Legislatura 19ª - 4ª Commissione permanente - Resoconto sommario n. 317 del 13/01/2026
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IN SEDE CONSULTIVA
(1685) Ratifica ed esecuzione del Protocollo su acqua e salute della Convenzione del 1992 sulla protezione e l'utilizzazione dei corsi d'acqua transfrontalieri e dei laghi internazionali, fatto a Londra il 17 giugno 1999, approvato dalla Camera dei deputati
(Parere alla 3a Commissione. Esame e rinvio)
La senatrice PELLEGRINO (FdI), relatrice, introduce l'esame del disegno di legge in titolo, già approvato dalla Camera dei deputati, di ratifica del Protocollo su acqua e salute della Convenzione del 1992 sulla protezione e l'utilizzazione dei corsi d'acqua transfrontalieri e dei laghi internazionali, fatto a Londra il 17 giugno 1999.
La Convenzione del 1992, ratificata dall'Italia con la legge n. 171 del 1996, mira a integrare le politiche sull'acqua e sui servizi igienico-sanitari attraverso un approccio preventivo e globale, orientato alla tutela della salute e alla gestione sostenibile delle risorse idriche. Per darvi attuazione, sono stati negoziati due Protocolli: quello su acqua e salute, firmato da 36 Stati, tra cui l'Italia, e quello sulla responsabilità civile per danni da incidenti industriali in acque transfrontaliere, firmato da 22 Stati, al quale l'Italia non ha aderito.
Il Protocollo su acqua e salute ha come obiettivo principale, come enunciato dall'articolo 1, la promozione, a livello nazionale, transnazionale e internazionale, della protezione della salute umana e del benessere individuale e collettivo mediante il miglioramento della gestione delle acque, la tutela degli ecosistemi e la prevenzione, il controllo e la riduzione delle malattie connesse all'acqua, nel quadro dello sviluppo sostenibile.
Dopo aver offerto un quadro delle definizioni utilizzate (articolo 2), il Protocollo definisce il proprio ambito di applicazione (articolo 3): le acque superficiali, le acque sotterranee, gli estuari, le acque costiere utilizzate a scopi ricreativi o per l'allevamento ittico tramite acquicoltura o per l'allevamento e la pesca dei molluschi, le acque interne generalmente disponibili per la balneazione, le acque estratte, trattate e fornite per usi diversi (idropotabile, industriale, irriguo) e le acque reflue.
L'articolo 4 stabilisce che le Parti adottino misure adeguate a prevenire, controllare e ridurre le malattie connesse all'acqua e ad approntare sistemi integrati di gestione delle acque finalizzati ad un uso sostenibile delle risorse idriche e al raggiungimento di una loro qualità che non metta in pericolo la salute umana, consentendo la protezione degli ecosistemi acquatici.
L'articolo 5 definisce i principi e le strategie di attuazione del Protocollo, tra cui il principio di precauzione, il principio "chi inquina paga", il diritto sovrano degli Stati di utilizzare le proprie risorse senza arrecare danni oltre i confini nazionali, la gestione sostenibile delle risorse idriche nell'interesse delle generazioni presenti e future e la partecipazione del pubblico ai processi decisionali in materia di acqua e salute.
Per raggiungere gli obiettivi del Protocollo le Parti dovranno adempiere specifici obblighi e rispettare gli impegni contenuti soprattutto negli articoli da 6 a 14.
In particolare, l'articolo 6 impegna le Parti a garantire l'accesso universale all'acqua potabile e ai servizi di raccolta e depurazione, mediante la definizione di obiettivi locali e nazionali periodicamente aggiornati.
L'articolo 7 prevede la raccolta e la diffusione dei dati sugli indicatori di progresso verso gli obiettivi del Protocollo. L'articolo 8 impone l'istituzione o il rafforzamento di sistemi di sorveglianza e di allerta precoce per individuare tempestivamente malattie legate all'acqua dovute a incidenti o eventi climatici estremi e per fornire indicazioni preventive e di risposta alle autorità e al pubblico. Gli articoli 9 e 10 promuovono l'informazione, la consapevolezza e l'accesso del pubblico ai dati e alle valutazioni rilevanti.
