Legislatura 19ª - 4ª Commissione permanente - Resoconto sommario n. 317 del 13/01/2026

(1627) GASPARRI. - Disposizioni per il contrasto all'antisemitismo e per l'adozione della definizione operativa di antisemitismo

(1722) DELRIO e altri. - Disposizioni per la prevenzione e il contrasto dell'antisemitismo e per il rafforzamento della Strategia nazionale per la lotta contro l'antisemitismo nonché delega al Governo in materia di contenuti antisemiti diffusi sulle piattaforme on line

(Parere alla 1a Commissione. Esame congiunto e rinvio)

Il presidente TERZI DI SANT'AGATA (FdI), relatore, introduce l'esame dei disegni di legge in titolo, in materia di contrasto all'antisemitismo, ricordando che essi sono all'esame in sede referente presso la 1a Commissione congiuntamente anche ai disegni di legge n. 1004 (del Gruppo Lega) e n. 1575 (del senatore Scalfarotto), il cui iter è stato avviato il 5 agosto 2025.

I quattro disegni di legge si pongono tutti in attuazione della risoluzione del Parlamento europeo, del 1° giugno 2017, sulla lotta contro l'antisemitismo (2017/2692(RSP)), che richiamano nei rispettivi testi.

In particolare, il disegno di legge n. 1627, a firma del senatore Gasparri, reca "disposizioni per il contrasto all'antisemitismo e per l'adozione della definizione operativa di antisemitismo" e si compone di quattro articoli.

L'articolo 1 dispone che la Repubblica italiana, in attuazione della citata risoluzione del Parlamento europeo sulla lotta contro l'antisemitismo (2017/2692(RSP)), accolga l'integrale definizione operativa di antisemitismo adottata dall'Assemblea plenaria dell'Alleanza internazionale per la memoria dell'Olocausto (IHRA), a Bucarest il 26 maggio 2016.

Si specifica, pertanto, che per antisemitismo si intende "una specifica percezione degli ebrei, che può essere espressa come odio nei loro confronti, le cui manifestazioni, di natura verbale o fisica, sono dirette verso le persone ebree o non ebree, i loro beni, le istituzioni delle comunità ebraiche e i loro luoghi di culto".

Si dispone poi che le istituzioni della Repubblica, nel rispetto del principio di leale collaborazione, adottino misure per prevenire e reprimere tali manifestazioni e che la Conferenza unificata si riunisca con cadenza biennale per analizzare la situazione dell'antisemitismo in Italia e per condividere le migliori pratiche.

L'articolo 2 stabilisce che i Ministeri della difesa, della giustizia, dell'interno, dell'istruzione e del merito, e dell'università e della ricerca, adottino iniziative di formazione del proprio personale, dedicate allo studio della cultura ebraica e israeliana e all'analisi dei casi di antisemitismo. A tale scopo, dovrà essere adottata, entro un anno dall'entrata in vigore della legge, una "Guida pratica di lotta contro l'antisemitismo".

Inoltre, si prevede l'istituzione di corsi annuali di formazione rivolti agli studenti, presso le scuole, per favorire il dialogo tra generazioni, culture e religioni diverse e contrastare le manifestazioni di antisemitismo, incluso l'antisionismo.

L'articolo 3 rinvia all'emanazione di un decreto governativo, per la definizione delle misure di prevenzione e di segnalazione di atti a carattere razzista o antisemita in ambito scolastico o universitario, specificando le relative sanzioni in caso di violazione.

Infine, l'articolo 4 integra l'articolo 604-bis del codice penale, estendendo la pena della reclusione (da due a sei anni) già prevista in caso di istigazione a delinquere per motivi di discriminazione razziale, etnica e religiosa, anche al caso di istigazione fondata sui motivi di antisemitismo. Tali motivi sono individuati in: ostilità, avversione, denigrazione, discriminazione, lotta o violenza contro gli ebrei, i loro beni e pertinenze, anche di carattere religioso o culturale, nonché negazione della Shoah o del diritto all'esistenza dello Stato di Israele. Si prevede anche l'aggravante dell'uso di segni o simboli antisemiti ed è prevista l'applicazione degli istituti della giustizia riparativa, volti a favorire la riparazione del danno e la riconciliazione.

