Legislatura 19ª - 4ª Commissione permanente - Resoconto sommario n. 316 del 08/01/2026
Azioni disponibili
4ª Commissione permanente
(POLITICHE DELL'UNIONE EUROPEA)
GIOVEDÌ 8 GENNAIO 2026
316ª Seduta
Presidenza del Presidente
La seduta inizia alle ore 9,15.
IN SEDE CONSULTIVA
(1624) Valorizzazione della risorsa mare
(Parere alla 8a Commissione. Esame e rinvio)
Il senatore SATTA (FdI), relatore,introduce l'esame del disegno di legge in titolo, collegato alla manovra di finanza pubblica, sulla valorizzazione della risorsa mare.
Il provvedimento è stato adottato dal Consiglio dei ministri nel quadro delle linee strategiche definite dal Piano del mare 2023-2025 ed è finalizzato a intervenire sulla disciplina di vari settori marittimi, con lo scopo di aggiornare il quadro normativo e apportare misure semplificatorie, in particolare, in materia di coordinamento delle politiche del mare, definizione della zona contigua, turismo subacqueo, navigazione da diporto, navigazione marittima e cantieristica, ambientale, culturale e di pesca, nonché in materia di isole minori.
Esso si compone di 31 articoli, suddivisi in sette capi. L'articolo 1 integra la composizione e le funzioni del Comitato interministeriale per le politiche del mare (CIPOM), a cui è affidata l'elaborazione del Piano del mare (PDM). In particolare, esso individua nel CIPOM la sede istituzionale in cui promuovere il concerto dei Ministri che fanno parte del Comitato stesso, in relazione agli atti amministrativi di attuazione del Piano del mare.
Gli articoli da 2 a 5 riguardano la "zona contigua", ovvero un'area di mare adiacente al mare territoriale, nella quale lo Stato può esercitare controlli al fine di prevenire e punire violazioni di proprie leggi e regolamenti doganali, fiscali, sanitari e di immigrazione, nonché la tutela del patrimonio archeologico sottomarino. Nello specifico, l'articolo 2 ne autorizza l'istituzione, in applicazione della Convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare siglata a Montego Bay nel 1982.
L'articolo 3 stabilisce l'estensione della zona contigua, prevedendo che, in caso di sovrapposizione con lo spazio marittimo di un altro Stato, si provveda alla definizione mediante appositi accordi con gli Stati interessati.
L'articolo 4 disciplina l'esercizio dei diritti dello Stato italiano nella zona contigua, sulla base delle norme internazionali vigenti.
L'articolo 5 concerne i diritti degli altri Stati all'interno della zona contigua, in modo da non compromettere l'esercizio delle libertà di navigazione, di sorvolo e di posa in opera di condotte e di cavi sottomarini.
L'articolo 6 individua i criteri per la determinazione delle linee delle coste italiane, in base alle quali misurare l'estensione del mare territoriale. Tali linee sono tracciate secondo quanto indicato nell'elenco delle coordinate geografiche, contenuto nell'allegato al disegno di legge, in attuazione delle disposizioni previste dagli articoli 7, 9 e 10 della Convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare e considerato il sistema di riferimento europeo globale terrestre.
Gli articoli da 7 a 14 stabiliscono i requisiti e i princìpi fondamentali per l'esercizio dell'attività dei centri di immersione e di addestramento subacqueo, che forniscono servizi connessi all'attività subacquea a scopo ricreativo.
In particolare, l'articolo 7 ne disciplina l'ambito di applicazione e le finalità, mentre il successivo articolo 8 ne reca le definizioni. L'articolo 9 disciplina lo svolgimento delle attività di immersione subacquea, che deve avvenire nel rispetto delle normative vigenti in materia di protezione ambientale, tutela del patrimonio culturale e delle norme dell'UNI, del CEI o di altri enti di normazione appartenenti agli Stati membri dell'Unione europea.
L'articolo 10 stabilisce che l'attività di istruttore subacqueo e guida subacquea può essere esercitata da cittadini dell'Unione europea, di uno Stato appartenente allo Spazio economico europeo o della Svizzera, in tutto il territorio nazionale, presso i centri di immersione subacquea e di addestramento subacqueo, presso le organizzazioni senza scopo di lucro oppure in modo autonomo.
L'articolo 11 individua le modalità e i requisiti per l'esercizio dell'attività da parte dei centri di immersione e addestramento subacqueo. L'articolo 12 disciplina l'attività svolta dalle organizzazioni senza scopo di lucro per l'esercizio delle attività subacquee e iperbariche.
