Legislatura 19ª - 5ª Commissione permanente - Resoconto sommario n. 449 del 02/10/2025
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IN SEDE CONSULTIVA
(1184) Disposizioni per la semplificazione e la digitalizzazione dei procedimenti in materia di attività economiche e di servizi a favore dei cittadini e delle imprese
(Parere alla 1ª Commissione sugli emendamenti. Seguito e conclusione dell'esame. Parere non ostativo)
Prosegue l'esame sospeso nella seduta pomeridiana di ieri.
La relatrice MENNUNI (FdI) illustra gli emendamenti accantonati nella seduta pomeridiana del 1°ottobre, relativi al disegno di legge in titolo, segnalando, per quanto di competenza, che, in merito alle proposte emendative riferite all'articolo 11, occorre valutare i profili finanziari dell'emendamento 11.1 (testo 2), che riformula la proposta emendativa base in termini in parte difformi rispetto alla condizione apposta dalla Commissione bilancio nel parere reso lo scorso 9 settembre, eliminando in particolare la previsione della responsabilità erariale per il responsabile del procedimento in caso di mancata vigilanza.
In merito alle proposte riferite all'articolo 15, sulla proposta 15.0.600 non vi sono osservazioni da formulare.
La sottosegretaria SAVINO, in merito all'emendamento 11.1 (testo 2), non ha osservazioni da formulare, atteso che la disposizione ha natura ordinamentale e contiene misure che non sono suscettibili di introdurre nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. A parte le modifiche di drafting, infatti, quelle di carattere ordinamentale attengono esclusivamente alle modalità con cui le imprese funerarie e quelle di autotrasporto possono svolgere il proprio servizio. Anche l'espunzione della misura sanzionatoria non è suscettibile di determinare minori entrate per gli enti locali in quanto si tratta di sanzioni specifiche, non previste a legislazione vigente, che dunque non hanno mai generato entrate per la finanza pubblica. Peraltro, il quadro ordinamentale e i principi di responsabilità erariale immanenti all'ordinamento trovano comunque applicazione. La disposizione, pertanto, chiarisce alcuni aspetti ordinamentali già presenti nell'ordinamento e non attribuisce ulteriori funzioni a carico degli enti locali.
Sulla proposta 15.0.600 non ha nulla da osservare, concordando con la relatrice.
La relatrice MENNUNI (FdI), alla luce dei chiarimenti forniti dal Governo, illustra la seguente proposta di parere: "La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminati gli emendamenti 11.1 (testo 2) e 15.0.600, relativi al disegno di legge in titolo, esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo.".
Non essendovi interventi, con il parere conforme del GOVERNO, il PRESIDENTE pone ai voti la proposta di parere testé illustrata, che viene approvata.
(236) Carmela BUCALO e altri. - Modifiche alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, e al decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 66, concernenti l'introduzione del profilo professionale dell'assistente per l'autonomia e la comunicazione nei ruoli del personale scolastico
(793) Cecilia D'ELIA e altri. - Istituzione del profilo professionale dell'assistente per l'autonomia e la comunicazione personale degli alunni con disabilità
(1141) MARTI. - Modifiche all'articolo 3, comma 4, del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 66, in materia di inclusione scolastica
(Parere alle Commissioni 7a e 10a riunite sul testo unificato. Seguito e conclusione dell'esame. Parere non ostativo condizionato, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione)
Prosegue l'esame sospeso nella seduta del 29 gennaio.
La sottosegretaria SAVINO deposita una nota istruttoria recante elementi di risposta ai rilievi della Commissione.
Il relatore Claudio BORGHI (LSP-PSd'Az), alla luce dei chiarimenti forniti dal Governo, illustra la seguente proposta di parere: "La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato il testo unificato, riferito ai disegni di legge in titolo, acquisiti gli elementi informativi forniti dal Governo, esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo condizionato, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, all'aggiunta, all'articolo 1, comma 1, lettera c), capoverso "6-bis.", in fine, del seguente periodo: «Agli oneri di cui al presente comma si provvede nei limiti delle facoltà assunzionali autorizzate a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.».".
Nessuno chiedendo di intervenire, con il parere conforme del GOVERNO e previa verifica del prescritto numero legale, il PRESIDENTE pone ai voti la proposta di parere illustrata dal relatore, che viene approvata.
(568) PIRONDINI e altri. - Disposizioni per la promozione, la tutela e la salvaguardia della produzione artistica e culturale della danza
(Parere alla 7ª Commissione. Seguito dell'esame e rinvio)
Prosegue l'esame sospeso nella seduta pomeridiana del 10 gennaio 2024.
La sottosegretaria SAVINO deposita una nota istruttoria recante elementi di riscontro ai chiarimenti chiesti dalla Commissione.
Il seguito dell'esame è quindi rinviato.