Legislatura 19ª - 4ª Commissione permanente - Resoconto sommario n. 315 del 07/01/2026
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Il presidente TERZI DI SANT'AGATA (FdI), relatore, procede, quindi, a illustrare il disegno di legge di delegazione europea 2025, già approvato dalla Camera dei deputati, con cui si delega il Governo al recepimento delle direttive europee e all'attuazione di altri atti dell'Unione europea.
Il disegno di legge, che consta di 19 articoli, divisi in tre capi, consente di dare attuazione a 24 direttive e di adeguare la normativa nazionale a 12 regolamenti europei.
Per 6 direttive sono previsti principi e criteri direttivi specifici di delega negli articoli da 3 a 8 del disegno di legge, mentre nell'Allegato A sono elencate le restanti 18 direttive, da recepire senza ulteriori criteri direttivi oltre a quelli generali già disposti all'articolo 32 della legge n. 234 del 2012.
Preliminarmente, il Presidente relatore sottolinea come il lavoro parlamentare su questo provvedimento debba essere integrato da un riconoscimento del ruolo positivo svolto dapprima dal ministro Fitto, che ha impostato con coerenza sin dall'avvio della legislatura le interlocuzioni con le Istituzioni europee, e poi proseguito dal ministro Foti. Entrambi hanno interpretato e tradotto in atti concreti le priorità politiche europee del nostro Paese a partire dai settori di maggiore impatto per il tessuto produttivo nazionale, fino ai dossier più delicati dal punto di vista della legislazione.
Al riguardo ricorda, in primo luogo, il Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), su cui l'Italia ha ricevuto il pagamento dalla Commissione europea dell'ottava rata, pari a 12,8 miliardi di euro, e ha già trasmesso alla Commissione la richiesta di pagamento della nona e penultima rata, anch'essa pari a 12,8 miliardi di euro.
Ricorda, inoltre, che il numero delle infrazioni riguardanti l'Italia, alla data del 31 dicembre 2025, si sono ridotte a 69, di cui 55 per violazione del diritto dell'Unione e 14 per mancato recepimento di direttive entro i termini. Si tratta di un risultato importante, che testimonia l'impegno del Governo Meloni nell'adeguamento della normativa interna a quella europea, a fronte delle 102 infrazioni al 31 dicembre 2021 (65 per violazione e 37 per mancato recepimento) e delle 82 infrazioni al 31 dicembre 2022 (57 per violazione e 25 per mancato recepimento).
Il Presidente relatore rievoca anche i numerosi risultati conseguiti nell'ambito dei lavori del Consiglio europeo, con i relativi dibattiti che si svolgono in Assemblea prima di ogni Vertice. Risultati che consentono di apprezzare il lavoro che viene svolto al fine di mantenere una posizione unitaria in Europea rispetto ai diversi temi, tra cui il conflitto in Ucraina, la situazione in Medio Oriente, il cambio di approccio nelle politiche migratorie adottato ora anche dalle Istituzioni europee, l'attenzione strategica rivolta ai Paesi africani e del Mediterraneo, con lo sguardo anche all'Indo-Pacifico, la maggiore attenzione posta sul tema della competitività dell'industria europea e sul difficile componimento rispetto alla eccessivamente sbilanciata trazione europea green, che ha portato spesso a misure poco attente alle realtà occupazionali e produttive. Aggiunge infine anche il tema delle semplificazioni e di una rinnovata partnership con i grandi Stati europei, che costituiscono da sempre il fulcro di un'azione comune nelle politiche europee.
Passando poi alla descrizione degli articoli, evidenzia che l'articolo 1, comma 1, come di consueto, reca la norma di delega per l'attuazione degli atti citati nell'articolato e nell'allegato A, e il richiamo ai termini, alle procedure e ai principi e criteri direttivi generali, di cui agli articoli 31 e 32 della legge 24 dicembre 2012, n. 234.