L'articolo 13 stabilisce modalità e criteri per l'individuazione, da parte del Ministro per il turismo, delle zone di interesse turistico subacqueo. Il successivo articolo 14 individua le sanzioni applicabili in caso di violazione delle disposizioni previste dagli articoli da 7 a 14.
L'articolo 15 novella la disciplina recata dal Codice della nautica da diporto, di cui al decreto legislativo n. 171 del 2005, in relazione alle unità da diporto utilizzate ai fini commerciali, specificando che, qualora le attività commerciali siano svolte in Italia da unità da diporto provenienti da Paesi terzi, queste debbano comunque rispettare le vigenti normative doganali e fiscali nazionali ed europee.
L'articolo 16 inserisce tra i dati da trascrivere o annotare nell'Archivio telematico centrale delle unità da diporto (ATCN) l'indicazione dell'eventuale destinazione esclusiva all'attività agonistica dell'unità.
L'articolo 17 inserisce i raccomandatari marittimi titolari degli sportelli telematici del diportista tra i soggetti che possono autenticare la sottoscrizione degli atti e delle dichiarazioni aventi ad aggetto l'alienazione di unità da diporto.
L'articolo 18 introduce una serie di modifiche al Codice della navigazione, disciplinando l'attività del consulente chimico di porto e individuando i soggetti legittimati a conseguire l'iscrizione nelle matricole della gente di mare.
L'articolo 19 introduce modifiche al regolamento per l'esecuzione del codice della navigazione marittima.
L'articolo 20 introduce modifiche al codice delle comunicazioni elettroniche in materia di sorveglianza sugli apparati radioelettrici di bordo.
L'articolo 21 prevede la possibilità che le regioni possano adottare misure di sostegno per la modernizzazione e lo sviluppo della cantieristica navale, in coerenza con la normativa europea sugli aiuti di Stato disciplinata dagli articoli 107, 108 e 109 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE).
L'articolo 22 prevede l'attribuzione di punteggi aggiuntivi ai fini delle graduatorie provinciali di supplenza e ai fini delle procedure di mobilità a favore dei docenti che abbiano prestato servizio nei plessi scolastici situati nelle isole minori.
L'articolo 23 stabilisce che il servizio di rifornimento idrico delle isole minori della Sicilia sia svolto con fondi del bilancio del Ministero della difesa, ma mediante affidamento esterno.
L'articolo 24 consente di escludere dall'autorizzazione paesaggistica gli interventi di recupero e riqualificazione effettuati nelle aree, individuate dal piano paesaggistico regionale, interessate da una rilevante e significativa infrastrutturazione all'interno degli ambiti portuali individuati e delimitati dai piani regolatori portuali.
L'articolo 25 modifica la disciplina relativa alla predisposizione delle linee guida nazionali per la dismissione mineraria delle piattaforme per la coltivazione di idrocarburi in mare e delle infrastrutture connesse.
L'articolo 26 attribuisce al Ministero dell'università e della ricerca un ruolo di promozione di iniziative nazionali e internazionali di ricerca volte a garantire una gestione sostenibile delle risorse marine e delle aree costiere e prevede che gli enti pubblici di ricerca e le università possano attivare forme di collaborazione e di supporto per le finalità previste dal disegno di legge in esame e fornire alle amministrazioni pubbliche dati, informazioni, supporto tecnico-scientifico e formativo.
L'articolo 27 prevede, nel settore della pesca marittima, uno sgravio contributivo, per gli anni 2026 e 2027, pari al 50 per cento degli oneri previdenziali e assistenziali a carico del datore di lavoro, inerenti ad assunzioni di soggetti che abbiano lavorato in mare a bordo di imbarcazioni oggetto - nell'ambito del programma nazionale relativo al Fondo europeo per gli affari marittimi, la pesca e l'acquacoltura (FEAMPA) - di arresto definitivo e di relativa demolizione. Lo sgravio contributivo è concesso ai sensi della disciplina dell'Unione europea sugli aiuti di Stato de minimis nel settore della pesca e dell'acquacoltura e nel rispetto delle norme dell'Unione europea sulla cumulabilità degli aiuti di Stato.
L'articolo 28, al fine di dare piena attuazione alla normativa che ha esteso la Cassa integrazione speciale operai agricoli (CISOA) anche al settore della pesca, rinvia ad un decreto interministeriale per la definizione delle causali di intervento dell'integrazione salariale a beneficio dei lavoratori di tale settore, nonché delle modalità e dei criteri di erogazione di tale prestazione.
