Legislatura 19ª - 2ª Commissione permanente - Resoconto sommario n. 318 del 07/10/2025
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IN SEDE REDIGENTE
(1434) Cristina TAJANI e altri. - Norme sulla tutela anticipatoria della crisi da sovraindebitamento
(Discussione e rinvio)
La senatrice STEFANI (LSP-PSd'Az), relatrice, illustra i contenuti del provvedimento in titolo, finalizzato a rafforzare le misure anticipatorie della crisi da sovraindebitamento e la tutela del soggetto debitore attraverso la creazione di un sistema di servizi di consulenza sul debito, articolato a livello territoriale, e della valutazione preventiva della capacità di rimborso del finanziamento da parte del soggetto finanziato, utile ad evitare la perdita di reddito e l'erosione del patrimonio in conseguenza della situazione di crisi da sovraindebitamento. Il Capo I (articoli 1-3) reca disposizioni generali. Nello specifico ai sensi dell'articolo 1 la finalità dell'intervento legislativo è il rafforzamento della tutela del soggetto debitore. Tale tutela si realizza attraverso la promozione di un sistema di servizi professionali e gratuiti, articolata a livello territoriale, per fornire supporto qualificato ai debitori e di valutazione preventiva della capacità di rimborso con l'obiettivo di evitare la concessione di credito insostenibile e di evitare al debitore la perdita di reddito e l'erosione del patrimonio in conseguenza della crisi da sovraindebitamento (comma 1). Il comma 2 dell'articolo 1 definisce con chiarezza l'ambito soggettivo di applicazione, identificandolo in tutti i soggetti non sottoponibili a procedure concorsuali diverse da quelle regolate dalla legge 27 gennaio 2012, n. 3, nota come "legge sul sovraindebitamento". L'articolo 2 reca le definizioni: con "crisi da sovraindebitamento" si intende la situazione di perdurante squilibrio tra le obbligazioni assunte e il patrimonio prontamente liquidabile del debitore che determina la rilevante difficoltà di adempiere alle proprie obbligazioni ovvero la definitiva incapacità di adempierle regolarmente; con "creditori pubblici qualificati" si intendono l'INPS, l'INAIL, l'Agenzia delle entrate e l'Agenzia delle entrate - Riscossione; infine con "servizi di consulenza sul debito" si intendono i servizi indipendenti e professionali messi a disposizione dei consumatori che incontrano, o potrebbero incontrare, difficoltà nel rispettare i propri impegni finanziari, erogati gratuitamente a favore del debitore. L'articolo 3 istituisce presso la Banca d'Italia la piattaforma telematica "Debito sostenibile", strumento digitale di prevenzione delle situazioni di potenziale crisi da sovraindebitamento. La piattaforma è concepita per promuovere una cultura dell'autovalutazione finanziaria, consentendo ai cittadini di monitorare la propria posizione debitoria e di prevenire l'insorgere di crisi con congruo anticipo.
La piattaforma ha il compito di individuare le tipologie di rating, graduate a seconda del grado di solvibilità del singolo e di rilasciare, attraverso apposita certificazione telematica, il valore di rating associato a ciascun soggetto interrogante.
Il Capo II (articoli 4-9) è rubricato "Servizi di consulenza sul debito".
L'articolo 4 delinea le caratteristiche generali dei servizi di consulenza sul debito, che devono essere erogati nel rispetto dei princìpi di indipendenza, professionalità, gratuità per il fruitore e universalità di accesso. L'assistenza mira a garantire al soggetto finanziato la piena comprensione dei rischi connessi alla stipula di un contratto di credito e a sviluppare una consapevolezza critica del rapporto tra la propria situazione patrimoniale e la capacità di rimborso del debito. La copertura dei costi del servizio di consulenza sul debito è garantita dall'utilizzo di fondi pubblici e privati erogati dalle principali categorie di creditori dei soggetti sovraindebitati, quali banche, intermediari finanziari e gestori delle scommesse e del gioco d'azzardo. La definizione dei criteri e delle modalità per il riconoscimento del corrispettivo relativo allo svolgimento dell'attività di consulenza è demandata ad annuali decreti del Ministero della giustizia. L'articolo 5 introduce l'istituto dell'"Organismo di consulenza sul debito" (OCD) e ne stabilisce la struttura, i requisiti per la partecipazione e le modalità di iscrizione in un registro ufficiale. La disposizione demanda la costituzione degli "Organismi di Consulenza sul debito" agli attuali Organismi di composizione della crisi (OCC). Gli Organismi di consulenza sul debito, una volta costituiti, devono essere iscritti in un registro tenuto presso il Ministero della giustizia, che è lo stesso registro già previsto per gli organismi di composizione della crisi. Le modalità per l'iscrizione, la sospensione e la cancellazione degli iscritti, insieme alla determinazione dei compensi e dei rimborsi spese spettanti saranno definite tramite un regolamento adottato dal Ministro della giustizia di concerto con il Ministro del made in Italy e il Ministro dell'economia e delle finanze.