Al riguardo, ricorda che, ai sensi dell'articolo 31 della legge n. 234 del 2012, la delega deve essere esercitata entro il termine di quattro mesi antecedenti alla data di scadenza di ciascuna direttiva. Qualora il termine di delega così determinato sia già scaduto alla data di entrata in vigore della legge, o scada nei tre mesi successivi, la delega deve essere esercitata entro gli stessi tre mesi successivi. Inoltre, qualora la direttiva non preveda alcun termine di recepimento, la delega scade al termine dei dodici mesi dalla data di entrata in vigore della legge. Infine, il comma 3 dell'articolo 31 prevede una proroga di tre mesi nel caso in cui lo schema di decreto delegato sia presentato a ridosso della scadenza della delega, al fine di consentire comunque alle Commissioni parlamentari di esprimere il parere entro i 40 giorni previsti.
Il comma 2 dell'articolo 1 prevede il parere delle competenti Commissioni parlamentari sugli schemi di decreto legislativo, mentre il comma 3, per gli eventuali nuovi oneri derivanti dall'attuazione delle direttive o regolamenti, ferme restando le clausole di invarianza finanziaria previste in alcuni articoli del disegno di legge, dispone che la relativa copertura potrà essere prevista dagli stessi decreti legislativi di attuazione, attingendo al Fondo per il recepimento della normativa europea (di cui all'articolo 41-bis della legge n. 234 del 2012). Nella legge di bilancio 2026 l'ammontare di tale Fondo è fissato a 66,85 milioni di euro per l'anno 2026, a 70,39 milioni per il 2027 e a 67,65 milioni di euro per il 2028.
L'articolo 2 conferisce al Governo una delega di diciotto mesi per l'adozione della disciplina sanzionatoria relativa alle violazioni di direttive recepite in via regolamentare o amministrativa, o di regolamenti già pubblicati alla data di entrata in vigore della legge in esame. La delega è esercitata fatte salve le norme penali vigenti e nel rispetto dell'articolo 33 della legge n. 234 del 2012 e dei princìpi e criteri direttivi generali di cui all'articolo 32, comma 1, lettera d), della medesima legge.
Nell'ambito del capo II (deleghe al Governo per il recepimento di direttive europee), l'articolo 3 reca una delega di dodici mesi al Governo per il recepimento della direttiva (UE) 2024/2823 sulla protezione giuridica dei disegni e modelli, nonché per l'adeguamento della normativa nazionale al regolamento (UE) 2024/2822 su disegni e modelli comunitari. La revisione della normativa europea è finalizzata ad aggiornare i sistemi di protezione dei disegni e modelli agli sviluppi tecnologici (come la stampa 3D e l'intelligenza artificiale), per renderli "più accessibili ed efficienti" e per sostenere la transizione verso un'economia digitale, sostenibile e verde. Tra i criteri di delega, si indica di avvalersi della facoltà, prevista dalla direttiva, di prevedere una procedura per la dichiarazione di nullità di un diritto su un disegno o modello registrato. Il termine per il recepimento della direttiva è fissato al 9 dicembre 2027.
L'articolo 4 detta i criteri specifici di delega per il recepimento della direttiva (UE) 2024/1799, recante norme comuni che promuovono la riparazione dei beni. La direttiva, di armonizzazione massima, si inserisce nel più ampio quadro della transizione verde e mira a ridurre lo smaltimento prematuro di beni funzionali e a incentivare i consumatori a utilizzare i beni più a lungo attraverso la riparazione. Il termine per il recepimento della direttiva è fissato dalla stessa al 31 luglio 2026.
L'articolo 5, introdotto nel corso dell'esame alla Camera dei deputati, delega il Governo a modificare, entro sei mesi, la normativa nazionale con cui è stata recepita la direttiva (UE) 2016/680, in materia di protezione e libera circolazione dei dati personali delle persone fisiche, al fine di adeguarla ai principi enunciati dalla Corte di Giustizia dell'Unione europea nella sentenza del 4 ottobre 2024, nella causa C-548/21. In tale sentenza, resa in via pregiudiziale, la Corte delinea le condizioni e i limiti entro i quali è ammesso l'accesso, per fini di indagine penale, ai dati contenuti nel telefono cellulare di un soggetto sottoposto a procedimento penale, conformemente alle garanzie contenute nella direttiva (UE) 2016/680.
