Legislatura 19ª - 5ª Commissione permanente - Resoconto sommario n. 449 del 02/10/2025

EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE

N. 1639

 

Art. 1

1.1

Pirro, Damante

Sostituire i commi 1, 2, 3 e 4, con il seguente:

          "1. A decorrere dal 1º gennaio 2026, la Zona economica speciale per il Mezzogiorno-ZES unica, di cui all'articolo 9 del decreto-legge 19 settembre 2023, n.124, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 novembre 2023, n.162, assume il nome di Zona economica speciale-Zes unica e le relative disposizioni si applicano a tutto il territorio nazionale.".

     Conseguentemente:

          a) sostituire la rubrica con la seguente "Disposizioni per il rilancio dell'economia.";

          b) sopprimere gli articoli 2 e 3;

          c) sostituire il Titolo il seguente "Disposizioni per il rilancio dell'economia.".

1.2

Pirro, Damante

Apportare le seguenti modificazioni:

          a) alla rubrica, sostituire le parole: "Marche e Umbria" con le seguenti: "Marche, Umbria e Piemonte";

          b) ai commi 1 e 2, ovunque ricorrano, sostituire le parole: "Marche e Umbria" con le seguenti: "Marche, Umbria e Piemonte".

     Conseguentemente:

          1)  agli articoli 2 e 3, ovunque ricorrano, sostituire le parole: "Marche e Umbria" con le seguenti: "Marche, Umbria e Piemonte";

          2) sostituire il Titolo con il seguente: "Disposizioni per il rilancio dell'economia nei territori delle regioni Marche, Umbria e Piemonte.".

1.3

Damante, Pirro

Apportare le seguenti modificazioni:

          a) alla rubrica, sostituire le parole: "Marche e Umbria" con le seguenti: "Marche, Umbria e Veneto";

          b) ai commi 1 e 2, ovunque ricorrano, sostituire le parole: "Marche e Umbria" con le seguenti: "Marche, Umbria e Veneto".

     Conseguentemente:

          1)  agli articoli 2 e 3, ovunque ricorrano, sostituire le parole: "Marche e Umbria" con le seguenti: "Marche, Umbria e Veneto";

          2) sostituire il Titolo con il seguente: "Disposizioni per il rilancio dell'economia nei territori delle regioni Marche, Umbria e Veneto.".

1.4

Damante, Pirro

Apportare le seguenti modificazioni:

          a) alla rubrica, sostituire le parole: "Marche e Umbria" con le seguenti: "Marche, Umbria e Lombardia";

          b) ai commi 1 e 2, ovunque ricorrano, sostituire le parole: "Marche e Umbria" con le seguenti: "Marche, Umbria e Lombardia".

     Conseguentemente:

          1)  agli articoli 2 e 3, ovunque ricorrano, sostituire le parole: "Marche e Umbria" con le seguenti: "Marche, Umbria e Lombardia";

          2) sostituire il Titolo con il seguente: "Disposizioni per il rilancio dell'economia nei territori delle regioni Marche, Umbria e Lombardia.".

1.5

Fazzone

Al comma 1, aggiungere in fine le seguenti parole:

          "e le province di Frosinone, Latina e Rieti."

     conseguentemente,

          a) al comma 2:

          1) alla lettera a), aggiungere in fine le seguenti parole: "e dal Presidente della regione Lazio";

          2) alla lettera b), dopo le parole "Marche e Umbria" aggiungere le seguenti: "e alle province di Frosinone, Latina e Rieti";

          3) sostituire la rubrica con la seguente: "(Disposizioni per il rilancio dell'economia nei territori delle regioni Marche e Umbria e delle province di Frosinone, Latina e Rieti)";

          b) all'articolo 2:

          1) al comma 1, dopo le parole "Marche e Umbria" aggiungere le seguenti: "e alle province di Frosinone, Latina e Rieti";

          2) al comma 2, dopo le parole "Marche e Umbria" aggiungere le seguenti: "e alle province di Frosinone, Latina e Rieti";

