Legislatura 19ª - 4ª Commissione permanente - Resoconto sommario n. 319 del 20/01/2026
Azioni disponibili
4ª Commissione permanente
(POLITICHE DELL'UNIONE EUROPEA)
MARTEDÌ 20 GENNAIO 2026
319ª Seduta
Presidenza del Vice Presidente
La seduta inizia alle ore 15.
IN SEDE REFERENTE
(1737) Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea - Legge di delegazione europea 2025, approvato dalla Camera dei deputati
(Doc. LXXXVI, n. 3) Relazione programmatica sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea per l'anno 2025
(Doc. LXXXVII, n. 2) Relazione consuntiva sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea, riferita all'anno 2024
(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)
Prosegue l'esame congiunto, sospeso nella seduta del 13 gennaio.
Il presidente ROSSO ricorda che giovedì 22 gennaio, alle ore 16, avranno luogo alcune audizioni relative ai provvedimenti in titolo. Assicura che tutta la documentazione che verrà depositata sarà resa disponibile per la pubblica consultazione sulla pagina web della Commissione.
La senatrice ROJC (PD-IDP) chiede se sia possibile partecipare alle audizioni in collegamento da remoto, in considerazione di concomitanti impegni che non le permetteranno di essere a Roma, precisando che si tratta di una istanza condivisa anche da altri senatori del suo Gruppo.
In alternativa, precisa che si atterrà alla lettura delle memorie, non potendo assistere direttamente alle audizioni.
Il presidente ROSSO (FI-BP-PPE) si impegna a sottoporre la richiesta al presidente Terzi di Sant'Agata.
La senatrice PELLEGRINO (FdI) chiede se le memorie depositate possano essere trasmesse in tempo utile per la formulazione degli emendamenti e degli ordini del giorno.
Il presidente ROSSO conferma che le memorie già pervenute sono in distribuzione e assicura la circolazione di quelle che saranno depositate, in tempo utile rispetto al termine per la presentazione degli emendamenti e degli ordini del giorno, fissato al 27 gennaio 2026, alle ore 14.
La Commissione prende atto.
Il seguito dell'esame congiunto è, quindi, rinviato.
ESAME DI PROGETTI DI ATTI LEGISLATIVI DELL'UNIONE EUROPEA
Proposta di decisione del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica la decisione (UE) 2015/1814 per quanto riguarda la riserva stabilizzatrice del mercato per i settori dell'edilizia e del trasporto stradale e ulteriori settori (COM(2025) 738 definitivo)
(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 144, commi 1-bis e 6, del Regolamento e rinvio)
Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 23 dicembre.
Il presidente ROSSO (FI-BP-PPE), relatore, in riferimento all'esame dell'atto COM(2025) 738, concernente la riserva stabilizzatrice del mercato per i settori dell'edilizia e del trasporto stradale e ulteriori settori, assicura che tutta la documentazione che verrà depositata sarà resa disponibile per la pubblica consultazione sulla pagina web della Commissione.
La Commissione prende atto.
Il seguito dell'esame è, quindi, rinviato.
AFFARI ASSEGNATI
Gli aspetti istituzionali della strategia commerciale dell'Unione europea (n. 9)
(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 34, comma 1, e per gli effetti di cui all'articolo 50, comma 2, del Regolamento, e rinvio)
Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 9 gennaio.
Il presidente ROSSO ricorda che in data odierna, alle ore 15,30, si svolgerà l'audizione in videoconferenza del professor Roberto Baldoni, Senior Advisor per le politiche tecnologiche e di cybersicurezza dell'Ambasciata d'Italia a Washington.
Avvisa che il professor Baldoni ha depositato una memoria che sarà resa disponibile per la pubblica consultazione sulla pagina web della Commissione.
La Commissione prende atto.
Il seguito dell'esame è, quindi, rinviato.