L'articolo 29 modifica i limiti di abilitazione del personale imbarcato al fine di riconoscere al marinaio autorizzato alla pesca la possibilità di assumere il comando di navi di stazza non superiore a 200 tonnellate dedite alla pesca mediterranea anche oltre il ventesimo meridiano.
L'articolo 30 aggiorna la composizione delle commissioni di riserva delle aree marine protette istituite presso le Capitanerie di porto, inserendovi tre ulteriori esperti.
L'articolo 31 reca, infine, la clausola di invarianza finanziaria.
Il senatore LOMBARDO (Misto-Az-RE) chiede delucidazioni relative all'articolo 10, in merito all'accesso all'attività di istruttore subacqueo e di guida subacquea per i cittadini di Paesi terzi.
Il PRESIDENTE precisa che l'articolo 10 consente l'accesso alle predette attività anche ai cittadini di Stati non appartenenti all'Unione europea, ma in possesso di un valido titolo di soggiorno.
Il senatore LOREFICE (M5S) chiede un'attenta verifica circa i profili di compatibilità della disciplina contenuta nel disegno di legge in esame con la normativa dell'Unione europea.
Il relatore SATTA (FdI) si riserva di svolgere i dovuti approfondimenti.
Il seguito dell'esame è quindi rinviato.
ESAME DI PROGETTI DI ATTI LEGISLATIVI DELL'UNIONE EUROPEA
Proposta di regolamento del Consiglio che modifica il regolamento (UE) n. 904/2010 per quanto riguarda l'accesso della Procura europea (EPPO) e dell'Ufficio europeo per la lotta antifrode (OLAF) alle informazioni sull'imposta sul valore aggiunto a livello dell'Unione (COM(2025) 685 definitivo)
(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 144, commi 1-bis e 6, del Regolamento, e rinvio)
Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 23 dicembre.
Il senatore SATTA (FdI), relatore, svolge una relazione integrativa sulla proposta di regolamento in titolo che, come già illustrato, modifica il regolamento (UE) n. 904/2010, relativo alla cooperazione amministrativa e alla lotta contro la frode in materia d'imposta sul valore aggiunto (IVA), allo scopo dichiarato di garantire la coerenza tra il regolamento (UE) 2017/1939 ("regolamento EPPO"), il regolamento (UE, Euratom) n. 883/2013 ("regolamento OLAF") e il regolamento (UE) n. 904/2010, e di consentire alla Procura europea (EPPO) e all'Ufficio europeo per la lotta antifrode (OLAF) l'accesso diretto ai dati IVA scambiati a livello europeo e ai sistemi informatici dell'Unione (CESOP e VIES centrale).
Il Relatore ricorda che sulla proposta è pervenuta la relazione del Governo, ai sensi dell'articolo 6 della legge n. 234 del 2012, elaborata dal Ministero dell'economia e delle finanze.
La valutazione delle finalità generali della proposta da parte del Governo è complessivamente positiva in quanto le nuove disposizioni, mettendo a disposizione di EPPO e OLAF i dati sull'IVA scambiati nell'ambito degli strumenti di cooperazione amministrativa, potrebbero rendere la loro azione più efficace nelle indagini e nel perseguimento delle frodi transfrontaliere in materia di IVA e nel rafforzamento della lotta contro le organizzazioni criminali.
Per quanto riguarda la conformità del progetto all'interesse nazionale, il Governo ritiene che le frodi in materia di IVA nell'Unione stanno diventando sempre più organizzate e che, secondo la Commissione europea, la modifica del regolamento (UE) n. 904/2010 costituisce l'unica strategia praticabile per consentire a EPPO e OLAF di accedere alle informazioni sull'IVA a livello europeo e a condurre indagini penali volte a contrastare le reti che perpetrano frodi in materia di IVA, a fronte di un'incidenza trascurabile sul bilancio pubblico e un'assenza di effetti su cittadini e imprese.
Tuttavia, il Governo ritiene che siano necessari approfondimenti per valutare l'applicazione concreta delle nuove disposizioni nel contesto italiano, soprattutto con riguardo alla definizione delle modalità e delle condizioni che regolano l'accesso centralizzato da parte di EPPO e OLAF alle informazioni ai fini IVA raccolte a livello nazionale e trasmesse alle piattaforme a livello europeo (quali, ad esempio, CESOP, VIES, TNA).