          3) sostituire la rubrica con la seguente: "(Piano strategico per la promozione degli investimenti nel territorio delle regioni Marche e Umbria e delle province di Frosinone, Latina e Rieti)";

          c) all'articolo 3:

          1) al comma 1, dopo le parole "Marche e Umbria" aggiungere le seguenti: "e delle province di Frosinone, Latina e Rieti";

          2) al comma 3, dopo le parole "Marche e Umbria" aggiungere le seguenti: "e delle province di Frosinone, Latina e Rieti";

          3) al comma 4, al primo periodo, sostituire le parole: "110 milioni di euro", con le seguenti: "125 milioni di euro" e al secondo periodo, le parole: "30 milioni di euro", con le seguenti: "45 milioni di euro";

          4) sostituire la rubrica con la seguente: "(Misure di semplificazione amministrativa e di agevolazione per l'effettuazione degli investimenti nel territorio delle regioni Marche e Umbria e delle province di Frosinone, Latina e Rieti)".

1.6

Claudio Borghi, Testor

Apportare le seguenti modificazioni:

          a) al comma 1, dopo le parole "delle regioni Marche e Umbria", inserire le seguenti ", nonché i territori delle province di Frosinone, Latina e Rieti, ammissibili agli aiuti a finalità regionale a norma dell'articolo 107, paragrafo 3, lettera c), del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, come individuati dalla Carta degli aiuti a finalità regionale 2022-2027, approvata con decisione della Commissione europea C(2021) 8655 final del 2 dicembre 2021 e integrata dalla decisione C(2022) 1545 final del 18 marzo 2022, e successive modifiche.";

          b) al comma 2:

          1) alla lettera a), dopo le parole "delle regioni Marche e Umbria", inserire le seguenti ", nonché dai Presidenti delle province di Frosinone, Latina e Rieti";

          2) alla lettera b), dopo le parole "delle regioni Marche e Umbria", inserire le seguenti ", nonché ai territori delle province di Frosinone, Latina e Rieti, ammissibili agli aiuti a finalità regionale a norma dell'articolo 107, paragrafo 3, lettera c), del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, come individuati dalla Carta degli aiuti a finalità regionale 2022-2027, approvata con decisione della Commissione europea C(2021) 8655 final del 2 dicembre 2021 e integrata dalla decisione C(2022) 1545 final del 18 marzo 2022, e successive modifiche,";

     Conseguentemente:

          a) alla rubrica dell'articolo 1, dopo le parole "delle regioni Marche e Umbria", inserire le seguenti ", nonché nei territori delle province di Frosinone, Latina e Rieti, ammissibili agli aiuti a finalità regionale a norma dell'articolo 107, paragrafo 3, lettera c), del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, come individuati dalla Carta degli aiuti a finalità regionale 2022-2027, approvata con decisione della Commissione europea C(2021) 8655 final del 2 dicembre 2021 e integrata dalla decisione C(2022) 1545 final del 18 marzo 2022, e successive modifiche.";

          b) all'articolo 2, apportare le seguenti modificazioni:

          1) al comma 1, dopo le parole "delle regioni Marche e Umbria", inserire le seguenti ", nonché dei territori delle province di Frosinone, Latina e Rieti, ammissibili agli aiuti a finalità regionale a norma dell'articolo 107, paragrafo 3, lettera c), del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, come individuati dalla Carta degli aiuti a finalità regionale 2022-2027, approvata con decisione della Commissione europea C(2021) 8655 final del 2 dicembre 2021 e integrata dalla decisione C(2022) 1545 final del 18 marzo 2022, e successive modifiche,";

          2) al comma 2, dopo le parole "alle regioni Marche e Umbria", inserire le seguenti ", nonché ai territori delle province di Frosinone, Latina e Rieti, ammissibili agli aiuti a finalità regionale a norma dell'articolo 107, paragrafo 3, lettera c), del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, come individuati dalla Carta degli aiuti a finalità regionale 2022-2027, approvata con decisione della Commissione europea C(2021) 8655 final del 2 dicembre 2021 e integrata dalla decisione C(2022) 1545 final del 18 marzo 2022, e successive modifiche,";

