Legislatura 19ª - 6ª Commissione permanente - Resoconto sommario n. 286 del 14/01/2026
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Schema di decreto legislativo recante recepimento della direttiva (UE) 2024/927, che modifica le direttive 2011/61/UE e 2009/65/CE per quanto riguarda gli accordi di delega, la gestione del rischio di liquidità, le segnalazioni a fini di vigilanza, la fornitura dei servizi di custodia e di depositario e la concessione di prestiti da parte di fondi di investimento alternativi (n. 355)
(Parere al Ministro per i rapporti con il Parlamento, ai sensi degli articoli 1, 13, commi 12 e 13, della legge 13 giugno 2025, n. 91. Esame e rinvio)
Introduce l'esame il relatore ORSOMARSO (FdI) illustrando lo schema di decreto legislativo in titolo, che reca l'attuazione della direttiva (UE) 2024/927, modificativa della direttiva 2011/61/UE (AIFMD) sui gestori di fondi di investimento alternativi (GEFIA) e, per coordinamento e allineamento, la direttiva 2009/65/CE (UCITSD) concernente gli organismi di investimento collettivo in valori mobiliari (OICVM). L'intervento normativo si colloca nel processo di ammodernamento della legislazione eurounitaria in materia di gestione collettiva del risparmio, con specifico riferimento ai profili finanziari, prudenziali e di stabilità del sistema.
Le finalità principali della direttiva, recepite dallo schema di decreto legislativo in esame, riguardano l'armonizzazione delle regole applicabili ai gestori di fondi di investimento alternativi che concedono prestiti, la definizione di un quadro europeo comune per gli strumenti di gestione della liquidità, il rafforzamento e la chiarificazione della disciplina sulla delega di funzioni, la parità di trattamento e l'accesso transfrontaliero ai servizi di depositario, nonché l'ottimizzazione della raccolta dei dati di vigilanza.
L'intervento riguarda l'introduzione di una disciplina europea armonizzata per i FIA (Fondi di investimento alternativi) che concedono prestiti, recepita nel TUF mediante la riformulazione del Capo II-quinquies del Titolo III e, in particolare, degli articoli 46-bis, 46-ter e 46-quater.
In base alle nuove definizioni introdotte dall'articolo 46-bis, comma 01, lettere a), b), c) e d), è qualificato come FIA concedente prestiti il fondo la cui strategia di investimento consiste principalmente nella concessione di prestiti o per il quale il valore nozionale dei prestiti concessi rappresenta almeno la metà del valore patrimoniale netto. La concessione di prestiti comprende sia l'erogazione diretta da parte del FIA, sia l'erogazione indiretta tramite terzi o veicoli, quando il FIA o il GEFIA partecipano alla strutturazione del credito, al fine di ricomprendere l'intera filiera di creazione del credito.
L'articolo 46-bis, commi 1-bis, 1-ter e 1-quater, introduce presidi finanziari e prudenziali di particolare rilievo. Il comma 1-bis stabilisce limiti all'investimento in crediti in funzione delle controparti; il comma 1-ter prevede che i proventi dei crediti siano attribuiti integralmente al FIA, dedotte le sole spese di amministrazione, imponendo altresì obblighi informativi puntuali nei confronti degli investitori sui costi di gestione e amministrazione dei crediti; il comma 1-quater vieta la costituzione di FIA di credito o FIA concedenti prestiti la cui strategia consista, anche solo in parte, nell'investire in crediti con la sola finalità di cederli o trasferirli a terzi, introducendo inoltre un obbligo di mantenimento nel portafoglio del FIA di almeno il 5 per cento del valore nozionale dei crediti ceduti o trasferiti, quale misura di prevenzione dell'azzardo morale.
Il comma 1-quinquies dell'articolo 46-bis consente l'istituzione di FIA di credito in forma aperta solo a condizione che il gestore dimostri alla Banca d'Italia la compatibilità del sistema di gestione del rischio di liquidità con la strategia di investimento e la politica di rimborso del fondo, attribuendo alla Banca d'Italia, sentita la Consob, il potere di vietarne l'istituzione in assenza delle condizioni previste dalla normativa europea e nazionale.
La disciplina finanziaria dei FIA UE che investono in crediti in Italia è riformulata dall'articolo 46-ter del TUF, come modificato dalla lettera q), che abroga il previgente comma 1 e prevede, al comma 2, l'obbligo per i gestori di FIA UE di informare la Banca d'Italia dell'avvio dell'operatività in crediti sul territorio nazionale.
L'articolo 46-quater estende ai FIA italiani e ai FIA UE che investono in crediti l'applicazione delle disposizioni del Titolo VI del TUF in materia di trasparenza delle condizioni contrattuali e dei rapporti con i clienti, nonché l'obbligo di adesione ai sistemi di risoluzione stragiudiziale delle controversie di cui all'articolo 128-bis.
Ulteriori profili finanziari rilevanti - prosegue il relatore - riguardano la gestione della liquidità. Le modifiche all'articolo 6 del TUF, comma 1, lettera c), numeri 1), 1-bis) e 2), attribuiscono alla Banca d'Italia, sentita la Consob, poteri regolamentari in materia di gestione della liquidità, strumenti di gestione della liquidità (LMTs) e gestione dei rischi derivanti dall'attività di concessione di finanziamenti, incluso l'acquisto di crediti. In tale contesto si inseriscono anche le modifiche all'articolo 7 del TUF, comma 3, che disciplinano il potere delle Autorità di richiedere la sospensione della sottoscrizione, del riacquisto e del rimborso delle quote o azioni di OICR, nonché gli obblighi di informativa verso le Autorità competenti degli altri Stati membri, l'AESFEM (Autorità Europea di Vigilanza sui Mercati Finanziari) e il CERS (Comitato Europeo per il Rischio Sistemico).
La direttiva rafforza inoltre la disciplina della delega di funzioni, recepita attraverso le modifiche agli articoli 6, 33 e 34 del TUF. In particolare, l'articolo 33, come modificato dalla lettera g), amplia il novero delle attività esercitabili dalle SGR, includendo la gestione dei crediti, la concessione di finanziamenti per conto dei FIA gestiti e i servizi connessi alle cartolarizzazioni. Il nuovo comma 4-bis dell'articolo 33 chiarisce i casi in cui la commercializzazione delle quote o azioni di OICR da parte di distributori non costituisce delega ai sensi delle citate direttive AIFMD e UCITSD.
Rilevanti sono infine le disposizioni in materia di depositario, contenute nelle modifiche all'articolo 47 del TUF, che disciplinano il coordinamento e lo scambio informativo tra Autorità nazionali nel caso in cui un depositario autorizzato in Italia svolga tale funzione per un gestore operante in uno Stato membro che abbia esercitato l'opzione prevista dall'articolo 21 della direttiva 2011/61/UE, come modificato dalla direttiva (UE) 2024/927.
Il provvedimento reca altresì modifiche agli articoli 4, 18, 35, 35-bis, 35-ter, 44 e 98-ter.1 del TUF, rafforzando gli obblighi informativi, i poteri di vigilanza e il coordinamento con l'AESFEM e il CERS, nonché ampliando le attività esercitabili dalle SGR sotto il profilo finanziario.
L'articolo 2 introduce la clausola di invarianza finanziaria, mentre l'articolo 3 stabilisce l'entrata in vigore del decreto e prevede che le disposizioni si applichino a decorrere dal 16 aprile 2026, con l'adozione delle disposizioni attuative da parte della Banca d'Italia e della Consob entro il 16 ottobre 2026.
Il seguito dell'esame è rinviato.