolo nell'assicurare il concerto tra i diversi Ministeri interessati all'attuazione del Piano del mare. Da tali disposizioni, quindi, non emergono aspetti di diretto impatto sulla normativa europea o sulla normativa nazionale di attuazione della stessa.

Il capo II (articoli da 2 a 6), prevede l'istituzione della zona contigua (12 miglia oltre il mare territoriale) e disciplina i relativi controlli sulle navi che è possibile effettuare in tali aree ai sensi della Convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare (UNCLOS).

Al riguardo, rileva come l'istituzione della zona contigua impatti sull'applicazione del regolamento (UE) n. 656/2014, relativo alle operazioni di sorveglianza delle frontiere marittime esterne coordinate dall'Agenzia europea della guardia di frontiera e costiera (FRONTEX) al fine di intercettare natanti sospettato di trasportare persone intenzionate a eludere le verifiche ai valichi di frontiera o sia utilizzato per il traffico di migranti via mare. Il regolamento, infatti, considera la zona contigua, ove formalmente istituita dallo Stato membro, alla stessa stregua delle acque territoriali del medesimo Stato. Pertanto, l'operatività del regolamento, per quanto riguarda l'Italia, si estenderà anche sulle acque della zona contigua quando questa sarà formalmente istituita.

Il capo III (articoli da 7 a 14) stabilisce i requisiti e i princìpi fondamentali per l'esercizio dell'attività dei centri di immersione e di addestramento subacqueo, con la finalità di promuovere l'attività subacquea a scopo ricreativo e la valorizzazione del patrimonio naturale, biologico, archeologico e culturale sommerso, nonché di prevenire i danni ambientali derivanti dalle attività subacquee e di incentivare lo sviluppo di tecnologie innovative.

L'Unione europea non disciplina direttamente l'attività subacquea a scopo ricreativo. Tuttavia, sono applicabili i principi generali dell'ordinamento europeo inerenti all'attività professionale. L'articolo 7, infatti, prevede che le regioni provvedano a disciplinare le professioni del turismo subacqueo, nel rispetto dei princìpi fondamentali fissati dalle disposizioni di legge in esame. L'articolo 10 precisa che per l'esercizio dell'attività di istruttore subacqueo e di guida subacquea, oltre alla maggiore età e alla cittadinanza italiana o dell'Unione europea o il permesso di soggiorno, è richiesto il possesso del relativo brevetto, rilasciato da un'organizzazione didattica subacquea previo superamento di un esame teorico e pratico.

Inoltre, i cittadini europei o della Svizzera, già abilitati nel proprio Stato all'esercizio della professione di istruttore o di guida subacquea, possono svolgere la loro attività anche in Italia su base temporanea e occasionale, in regime di libera prestazione di servizi. Se invece si stabiliscono in Italia, dovranno ottenere il predetto brevetto, secondo la normativa italiana.

Al riguardo, il Relatore ricorda che la direttiva (UE) 2018/958, recepita con il decreto legislativo n. 142 del 2020, prevede che prima di introdurre norme che limitano l'accesso o l'esercizio di una professione, lo Stato membro deve valutarne la proporzionalità rispetto all'obiettivo di interesse pubblico che si vuole tutelare, verificando che non ci siano alternative meno restrittive. Dagli atti a disposizione, non risulta che tale valutazione di proporzionalità sia stata effettuata.

Il capo IV (articoli da 15 a 17), sulla navigazione da diporto, non presenta aspetti di impatto sulla compatibilità con l'ordinamento dell'Unione, poiché non incide sull'unica normativa europea in materia diportistica che è la direttiva 2013/53/UE che detta i requisiti di progettazione e fabbricazione di natanti e imbarcazioni dai 2,5 ai 24 metri e delle moto d'acqua.