IN SEDE CONSULTIVA
(1697) Ratifica ed esecuzione dell'Accordo quadro di partenariato e cooperazione tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e il Governo della Malaysia, dall'altra, fatto a Bruxelles il 14 dicembre 2022, approvato dalla Camera dei deputati
(Parere alla 3a Commissione. Esame e rinvio)
La senatrice PELLEGRINO (FdI), relatrice, introduce l'esame del disegno di legge in titolo, recante l'autorizzazione alla ratifica e all'esecuzione dell'Accordo quadro di partenariato e cooperazione tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e il Governo della Malaysia, dall'altra, sottoscritto a Bruxelles il 14 dicembre 2022. L'accordo in esame costituisce la prima intesa tra l'Unione europea e la Malaysia e segna un progresso verso il rafforzamento del ruolo dell'Unione nell'area, in linea con la Strategia europea per l'indopacifico.
Il testo, composto da 60 articoli, suddivisi in dieci titoli, si propone di instaurare un partenariato rafforzato tra le Parti e di approfondire e consolidare la cooperazione in un'ampia gamma di settori, tra cui i diritti umani, la non proliferazione delle armi di distruzione di massa, la lotta contro terrorismo, corruzione e criminalità organizzata, il commercio, la migrazione, i cambiamenti climatici, la scienza, la tecnologia e la cultura.
Il titolo I (articoli 1-2) definisce l'ambito di applicazione dell'accordo, fondato sul rispetto dei principi democratici e dei diritti umani, enunciati nella Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo e negli altri strumenti internazionali sui diritti umani, nonché del principio dello Stato di diritto.
Il titolo II (articoli 3-4) riguarda la cooperazione bilaterale, regionale e internazionale ed è finalizzato a promuovere lo scambio di informazioni nell'ambito di consessi quali l'ONU (Organizzazione delle Nazioni Unite), l'ASEAN (Association of Southeast Asian Nations), l'ASEM (Vertice Asia-Europa), la Conferenza delle Nazioni Unite sul commercio e lo sviluppo e l'Organizzazione mondiale del commercio.
Il titolo III (articoli 5-9), sulla cooperazione in materia di pace, sicurezza e stabilità internazionali, chiama le Parti a cooperare per la prevenzione e la repressione degli atti di terrorismo e di altri gravi crimini, nonché a rafforzare gli accordi internazionali sulle armi di distruzione di massa.
Il titolo IV (articoli 10-17) riguarda la cooperazione in materia di commercio e investimenti e prevede l'impegno a concludere un Accordo di libero scambio.
Il titolo V (articoli 18-24) reca disposizioni in materia di giustizia e sicurezza, migrazione, protezione dei dati personali, lotta alla criminalità organizzata, alla criminalità economica e finanziaria, alla corruzione e al finanziamento del terrorismo.
Il titolo VI (articoli 25-33) disciplina la cooperazione in settori, quali la promozione e la tutela dei diritti umani, la regolamentazione del settore bancario e assicurativo, i servizi finanziari, la politica economica, la governance fiscale, la politica industriale, le tecnologie dell'informazione, la cybersicurezza, il turismo e l'audiovisivo.
Il titolo VII (articoli 34-46) riguarda la cooperazione in materia di istruzione, scienza, tecnologia e innovazione, di tecnologie verdi, energia, trasporti, ambiente, agricoltura, pesca e sviluppo rurale, salute, occupazione, affari sociali, statistiche, società civile, pubblica amministrazione e gestione delle catastrofi.
Il titolo VIII (articoli 47-49) definisce gli strumenti di cooperazione.
Il titolo IX (articolo 50) delinea il quadro istituzionale dell'intesa, istituendo un Comitato misto destinato a riunirsi almeno ogni due anni, in Malaysia o a Bruxelles, incaricato di garantire il buon funzionamento dell'Accordo e a risolvere eventuali divergenze interpretative o applicative.
Da ultimo, il titolo X (articoli 51-60) reca le disposizioni finali, che prevedono, in particolare, che qualsiasi differenza o divergenza tra le Parti venga composta in via amichevole, attraverso consultazioni o negoziati nell'ambito del Comitato misto, senza rivolgersi a un terzo o a un tribunale internazionale.