Il Governo delinea, quindi, alcune prospettive negoziali che potrebbero essere poste in sede di discussione, tra le quali, ad esempio, l'opportunità di prevedere disposizioni che consentano a EUROFISC di richiedere a EPPO e OLAF di restituire un feedback sulle informazioni comunicate su sospette frodi transfrontaliere in materia di IVA, nell'ottica di un potenziamento della reciproca collaborazione e arricchimento informativo. Nell'ambito dell'accesso centralizzato da parte di EPPO e OLAF alle informazioni raccolte, si evidenzia l'opportunità di introdurre adeguate procedure per la verifica della rispondenza di tale accesso con le finalità indicate nella proposta medesima. Si ritiene anche auspicabile che vengano specificate le condizioni di utilizzo di tali informazioni per finalità diverse da quelle relative all'accertamento e all'applicazione dell'IVA.
Il Governo ritiene che la proposta rispetti il principio di attribuzione, sulla base dell'articolo 113 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE). Tale articolo, infatti, prevede che il Consiglio, deliberando all'unanimità, previa consultazione del Parlamento europeo e del Comitato economico e sociale, adotti le disposizioni che riguardano l'armonizzazione delle legislazioni nazionali nel settore dell'imposizione indiretta.
Il Governo ritiene che il principio di sussidiarietà sia rispettato in quanto l'azione dell'Unione è volta a conseguire obiettivi che non potrebbero essere raggiunti in misura soddisfacente dagli Stati membri singolarmente o utilizzando strumenti non legislativi.
Anche il principio di proporzionalità è rispettato, secondo il Governo, poiché la proposta comporta solo una modifica mirata dell'attuale quadro giuridico per la cooperazione amministrativa nel settore dell'IVA e vi aggiunge solo gli elementi necessari a permettere l'accesso di EPPO e OLAF alle informazioni sull'IVA scambiate nell'ambito degli accordi di cooperazione amministrativa.
Le otto settimane previste dal Protocollo n. 2, sull'applicazione dei principi di sussidiarietà e di proporzionalità, allegato ai Trattati, scadono il 4 febbraio 2026. La proposta è attualmente oggetto di esame da parte di otto Camere dei Parlamenti nazionali dell'Unione europea che non hanno, al momento, sollevato criticità.
Il senatore LOMBARDO (Misto-Az-RE), premesso che la normativa è volta a rafforzare la prevenzione delle frodi IVA, ambito in cui, dai dati OLAF, l'Italia non si colloca bene a confronto con gli altri Stati membri, chiede chiarimenti sulla posizione del Governo in merito all'accesso centralizzato da concedere a EPPO e OLAF.
Il PRESIDENTE ritiene che le considerazioni espresse dal Governo riguardino soprattutto le modalità pratiche di tale accesso.
Il relatore SATTA (FdI) si riserva di svolgere i dovuti approfondimenti.
Il seguito dell'esame è quindi rinviato.
IN SEDE CONSULTIVA
Schema di decreto legislativo recante recepimento della direttiva (UE) 2024/927, che modifica le direttive 2011/61/UE e 2009/65/CE per quanto riguarda gli accordi di delega, la gestione del rischio di liquidità, le segnalazioni a fini di vigilanza, la fornitura dei servizi di custodia e di depositario e la concessione di prestiti da parte di fondi di investimento alternativi (n. 355)
(Osservazioni alla 6a Commissione. Esame e rinvio)
Il senatore SCURRIA (FdI), relatore, introduce l'esame dell'atto del Governo in titolo, che provvede a dare recepimento alla direttiva (UE) 2024/927 che aggiorna la normativa europea sui gestori di fondi di investimento alternativi (GEFIA), introducendo una disciplina europea armonizzata per la concessione di prestiti da parte dei fondi di investimento alternativi (FIA). La finalità della direttiva è quella di facilitare i finanziamenti, ampliando l'accesso agli strumenti di finanza alternativa rispetto al canale bancario.
I principali obiettivi della direttiva sono: l'armonizzazione delle regole applicabili ai GEFIA che concedono prestiti; la definizione di un quadro chiaro per gli strumenti di gestione del rischio di liquidità; la definizione delle norme applicabili ai GEFIA che delegano le loro funzioni a terzi; la parità di trattamento dei soggetti che forniscono servizi di custodia, facilitando l'accesso transfrontaliero ai servizi di depositario; l'ottimizzazione della raccolta dei dati di vigilanza.