Infatti, l'articolo 15 riguarda l'iscrizione delle imbarcazioni e navi da diporto adibite ad uso commerciale, nonché l'obbligo per le unità di bandiera estera ma di proprietà di cittadini italiani o residenti in Italia di possedere la certificazione dell'idoneità ambientale e di sicurezza alla navigabilità o, in mancanza, di sottoporre a visita presso un organismo tecnico notificato che ne rilasci il certificato quinquennale. Si stabilisce anche la possibilità di conversione della patente nautica conseguita all'estero e si disciplina il contratto di locazione dell'imbarcazione da diporto.

Il capo V (articoli da 18 a 21), in materia di navigazione marittima, reca disposizioni concernenti il consulente chimico di porto, l'iscrizione della gente di mare, le procedure di iscrizione e cancellazione delle navi nei registri, precisazioni relative alla sorveglianza sugli apparati radioelettrici di bordo, e l'autorizzazione alle regioni di adottare misure di sostegno per la modernizzazione e lo sviluppo della cantieristica navale, in coerenza con la normativa europea sugli aiuti di Stato. Alcune disposizioni quindi rientrano in strumenti normativi di attuazione di direttive europee, senza tuttavia alterarne il recepimento.

Il capo VI (articoli da 22 a 30) reca misure varie, alcune delle quali non incidono sulla normativa europea o di derivazione europea: articolo 22 sul personale scolastico; articolo 23 sull'esternalizzazione del rifornimento idrico delle isole minori della Sicilia; articolo 24 sulla specificazione delle aree degradate esenti dall'autorizzazione paesaggistica; articolo 25 sul coinvolgimento della ricerca nella dismissione di impianti offshore; articolo 28 sull'estensione della cassa integrazione per gli operai agricoli; articolo 29 sull'estensione dell'abilitazione del marinaio autorizzato al comando di unità da pesca fino a 200 tonnellate anche oltre il 20° meridiano, ovvero anche nel Mediterraneo orientale e nei mari orientali fino all'India; articolo 30 che sostituisce, nella composizione delle commissioni di riserva delle aree marine protette, il soppresso Istituto Centrale per la Ricerca Scientifica e Tecnologica Applicata al Mare (ICRAM) con l'Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale (ISPRA).

L'articolo 26 conferisce al Ministero dell'università e della ricerca il compito di promuovere iniziative nazionali e internazionali di ricerca volte a garantire una gestione sostenibile delle risorse marine e delle aree costiere, con il coinvolgimento degli enti pubblici di ricerca vigilati dal Ministero. Secondo la relazione che accompagna il disegno di legge, ciò si lega con l'attività di coordinamento - affidata all'Italia - del Partenariato europeo per l'economia blu sostenibile, che dispone di 450 milioni di euro per i sette anni 2021-2027, a valere sul Programma Horizon Europe.

Infine, l'articolo 27 prevede uno sgravio contributivo per le imprese che imbarcano, sulle proprie unità da pesca, soggetti precedentemente impiegati in pescherecci dismessi mediante il sostegno del Fondo europeo per gli affari marittimi, la pesca e l'acquacoltura (FEAMPA), nell'ambito della politica volta all'arresto definitivo di unità da pesca per sovracapacità della flotta rispetto alle possibilità di pesca disponibili. L'agevolazione è concessa nei limiti della normativa sugli aiuti di Stato de minimis nel settore della pesca e dell'acquacoltura e nel rispetto delle norme dell'Unione europea sulla cumulabilità degli aiuti di Stato.

La senatrice ROJC (PD-IDP) chiede se, non sussistendo profili di urgenza, sia possibile non procedere alla votazione nella seduta di domani, considerato che in Commissione di merito sono ancora aperti i termini per la presentazione degli emendamenti e ritenendo opportuno disporre di un ulteriore momento di riflessione sul tema.

Il presidente ROSSO precisa che il termine per la presentazione degli emendamenti in Commissione di merito scadrà giovedì 29 gennaio.

Ritiene, pertanto, che sussista un margine di tempo adeguato a un ulteriore approfondimento e conviene sull'opportunità di rinviare la votazione alla prossima settimana.

Il seguito dell'esame è, quindi, rinviato.