Il seguito dell'esame è, quindi, rinviato.
(1624) Valorizzazione della risorsa mare
(Parere alla 8a Commissione. Seguito dell'esame e rinvio)
Prosegue l'esame, sospeso nella seduta dell'8 gennaio.
Il senatore SATTA (FdI), relatore, svolge una relazione integrativa sul disegno di legge in titolo che, come già illustrato, introduce disposizioni inerenti alla valorizzazione della risorsa mare e specificamente in materia di coordinamento delle politiche del mare, definizione della zona contigua, turismo subacqueo, navigazione da diporto, navigazione marittima, cantieristica, ambiente, cultura, pesca, isole minori.
Ricorda che nella precedente seduta era emersa una richiesta di approfondimento circa i profili di compatibilità della disciplina contenuta nel disegno di legge, con la normativa dell'Unione europea.
Al riguardo, rileva che il capo I (articolo 1) reca una norma di natura ordinamentale, sulla composizione del Comitato interministeriale per le politiche del mare (CIPOM) e sul suo ruolo nell'assicurare il concerto tra i diversi Ministeri interessati all'attuazione del Piano del mare. Da tali disposizioni, quindi, non emergono aspetti di diretto impatto sulla normativa europea o sulla normativa nazionale di attuazione della stessa.
Il capo II (articoli da 2 a 6), prevede l'istituzione della zona contigua (12 miglia oltre il mare territoriale) e disciplina i relativi controlli sulle navi che è possibile effettuare in tali aree ai sensi della Convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare (UNCLOS).
Al riguardo, rileva come l'istituzione della zona contigua impatti sull'applicazione del regolamento (UE) n. 656/2014, relativo alle operazioni di sorveglianza delle frontiere marittime esterne coordinate dall'Agenzia europea della guardia di frontiera e costiera (FRONTEX) al fine di intercettare natanti sospettato di trasportare persone intenzionate a eludere le verifiche ai valichi di frontiera o sia utilizzato per il traffico di migranti via mare. Il regolamento, infatti, considera la zona contigua, ove formalmente istituita dallo Stato membro, alla stessa stregua delle acque territoriali del medesimo Stato. Pertanto, l'operatività del regolamento, per quanto riguarda l'Italia, si estenderà anche sulle acque della zona contigua quando questa sarà formalmente istituita.
Il capo III (articoli da 7 a 14) stabilisce i requisiti e i princìpi fondamentali per l'esercizio dell'attività dei centri di immersione e di addestramento subacqueo, con la finalità di promuovere l'attività subacquea a scopo ricreativo e la valorizzazione del patrimonio naturale, biologico, archeologico e culturale sommerso, nonché di prevenire i danni ambientali derivanti dalle attività subacquee e di incentivare lo sviluppo di tecnologie innovative.
L'Unione europea non disciplina direttamente l'attività subacquea a scopo ricreativo. Tuttavia, sono applicabili i principi generali dell'ordinamento europeo inerenti all'attività professionale. L'articolo 7, infatti, prevede che le regioni provvedano a disciplinare le professioni del turismo subacqueo, nel rispetto dei princìpi fondamentali fissati dalle disposizioni di legge in esame. L'articolo 10 precisa che per l'esercizio dell'attività di istruttore subacqueo e di guida subacquea, oltre alla maggiore età e alla cittadinanza italiana o dell'Unione europea o il permesso di soggiorno, è richiesto il possesso del relativo brevetto, rilasciato da un'organizzazione didattica subacquea previo superamento di un esame teorico e pratico.
Inoltre, i cittadini europei o della Svizzera, già abilitati nel proprio Stato all'esercizio della professione di istruttore o di guida subacquea, possono svolgere la loro attività anche in Italia su base temporanea e occasionale, in regime di libera prestazione di servizi. Se invece si stabiliscono in Italia, dovranno ottenere il predetto brevetto, secondo la normativa italiana.