L'articolo 6 del disegno di legge disciplina specificamente le competenze dell'organismo di consulenza sul debito e definisce le caratteristiche della convenzione che tale organismo può stipulare con gli enti del Terzo settore per l'erogazione dei servizi di consulenza sul debito. Gli enti convenzionati sono tenuti a offrire servizi di consulenza personalizzata e multidisciplinare, che includano assistenza tecnica, giuridica e psicologica, per quei soggetti che stanno incontrando, o che potrebbero incontrare con un elevato grado di certezza, difficoltà nel rispettare impegni finanziari già assunti o derivanti da nuove forme di finanziamento. L'articolo 6 (comma 4) introduce inoltre uno specifico obbligo per il creditore che eroga il finanziamento, il quale deve indirizzare preventivamente il soggetto da finanziare o già finanziato verso i servizi di consulenza sul debito offerti dagli enti del Terzo settore convenzionati. L'articolo 7 istituisce, all'interno dello stato di previsione del Ministero della giustizia, il «Fondo per la tutela anticipatoria della crisi da sovraindebitamento», con una dotazione finanziaria annuale fissata a 200 milioni di euro, la cui copertura è assicurata tramite le maggiori entrate previste dall'articolo 13. L'articolo 8 introduce nuove disposizioni relative all'utilizzo dei servizi di consulenza sul debito nelle fasi successive all'emersione della crisi, in particolare durante le procedure di composizione della crisi. L'articolo 9 istituisce una sezione dedicata ai consulenti sul debito nell'albo unico dei consulenti finanziari, previsto dall'articolo 31 del testo unico in materia di intermediazione finanziaria (decreto legislativo n. 58 del 1998). Devono essere iscritti in questa sezione gli enti del Terzo settore che per statuto erogano servizi di consulenza sul debito. Si prevede che un rappresentante delle associazioni rappresentative di questi enti del Terzo settore possa assistere alle riunioni dell'Organismo di vigilanza (comma 1). L'Organismo di vigilanza e tenuta dell'albo si occupa dell'iscrizione, previa verifica dei requisiti necessari, della cancellazione dall'albo secondo le ipotesi stabilite dalla CONSOB, e svolge ogni altra attività di tenuta dell'albo (comma 2). Il comma 3 demanda a un successivo regolamento del Ministro dell'economia e delle finanze, da adottarsi, entro 90 giorni dall'entrata in vigore della legge, sentita la CONSOB, la definizione dei requisiti di indipendenza e professionalità per l'iscrizione degli enti del Terzo settore in questa sezione.
Il Capo III, rubricato "Strumenti per l'utilizzo consapevole degli strumenti di debito", consta del solo articolo 10, il quale disciplina l'istituzione del «Bilancio familiare». Ai sensi del comma 1, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della legge, è prevista l'istituzione presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali di una commissione, composta da due rappresentanti del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, un rappresentante delle associazioni degli enti del Terzo settore maggiormente rappresentative a livello nazionale in base al numero degli aderenti (individuate in attuazione degli articoli 59 e 64 del codice del Terzo settore), un rappresentante della CONSOB, un rappresentante della Banca d'Italia e due rappresentanti dell'Associazione nazionale dei comuni italiani. Il compito di questa commissione è definire le linee guida per la costruzione e l'individuazione degli elementi base del Bilancio familiare. Il Capo IV (articoli 11 e 12) delinea le norme relative alla tutela anticipatoria dell'unica abitazione di proprietà del debitore. L'articolo 11 introduce gli Strumenti operativi di tutela anticipatoria, applicabili in presenza di debiti garantiti da ipoteche gravanti sull'unico immobile di proprietà del debitore. Per facilitare il raggiungimento di un accordo con il creditore e per il regolare adempimento degli impegni, il debitore ha il diritto di accedere al «Fondo salva casa», anche con l'assistenza dell'ente del Terzo settore. L'articolo 12 disciplina il «Fondo salva casa», istituito presso il Ministero dell'economia e delle finanze, con una dotazione di 50 milioni di euro a decorrere dall'anno 2026.