Il testo chiama altresì le Parti a cooperare al fine di sviluppare indicatori di qualità, istituire sistemi coordinati di sorveglianza e assistenza in caso di epidemie o malattie, costituire banche di dati per lo scambio di informazioni e sostenere l'attuazione dei piani nazionali e locali (articoli 11 e 12).
Vengono poi disciplinati ulteriori aspetti relativi alla cooperazione fra le Parti in merito alle acque transfrontaliere (articolo 13), al sostegno internazionale alle azioni nazionali (articolo 14) e al controllo dell'osservanza delle disposizioni (articolo 15), alle riunioni e ai relativi obiettivi (articolo 16) e alle funzioni del Segretariato per l'attuazione del documento internazionale (articolo 17).
Gli articoli da 18 a 26 contengono disposizioni di carattere procedurale relative ai termini e alle procedure per la modifica del testo medesimo (articolo 18), alla disciplina del diritto di voto (articolo 19), alle modalità di composizione delle controversie (articolo 20), alla sua entrata in vigore (articolo 23), alla sua eventuale denuncia (articolo 24) e all'utilizzo delle lingue ufficiali (articolo 26)
Il disegno di legge di ratifica è composto, come di consueto, da quattro articoli: autorizzazione alla ratifica (articolo 1), ordine di esecuzione (articolo 2) clausola di invarianza finanziaria (articolo 3) ed entrata in vigore (articolo 4).
Il seguito dell'esame è quindi rinviato.
Schema di decreto legislativo recante disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 22 novembre 2023, n. 184, di recepimento della direttiva (UE) 2021/2118, recante modifica della direttiva 2009/103/CE concernente l'assicurazione della responsabilità civile risultante dalla circolazione di autoveicoli e il controllo dell'obbligo di assicurare tale responsabilità (n. 363)
(Osservazioni alla 9a Commissione. Esame e rinvio)
La senatrice MURELLI (LSP-PSd'Az), relatrice, introduce l'esame dell'atto del Governo in titolo, recante disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo n. 184 del 2023, di recepimento della direttiva (UE) 2021/2118 sull'assicurazione della responsabilità civile degli autoveicoli.
Esso è stato predisposto in base all'articolo 31, comma 5, della legge n. 234 del 2012, che consente, entro 24 mesi dalla data di entrata in vigore di un decreto legislativo attuativo di direttiva, di adottare disposizioni integrative e correttive.
In seguito all'entrata in vigore del decreto legislativo n. 184 del 2023, adottato in base alla legge di delegazione europea 2021 (legge n. 127 del 2022) per il recepimento della citata direttiva (UE) 2021/2118, e alla prima fase applicativa dello stesso, alcuni stakeholder del settore hanno rappresentato l'esigenza di ricevere chiarimenti in ordine a dubbi interpretativi riguardanti il perimetro di applicazione dell'obbligatorietà dell'assicurazione RC auto e la possibilità di escludere tale obbligo per alcune tipologie di veicoli.
Al fine, quindi, di apportare le opportune modifiche ed integrazioni al decreto legislativo n. 184 del 2023, sono state avviate le interlocuzioni necessarie per un confronto tecnico con l'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni (IVASS) e l'Associazione nazionale fra le imprese assicuratrici (ANIA).
Si evidenzia, in particolare, che le deroghe e le modifiche previste dallo schema di decreto, unitamente alle altre previsioni derogatorie già introdotte dal decreto legislativo 22 novembre 2023, n. 184, saranno notificate alla Commissione europea ai sensi dell'articolo 5, paragrafo 7, della direttiva 2009/103/CE, come modificata dalla direttiva (UE) 2021/2118.
