Legislatura 19ª - 4ª Commissione permanente - Resoconto sommario n. 316 del 08/01/2026

Il senatore SCURRIA (FdI), relatore, introduce l'esame dell'atto del Governo in titolo, che provvede a dare recepimento alla direttiva (UE) 2024/927 che aggiorna la normativa europea sui gestori di fondi di investimento alternativi (GEFIA), introducendo una disciplina europea armonizzata per la concessione di prestiti da parte dei fondi di investimento alternativi (FIA). La finalità della direttiva è quella di facilitare i finanziamenti, ampliando l'accesso agli strumenti di finanza alternativa rispetto al canale bancario.

I principali obiettivi della direttiva sono: l'armonizzazione delle regole applicabili ai GEFIA che concedono prestiti; la definizione di un quadro chiaro per gli strumenti di gestione del rischio di liquidità; la definizione delle norme applicabili ai GEFIA che delegano le loro funzioni a terzi; la parità di trattamento dei soggetti che forniscono servizi di custodia, facilitando l'accesso transfrontaliero ai servizi di depositario; l'ottimizzazione della raccolta dei dati di vigilanza.

Lo schema di decreto legislativo è stato predisposto in forza della delega legislativa di cui al comma 12 dell'articolo 13 della legge di delegazione europea 2024 (legge n. 91 del 2025), in linea con quanto previsto dai criteri specifici di delega, di cui al comma 13 dello stesso articolo della legge di delegazione.

Lo schema provvede, quindi, a modificare il Testo unico della finanza (TUF), di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, per recepire la direttiva (UE) 2024/927, a eccezione delle misure di cui agli articoli 1, paragrafo 12, e 2, paragrafo 7, della direttiva, relativi agli obblighi di informazione alle autorità da parte dei fondi, poiché la loro applicazione è prevista dalla direttiva solo a partire dal 16 aprile 2027, dopo che l'ESMA, l'Autorità europea sui mercati finanziari, avrà elaborato le norme tecniche di regolamentazione sui dettagli delle informazioni, il loro livello di standardizzazione, i metodi e le modalità di presentazione delle segnalazioni, nonché la frequenza e le tempistiche delle stesse.

Le disposizioni di attuazione sono, quindi, elaborate in base ai criteri di delega di cui al comma 13 dell'articolo 13 della legge di delegazione europea 2024.

In particolare, in linea con il criterio di delega di cui alla lettera c), lo schema di decreto non si avvale della facoltà, prevista dal novellato articolo 21, paragrafo 5 bis, della direttiva 2011/61/UE, di consentire alle Autorità nazionali di vigilanza di autorizzare la nomina di un depositario stabilito in un altro Stato membro. Tale facoltà è prevista dalla direttiva al fine di far fronte all'eventuale carenza di offerta di servizi di depositario, ossia del soggetto che svolge anche il compito fondamentale di custodire il patrimonio degli organismi di investimento collettivo del risparmio, carenza che può comportare un aumento dei costi per i GEFIA e ridurre l'efficienza del mercato dei FIA.

Pertanto, l'articolo 1, comma 1, lettera s), dello schema di decreto modifica l'articolo 47 del TUF solo per disciplinare il caso inverso, ovvero di un depositario stabilito in Italia che svolge la sua funzione per un gestore operante in un altro Stato membro, dove tale opzione sia stata invece esercitata.

Inoltre, in linea con il criterio di delega di cui alla lettera d), lo schema di decreto non si avvale della facoltà di cui al nuovo paragrafo 4 octies dell'articolo 15 della direttiva 2011/61/CE di vietare ai FIA che concedono prestiti, di erogare tali prestiti anche ai consumatori. Lo schema di decreto prevede quindi all'articolo 1, comma 1, lettera p), numero 2), l'espunzione dal comma 1 dell'articolo 46-bis del TUF del divieto di operatività nei confronti di consumatori.

La scelta è finalizzata ad aumentare la liquidità e stimolare la concorrenza nel mercato del credito al consumo e a ridurre la concentrazione del rischio creditizio nel sistema bancario. Inoltre, in tal modo si consente agli operatori nazionali di operare in condizioni di parità con i loro omologhi di altri Stati membri che esercitano comunque la loro attività di credito al consumo in Italia. Tuttavia, a fronte di un conseguente maggiore rischio di esposizione a forme di credito non bancarie e a potenziali episodi di misselling, ossia di vendite improprie di prodotti finanziari, la sostenibilità dell'intervento è vincolata all'emanazione di una disciplina secondaria da parte della Banca d'Italia e della CONSOB, volta a garantire la proporzionalità, la trasparenza contrattuale e la tutela del consumatore.

Infine, in linea con gli altri criteri di delega, alla Consob e alla Banca d'Italia è attribuito il potere di emanare la disciplina secondaria (regolamenti), rispettando il riparto di competenze già stabilito nel TUF (vigilanza prudenziale alla Banca d'Italia e trasparenza/correttezza alla Consob). Alle medesime Autorità sono attribuiti i necessari poteri di vigilanza, indagine, ispettivi e di intervento per l'esercizio delle loro funzioni derivanti dalla direttiva. Alla Banca d'Italia, sentita la Consob, è attribuita la facoltà di introdurre a livello nazionale strumenti di gestione della liquidità ulteriori rispetto a quelli già previsti dalla direttiva (UE) 2024/927 in recepimento.

Il provvedimento si compone di 3 articoli. L'articolo 1 contiene le modifiche al TUF e si compone, a sua volta di un unico comma, suddiviso nelle lettere dalla a) alla t). L'articolo 2 reca la clausola di invarianza finanziaria. Infine, l'articolo 3 stabilisce che decreto il entri in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione, applicandosi, tuttavia, a decorrere dal 16 aprile 2026, come stabilito dalla direttiva. Entro il successivo 16 ottobre 2026, la Banca d'Italia e la Consob devono adottare le disposizioni attuative delle modifiche al TUF apportate dal decreto.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.