Lo schema di decreto legislativo è stato predisposto in forza della delega legislativa di cui al comma 12 dell'articolo 13 della legge di delegazione europea 2024 (legge n. 91 del 2025), in linea con quanto previsto dai criteri specifici di delega, di cui al comma 13 dello stesso articolo della legge di delegazione.
Lo schema provvede, quindi, a modificare il Testo unico della finanza (TUF), di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, per recepire la direttiva (UE) 2024/927, a eccezione delle misure di cui agli articoli 1, paragrafo 12, e 2, paragrafo 7, della direttiva, relativi agli obblighi di informazione alle autorità da parte dei fondi, poiché la loro applicazione è prevista dalla direttiva solo a partire dal 16 aprile 2027, dopo che l'ESMA, l'Autorità europea sui mercati finanziari, avrà elaborato le norme tecniche di regolamentazione sui dettagli delle informazioni, il loro livello di standardizzazione, i metodi e le modalità di presentazione delle segnalazioni, nonché la frequenza e le tempistiche delle stesse.
Le disposizioni di attuazione sono, quindi, elaborate in base ai criteri di delega di cui al comma 13 dell'articolo 13 della legge di delegazione europea 2024.
In particolare, in linea con il criterio di delega di cui alla lettera c), lo schema di decreto non si avvale della facoltà, prevista dal novellato articolo 21, paragrafo 5 bis, della direttiva 2011/61/UE, di consentire alle Autorità nazionali di vigilanza di autorizzare la nomina di un depositario stabilito in un altro Stato membro. Tale facoltà è prevista dalla direttiva al fine di far fronte all'eventuale carenza di offerta di servizi di depositario, ossia del soggetto che svolge anche il compito fondamentale di custodire il patrimonio degli organismi di investimento collettivo del risparmio, carenza che può comportare un aumento dei costi per i GEFIA e ridurre l'efficienza del mercato dei FIA.
Pertanto, l'articolo 1, comma 1, lettera s), dello schema di decreto modifica l'articolo 47 del TUF solo per disciplinare il caso inverso, ovvero di un depositario stabilito in Italia che svolge la sua funzione per un gestore operante in un altro Stato membro, dove tale opzione sia stata invece esercitata.
Inoltre, in linea con il criterio di delega di cui alla lettera d), lo schema di decreto non si avvale della facoltà di cui al nuovo paragrafo 4 octies dell'articolo 15 della direttiva 2011/61/CE di vietare ai FIA che concedono prestiti, di erogare tali prestiti anche ai consumatori. Lo schema di decreto prevede quindi all'articolo 1, comma 1, lettera p), numero 2), l'espunzione dal comma 1 dell'articolo 46-bis del TUF del divieto di operatività nei confronti di consumatori.
La scelta è finalizzata ad aumentare la liquidità e stimolare la concorrenza nel mercato del credito al consumo e a ridurre la concentrazione del rischio creditizio nel sistema bancario. Inoltre, in tal modo si consente agli operatori nazionali di operare in condizioni di parità con i loro omologhi di altri Stati membri che esercitano comunque la loro attività di credito al consumo in Italia. Tuttavia, a fronte di un conseguente maggiore rischio di esposizione a forme di credito non bancarie e a potenziali episodi di misselling, ossia di vendite improprie di prodotti finanziari, la sostenibilità dell'intervento è vincolata all'emanazione di una disciplina secondaria da parte della Banca d'Italia e della CONSOB, volta a garantire la proporzionalità, la trasparenza contrattuale e la tutela del consumatore.
Infine, in linea con gli altri criteri di delega, alla Consob e alla Banca d'Italia è attribuito il potere di emanare la disciplina secondaria (regolamenti), rispettando il riparto di competenze già stabilito nel TUF (vigilanza prudenziale alla Banca d'Italia e trasparenza/correttezza alla Consob). Alle medesime Autorità sono attribuiti i necessari poteri di vigilanza, indagine, ispettivi e di intervento per l'esercizio delle loro funzioni derivanti dalla direttiva. Alla Banca d'Italia, sentita la Consob, è attribuita la facoltà di introdurre a livello nazionale strumenti di gestione della liquidità ulteriori rispetto a quelli già previsti dalla direttiva (UE) 2024/927 in recepimento.