Il provvedimento in esame si compone di due articoli. L'articolo 1, composto da un unico comma, suddiviso in tre lettere, modifica il decreto legislativo n. 209 del 2005, concernente il codice delle assicurazioni private (CAP), nelle parti che erano state introdotte o modificate dal decreto legislativo n. 184 del 2023.
In particolare, la lettera a) dell'articolo 1 dello schema modifica l'articolo 122-bis del CAP, introducendo, al comma 2, una specificazione della deroga all'obbligo assicurativo per i veicoli definitivamente inidonei all'uso come mezzo di trasporto per assenza stabile di parti essenziali (quali il motore o lo stato di rottame), escludendo i casi di inidoneità temporanea o reversibile, nonché prevedendo, nell'ambito del decreto ministeriale già contemplato, la facoltà di adottare schemi assicurativi alternativi per i veicoli d'epoca e di interesse storico-collezionistico di cui all'articolo 60 del codice della strada, in cui siano distinti il rischio dinamico da quello statico, in considerazione della loro bassa sinistrosità e utilizzo prevalentemente espositivo-museale. Il nuovo comma 2-bis demanda a un ulteriore decreto interministeriale la previsione di schemi contrattuali specifici per mezzi di trasporto a utilizzo stagionale, che legittimano la stipulazione di polizze infrannuali in deroga all'articolo 170-bis del CAP.
La lettera b) integra e modifica l'articolo 124 del CAP, prevedendo che, in caso di gare e competizioni sportive di veicoli a motore, anche se svolte su circuiti chiusi o su strade interdette alla circolazione, possa essere stipulata un'assicurazione generale in luogo dell'assicurazione RCA. Sono così superate le criticità emerse nella prima fase applicativa del decreto legislativo n. 184 del 2023 rappresentate dall'Automobile Club d'Italia (ACI) in merito all'incremento dei costi delle competizioni sportive e al progressivo disimpegno delle compagnie assicurative dal settore.
La lettera c) integra e modifica l'articolo 134 del CAP, introducendo, al comma 1, un nuovo periodo finale volto a ripristinare il compito dell'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni (IVASS) di vigilare sulla corretta alimentazione e gestione della banca dati elettronica contenente le informazioni sull'attestazione, e modificando il comma 3 al fine di consentire all'Istituto di esercitare attività di cui era già titolare prima della modifica apportata dal decreto legislativo n. 184 del 2023. Si ripristina, in particolare, il potere regolamentare di IVASS affinché determini le indicazioni aggiuntive relative all'attestazione sullo stato del rischio rispetto al modello europeo e stabilisca gli aspetti tecnico-pratici dell'attestato stesso.
L'articolo 2 reca la clausola di invarianza finanziaria.
La Relatrice ribadisce, infine, l'opportunità di introdurre le predette deroghe assicurative per i veicoli storici, al fine di favorire la stipula di strumenti assicurativi maggiormente adatti al tipo di rischio connesso a tali veicoli. Propone, inoltre, di acquisire anche la posizione del Club Aci Storico e dell'ASI - Automotoclub Storico Italiano.
La Commissione conviene.
Il seguito dell'esame è quindi rinviato.
(1627) GASPARRI. - Disposizioni per il contrasto all'antisemitismo e per l'adozione della definizione operativa di antisemitismo
(1722) DELRIO e altri. - Disposizioni per la prevenzione e il contrasto dell'antisemitismo e per il rafforzamento della Strategia nazionale per la lotta contro l'antisemitismo nonché delega al Governo in materia di contenuti antisemiti diffusi sulle piattaforme on line
(Parere alla 1a Commissione. Esame congiunto e rinvio)
Il presidente TERZI DI SANT'AGATA (FdI), relatore, introduce l'esame dei disegni di legge in titolo, in materia di contrasto all'antisemitismo, ricordando che essi sono all'esame in sede referente presso la 1a Commissione congiuntamente anche ai disegni di legge n. 1004 (del Gruppo Lega) e n. 1575 (del senatore Scalfarotto), il cui iter è stato avviato il 5 agosto 2025.