Al riguardo, il Relatore ricorda che la direttiva (UE) 2018/958, recepita con il decreto legislativo n. 142 del 2020, prevede che prima di introdurre norme che limitano l'accesso o l'esercizio di una professione, lo Stato membro deve valutarne la proporzionalità rispetto all'obiettivo di interesse pubblico che si vuole tutelare, verificando che non ci siano alternative meno restrittive. Dagli atti a disposizione, non risulta che tale valutazione di proporzionalità sia stata effettuata.
Il capo IV (articoli da 15 a 17), sulla navigazione da diporto, non presenta aspetti di impatto sulla compatibilità con l'ordinamento dell'Unione, poiché non incide sull'unica normativa europea in materia diportistica che è la direttiva 2013/53/UE che detta i requisiti di progettazione e fabbricazione di natanti e imbarcazioni dai 2,5 ai 24 metri e delle moto d'acqua.
Infatti, l'articolo 15 riguarda l'iscrizione delle imbarcazioni e navi da diporto adibite ad uso commerciale, nonché l'obbligo per le unità di bandiera estera ma di proprietà di cittadini italiani o residenti in Italia di possedere la certificazione dell'idoneità ambientale e di sicurezza alla navigabilità o, in mancanza, di sottoporre a visita presso un organismo tecnico notificato che ne rilasci il certificato quinquennale. Si stabilisce anche la possibilità di conversione della patente nautica conseguita all'estero e si disciplina il contratto di locazione dell'imbarcazione da diporto.
Il capo V (articoli da 18 a 21), in materia di navigazione marittima, reca disposizioni concernenti il consulente chimico di porto, l'iscrizione della gente di mare, le procedure di iscrizione e cancellazione delle navi nei registri, precisazioni relative alla sorveglianza sugli apparati radioelettrici di bordo, e l'autorizzazione alle regioni di adottare misure di sostegno per la modernizzazione e lo sviluppo della cantieristica navale, in coerenza con la normativa europea sugli aiuti di Stato. Alcune disposizioni quindi rientrano in strumenti normativi di attuazione di direttive europee, senza tuttavia alterarne il recepimento.
Il capo VI (articoli da 22 a 30) reca misure varie, alcune delle quali non incidono sulla normativa europea o di derivazione europea: articolo 22 sul personale scolastico; articolo 23 sull'esternalizzazione del rifornimento idrico delle isole minori della Sicilia; articolo 24 sulla specificazione delle aree degradate esenti dall'autorizzazione paesaggistica; articolo 25 sul coinvolgimento della ricerca nella dismissione di impianti offshore; articolo 28 sull'estensione della cassa integrazione per gli operai agricoli; articolo 29 sull'estensione dell'abilitazione del marinaio autorizzato al comando di unità da pesca fino a 200 tonnellate anche oltre il 20° meridiano, ovvero anche nel Mediterraneo orientale e nei mari orientali fino all'India; articolo 30 che sostituisce, nella composizione delle commissioni di riserva delle aree marine protette, il soppresso Istituto Centrale per la Ricerca Scientifica e Tecnologica Applicata al Mare (ICRAM) con l'Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale (ISPRA).
L'articolo 26 conferisce al Ministero dell'università e della ricerca il compito di promuovere iniziative nazionali e internazionali di ricerca volte a garantire una gestione sostenibile delle risorse marine e delle aree costiere, con il coinvolgimento degli enti pubblici di ricerca vigilati dal Ministero. Secondo la relazione che accompagna il disegno di legge, ciò si lega con l'attività di coordinamento - affidata all'Italia - del Partenariato europeo per l'economia blu sostenibile, che dispone di 450 milioni di euro per i sette anni 2021-2027, a valere sul Programma Horizon Europe.