Il disegno di legge n. 1722, a prima firma del senatore Delrio, sempre in materia di prevenzione e contrasto dell'antisemitismo, reca disposizioni per il rafforzamento della Strategia nazionale contro l'antisemitismo e di delega al Governo in materia di contenuti antisemiti diffusi sulle piattaforme online, e si compone di sei articoli.

L'articolo 1 (come per il disegno di legge n. 1627) dispone l'applicazione della definizione operativa di antisemitismo approvata dall'Assemblea plenaria dell'IHRA, in coerenza con la risoluzione del Parlamento europeo, del 1° giugno 2017, sulla lotta contro l'antisemitismo (2017/2692(RSP)), e con la delibera del Consiglio dei ministri del 17 gennaio 2020.

L'articolo 2, al fine di contrastare l'antisemitismo online, delega il Governo a disciplinare, entro sei mesi dall'entrata in vigore della legge, i diritti degli utenti e gli obblighi delle piattaforme, nonché le modalità di intervento dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni (AGCOM), in materia di prevenzione, segnalazione, rimozione e sanzione dei contenuti antisemiti diffusi sulle piattaforme online in lingua italiana.

La delega si pone in attuazione della nuova Strategia nazionale per la lotta contro l'antisemitismo 2025-2029 e del regolamento (UE) 2022/2065 sul mercato unico dei servizi digitali (Digital Services Act).

Il comma 2 del medesimo articolo enuncia i principi e criteri direttivi della delega, in cui si prevedono specifici obblighi nei confronti delle piattaforme online e dell'AGCOM, volti a contrastare la presenza e la diffusione di contenuti antisemiti online, fissando anche la relativa disciplina sanzionatoria a carico delle piattaforme inadempienti. Sui decreti legislativi attuativi della delega, il comma 3 prevede il parere delle Commissioni parlamentari competenti per i profili finanziari.

L'articolo 3 modifica la legge n. 240 del 2010, rafforzando la promozione della ricerca e dell'insegnamento in ambito universitario, mediante la collaborazione con altre università italiane e straniere.

L'articolo 4 dispone che presso l'organismo di vigilanza di ciascuna università sia individuato un soggetto preposto alla verifica e al monitoraggio delle azioni poste in essere a contrasto dei fenomeni di antisemitismo, in conformità con la Strategia nazionale per la lotta contro l'antisemitismo.

Similmente, l'articolo 5 prevede che le istituzioni scolastiche comunichino annualmente, mediante i sistemi informativi del Ministero dell'istruzione e del merito, i dati circa le azioni intraprese per contrastare i fenomeni di antisemitismo, in conformità con la Strategia nazionale per la lotta contro l'antisemitismo.

Infine, l'articolo 6 reca la clausola di invarianza finanziaria.

Il senatore LOMBARDO (Misto-Az-RE), in qualità di cofirmatario del disegno di legge a prima firma Delrio, sottolinea la grande importanza della materia oggetto dei provvedimenti in esame, su cui la 1ª Commissione sta svolgendo un ciclo di audizioni.

Ritiene importante giungere ad una rapida conclusione dell'iter legislativo entro la data del 27 gennaio, Giorno della Memoria, sia come segnale forte per l'opinione pubblica, sia per anticipare la possibile recrudescenza di episodi di antisemitismo in concomitanza con tale data.

Il senatore LOREFICE (M5S) chiede di conoscere quanti e quali Stati membri abbiano adottato norme interne di recepimento della definizione di antisemitismo menzionata nella citata risoluzione del Parlamento europeo.

Il senatore SENSI (PD-IDP) si unisce alle preoccupazioni e sollecitazioni espresse dal senatore Lombardo e ricorda di aver firmato anch'egli il disegno di legge a prima firma Delrio. Ricorda, inoltre, che la definizione di antisemitismo era stata accolta dal Consiglio dei ministri del Governo Conte II e ritiene importante che ora sia espressamente recepita nell'ordinamento giuridico italiano.

Il PRESIDENTE conviene sull'opportunità di accelerare l'iter parlamentare, e se possibile concluderlo entro la Giornata della Memoria del 27 gennaio. Sottolinea in ogni caso come l'esame parlamentare sinora svolto, anche considerando la seduta odierna della 4ª Commissione, rappresenti un segnale importante della volontà di contrastare ogni forma di antisemitismo.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 16,25.