L'articolo 6, introdotto nel corso dell'esame alla Camera dei deputati, delega il Governo al recepimento della direttiva (UE) 2024/1069 in materia di tutela delle persone fisiche o giuridiche, attive nella partecipazione pubblica, da domande manifestamente infondate o procedimenti giudiziari abusivi, cosiddetta direttiva SLAPP (Strategic Lawsuits Against Public Participation). Il termine per il recepimento della direttiva è fissato al 7 maggio 2026.
L'articolo 7, introdotto nel corso dell'esame alla Camera dei deputati, conferisce delega per il recepimento della direttiva (UE) 2025/1237, che modifica la direttiva Habitat con riferimento allo status di protezione del lupo. La modifica segue la decisione, adottata il 3 dicembre 2024 dal Comitato permanente della Convenzione di Berna del 1979, sulla conservazione della fauna selvatica e degli habitat naturali europei, di declassare il lupo da "specie strettamente protetta" a "specie protetta". Il termine per il recepimento della direttiva è fissato dalla stessa al 15 gennaio 2027.
Al riguardo, il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica ha trasmesso una nota di risposta relativa alla risoluzione approvata il 7 maggio 2025 dalla 4a Commissione (Doc. XVIII-bis, n. 24), riguardante la proposta di direttiva europea ora in recepimento. Nella nota si precisa che è in attesa di pubblicazione la conseguente modifica del decreto del Presidente della Repubblica, n. 357 del 1997, che consentirà alle regioni e province autonome di poter gestire la presenza del lupo con maggiore flessibilità, anche per tenere conto del settore zootecnico. Il Ministero ritiene inoltre condivisibile la prefigurazione di adeguati meccanismi indennitari.
L'articolo 8, inserito nel corso dell'esame alla Camera dei deputati, delega al recepimento della direttiva (UE) 2025/1, sul risanamento e risoluzione delle imprese di assicurazione e di riassicurazione, dettando anche i relativi principi e criteri direttivi di delega. Il termine per il recepimento della direttiva è fissato al 29 gennaio 2027.
Nell'ambito del capo III (deleghe al Governo per l'attuazione di regolamenti europei), l'articolo 9 delega il Governo ad adeguare, entro sei mesi, la normativa nazionale al regolamento (UE) 2023/1230, relativo alle macchine, e detta anche i criteri specifici di delega. Il regolamento ha l'obiettivo di garantire la sicurezza per i lavoratori e i cittadini, nonché la libera circolazione di prodotti nel mercato dell'Unione. Per macchine si intendono attrezzature intercambiabili, componenti di sicurezza, accessori di sollevamento, catene, funi e cinghie, nonché dispositivi amovibili di trasmissione meccanica.
L'articolo 10 delega il Governo ad adeguare, entro dodici mesi, la normativa nazionale al regolamento (UE) 2024/3005, sulla trasparenza e sull'integrità delle attività di rating ambientale, sociale e di governance (ESG), finalizzato a prevenire fenomeni di greenwashing e social washing, a tutelare investitori e consumatori, nonché a favorire il corretto funzionamento del mercato interno e dell'agenda europea per la finanza sostenibile. L'articolo detta anche due criteri specifici di delega.
L'articolo 11 delega il Governo ad adeguare, entro dodici mesi, la normativa nazionale al regolamento (UE) 2024/590, sulle sostanze che riducono lo strato di ozono, abrogando e sostituendo il precedente regolamento del 2009. L'articolo detta anche i principi e criteri direttivi specifici di delega.
