Legislatura 19ª - 4ª Commissione permanente - Resoconto sommario n. 317 del 13/01/2026
Azioni disponibili
(1685) Ratifica ed esecuzione del Protocollo su acqua e salute della Convenzione del 1992 sulla protezione e l'utilizzazione dei corsi d'acqua transfrontalieri e dei laghi internazionali, fatto a Londra il 17 giugno 1999, approvato dalla Camera dei deputati
(Parere alla 3a Commissione. Esame e rinvio)
La senatrice PELLEGRINO (FdI), relatrice, introduce l'esame del disegno di legge in titolo, già approvato dalla Camera dei deputati, di ratifica del Protocollo su acqua e salute della Convenzione del 1992 sulla protezione e l'utilizzazione dei corsi d'acqua transfrontalieri e dei laghi internazionali, fatto a Londra il 17 giugno 1999.
La Convenzione del 1992, ratificata dall'Italia con la legge n. 171 del 1996, mira a integrare le politiche sull'acqua e sui servizi igienico-sanitari attraverso un approccio preventivo e globale, orientato alla tutela della salute e alla gestione sostenibile delle risorse idriche. Per darvi attuazione, sono stati negoziati due Protocolli: quello su acqua e salute, firmato da 36 Stati, tra cui l'Italia, e quello sulla responsabilità civile per danni da incidenti industriali in acque transfrontaliere, firmato da 22 Stati, al quale l'Italia non ha aderito.
Il Protocollo su acqua e salute ha come obiettivo principale, come enunciato dall'articolo 1, la promozione, a livello nazionale, transnazionale e internazionale, della protezione della salute umana e del benessere individuale e collettivo mediante il miglioramento della gestione delle acque, la tutela degli ecosistemi e la prevenzione, il controllo e la riduzione delle malattie connesse all'acqua, nel quadro dello sviluppo sostenibile.
Dopo aver offerto un quadro delle definizioni utilizzate (articolo 2), il Protocollo definisce il proprio ambito di applicazione (articolo 3): le acque superficiali, le acque sotterranee, gli estuari, le acque costiere utilizzate a scopi ricreativi o per l'allevamento ittico tramite acquicoltura o per l'allevamento e la pesca dei molluschi, le acque interne generalmente disponibili per la balneazione, le acque estratte, trattate e fornite per usi diversi (idropotabile, industriale, irriguo) e le acque reflue.
L'articolo 4 stabilisce che le Parti adottino misure adeguate a prevenire, controllare e ridurre le malattie connesse all'acqua e ad approntare sistemi integrati di gestione delle acque finalizzati ad un uso sostenibile delle risorse idriche e al raggiungimento di una loro qualità che non metta in pericolo la salute umana, consentendo la protezione degli ecosistemi acquatici.
L'articolo 5 definisce i principi e le strategie di attuazione del Protocollo, tra cui il principio di precauzione, il principio "chi inquina paga", il diritto sovrano degli Stati di utilizzare le proprie risorse senza arrecare danni oltre i confini nazionali, la gestione sostenibile delle risorse idriche nell'interesse delle generazioni presenti e future e la partecipazione del pubblico ai processi decisionali in materia di acqua e salute.
Per raggiungere gli obiettivi del Protocollo le Parti dovranno adempiere specifici obblighi e rispettare gli impegni contenuti soprattutto negli articoli da 6 a 14.
In particolare, l'articolo 6 impegna le Parti a garantire l'accesso universale all'acqua potabile e ai servizi di raccolta e depurazione, mediante la definizione di obiettivi locali e nazionali periodicamente aggiornati.
L'articolo 7 prevede la raccolta e la diffusione dei dati sugli indicatori di progresso verso gli obiettivi del Protocollo. L'articolo 8 impone l'istituzione o il rafforzamento di sistemi di sorveglianza e di allerta precoce per individuare tempestivamente malattie legate all'acqua dovute a incidenti o eventi climatici estremi e per fornire indicazioni preventive e di risposta alle autorità e al pubblico. Gli articoli 9 e 10 promuovono l'informazione, la consapevolezza e l'accesso del pubblico ai dati e alle valutazioni rilevanti.
Il testo chiama altresì le Parti a cooperare al fine di sviluppare indicatori di qualità, istituire sistemi coordinati di sorveglianza e assistenza in caso di epidemie o malattie, costituire banche di dati per lo scambio di informazioni e sostenere l'attuazione dei piani nazionali e locali (articoli 11 e 12).
Vengono poi disciplinati ulteriori aspetti relativi alla cooperazione fra le Parti in merito alle acque transfrontaliere (articolo 13), al sostegno internazionale alle azioni nazionali (articolo 14) e al controllo dell'osservanza delle disposizioni (articolo 15), alle riunioni e ai relativi obiettivi (articolo 16) e alle funzioni del Segretariato per l'attuazione del documento internazionale (articolo 17).
Gli articoli da 18 a 26 contengono disposizioni di carattere procedurale relative ai termini e alle procedure per la modifica del testo medesimo (articolo 18), alla disciplina del diritto di voto (articolo 19), alle modalità di composizione delle controversie (articolo 20), alla sua entrata in vigore (articolo 23), alla sua eventuale denuncia (articolo 24) e all'utilizzo delle lingue ufficiali (articolo 26)
Il disegno di legge di ratifica è composto, come di consueto, da quattro articoli: autorizzazione alla ratifica (articolo 1), ordine di esecuzione (articolo 2) clausola di invarianza finanziaria (articolo 3) ed entrata in vigore (articolo 4).
Il seguito dell'esame è quindi rinviato.