Legislatura 19ª - 4ª Commissione permanente - Resoconto sommario n. 316 del 08/01/2026
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IN SEDE CONSULTIVA
(1624) Valorizzazione della risorsa mare
(Parere alla 8a Commissione. Esame e rinvio)
Il senatore SATTA (FdI), relatore,introduce l'esame del disegno di legge in titolo, collegato alla manovra di finanza pubblica, sulla valorizzazione della risorsa mare.
Il provvedimento è stato adottato dal Consiglio dei ministri nel quadro delle linee strategiche definite dal Piano del mare 2023-2025 ed è finalizzato a intervenire sulla disciplina di vari settori marittimi, con lo scopo di aggiornare il quadro normativo e apportare misure semplificatorie, in particolare, in materia di coordinamento delle politiche del mare, definizione della zona contigua, turismo subacqueo, navigazione da diporto, navigazione marittima e cantieristica, ambientale, culturale e di pesca, nonché in materia di isole minori.
Esso si compone di 31 articoli, suddivisi in sette capi. L'articolo 1 integra la composizione e le funzioni del Comitato interministeriale per le politiche del mare (CIPOM), a cui è affidata l'elaborazione del Piano del mare (PDM). In particolare, esso individua nel CIPOM la sede istituzionale in cui promuovere il concerto dei Ministri che fanno parte del Comitato stesso, in relazione agli atti amministrativi di attuazione del Piano del mare.
Gli articoli da 2 a 5 riguardano la "zona contigua", ovvero un'area di mare adiacente al mare territoriale, nella quale lo Stato può esercitare controlli al fine di prevenire e punire violazioni di proprie leggi e regolamenti doganali, fiscali, sanitari e di immigrazione, nonché la tutela del patrimonio archeologico sottomarino. Nello specifico, l'articolo 2 ne autorizza l'istituzione, in applicazione della Convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare siglata a Montego Bay nel 1982.
L'articolo 3 stabilisce l'estensione della zona contigua, prevedendo che, in caso di sovrapposizione con lo spazio marittimo di un altro Stato, si provveda alla definizione mediante appositi accordi con gli Stati interessati.
L'articolo 4 disciplina l'esercizio dei diritti dello Stato italiano nella zona contigua, sulla base delle norme internazionali vigenti.
L'articolo 5 concerne i diritti degli altri Stati all'interno della zona contigua, in modo da non compromettere l'esercizio delle libertà di navigazione, di sorvolo e di posa in opera di condotte e di cavi sottomarini.
L'articolo 6 individua i criteri per la determinazione delle linee delle coste italiane, in base alle quali misurare l'estensione del mare territoriale. Tali linee sono tracciate secondo quanto indicato nell'elenco delle coordinate geografiche, contenuto nell'allegato al disegno di legge, in attuazione delle disposizioni previste dagli articoli 7, 9 e 10 della Convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare e considerato il sistema di riferimento europeo globale terrestre.
Gli articoli da 7 a 14 stabiliscono i requisiti e i princìpi fondamentali per l'esercizio dell'attività dei centri di immersione e di addestramento subacqueo, che forniscono servizi connessi all'attività subacquea a scopo ricreativo.
In particolare, l'articolo 7 ne disciplina l'ambito di applicazione e le finalità, mentre il successivo articolo 8 ne reca le definizioni. L'articolo 9 disciplina lo svolgimento delle attività di immersione subacquea, che deve avvenire nel rispetto delle normative vigenti in materia di protezione ambientale, tutela del patrimonio culturale e delle norme dell'UNI, del CEI o di altri enti di normazione appartenenti agli Stati membri dell'Unione europea.
L'articolo 10 stabilisce che l'attività di istruttore subacqueo e guida subacquea può essere esercitata da cittadini dell'Unione europea, di uno Stato appartenente allo Spazio economico europeo o della Svizzera, in tutto il territorio nazionale, presso i centri di immersione subacquea e di addestramento subacqueo, presso le organizzazioni senza scopo di lucro oppure in modo autonomo.
L'articolo 11 individua le modalità e i requisiti per l'esercizio dell'attività da parte dei centri di immersione e addestramento subacqueo. L'articolo 12 disciplina l'attività svolta dalle organizzazioni senza scopo di lucro per l'esercizio delle attività subacquee e iperbariche.
L'articolo 13 stabilisce modalità e criteri per l'individuazione, da parte del Ministro per il turismo, delle zone di interesse turistico subacqueo. Il successivo articolo 14 individua le sanzioni applicabili in caso di violazione delle disposizioni previste dagli articoli da 7 a 14.
L'articolo 15 novella la disciplina recata dal Codice della nautica da diporto, di cui al decreto legislativo n. 171 del 2005, in relazione alle unità da diporto utilizzate ai fini commerciali, specificando che, qualora le attività commerciali siano svolte in Italia da unità da diporto provenienti da Paesi terzi, queste debbano comunque rispettare le vigenti normative doganali e fiscali nazionali ed europee.