          3) alla rubrica, dopo le parole "delle regioni Marche e Umbria", inserire le seguenti ", nonché nei territori delle province di Frosinone, Latina e Rieti, ammissibili agli aiuti a finalità regionale a norma dell'articolo 107, paragrafo 3, lettera c), del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, come individuati dalla Carta degli aiuti a finalità regionale 2022-2027, approvata con decisione della Commissione europea C(2021) 8655 final del 2 dicembre 2021 e integrata dalla decisione C(2022) 1545 final del 18 marzo 2022, e successive modifiche.";

          c) all'articolo 3, apportare le seguenti modificazioni:

          1) al comma 1, dopo le parole "delle regioni Marche e Umbria", inserire le seguenti ", nonché dei territori delle province di Frosinone, Latina e Rieti individuati dalla Carta degli aiuti a finalità regionale 2022-2027, approvata con decisione della Commissione europea C(2021) 8655 final del 2 dicembre 2021 e integrata dalla decisione C(2022) 1545 final del 18 marzo 2022, e successive modifiche,";

          2) al comma 3, dopo le parole "delle regioni Marche e Umbria", inserire le seguenti ", nonché dei territori delle province di Frosinone, Latina e Rieti individuati dalla Carta degli aiuti a finalità regionale 2022-2027, approvata con decisione della Commissione europea C(2021) 8655 final del 2 dicembre 2021 e integrata dalla decisione C(2022) 1545 final del 18 marzo 2022, e successive modifiche,";

          3) al comma 4, sostituire le parole "110 milioni di euro" con le seguenti "124 milioni di euro", e le parole "30 milioni di euro" con le seguenti "44 milioni di euro".

          4) alla rubrica, dopo le parole "delle Regioni Marche e Umbria", aggiungere le seguenti ", nonché dei territori delle province di Frosinone, Latina e Rieti individuati dalla Carta degli aiuti a finalità regionale 2022-2027, approvata con decisione della Commissione europea C(2021) 8655 final del 2 dicembre 2021 e integrata dalla decisione C(2022) 1545 final del 18 marzo 2022, e successive modifiche,"

1.7

Fazzone

Al comma 1, aggiungere in fine le seguenti parole:

          "e la provincia di Rieti."

     conseguentemente,

          d) al comma 2:

          4) alla lettera a), aggiungere in fine le seguenti parole: "e dal Presidente della regione Lazio";

          5) alla lettera b), dopo le parole "Marche e Umbria" aggiungere le seguenti: "e alla provincia di Rieti";

          6) sostituire la rubrica con la seguente: "(Disposizioni per il rilancio dell'economia nei territori delle regioni Marche e Umbria e della provincia di Rieti)";

          e) all'articolo 2:

          4) al comma 1, dopo le parole "Marche e Umbria" aggiungere le seguenti: "e alla provincia di Rieti";

          5) al comma 2, dopo le parole "Marche e Umbria" aggiungere le seguenti: "e alla provincia di Rieti";

          6) sostituire la rubrica con la seguente: "(Piano strategico per la promozione degli investimenti nel territorio delle regioni Marche e Umbria e della provincia di Rieti)";

          f) all'articolo 3:

          5) al comma 1, dopo le parole "Marche e Umbria" aggiungere le seguenti: "e della provincia di Rieti";

          6) al comma 3, dopo le parole "Marche e Umbria" aggiungere le seguenti: "e della provincia di Rieti";

          7) al comma 4, al primo periodo, sostituire le parole: "110 milioni di euro", con le seguenti: "115 milioni di euro" e al secondo periodo, le parole: "30 milioni di euro", con le seguenti: "35 milioni di euro";

          8) sostituire la rubrica con la seguente: "(Misure di semplificazione amministrativa e di agevolazione per l'effettuazione degli investimenti nel territorio delle regioni Marche e Umbria e della provincia di Rieti)".