Infine, l'articolo 27 prevede uno sgravio contributivo per le imprese che imbarcano, sulle proprie unità da pesca, soggetti precedentemente impiegati in pescherecci dismessi mediante il sostegno del Fondo europeo per gli affari marittimi, la pesca e l'acquacoltura (FEAMPA), nell'ambito della politica volta all'arresto definitivo di unità da pesca per sovracapacità della flotta rispetto alle possibilità di pesca disponibili. L'agevolazione è concessa nei limiti della normativa sugli aiuti di Stato de minimis nel settore della pesca e dell'acquacoltura e nel rispetto delle norme dell'Unione europea sulla cumulabilità degli aiuti di Stato.
La senatrice ROJC (PD-IDP) chiede se, non sussistendo profili di urgenza, sia possibile non procedere alla votazione nella seduta di domani, considerato che in Commissione di merito sono ancora aperti i termini per la presentazione degli emendamenti e ritenendo opportuno disporre di un ulteriore momento di riflessione sul tema.
Il presidente ROSSO precisa che il termine per la presentazione degli emendamenti in Commissione di merito scadrà giovedì 29 gennaio.
Ritiene, pertanto, che sussista un margine di tempo adeguato a un ulteriore approfondimento e conviene sull'opportunità di rinviare la votazione alla prossima settimana.
Il seguito dell'esame è, quindi, rinviato.
(1698) Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di Città del Capo del 2012 sull'attuazione delle disposizioni del Protocollo del 1993 relativo alla Convenzione internazionale di Torremolinos del 1977 sulla sicurezza delle navi da pesca, con Annesso, fatto a Città del Capo l'11 ottobre 2012, approvato dalla Camera dei deputati
(Parere alla 3a Commissione. Esame e rinvio)
Il presidente ROSSO (FI-BP-PPE), relatore, introduce l'esame del disegno di legge in titolo, che autorizza la ratifica dell'Accordo di Città del Capo del 2012, adottato nell'ambito della Conferenza diplomatica dell'Organizzazione marittima internazionale (IMO), volto a favorire l'entrata in vigore delle disposizioni del Protocollo di Torremolinos del 1993, relativo alla Convenzione internazionale di Torremolinos del 1977 sulla sicurezza delle navi da pesca. L'Accordo si inserisce nel più ampio quadro degli strumenti internazionali promossi dall'IMO, in cooperazione con la Food and Agriculture Organization (FAO) e l'Organizzazione Internazionale del Lavoro (OIL), finalizzati al miglioramento delle condizioni di sicurezza e di vita a bordo dei pescherecci, anche al fine di contribuire alla battaglia contro la pesca illegale.
La Convenzione di Torremolinos del 1977 e il relativo Protocollo del 1993, pur sottoscritti dall'Italia, non sono mai entrati in vigore a causa del mancato raggiungimento del numero minimo di ratifiche richiesto. L'Accordo di Città del Capo del 2012 è stato pertanto concepito quale strumento semplificato e vincolante, idoneo a superare tale stallo e a rendere operativi, a livello internazionale, standard minimi obbligatori in materia di progettazione, costruzione ed equipaggiamento dei pescherecci, assicurando al contempo condizioni di parità concorrenziale tra gli operatori del settore.
Per quanto concerne l'ordinamento dell'Unione europea, la materia risulta disciplinata dalla direttiva 97/70/CE, che ha istituito un regime di sicurezza armonizzato per le navi da pesca di lunghezza pari o superiore a 24 metri, estendendo altresì l'applicazione di talune disposizioni della Convenzione e del Protocollo di Torremolinos anche a unità di dimensioni inferiori rispetto alla soglia originaria dei 45 metri. In assenza di un quadro internazionale obbligatorio uniforme, i meccanismi di controllo e monitoraggio dei pescherecci operanti su scala transnazionale risultano tuttavia disomogenei. In tale prospettiva, l'Accordo in via di ratifica mira a colmare tale lacuna, definendo requisiti internazionali vincolanti in materia di stabilità e navigabilità, apparati di bordo, impianti elettrici, mezzi di salvataggio, radiocomunicazioni e sicurezza antincendio.