Il provvedimento si compone di 3 articoli. L'articolo 1 contiene le modifiche al TUF e si compone, a sua volta di un unico comma, suddiviso nelle lettere dalla a) alla t). L'articolo 2 reca la clausola di invarianza finanziaria. Infine, l'articolo 3 stabilisce che decreto il entri in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione, applicandosi, tuttavia, a decorrere dal 16 aprile 2026, come stabilito dalla direttiva. Entro il successivo 16 ottobre 2026, la Banca d'Italia e la Consob devono adottare le disposizioni attuative delle modifiche al TUF apportate dal decreto.
Il seguito dell'esame è quindi rinviato.
(1623) Delega al Governo per la determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni
(Parere alla 1a Commissione. Seguito dell'esame e rinvio)
Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 4 dicembre.
Il senatore MATERA (FdI), relatore,svolge una relazione integrativa sul disegno di legge in titolo, di iniziativa governativa e collegato alla manovra di finanza pubblica che, come illustrato nella precedente seduta, conferisce delega al Governo per la determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni (LEP), in relazione a specifiche funzioni afferenti alle materie previste dalla legge n. 86 del 2024 sull'autonomia differenziata. Si tratta, in particolare, di alcune delle materie a legislazione concorrente di cui all'articolo 117, terzo comma, della Costituzione.
In risposta alle richieste di chiarimento emerse nel corso del dibattito in Commissione, si fornisce di seguito un quadro di sintesi volto a verificare la compatibilità delle disposizioni con il diritto dell'Unione europea.
Secondo quanto riportato nell'analisi tecnico-normativa allegata al disegno di legge, il provvedimento non presenta, in linea di principio, profili di contrasto con l'ordinamento dell'Unione europea. Non risultano, infatti, aperte procedure d'infrazione da parte della Commissione europea né emergono, al momento, orientamenti consolidati nella giurisprudenza della Corte di giustizia in materia che possano incidere sull'impianto normativo proposto.
Tuttavia, al fine di assicurare che i decreti legislativi di attuazione della delega per la determinazione dei LEP risultino pienamente coerenti con il diritto dell'Unione europea, si potrebbe valutare l'opportunità di introdurre un nucleo uniforme di garanzie trasversali, applicabili a tutte le materie oggetto di delega.
In particolare, all'articolo 2 del disegno di legge, che enuncia i princìpi generali, si potrebbe inserire una clausola generale di salvaguardia della normativa europea di riferimento. Tale clausola avrebbe la funzione di garantire che le disposizioni adottate in attuazione della delega siano conformi al diritto dell'Unione, comprese le direttive e i regolamenti vigenti, nonché ai principi e ai diritti sanciti dalla Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea e dalla Corte di giustizia dell'Unione.
In tal modo, la clausola potrebbe svolgere una duplice funzione: da un lato, costituire un criterio interpretativo per l'intero corpus normativo delegato; dall'altro, vincolare espressamente il legislatore delegato al rispetto degli obblighi europei, anche per il tramite dell'articolo 76 della Costituzione, che richiede il rispetto dei princìpi e criteri direttivi contenuti nella legge di delega.
Potrebbe, inoltre, risultare opportuno inserire, tra i princìpi generali della delega, un divieto espresso di determinare livelli essenziali delle prestazioni inferiori agli standard minimi eventualmente fissati dal diritto dell'Unione europea o dalle strategie europee pertinenti, sia in termini qualitativi che quantitativi, nonché in termini di tempistiche di erogazione delle diverse prestazioni.
Per i LEP relativi all'esercizio di diritti fondamentali - e, più in generale, nelle materie rientranti nella competenza dell'Unione europea - potrebbe altresì essere valutata l'opportunità di prevedere che ciascun decreto legislativo individui il corrispondente diritto sancito dalla Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, al fine di rafforzare il raccordo tra gli standard nazionali e la tutela garantita a livello europeo.
A prescindere da tali considerazioni di carattere generale, si osserva che i singoli articoli del disegno di legge attengono a materie di competenza concorrente tra Stato e regioni, che spesso coincidono con ambiti di competenza ripartita tra Unione europea e Stati membri.
In tale contesto, il richiamo a specifici atti normativi europei, talvolta contenuto negli articoli di delega, dovrebbe essere integrato da un rinvio all'insieme della normativa europea rilevante per il settore di riferimento. In tal senso, l'inserimento di un riferimento esplicito nella disposizione generale sui princìpi e criteri direttivi di cui all'articolo 2 del disegno di legge potrebbe contribuire a rafforzare la coerenza complessiva dell'impianto della legge delega e dei differenti decreti legislativi di attuazione con l'ordinamento dell'Unione europea.
Il seguito dell'esame è quindi rinviato.
La seduta termina alle ore 9,55.