I quattro disegni di legge si pongono tutti in attuazione della risoluzione del Parlamento europeo, del 1° giugno 2017, sulla lotta contro l'antisemitismo (2017/2692(RSP)), che richiamano nei rispettivi testi.
In particolare, il disegno di legge n. 1627, a firma del senatore Gasparri, reca "disposizioni per il contrasto all'antisemitismo e per l'adozione della definizione operativa di antisemitismo" e si compone di quattro articoli.
L'articolo 1 dispone che la Repubblica italiana, in attuazione della citata risoluzione del Parlamento europeo sulla lotta contro l'antisemitismo (2017/2692(RSP)), accolga l'integrale definizione operativa di antisemitismo adottata dall'Assemblea plenaria dell'Alleanza internazionale per la memoria dell'Olocausto (IHRA), a Bucarest il 26 maggio 2016.
Si specifica, pertanto, che per antisemitismo si intende "una specifica percezione degli ebrei, che può essere espressa come odio nei loro confronti, le cui manifestazioni, di natura verbale o fisica, sono dirette verso le persone ebree o non ebree, i loro beni, le istituzioni delle comunità ebraiche e i loro luoghi di culto".
Si dispone poi che le istituzioni della Repubblica, nel rispetto del principio di leale collaborazione, adottino misure per prevenire e reprimere tali manifestazioni e che la Conferenza unificata si riunisca con cadenza biennale per analizzare la situazione dell'antisemitismo in Italia e per condividere le migliori pratiche.
L'articolo 2 stabilisce che i Ministeri della difesa, della giustizia, dell'interno, dell'istruzione e del merito, e dell'università e della ricerca, adottino iniziative di formazione del proprio personale, dedicate allo studio della cultura ebraica e israeliana e all'analisi dei casi di antisemitismo. A tale scopo, dovrà essere adottata, entro un anno dall'entrata in vigore della legge, una "Guida pratica di lotta contro l'antisemitismo".
Inoltre, si prevede l'istituzione di corsi annuali di formazione rivolti agli studenti, presso le scuole, per favorire il dialogo tra generazioni, culture e religioni diverse e contrastare le manifestazioni di antisemitismo, incluso l'antisionismo.
L'articolo 3 rinvia all'emanazione di un decreto governativo, per la definizione delle misure di prevenzione e di segnalazione di atti a carattere razzista o antisemita in ambito scolastico o universitario, specificando le relative sanzioni in caso di violazione.
Infine, l'articolo 4 integra l'articolo 604-bis del codice penale, estendendo la pena della reclusione (da due a sei anni) già prevista in caso di istigazione a delinquere per motivi di discriminazione razziale, etnica e religiosa, anche al caso di istigazione fondata sui motivi di antisemitismo. Tali motivi sono individuati in: ostilità, avversione, denigrazione, discriminazione, lotta o violenza contro gli ebrei, i loro beni e pertinenze, anche di carattere religioso o culturale, nonché negazione della Shoah o del diritto all'esistenza dello Stato di Israele. Si prevede anche l'aggravante dell'uso di segni o simboli antisemiti ed è prevista l'applicazione degli istituti della giustizia riparativa, volti a favorire la riparazione del danno e la riconciliazione.
Il disegno di legge n. 1722, a prima firma del senatore Delrio, sempre in materia di prevenzione e contrasto dell'antisemitismo, reca disposizioni per il rafforzamento della Strategia nazionale contro l'antisemitismo e di delega al Governo in materia di contenuti antisemiti diffusi sulle piattaforme online, e si compone di sei articoli.