Art. 2

2.1

Manca, Lorenzin, Misiani, Nicita

Al comma 1, dopo le parole: « al fine di individuare» inserire le seguenti: «, sentite le Regioni Umbria e Marche, le associazioni datoriali e le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative»

2.2

Manca, Lorenzin, Misiani, Nicita

Al comma 1, dopo le parole: "ivi compresi quelli destinati" inserire le seguenti: "alla riduzione dei costi energetici a carico delle imprese, e quelli destinati"

2.3

Matera, Pirovano

Al comma 1, aggiungere in fine le seguenti parole: «del medesimo Piano strategico».

2.4

Matera, Pirovano

Al comma 2, le parole: «previsioni di cui al decreto» sono sostituite dalle seguenti: «previsioni del Piano strategico della ZES unica approvato ai sensi del decreto».

Art. 3

3.1

Claudio Borghi, Testor

Apportare le seguenti modificazioni:

          a) al comma 1, dopo le parole "delle regioni Marche e Umbria", inserire le seguenti ", nonché della regione Lazio, limitatamente alle zone individuate dalla Carta degli aiuti a finalità regionale 2022-2027, approvata con decisione della Commissione europea C(2021) 8655 final del 2 dicembre 2021 e integrata dalla decisione C(2022) 1545 final del 18 marzo 2022, e successive modifiche,";

          b) al comma 3, dopo le parole "delle regioni Marche e Umbria", inserire le seguenti ", nonché della regione Lazio, limitatamente alle zone individuate dalla Carta degli aiuti a finalità regionale 2022-2027, approvata con decisione della Commissione europea C(2021) 8655 final del 2 dicembre 2021 e integrata dalla decisione C(2022) 1545 final del 18 marzo 2022, e successive modifiche,";

          c) al comma 4, sostituire le parole "110 milioni di euro" con le seguenti "124 milioni di euro", e le parole "30 milioni di euro" con le seguenti "44 milioni di euro".

     Conseguentemente, alla rubrica, dopo le parole "delle Regioni Marche e Umbria", aggiungere le seguenti ", nonché della regione Lazio, limitatamente alle zone individuate dalla Carta degli aiuti a finalità regionale 2022-2027, approvata con decisione della Commissione europea C(2021) 8655 final del 2 dicembre 2021 e integrata dalla decisione C(2022) 1545 final del 18 marzo 2022, e successive modifiche,"

3.2

Claudio Borghi, Testor

Apportare le seguenti modificazioni:

          a) al comma 1, dopo le parole "delle regioni Marche e Umbria", inserire le seguenti ", nonché delle province di Frosinone, Latina e Rieti";

          b) al comma 3, dopo le parole "delle regioni Marche e Umbria", inserire le seguenti ", nonché delle province di Frosinone, Latina e Rieti,";

          c) al comma 4, sostituire le parole "110 milioni di euro" con le seguenti "124 milioni di euro", e le parole "30 milioni di euro" con le seguenti "44 milioni di euro".

     Conseguentemente, alla rubrica, dopo le parole "delle Regioni Marche e Umbria", aggiungere le seguenti ", e delle province di Frosinone, Latina e Rieti"

3.3

Claudio Borghi, Testor

Apportare le seguenti modificazioni:

          a) al comma 1, dopo le parole "delle regioni Marche e Umbria", inserire le seguenti ", nonché delle province di Arezzo e Grosseto";

          b) al comma 3, dopo le parole "delle regioni Marche e Umbria", inserire le seguenti ", nonché delle province di Arezzo e Grosseto,";

          c) al comma 4, sostituire le parole "110 milioni di euro" con le seguenti "115 milioni di euro", e le parole "30 milioni di euro" con le seguenti "35 milioni di euro".