L'articolo 12 delega il Governo ad adeguare, entro dodici mesi, la normativa nazionale al regolamento (UE) 2024/1244, relativo alla comunicazione dei dati ambientali delle installazioni industriali e alla creazione di un portale sulle emissioni industriali. Sono previsti principi e criteri direttivi specifici di delega, in cui si indica di prevedere l'operatività di strumenti telematici per mettere a disposizione del pubblico i dati nazionali raccolti, il riordino dei rapporti tra le diverse comunicazioni relative agli impianti industriali, la facoltà per le autorità regionali competenti di effettuare le dichiarazioni annuali relative alle emissioni inquinanti, nonché di stabilire sanzioni effettive, dissuasive e proporzionate.
L'articolo 13 delega il Governo ad adeguare, entro dodici mesi, la normativa nazionale al regolamento (UE) 2024/1157, relativo alle spedizioni di rifiuti. Sono anche previsti criteri e principi direttivi specifici di delega, che richiedono la previsione di un adeguato apparato sanzionatorio, la designazione delle autorità competenti a livello nazionale, nonché l'effettuazione delle opportune modifiche alla legislazione vigente.
L'articolo 14, introdotto dalla Camera dei deputati, delega il Governo ad adeguare, entro otto mesi, la normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2025/40 sugli imballaggi e i rifiuti di imballaggio. Lo stesso articolo stabilisce anche principi e criteri direttivi specifici di delega, che richiedono la previsione di un adeguato apparato sanzionatorio, la designazione delle autorità competenti a livello nazionale e l'effettuazione delle opportune modifiche alla legislazione vigente.
L'articolo 15 delega il Governo ad adeguare, entro sei mesi, la normativa nazionale al regolamento (UE) 2024/2847, relativo a requisiti orizzontali di cybersicurezza per i prodotti con elementi digitali, che si applica a partire dall'11 dicembre 2027, con l'eccezione delle disposizioni riguardanti gli obblighi di notifica delle vulnerabilità sfruttate attivamente e degli incidenti gravi, che trovano applicazione dall'11 settembre 2026, e delle disposizioni in materia di notifica degli organismi di valutazione della conformità, le quali si applicano dall'11 giugno 2026.
L'articolo 16 delega il Governo ad adeguare, entro tre mesi, la normativa nazionale al regolamento (UE) 2025/37, che estende il sistema europeo di certificazione della cybersicurezza ai servizi di sicurezza gestiti, al fine di garantire la resilienza dell'Unione agli attacchi informatici e prevenire eventuali vulnerabilità del mercato interno. L'articolo detta anche due criteri specifici di delega, sulle modifiche da apportare alla legislazione vigente.
L'articolo 17 delega il Governo ad adeguare, entro nove mesi, la normativa nazionale al regolamento (UE) 2025/38, che stabilisce misure intese a rafforzare la solidarietà e le capacità dell'Unione di rilevamento delle minacce e degli incidenti informatici e di preparazione e risposta agli stessi (regolamento sulla cybersolidarietà). I criteri specifici di delega prevedono di aderire al sistema europeo di allerta, al meccanismo per le emergenze e al sistema della riserva dell'Unione per la cybersicurezza.
L'articolo 18 delega il Governo ad adeguare, entro sei mesi, la normativa nazionale al regolamento (UE) 2024/1735, che istituisce un quadro di misure per rafforzare l'ecosistema europeo di produzione delle tecnologie a zero emissioni nette, al fine di sostenere i progetti europei di produzione di tali tecnologie riducendo la dipendenza da importazioni extra europee. L'articolo detta anche i principi e criteri specifici di delega, tra cui l'indicazione dell'attribuzione ai progetti strategici della qualità di progetto di pubblico interesse nazionale.