L'articolo 1 (come per il disegno di legge n. 1627) dispone l'applicazione della definizione operativa di antisemitismo approvata dall'Assemblea plenaria dell'IHRA, in coerenza con la risoluzione del Parlamento europeo, del 1° giugno 2017, sulla lotta contro l'antisemitismo (2017/2692(RSP)), e con la delibera del Consiglio dei ministri del 17 gennaio 2020.
L'articolo 2, al fine di contrastare l'antisemitismo online, delega il Governo a disciplinare, entro sei mesi dall'entrata in vigore della legge, i diritti degli utenti e gli obblighi delle piattaforme, nonché le modalità di intervento dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni (AGCOM), in materia di prevenzione, segnalazione, rimozione e sanzione dei contenuti antisemiti diffusi sulle piattaforme online in lingua italiana.
La delega si pone in attuazione della nuova Strategia nazionale per la lotta contro l'antisemitismo 2025-2029 e del regolamento (UE) 2022/2065 sul mercato unico dei servizi digitali (Digital Services Act).
Il comma 2 del medesimo articolo enuncia i principi e criteri direttivi della delega, in cui si prevedono specifici obblighi nei confronti delle piattaforme online e dell'AGCOM, volti a contrastare la presenza e la diffusione di contenuti antisemiti online, fissando anche la relativa disciplina sanzionatoria a carico delle piattaforme inadempienti. Sui decreti legislativi attuativi della delega, il comma 3 prevede il parere delle Commissioni parlamentari competenti per i profili finanziari.
L'articolo 3 modifica la legge n. 240 del 2010, rafforzando la promozione della ricerca e dell'insegnamento in ambito universitario, mediante la collaborazione con altre università italiane e straniere.
L'articolo 4 dispone che presso l'organismo di vigilanza di ciascuna università sia individuato un soggetto preposto alla verifica e al monitoraggio delle azioni poste in essere a contrasto dei fenomeni di antisemitismo, in conformità con la Strategia nazionale per la lotta contro l'antisemitismo.
Similmente, l'articolo 5 prevede che le istituzioni scolastiche comunichino annualmente, mediante i sistemi informativi del Ministero dell'istruzione e del merito, i dati circa le azioni intraprese per contrastare i fenomeni di antisemitismo, in conformità con la Strategia nazionale per la lotta contro l'antisemitismo.
Infine, l'articolo 6 reca la clausola di invarianza finanziaria.
Il senatore LOMBARDO (Misto-Az-RE), in qualità di cofirmatario del disegno di legge a prima firma Delrio, sottolinea la grande importanza della materia oggetto dei provvedimenti in esame, su cui la 1ª Commissione sta svolgendo un ciclo di audizioni.
Ritiene importante giungere ad una rapida conclusione dell'iter legislativo entro la data del 27 gennaio, Giorno della Memoria, sia come segnale forte per l'opinione pubblica, sia per anticipare la possibile recrudescenza di episodi di antisemitismo in concomitanza con tale data.
Il senatore LOREFICE (M5S) chiede di conoscere quanti e quali Stati membri abbiano adottato norme interne di recepimento della definizione di antisemitismo menzionata nella citata risoluzione del Parlamento europeo.
Il senatore SENSI (PD-IDP) si unisce alle preoccupazioni e sollecitazioni espresse dal senatore Lombardo e ricorda di aver firmato anch'egli il disegno di legge a prima firma Delrio. Ricorda, inoltre, che la definizione di antisemitismo era stata accolta dal Consiglio dei ministri del Governo Conte II e ritiene importante che ora sia espressamente recepita nell'ordinamento giuridico italiano.
Il PRESIDENTE conviene sull'opportunità di accelerare l'iter parlamentare, e se possibile concluderlo entro la Giornata della Memoria del 27 gennaio. Sottolinea in ogni caso come l'esame parlamentare sinora svolto, anche considerando la seduta odierna della 4ª Commissione, rappresenti un segnale importante della volontà di contrastare ogni forma di antisemitismo.
Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.
La seduta termina alle ore 16,25.