Legislatura 19ª - 5ª Commissione permanente - Resoconto sommario n. 449 del 02/10/2025
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IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO
Schema di decreto legislativo recante disposizioni integrative e correttive in materia di IRPEF e IRES, di fiscalità internazionale, di imposta sulle successioni e donazioni e di imposta di registro, nonché di modifica allo statuto dei diritti del contribuente e ai testi unici delle sanzioni tributarie amministrative e penali, dei tributi erariali minori, della giustizia tributaria e in materia di versamenti e di riscossione (n. 292)
(Parere al Ministro per i rapporti con il Parlamento, ai sensi degli articoli 1, comma 6, 11, 16, 17 e 19, della legge 9 agosto 2023, n. 111. Esame e rinvio)
La relatrice TESTOR (LSP-PSd'Az) illustra lo schema di decreto in titolo, segnalando, per quanto di competenza, che il provvedimento in esame, emanato ai sensi dell'articolo 1, comma 6, della legge n. 111 del 2023 (Delega al Governo per la riforma fiscale), reca disposizioni integrative e correttive in materia di IRPEF e IRES, di fiscalità internazionale, di imposta sulle successioni e donazioni e di imposta di registro, nonché di modifica allo Statuto dei diritti del contribuente e ai testi unici delle sanzioni tributarie amministrative e penali, dei tributi erariali minori, della giustizia tributaria e in materia di versamenti e di riscossione.
Per quanto di competenza, in relazione all'articolo 3, comma 1, rileva che, con riferimento all'estensione del principio di derivazione rafforzata andrebbero forniti ulteriori elementi di informazione, a partire dalla numerosità della platea dei potenziali beneficiari della stessa, volti ad assicurare la neutralità finanziaria della disposizione.
In relazione all'estensione dell'ambito di applicazione della disciplina del riallineamento, a seguito di operazioni di riorganizzazione, anche ai soggetti che adottano i medesimi principi contabili, di cui al comma 2, andrebbero inoltre forniti ulteriori elementi informativi volti ad escludere che da tale estensione possano derivare effetti negativi per la finanza pubblica.
In questo quadro, andrebbero forniti innanzitutto i dati di dettaglio in merito alla quantificazione degli effetti finanziari stimati dalla relazione tecnica riferita all'Atto del Governo n. 218, poi divenuto decreto legislativo n. 192 del 2024, cui fa riferimento la relazione tecnica relativa alla norma in esame. In particolare, andrebbero isolati dal complesso della stima, a suo tempo effettuata dalla relazione tecnica riferita al citato Atto del Governo, gli effetti finanziari relativi alla disciplina del riallineamento a seguito delle sole operazioni di riorganizzazione tra soggetti che adottano principi contabili diversi.
Con riguardo all'articolo 4, rileva che le norme in esame recano modifiche alla disciplina del trattamento fiscale, ai fini IRES ed IRAP, della correzione degli errori contabili. La nuova disciplina prevista dalla disposizione (mediante l'inserimento del comma 1-ter all'articolo 83 del TUIR) circoscrive l'ambito di applicazione del riconoscimento fiscale degli errori contabili ai fini IRES introducendo ulteriori condizioni oltre a quella già prevista a legislazione vigente (ovvero sottoposizione del bilancio d'esercizio a revisione legale dei conti).
La medesima disciplina viene estesa anche al trattamento fiscale della correzione degli errori contabili ai fini IRAP (mediante l'inserimento del nuovo comma 5-bis all'articolo 5 del decreto legislativo n. 446 del 1997), introducendo un'ulteriore condizione all'ammissibilità della correzione, rispetto a quelle previste ai fini IRES. In particolare, si prevede un'ulteriore condizione consistente nel fatto che sia il valore della produzione netta relativo al periodo d'imposta in cui è effettuata la correzione, sia quello in cui i relativi elementi, patrimoniali o reddituali, avrebbero dovuto essere correttamente rilevati, non debba essere negativo, anche non tenendo conto dei predetti elementi. Viene inoltre soppressa la possibilità di utilizzo in compensazione del credito tributario derivante dalla correzione di errori contabili (con novella al comma 8-bis dell'articolo 2 del D.P.R. n. 322 del 1998).