L'articolo 19, introdotto dalla Camera dei deputati, delega il Governo ad adeguare, entro dodici mesi, la normativa nazionale al regolamento (UE) n. 2024/3110 che fissa norme armonizzate per la commercializzazione dei prodotti da costruzione. L'articolo detta anche i principi e criteri specifici di delega, tra cui anche, nelle more dell'introduzione del passaporto digitale dei prodotti da costruzione, di definire e incentivare l'utilizzo delle più recenti tecnologie, anche al fine di ridurre gli oneri amministrativi per le imprese e agevolare la sicurezza dei consumatori.
L'Allegato A al disegno di legge elenca le 18 direttive da recepire senza la necessità di introdurre ulteriori principi e criteri di delegarispetto a quelli generali già previsti all'articolo32 della legge n. 234 del 2012.
Si tratta delle seguenti direttive: 1) direttiva (UE) 2024/1760, relativa al dovere di diligenza delle imprese ai fini della sostenibilità (termine di recepimento 26 luglio 2026); 2) direttiva (UE) 2024/2839, in materia di obblighi di comunicazione nei settori degli alimenti e dei loro ingredienti, dell'emissione acustica ambientale, dei diritti dei pazienti e delle apparecchiature radio (termine di recepimento: 28 novembre 2025); 3) direttiva (UE) 2024/2842, che estende l'ambito di applicazione della carta europea della disabilità ai cittadini di Paesi terzi che soggiornano regolarmente in uno Stato membro (termine di recepimento: 5 giugno 2027); 4) direttiva (UE) 2024/2853, sulla responsabilità per danno da prodotti difettosi (termine di recepimento: 9 dicembre 2026); 5) direttiva (UE) 2024/3019, concernente il trattamento delle acque reflue urbane (termine di recepimento: 31 luglio 2027); 6) direttiva (UE) 2024/3099, relativa al controllo da parte dello Stato di approdo (termine di recepimento: 6 luglio 2027); 7) direttiva (UE) 2024/3100, relativa al rispetto degli obblighi dello Stato di bandiera (termine di recepimento: 6 luglio 2027); 8) direttiva (UE) 2024/3101, relativa all'inquinamento provocato dalle navi (termine di recepimento: 6 luglio 2027); 9) direttiva (UE) 2024/3237, intesa ad agevolare lo scambio transfrontaliero di informazioni sulle infrazioni in materia di sicurezza stradale (termine di recepimento: 20 luglio 2027); 10) direttiva (UE) 2025/25, concernente l'ulteriore ampliamento e miglioramento dell'uso di strumenti e processi digitali nel diritto societario (termine di recepimento: 31 luglio 2027); 11) direttiva (UE) 2025/50, relativa a un'esenzione più rapida e sicura dalle ritenute alla fonte in eccesso (termine di recepimento: 31 dicembre 2028); 12) direttiva (UE) 2025/425, relativa al certificato elettronico di esenzione dall'imposta sul valore aggiunto (termine di recepimento: 30 giugno 2031); 13) direttiva (UE) 2025/516 riguardante le norme IVA per l'era digitale (termine di recepimento: 31 dicembre 2026); 14) direttiva (UE) 2025/872, relativa alla cooperazione amministrativa nel settore fiscale (termine di recepimento: 31 dicembre 2025); 15) direttiva (UE) 2025/1442 della Commissione, sulla semplificazione degli obblighi di comunicazione di informazioni finanziarie relative alle grandi imprese pubbliche (la direttiva non fissa un termine di recepimento:); 16) direttiva (UE) 2025/1539, che prevede l'applicazione del regime speciale IVA per le vendite a distanza di beni importati da territori terzi o Paesi terzi (termine di recepimento: 30 giugno 2028); 17) direttiva (UE) 2025/1788, relativa alle modalità di esercizio del diritto di voto e di eleggibilità alle elezioni del Parlamento europeo per i cittadini dell'Unione che risiedono in uno Stato membro di cui non sono cittadini (termine di recepimento: 29 settembre 2027); 18) direttiva (UE) 2025/1892, che modifica la direttiva 2008/98/CE relativa ai rifiuti (termine di recepimento: 17 giugno 2027).