L'Accordo è composto da quattro articoli, un Annesso e un'Appendice. Gli articoli disciplinano gli obblighi generali delle Parti, le modalità di interpretazione e applicazione del Protocollo di Torremolinos del 1993 e della Convenzione internazionale di Torremolinos, nonché le procedure di ratifica, accettazione, approvazione, adesione ed entrata in vigore dell'Accordo.
L'Annesso introduce modifiche puntuali al Protocollo del 1993, articolandosi in dieci capitoli. Il capitolo I è suddiviso in diciassette regole. Di particolare rilievo è la regola 3, che consente all'amministrazione di concedere esenzioni rispetto a specifici requisiti del Protocollo qualora la loro applicazione risulti irragionevole o impraticabile in relazione al tipo di nave, alle condizioni operative e all'assenza di pericoli generali per la navigazione, purché siano garantiti adeguati livelli di sicurezza e l'unità operi in zone di pesca determinate. La regola 7 disciplina, invece, le visite sui dispositivi di salvataggio e sugli altri equipaggiamenti, al fine di verificare la piena conformità della nave alle disposizioni del Protocollo, al regolamento internazionale per la prevenzione degli abbordi in mare e alle prescrizioni dell'amministrazione competente. Le regole 11, 12 e 13 disciplinano il rilascio del certificato internazionale di sicurezza per pescherecci a seguito di ispezione iniziale o di rinnovo con esito positivo, prevedendo una validità massima non superiore a cinque anni e la possibilità di rilascio da parte di un altro Stato parte, previa autorizzazione dell'amministrazione competente. Le regole 14, 15, 16 e 17 recano disposizioni sui modelli dei certificati, sul loro riconoscimento reciproco tra le Parti e sulla loro disponibilità a bordo per eventuali controlli.
I capitoli II e III disciplinano, rispettivamente, la costruzione, la tenuta stagna e gli equipaggiamenti dei pescherecci, nonché la stabilità e la navigabilità, le prove di stabilità e le condizioni operative. Il capitolo IV reca disposizioni relative ai macchinari, agli impianti elettrici, ai sistemi di pompaggio, alla protezione contro il rumore e agli impianti di refrigerazione. Il capitolo V disciplina la protezione antincendio, prevedendo che, salvo diversa disposizione, tali norme si applichino alle sole navi da pesca nuove di lunghezza pari o superiore a 45 metri. Il capitolo VI concerne la protezione dell'equipaggio, mentre i capitoli VII e VIII disciplinano, rispettivamente, i mezzi di salvataggio e le procedure di emergenza, gli appelli e le esercitazioni. Il capitolo IX reca disposizioni in materia di radiocomunicazioni, prevedendo possibili deroghe per i pescherecci esistenti in presenza di sistemi equivalenti, mentre il capitolo X contiene norme relative all'installazione delle apparecchiature di navigazione. Le disposizioni dei capitoli II-X risultano in larga parte già recepite nell'ordinamento nazionale, in particolare attraverso il decreto legislativo n. 541 del 1999 e la normativa tecnica vigente.
Il disegno di legge di ratifica si compone di sei articoli. Gli articoli 1 e 2 contengono le consuete disposizioni di autorizzazione alla ratifica e di ordine di esecuzione. L'articolo 3 individua nel Comando generale del Corpo delle capitanerie di porto, l'autorità competente per l'attuazione dell'Accordo. L'articolo 4 autorizza il Governo a formulare, al momento del deposito dello strumento di ratifica, la dichiarazione prevista dall'allegato alla decisione 2014/195/UE del Consiglio, al fine di garantire il rispetto dei vincoli derivanti dalla normativa dell'Unione europea. L'articolo 5 reca la clausola di invarianza finanziaria, mentre l'articolo 6 disciplina l'entrata in vigore.
Il seguito dell'esame è, quindi, rinviato.