L'articolo 16 inserisce tra i dati da trascrivere o annotare nell'Archivio telematico centrale delle unità da diporto (ATCN) l'indicazione dell'eventuale destinazione esclusiva all'attività agonistica dell'unità.
L'articolo 17 inserisce i raccomandatari marittimi titolari degli sportelli telematici del diportista tra i soggetti che possono autenticare la sottoscrizione degli atti e delle dichiarazioni aventi ad aggetto l'alienazione di unità da diporto.
L'articolo 18 introduce una serie di modifiche al Codice della navigazione, disciplinando l'attività del consulente chimico di porto e individuando i soggetti legittimati a conseguire l'iscrizione nelle matricole della gente di mare.
L'articolo 19 introduce modifiche al regolamento per l'esecuzione del codice della navigazione marittima.
L'articolo 20 introduce modifiche al codice delle comunicazioni elettroniche in materia di sorveglianza sugli apparati radioelettrici di bordo.
L'articolo 21 prevede la possibilità che le regioni possano adottare misure di sostegno per la modernizzazione e lo sviluppo della cantieristica navale, in coerenza con la normativa europea sugli aiuti di Stato disciplinata dagli articoli 107, 108 e 109 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE).
L'articolo 22 prevede l'attribuzione di punteggi aggiuntivi ai fini delle graduatorie provinciali di supplenza e ai fini delle procedure di mobilità a favore dei docenti che abbiano prestato servizio nei plessi scolastici situati nelle isole minori.
L'articolo 23 stabilisce che il servizio di rifornimento idrico delle isole minori della Sicilia sia svolto con fondi del bilancio del Ministero della difesa, ma mediante affidamento esterno.
L'articolo 24 consente di escludere dall'autorizzazione paesaggistica gli interventi di recupero e riqualificazione effettuati nelle aree, individuate dal piano paesaggistico regionale, interessate da una rilevante e significativa infrastrutturazione all'interno degli ambiti portuali individuati e delimitati dai piani regolatori portuali.
L'articolo 25 modifica la disciplina relativa alla predisposizione delle linee guida nazionali per la dismissione mineraria delle piattaforme per la coltivazione di idrocarburi in mare e delle infrastrutture connesse.
L'articolo 26 attribuisce al Ministero dell'università e della ricerca un ruolo di promozione di iniziative nazionali e internazionali di ricerca volte a garantire una gestione sostenibile delle risorse marine e delle aree costiere e prevede che gli enti pubblici di ricerca e le università possano attivare forme di collaborazione e di supporto per le finalità previste dal disegno di legge in esame e fornire alle amministrazioni pubbliche dati, informazioni, supporto tecnico-scientifico e formativo.
L'articolo 27 prevede, nel settore della pesca marittima, uno sgravio contributivo, per gli anni 2026 e 2027, pari al 50 per cento degli oneri previdenziali e assistenziali a carico del datore di lavoro, inerenti ad assunzioni di soggetti che abbiano lavorato in mare a bordo di imbarcazioni oggetto - nell'ambito del programma nazionale relativo al Fondo europeo per gli affari marittimi, la pesca e l'acquacoltura (FEAMPA) - di arresto definitivo e di relativa demolizione. Lo sgravio contributivo è concesso ai sensi della disciplina dell'Unione europea sugli aiuti di Stato de minimis nel settore della pesca e dell'acquacoltura e nel rispetto delle norme dell'Unione europea sulla cumulabilità degli aiuti di Stato.
L'articolo 28, al fine di dare piena attuazione alla normativa che ha esteso la Cassa integrazione speciale operai agricoli (CISOA) anche al settore della pesca, rinvia ad un decreto interministeriale per la definizione delle causali di intervento dell'integrazione salariale a beneficio dei lavoratori di tale settore, nonché delle modalità e dei criteri di erogazione di tale prestazione.
L'articolo 29 modifica i limiti di abilitazione del personale imbarcato al fine di riconoscere al marinaio autorizzato alla pesca la possibilità di assumere il comando di navi di stazza non superiore a 200 tonnellate dedite alla pesca mediterranea anche oltre il ventesimo meridiano.
L'articolo 30 aggiorna la composizione delle commissioni di riserva delle aree marine protette istituite presso le Capitanerie di porto, inserendovi tre ulteriori esperti.
L'articolo 31 reca, infine, la clausola di invarianza finanziaria.
Il senatore LOMBARDO (Misto-Az-RE) chiede delucidazioni relative all'articolo 10, in merito all'accesso all'attività di istruttore subacqueo e di guida subacquea per i cittadini di Paesi terzi.
Il PRESIDENTE precisa che l'articolo 10 consente l'accesso alle predette attività anche ai cittadini di Stati non appartenenti all'Unione europea, ma in possesso di un valido titolo di soggiorno.
Il senatore LOREFICE (M5S) chiede un'attenta verifica circa i profili di compatibilità della disciplina contenuta nel disegno di legge in esame con la normativa dell'Unione europea.
Il relatore SATTA (FdI) si riserva di svolgere i dovuti approfondimenti.
Il seguito dell'esame è quindi rinviato.