La relazione tecnica afferma che l'intervento normativo in materia di errori contabili, dato il carattere restrittivo, non determina oneri in termini finanziari. Infatti, secondo la relazione tecnica, la possibilità di attribuire efficacia anche fiscale alla correzione degli errori contabili viene circoscritta a quelli non rilevanti, deve essere effettuata entro la chiusura dell'esercizio successivo e non può essere applicata ai fini IRAP se afferisce ad esercizi con valore della produzione negativo. La relazione tecnica afferma, infine, che la soppressione della possibilità di compensare il credito derivante dalla correzione di errori contabili è suscettibile di produrre effetti positivi di gettito di carattere temporaneo, che per ragioni di prudenza non sono stimati.
La relazione illustrativa riguardo all'IRAP esclude invece la possibilità di dare rilevanza alla correzione solo se - e nei limiti in cui nel periodo d'imposta in cui i relativi elementi reddituali avrebbero dovuto essere correttamente rilevati - si è registrato un valore della produzione netto di segno opposto rispetto a quello determinato nel periodo d'imposta in cui è rilevata la correzione.
Al riguardo, si rileva che il contenuto della disposizione e della relazione tecnica, da un lato, e quello della relazione illustrativa, dall'altro, non appaiono tra loro del tutto coerenti. Infatti, mentre il testo della disposizione e la relazione tecnica sembrerebbero escludere la correzione nel caso in cui essa afferisca ad esercizi consecutivi in cui uno o entrambi gli esercizi abbiano un valore della produzione negativo, la relazione illustrativa sembrerebbe invece escluderla solo nel caso in cui uno solo dei due esercizi consecutivi presenti un valore della produzione negativo, consentendola invece non solo, nel caso in cui entrambi gli esercizi consecutivi presentino un valore della produzione positivo (come risulta dal testo della norma), ma implicitamente anche quando entrambi gli esercizi consecutivi presentino un valore della produzione negativo. Tale impostazione sembrerebbe infatti fondarsi sul presupposto che solo nel caso in cui in un esercizio si registri un valore della produzione di segno opposto rispetto a quello manifestatosi nell'altro esercizio potrebbe verificarsi un trasferimento, con finalità elusive, di componenti di reddito da un esercizio all'altro.
In merito a tale aspetto appare pertanto necessario un chiarimento da parte del Governo.
Per quanto concerne l'articolo 12, si evidenzia preliminarmente che le norme in esame novellano talune disposizioni concernenti le sanzioni di natura amministrativa di cui all'allegato 1 al decreto legislativo n. 141 del 2024, escludendo la confisca quando il trasgressore provvede al pagamento del valore delle merci o dei diritti di confine, degli interessi, delle sanzioni e delle spese sostenute per la loro gestione, tranne al verificarsi di specifiche condizioni o nel caso in cui la stessa sia riferita a specifici oggetti.
La relazione tecnica evidenzia che la finalità delle norme in esame è quella di recepire nelle disposizioni nazionali complementari i principi dalla Corte costituzionale enunciati nella sentenza n. 93 del 2025 in relazione all'articolo 70, primo comma, del D.P.R. n. 633 del 1972, e agli articoli 282 e 301 del D.P.R. n. 43 del 1973, con la quale è stata dichiarata l'illegittimità costituzionale del sistema sanzionatorio che prevede il cumulo automatico tra imposta evasa, sanzione pecuniaria e confisca obbligatoria delle merci. Per quanto concerne i profili finanziari delle norme, la relazione tecnica ritiene che le modifiche normative intervenute possano determinare effetti positivi sul gettito - che, in via prudenziale, non quantifica - in grado di bilanciare i mancati ricavi che deriverebbero invece dall'alienazione delle merci oggetto di confisca amministrativa.
Al riguardo, pur tenendo conto delle considerazioni svolte dalla relazione tecnica, al fine di poter valutare la capacità degli effetti positivi di far fronte a quelli negativi, appare necessario quantificare sia i potenziali effetti positivi sul gettito derivanti dall'adempimento spontaneo dei trasgressori in conseguenza della norma in esame sia quelli negativi derivanti dalla mancata alienazione delle merci oggetto di confisca, fermo restando che l'eventuale eccedenza dei primi rispetto ai secondi non dovrebbe essere prudenzialmente computata nei tendenziali di finanza pubblica. In merito a tale aspetto appare pertanto necessario acquisire l'avviso del Governo.
Per ulteriori osservazioni rinvia alla nota dei Servizi del bilancio del Senato n. 270 e della Camera dei deputati n. 358.
La sottosegretaria SAVINO si riserva di fornire, in una prossima seduta, gli elementi di chiarimento richiesti dalla Commissione.
Il seguito dell'esame è quindi rinviato.