     Conseguentemente, alla rubrica, dopo le parole "delle Regioni Marche e Umbria", aggiungere le seguenti ", e delle province di Arezzo e Grosseto"

3.4

Manca, Lorenzin, Misiani, Nicita

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente: « 1-bis. Con decreto del Ministro per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definiti le modalità di accesso al beneficio nonché i criteri e le modalità di applicazione e di fruizione del credito d'imposta e dei relativi controlli, anche al fine di assicurare il rispetto del limite di spesa di cui al comma 4.

3.5

Manca, Lorenzin, Misiani, Nicita

Al comma 4, sostituire le parole: « 110 milioni di euro» sono aggiunte le seguenti: « 130 milioni di euro.»

3.6

Matera, Pirovano

Al comma 4, secondo periodo, sopprimere le parole: «, comma 1,».

3.7

Matera, Pirovano

dopo il comma 4 aggiungere il seguente: «4-bis. Nel capo III del decreto-legge 19 settembre 2023, n. 124, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 novembre 2023, n. 162, dopo l'articolo 17 è aggiunto il seguente: "Art. 17-bis. - (Relazione alle Camere) - 1. Entro il 30 giugno di ogni anno il Governo trasmette alle Camere una relazione sull'attuazione delle disposizioni di cui al presente capo, nella quale sono evidenziati l'impatto delle misure e i risultati conseguiti in termini di sviluppo economico e incremento occupazionale"».

3.0.1

Calandrini

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 3-bis

(Istituzione di Zone Franche Doganali Intercluse nel Basso Lazio)

          1. Al fine di incentivare il recupero delle potenzialità e sostenere l'occupazione, nelle aree portuali e retroportuali, nelle piattaforme logistiche nonché negli agglomerati industriali situati nei comuni compresi nella zona contigua del Basso Lazio denominata LAZ5-LAZ6-LAZ7 indicata nella Carta degli aiuti a finalità regionale per l'Italia per il periodo dal 1º gennaio 2022 al 31 dicembre 2027, approvata con decisione della Commissione europea C(2021) 8655 final del 2 dicembre 2021 e sue successive modificazioni, tra cui in particolare con Decisione C(2023) 8654 final del 18 dicembre 2023, sono istituite Zone franche doganali intercluse, ai sensi del regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 ottobre 2013, le cui perimetrazioni, nelle more del perfezionamento dell'iter procedurale per l'istituzione della Zona Logistica Semplificata nella regione Lazio, sono proposte dall'Autorità di Sistema Portuale del Mar Tirreno Centro Settentrionale dalla Regione Lazio ed approvate con determinazione del direttore dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli.».

3.0.2

Damiani

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 3-bis

(Misure di semplificazione amministrativa in materia di autorizzazione unica)

          1. All'articolo 14 del decreto legge 19 settembre 2023, n. 124, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 novembre 2023, n. 162, al primo periodo, le parole: "nonché quanto previsto dal decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, in materia di disciplina del commercio", sono soppresse, e dopo le parole: "di titolo abilitativo", sono inserite le seguenti: "nonché i progetti assoggettati alla disciplina del commercio".».

3.0.3

Petrucci

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

"Art. 3-bis.

(Estensione della Zona Economica speciale per il Mezzogiorno al territorio della Val Tiberina)

          1. Al fine di favorire la creazione di condizioni favorevoli per lo sviluppo di nuovi investimenti la Zona economica speciale per il Mezzogiorno-ZES unica, di cui all'articolo 9 del decreto-legge 19 settembre 2023,n.124, convertito con modificazioni, dalla legge 13 novembre 2023, n.162, ricomprende anche l'intero territorio della Val Tiberina Toscana.

3.0.4

Claudio Borghi, Testor

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

"Art. 3-bis.

