Legislatura 19ª - 4ª Commissione permanente - Resoconto sommario n. 316 del 08/01/2026
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Schema di decreto legislativo recante recepimento della direttiva (UE) 2024/927, che modifica le direttive 2011/61/UE e 2009/65/CE per quanto riguarda gli accordi di delega, la gestione del rischio di liquidità, le segnalazioni a fini di vigilanza, la fornitura dei servizi di custodia e di depositario e la concessione di prestiti da parte di fondi di investimento alternativi (n. 355)
(Osservazioni alla 6a Commissione. Esame e rinvio)
Il senatore SCURRIA (FdI), relatore, introduce l'esame dell'atto del Governo in titolo, che provvede a dare recepimento alla direttiva (UE) 2024/927 che aggiorna la normativa europea sui gestori di fondi di investimento alternativi (GEFIA), introducendo una disciplina europea armonizzata per la concessione di prestiti da parte dei fondi di investimento alternativi (FIA). La finalità della direttiva è quella di facilitare i finanziamenti, ampliando l'accesso agli strumenti di finanza alternativa rispetto al canale bancario.
I principali obiettivi della direttiva sono: l'armonizzazione delle regole applicabili ai GEFIA che concedono prestiti; la definizione di un quadro chiaro per gli strumenti di gestione del rischio di liquidità; la definizione delle norme applicabili ai GEFIA che delegano le loro funzioni a terzi; la parità di trattamento dei soggetti che forniscono servizi di custodia, facilitando l'accesso transfrontaliero ai servizi di depositario; l'ottimizzazione della raccolta dei dati di vigilanza.
Lo schema di decreto legislativo è stato predisposto in forza della delega legislativa di cui al comma 12 dell'articolo 13 della legge di delegazione europea 2024 (legge n. 91 del 2025), in linea con quanto previsto dai criteri specifici di delega, di cui al comma 13 dello stesso articolo della legge di delegazione.
Lo schema provvede, quindi, a modificare il Testo unico della finanza (TUF), di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, per recepire la direttiva (UE) 2024/927, a eccezione delle misure di cui agli articoli 1, paragrafo 12, e 2, paragrafo 7, della direttiva, relativi agli obblighi di informazione alle autorità da parte dei fondi, poiché la loro applicazione è prevista dalla direttiva solo a partire dal 16 aprile 2027, dopo che l'ESMA, l'Autorità europea sui mercati finanziari, avrà elaborato le norme tecniche di regolamentazione sui dettagli delle informazioni, il loro livello di standardizzazione, i metodi e le modalità di presentazione delle segnalazioni, nonché la frequenza e le tempistiche delle stesse.
Le disposizioni di attuazione sono, quindi, elaborate in base ai criteri di delega di cui al comma 13 dell'articolo 13 della legge di delegazione europea 2024.
In particolare, in linea con il criterio di delega di cui alla lettera c), lo schema di decreto non si avvale della facoltà, prevista dal novellato articolo 21, paragrafo 5 bis, della direttiva 2011/61/UE, di consentire alle Autorità nazionali di vigilanza di autorizzare la nomina di un depositario stabilito in un altro Stato membro. Tale facoltà è prevista dalla direttiva al fine di far fronte all'eventuale carenza di offerta di servizi di depositario, ossia del soggetto che svolge anche il compito fondamentale di custodire il patrimonio degli organismi di investimento collettivo del risparmio, carenza che può comportare un aumento dei costi per i GEFIA e ridurre l'efficienza del mercato dei FIA.
Pertanto, l'articolo 1, comma 1, lettera s), dello schema di decreto modifica l'articolo 47 del TUF solo per disciplinare il caso inverso, ovvero di un depositario stabilito in Italia che svolge la sua funzione per un gestore operante in un altro Stato membro, dove tale opzione sia stata invece esercitata.
Inoltre, in linea con il criterio di delega di cui alla lettera d), lo schema di decreto non si avvale della facoltà di cui al nuovo paragrafo 4 octies dell'articolo 15 della direttiva 2011/61/CE di vietare ai FIA che concedono prestiti, di erogare tali prestiti anche ai consumatori. Lo schema di decreto prevede quindi all'articolo 1, comma 1, lettera p), numero 2), l'espunzione dal comma 1 dell'articolo 46-bis del TUF del divieto di operatività nei confronti di consumatori.
La scelta è finalizzata ad aumentare la liquidità e stimolare la concorrenza nel mercato del credito al consumo e a ridurre la concentrazione del rischio creditizio nel sistema bancario. Inoltre, in tal modo si consente agli operatori nazionali di operare in condizioni di parità con i loro omologhi di altri Stati membri che esercitano comunque la loro attività di credito al consumo in Italia. Tuttavia, a fronte di un conseguente maggiore rischio di esposizione a forme di credito non bancarie e a potenziali episodi di misselling, ossia di vendite improprie di prodotti finanziari, la sostenibilità dell'intervento è vincolata all'emanazione di una disciplina secondaria da parte della Banca d'Italia e della CONSOB, volta a garantire la proporzionalità, la trasparenza contrattuale e la tutela del consumatore.