Schema di decreto legislativo recante disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2024/1991 sul ripristino della natura e che modifica il regolamento (UE) 2022/869 (n. 369)
(Osservazioni alla 8a Commissione. Esame e rinvio)
Il presidente ROSSO (FI-BP-PPE), relatore, introduce l'esame dello schema di decreto legislativo in titolo, recante le disposizioni necessarie per l'adeguamento della normativa nazionale al regolamento (UE) 2024/1991 sul ripristino della natura. Il regolamento rappresenta uno dei principali strumenti attuativi della Strategia europea per la Biodiversità 2030, fissando obiettivi vincolanti per il ripristino degli ecosistemi terrestri, marini, agricoli, forestali ed urbani dell'Unione europea, nonché per la conservazione degli impollinatori e la connettività fluviale.
Il Relatore ricorda che la Strategia europea per la Biodiversità 2030 prevede la protezione di almeno il 30 per cento della superficie terrestre, comprese le acque interne, e del 30 per cento dei mari dell'Unione, e che almeno il 30 per cento delle specie e degli habitat la cui conservazione non è soddisfacente, lo diventi entro il 2030.
Lo schema di decreto legislativo, suddiviso in 6 articoli, è stato predisposto in forza della delega legislativa di cui all'articolo 18 della legge di delegazione europea 2024 (legge n. 91 del 2025), in linea con quanto previsto dai criteri specifici di delega.
L'articolo 1 stabilisce oggetto e ambito di applicazione del decreto.
L'articolo 2 individua le autorità nazionali competenti per l'applicazione del regolamento. Tali autorità sono il Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica (MASE) e il Ministero dell'Agricoltura, della Sovranità Alimentare e delle Foreste (MASAF), ciascuno per i rispettivi ambiti di competenza. È previsto, inoltre, un coordinamento congiunto tra i due Ministeri, al fine di evitare sovrapposizioni e garantire coerenza tra tutela ambientale, produzione agricola e politiche di settore.
L'articolo 3 disciplina il ruolo del MASE e del MASAF nella predisposizione del Piano Nazionale di Ripristino (PNR), strumento centrale per l'attuazione del regolamento europeo. I due Ministeri sono chiamati a collaborare nel coordinamento delle attività, nella raccolta e gestione dei dati, nonché nella consultazione e nella diffusione delle informazioni. È previsto che il Piano venga adottato con decreto interministeriale, previa intesa in sede di Conferenza Unificata. L'articolo disciplina, inoltre, gli obblighi di trasmissione dei dati e delle informazioni alla Commissione europea.
L'articolo 4 individua le amministrazioni competenti per l'attuazione concreta del Piano Nazionale di Ripristino, definendo un articolato riparto di responsabilità tra i diversi livelli di governo, relativamente a regioni e province autonome, comuni e città metropolitane, enti gestori delle aree naturali protette, autorità di bacino distrettuali, enti gestori delle aree forestali regionali pubbliche e/o private. Tutte le amministrazioni coinvolte sono chiamate a contribuire agli obiettivi di messa a dimora di nuovi alberi secondo quanto previsto dall'articolo 13 del regolamento e ad assicurare le attività di monitoraggio e trasmissione dei dati alla Commissione europea, nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 21 dello stesso regolamento.
L'articolo 5 istituisce presso il MASE un Tavolo interministeriale di indirizzo e coordinamento strategico, con funzioni di indirizzo politico-strategico, coordinamento amministrativo e raccordo istituzionale per l'attuazione del regolamento e del Piano. Il Tavolo è presieduto dal MASE ed è composto da rappresentanti ministeriali e della Presidenza del Consiglio al fine di assicurare una visione integrata delle politiche ambientali, agricole, infrastrutturali, culturali, sanitarie e di protezione civile. È prevista una riunione ordinaria annuale.
L'articolo 6, infine, reca la clausola di invarianza finanziaria.
Il seguito dell'esame è, quindi, rinviato.
La seduta termina alle ore 15,15.