Il seguito della discussione è quindi rinviato.
(1502) Erika STEFANI e altri. - Modifiche al codice di procedura civile in materia di oralità del rito civile ordinario di cognizione
(Discussione e rinvio)
Il senatore ZANETTIN (FI-BP-PPE), relatore, illustra i contenuti del disegno di legge in titolo, che modifica l'articolo 127-ter del codice di procedura civile al fine di ripristinare l'ordinario principio di oralità per le udienze del rito ordinario di cognizione, valorizzando così la partecipazione attiva degli avvocati e la funzione dinamica dell'udienza come momento essenziale del contraddittorio. L'articolo unico, al comma 1, riscrive completamente l'articolo 127-ter del codice di procedura civile stabilendo che l'udienza, anche se precedentemente fissata, può essere sostituita dal deposito di note scritte contenenti esclusivamente le istanze e le conclusioni, ma tale sostituzione è ammessa solo se ne fanno richiesta congiunta tutte le parti costituite. La norma esclude inoltre tale possibilità di sostituzione quando la presenza di soggetti diversi dai difensori, dalle parti, dal pubblico ministero e dagli ausiliari del giudice è necessaria, o quando la presenza personale delle parti è prescritta dalla legge o disposta dal giudice. Ricorda che, nel testo vigente dell'articolo 127-ter, l'udienza può essere sostituita dal deposito di note scritte solo se non richiede la presenza di soggetti terzi (diversi da difensori, parti, pubblico ministero e ausiliari del giudice). Negli stessi casi, l'udienza è sostituita dal deposito di note scritte se ne fanno richiesta tutte le parti costituite. Questo meccanismo prevede una certa flessibilità, consentendo potenzialmente al giudice di disporre la trattazione scritta laddove non vi siano richieste specifiche. Con le modifiche proposte dal disegno di legge, invece, la sostituzione dell'udienza con il deposito di note scritte (contenenti le sole istanze e conclusioni) è ammessa solo se ne fanno richiesta tutte le parti costituite, oltre alla condizione che l'udienza non richieda la presenza di soggetti diversi. In sintesi, il disegno di legge rende il consenso congiunto di tutte le parti una condizione necessaria e vincolante per optare per la trattazione scritta. Se il giudice opta per la sostituzione dell'udienza, egli deve assegnare un termine perentorio per il deposito delle note non inferiore a quindici giorni, salvo la possibilità di abbreviarlo in caso di particolari ragioni di urgenza di cui deve dare atto nel provvedimento; il giudice deve poi provvedere entro trenta giorni dalla scadenza di tale termine. Qualora nessuna delle parti depositi le note nel termine assegnato, il giudice è tenuto ad assegnare un nuovo termine perentorio o a fissare udienza; se anche in questa seconda fase le note non vengono depositate o se non vi è comparizione all'udienza, il giudice ordina la cancellazione della causa dal ruolo e dichiara l'estinzione del processo. A livello procedurale, il giorno di scadenza del termine assegnato per il deposito delle note è considerato a tutti gli effetti la data di udienza, e il provvedimento depositato entro il giorno successivo a tale scadenza si considera letto in udienza. In proposito rammenta che in base al vigente articolo 127-ter del codice di procedura civile con il provvedimento con cui il giudice sostituisce l'udienza, è prevista la possibilità che ciascuna parte costituita possa opporsi entro cinque giorni dalla comunicazione. Il giudice è poi tenuto a provvedere su tale opposizione con decreto non impugnabile. Inoltre, la disposizione prevede che nel caso previsto dall'articolo 128, se una delle parti si oppone il giudice è tenuto a revocare il provvedimento e a fissare l'udienza pubblica. Nel testo dell'articolo 127-ter del codice di procedura civile proposto dal provvedimento in esame l'opposizione unilaterale è completamente eliminata. Dal momento che la trattazione scritta è ammessa solo su richiesta congiunta e unanime delle parti, viene meno evidentemente la necessità per una singola parte di opporsi. Per coordinamento l'articolo unico, al comma 2, dispone anche la soppressione del secondo periodo del primo comma dell'articolo 128 del codice di procedura civile.
Il seguito della discussione è quindi rinviato.
La seduta termina alle ore 15,40.