Infine, in linea con gli altri criteri di delega, alla Consob e alla Banca d'Italia è attribuito il potere di emanare la disciplina secondaria (regolamenti), rispettando il riparto di competenze già stabilito nel TUF (vigilanza prudenziale alla Banca d'Italia e trasparenza/correttezza alla Consob). Alle medesime Autorità sono attribuiti i necessari poteri di vigilanza, indagine, ispettivi e di intervento per l'esercizio delle loro funzioni derivanti dalla direttiva. Alla Banca d'Italia, sentita la Consob, è attribuita la facoltà di introdurre a livello nazionale strumenti di gestione della liquidità ulteriori rispetto a quelli già previsti dalla direttiva (UE) 2024/927 in recepimento.
Il provvedimento si compone di 3 articoli. L'articolo 1 contiene le modifiche al TUF e si compone, a sua volta di un unico comma, suddiviso nelle lettere dalla a) alla t). L'articolo 2 reca la clausola di invarianza finanziaria. Infine, l'articolo 3 stabilisce che decreto il entri in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione, applicandosi, tuttavia, a decorrere dal 16 aprile 2026, come stabilito dalla direttiva. Entro il successivo 16 ottobre 2026, la Banca d'Italia e la Consob devono adottare le disposizioni attuative delle modifiche al TUF apportate dal decreto.
Il seguito dell'esame è quindi rinviato.
(1623) Delega al Governo per la determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni
(Parere alla 1a Commissione. Seguito dell'esame e rinvio)
Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 4 dicembre.
Il senatore MATERA (FdI), relatore,svolge una relazione integrativa sul disegno di legge in titolo, di iniziativa governativa e collegato alla manovra di finanza pubblica che, come illustrato nella precedente seduta, conferisce delega al Governo per la determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni (LEP), in relazione a specifiche funzioni afferenti alle materie previste dalla legge n. 86 del 2024 sull'autonomia differenziata. Si tratta, in particolare, di alcune delle materie a legislazione concorrente di cui all'articolo 117, terzo comma, della Costituzione.
In risposta alle richieste di chiarimento emerse nel corso del dibattito in Commissione, si fornisce di seguito un quadro di sintesi volto a verificare la compatibilità delle disposizioni con il diritto dell'Unione europea.
Secondo quanto riportato nell'analisi tecnico-normativa allegata al disegno di legge, il provvedimento non presenta, in linea di principio, profili di contrasto con l'ordinamento dell'Unione europea. Non risultano, infatti, aperte procedure d'infrazione da parte della Commissione europea né emergono, al momento, orientamenti consolidati nella giurisprudenza della Corte di giustizia in materia che possano incidere sull'impianto normativo proposto.
Tuttavia, al fine di assicurare che i decreti legislativi di attuazione della delega per la determinazione dei LEP risultino pienamente coerenti con il diritto dell'Unione europea, si potrebbe valutare l'opportunità di introdurre un nucleo uniforme di garanzie trasversali, applicabili a tutte le materie oggetto di delega.
In particolare, all'articolo 2 del disegno di legge, che enuncia i princìpi generali, si potrebbe inserire una clausola generale di salvaguardia della normativa europea di riferimento. Tale clausola avrebbe la funzione di garantire che le disposizioni adottate in attuazione della delega siano conformi al diritto dell'Unione, comprese le direttive e i regolamenti vigenti, nonché ai principi e ai diritti sanciti dalla Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea e dalla Corte di giustizia dell'Unione.
In tal modo, la clausola potrebbe svolgere una duplice funzione: da un lato, costituire un criterio interpretativo per l'intero corpus normativo delegato; dall'altro, vincolare espressamente il legislatore delegato al rispetto degli obblighi europei, anche per il tramite dell'articolo 76 della Costituzione, che richiede il rispetto dei princìpi e criteri direttivi contenuti nella legge di delega.
Potrebbe, inoltre, risultare opportuno inserire, tra i princìpi generali della delega, un divieto espresso di determinare livelli essenziali delle prestazioni inferiori agli standard minimi eventualmente fissati dal diritto dell'Unione europea o dalle strategie europee pertinenti, sia in termini qualitativi che quantitativi, nonché in termini di tempistiche di erogazione delle diverse prestazioni.
Per i LEP relativi all'esercizio di diritti fondamentali - e, più in generale, nelle materie rientranti nella competenza dell'Unione europea - potrebbe altresì essere valutata l'opportunità di prevedere che ciascun decreto legislativo individui il corrispondente diritto sancito dalla Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, al fine di rafforzare il raccordo tra gli standard nazionali e la tutela garantita a livello europeo.
A prescindere da tali considerazioni di carattere generale, si osserva che i singoli articoli del disegno di legge attengono a materie di competenza concorrente tra Stato e regioni, che spesso coincidono con ambiti di competenza ripartita tra Unione europea e Stati membri.
In tale contesto, il richiamo a specifici atti normativi europei, talvolta contenuto negli articoli di delega, dovrebbe essere integrato da un rinvio all'insieme della normativa europea rilevante per il settore di riferimento. In tal senso, l'inserimento di un riferimento esplicito nella disposizione generale sui princìpi e criteri direttivi di cui all'articolo 2 del disegno di legge potrebbe contribuire a rafforzare la coerenza complessiva dell'impianto della legge delega e dei differenti decreti legislativi di attuazione con l'ordinamento dell'Unione europea.
Il seguito dell'esame è quindi rinviato.
La seduta termina alle ore 9,55.