(Agevolazioni per l'effettuazione degli investimenti nel territorio delle province di Frosinone, Latina e Rieti)

          1. Le agevolazioni di cui all'articolo 16, del decreto-legge 19 settembre 2023, n. 124, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 novembre 2023, n. 162, si applicano anche agli investimenti effettuati dal 1° gennaio 2025 al 15 novembre 2025 nei territori delle province di Frosinone, Latina e Rieti, ammissibili agli aiuti a finalità regionale a norma dell'articolo 107, paragrafo 3, lettera c), del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, come individuati dalla Carta degli aiuti a finalità regionale 2022-2027, approvata con decisione della Commissione europea C(2021) 8655 final del 2 dicembre 2021 e integrata dalla decisione C(2022) 1545 final del 18 marzo 2022, e successive modifiche.

          2. Ai fini della fruizione dell'agevolazione di cui al comma 1, i soggetti interessati sono tenuti a presentare esclusivamente la comunicazione di cui all'articolo 1, comma 486, secondo periodo, della legge 30 dicembre 2024, n. 207,

          3. All'articolo 16, comma 6, del decreto-legge 19 settembre 2023, n. 124, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 novembre 2023, n. 162, le parole «2.200 milioni di euro» sono sostituite dalle seguenti «2.214 milioni di euro». Ai relativi oneri pari a 14 milioni di euro per l'anno 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione delle somme iscritte sullo stato di previsione del Ministero delle imprese e del made in Italy, ai sensi dell'articolo 5, comma 1, del decreto-legge 10 agosto 2023, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 ottobre 2023, n. 136."

3.0.5

Magni, De Cristofaro, Cucchi

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 3-bis

(Sviluppo dell'istruzione, della formazione e della ricerca nei territori interessati)

          1. Nell'ambito delle politiche di sviluppo territoriale, il Governo assicura che una quota delle risorse destinate agli interventi previsti dalla presente legge sia indirizzata al rafforzamento del sistema dell'istruzione, della formazione professionale, dell'università e della ricerca nei territori interessati.

          2. Gli interventi di cui al comma 1 sono finalizzati in particolare a:
a) potenziare i percorsi scolastici e universitari orientati alle competenze digitali, scientifiche e tecnologiche, con attenzione alla parità di genere e alla riduzione della dispersione scolastica;
b) sostenere il diritto allo studio, anche attraverso il potenziamento delle residenze universitarie e dei servizi di welfare studentesco;
c) favorire partenariati tra scuole, università, enti di ricerca, enti locali e imprese, per la creazione di poli di innovazione formativa e di trasferimento tecnologico radicati nei territori.

          3. Entro il 30 giugno di ciascun anno, il Ministro dell'istruzione e del merito e il Ministro dell'università e della ricerca trasmettono al Parlamento una relazione sullo stato di attuazione delle misure di cui al presente articolo.

3.0.6

Magni, De Cristofaro, Cucchi

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 3-bis

(Politiche industriali e transizione ecologica per lo sviluppo territoriale)

          1. Le politiche industriali di sostegno ai territori interessati dagli interventi della presente legge sono orientate alla transizione ecologica e digitale, in coerenza con la Strategia nazionale per lo sviluppo sostenibile e con gli obiettivi di neutralità climatica dell'Unione europea.

          2. Gli interventi di cui al comma 1 perseguono in particolare:
a) la riconversione ecologica dei sistemi produttivi e industriali locali, con priorità agli investimenti in energie rinnovabili, efficienza energetica, riduzione delle emissioni climalteranti ed economia circolare;

          b) la promozione di filiere industriali innovative e sostenibili, con attenzione al radicamento territoriale, alla qualità del lavoro e alla riduzione delle disuguaglianze;

          
c) il sostegno a progetti di rigenerazione urbana e infrastrutturale orientati alla resilienza ambientale e sociale dei territori;

          
d) la valorizzazione delle aree interne e delle zone colpite da crisi industriali o da eventi calamitosi, attraverso programmi di reindustrializzazione sostenibile e investimenti in infrastrutture verdi e digitali.

          3. Entro il 30 giugno di ciascun anno, il Ministro delle imprese e del made in Italy, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, presenta annualmente al Parlamento una relazione sugli interventi avviati e sui risultati raggiunti.