Legislatura 19ª - 4ª Commissione permanente - Resoconto sommario n. 316 del 08/01/2026

Il senatore MATERA (FdI), relatore,svolge una relazione integrativa sul disegno di legge in titolo, di iniziativa governativa e collegato alla manovra di finanza pubblica che, come illustrato nella precedente seduta, conferisce delega al Governo per la determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni (LEP), in relazione a specifiche funzioni afferenti alle materie previste dalla legge n. 86 del 2024 sull'autonomia differenziata. Si tratta, in particolare, di alcune delle materie a legislazione concorrente di cui all'articolo 117, terzo comma, della Costituzione.

In risposta alle richieste di chiarimento emerse nel corso del dibattito in Commissione, si fornisce di seguito un quadro di sintesi volto a verificare la compatibilità delle disposizioni con il diritto dell'Unione europea.

Secondo quanto riportato nell'analisi tecnico-normativa allegata al disegno di legge, il provvedimento non presenta, in linea di principio, profili di contrasto con l'ordinamento dell'Unione europea. Non risultano, infatti, aperte procedure d'infrazione da parte della Commissione europea né emergono, al momento, orientamenti consolidati nella giurisprudenza della Corte di giustizia in materia che possano incidere sull'impianto normativo proposto.

Tuttavia, al fine di assicurare che i decreti legislativi di attuazione della delega per la determinazione dei LEP risultino pienamente coerenti con il diritto dell'Unione europea, si potrebbe valutare l'opportunità di introdurre un nucleo uniforme di garanzie trasversali, applicabili a tutte le materie oggetto di delega.

In particolare, all'articolo 2 del disegno di legge, che enuncia i princìpi generali, si potrebbe inserire una clausola generale di salvaguardia della normativa europea di riferimento. Tale clausola avrebbe la funzione di garantire che le disposizioni adottate in attuazione della delega siano conformi al diritto dell'Unione, comprese le direttive e i regolamenti vigenti, nonché ai principi e ai diritti sanciti dalla Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea e dalla Corte di giustizia dell'Unione.

In tal modo, la clausola potrebbe svolgere una duplice funzione: da un lato, costituire un criterio interpretativo per l'intero corpus normativo delegato; dall'altro, vincolare espressamente il legislatore delegato al rispetto degli obblighi europei, anche per il tramite dell'articolo 76 della Costituzione, che richiede il rispetto dei princìpi e criteri direttivi contenuti nella legge di delega.

Potrebbe, inoltre, risultare opportuno inserire, tra i princìpi generali della delega, un divieto espresso di determinare livelli essenziali delle prestazioni inferiori agli standard minimi eventualmente fissati dal diritto dell'Unione europea o dalle strategie europee pertinenti, sia in termini qualitativi che quantitativi, nonché in termini di tempistiche di erogazione delle diverse prestazioni.

Per i LEP relativi all'esercizio di diritti fondamentali - e, più in generale, nelle materie rientranti nella competenza dell'Unione europea - potrebbe altresì essere valutata l'opportunità di prevedere che ciascun decreto legislativo individui il corrispondente diritto sancito dalla Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, al fine di rafforzare il raccordo tra gli standard nazionali e la tutela garantita a livello europeo.

A prescindere da tali considerazioni di carattere generale, si osserva che i singoli articoli del disegno di legge attengono a materie di competenza concorrente tra Stato e regioni, che spesso coincidono con ambiti di competenza ripartita tra Unione europea e Stati membri.

In tale contesto, il richiamo a specifici atti normativi europei, talvolta contenuto negli articoli di delega, dovrebbe essere integrato da un rinvio all'insieme della normativa europea rilevante per il settore di riferimento. In tal senso, l'inserimento di un riferimento esplicito nella disposizione generale sui princìpi e criteri direttivi di cui all'articolo 2 del disegno di legge potrebbe contribuire a rafforzare la coerenza complessiva dell'impianto della legge delega e dei differenti decreti legislativi di attuazione con l'ordinamento dell'Unione europea.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 9,55.