Legislatura 19ª - 4ª Commissione permanente - Resoconto sommario n. 317 del 13/01/2026
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La senatrice MURELLI (LSP-PSd'Az), relatrice, introduce l'esame dell'atto del Governo in titolo, recante disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo n. 184 del 2023, di recepimento della direttiva (UE) 2021/2118 sull'assicurazione della responsabilità civile degli autoveicoli.
Esso è stato predisposto in base all'articolo 31, comma 5, della legge n. 234 del 2012, che consente, entro 24 mesi dalla data di entrata in vigore di un decreto legislativo attuativo di direttiva, di adottare disposizioni integrative e correttive.
In seguito all'entrata in vigore del decreto legislativo n. 184 del 2023, adottato in base alla legge di delegazione europea 2021 (legge n. 127 del 2022) per il recepimento della citata direttiva (UE) 2021/2118, e alla prima fase applicativa dello stesso, alcuni stakeholder del settore hanno rappresentato l'esigenza di ricevere chiarimenti in ordine a dubbi interpretativi riguardanti il perimetro di applicazione dell'obbligatorietà dell'assicurazione RC auto e la possibilità di escludere tale obbligo per alcune tipologie di veicoli.
Al fine, quindi, di apportare le opportune modifiche ed integrazioni al decreto legislativo n. 184 del 2023, sono state avviate le interlocuzioni necessarie per un confronto tecnico con l'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni (IVASS) e l'Associazione nazionale fra le imprese assicuratrici (ANIA).
Si evidenzia, in particolare, che le deroghe e le modifiche previste dallo schema di decreto, unitamente alle altre previsioni derogatorie già introdotte dal decreto legislativo 22 novembre 2023, n. 184, saranno notificate alla Commissione europea ai sensi dell'articolo 5, paragrafo 7, della direttiva 2009/103/CE, come modificata dalla direttiva (UE) 2021/2118.
Il provvedimento in esame si compone di due articoli. L'articolo 1, composto da un unico comma, suddiviso in tre lettere, modifica il decreto legislativo n. 209 del 2005, concernente il codice delle assicurazioni private (CAP), nelle parti che erano state introdotte o modificate dal decreto legislativo n. 184 del 2023.
In particolare, la lettera a) dell'articolo 1 dello schema modifica l'articolo 122-bis del CAP, introducendo, al comma 2, una specificazione della deroga all'obbligo assicurativo per i veicoli definitivamente inidonei all'uso come mezzo di trasporto per assenza stabile di parti essenziali (quali il motore o lo stato di rottame), escludendo i casi di inidoneità temporanea o reversibile, nonché prevedendo, nell'ambito del decreto ministeriale già contemplato, la facoltà di adottare schemi assicurativi alternativi per i veicoli d'epoca e di interesse storico-collezionistico di cui all'articolo 60 del codice della strada, in cui siano distinti il rischio dinamico da quello statico, in considerazione della loro bassa sinistrosità e utilizzo prevalentemente espositivo-museale. Il nuovo comma 2-bis demanda a un ulteriore decreto interministeriale la previsione di schemi contrattuali specifici per mezzi di trasporto a utilizzo stagionale, che legittimano la stipulazione di polizze infrannuali in deroga all'articolo 170-bis del CAP.
La lettera b) integra e modifica l'articolo 124 del CAP, prevedendo che, in caso di gare e competizioni sportive di veicoli a motore, anche se svolte su circuiti chiusi o su strade interdette alla circolazione, possa essere stipulata un'assicurazione generale in luogo dell'assicurazione RCA. Sono così superate le criticità emerse nella prima fase applicativa del decreto legislativo n. 184 del 2023 rappresentate dall'Automobile Club d'Italia (ACI) in merito all'incremento dei costi delle competizioni sportive e al progressivo disimpegno delle compagnie assicurative dal settore.
La lettera c) integra e modifica l'articolo 134 del CAP, introducendo, al comma 1, un nuovo periodo finale volto a ripristinare il compito dell'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni (IVASS) di vigilare sulla corretta alimentazione e gestione della banca dati elettronica contenente le informazioni sull'attestazione, e modificando il comma 3 al fine di consentire all'Istituto di esercitare attività di cui era già titolare prima della modifica apportata dal decreto legislativo n. 184 del 2023. Si ripristina, in particolare, il potere regolamentare di IVASS affinché determini le indicazioni aggiuntive relative all'attestazione sullo stato del rischio rispetto al modello europeo e stabilisca gli aspetti tecnico-pratici dell'attestato stesso.
L'articolo 2 reca la clausola di invarianza finanziaria.
La Relatrice ribadisce, infine, l'opportunità di introdurre le predette deroghe assicurative per i veicoli storici, al fine di favorire la stipula di strumenti assicurativi maggiormente adatti al tipo di rischio connesso a tali veicoli. Propone, inoltre, di acquisire anche la posizione del Club Aci Storico e dell'ASI - Automotoclub Storico Italiano.
La Commissione conviene.
Il seguito dell'esame è quindi rinviato.