Legislatura 19ª - 5ª Commissione permanente - Resoconto sommario n. 449 del 02/10/2025

5ª Commissione permanente

(PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, BILANCIO)

GIOVEDÌ 2 OTTOBRE 2025

449ª Seduta

Presidenza del Presidente

CALANDRINI

Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Sandra Savino.

La seduta inizia alle ore 10,35.

IN SEDE CONSULTIVA

(1184) Disposizioni per la semplificazione e la digitalizzazione dei procedimenti in materia di attività economiche e di servizi a favore dei cittadini e delle imprese

(Parere alla 1ª Commissione sugli emendamenti. Seguito e conclusione dell'esame. Parere non ostativo)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta pomeridiana di ieri.

La relatrice MENNUNI (FdI) illustra gli emendamenti accantonati nella seduta pomeridiana del 1°ottobre, relativi al disegno di legge in titolo, segnalando, per quanto di competenza, che, in merito alle proposte emendative riferite all'articolo 11, occorre valutare i profili finanziari dell'emendamento 11.1 (testo 2), che riformula la proposta emendativa base in termini in parte difformi rispetto alla condizione apposta dalla Commissione bilancio nel parere reso lo scorso 9 settembre, eliminando in particolare la previsione della responsabilità erariale per il responsabile del procedimento in caso di mancata vigilanza.

In merito alle proposte riferite all'articolo 15, sulla proposta 15.0.600 non vi sono osservazioni da formulare.

La sottosegretaria SAVINO, in merito all'emendamento 11.1 (testo 2), non ha osservazioni da formulare, atteso che la disposizione ha natura ordinamentale e contiene misure che non sono suscettibili di introdurre nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. A parte le modifiche di drafting, infatti, quelle di carattere ordinamentale attengono esclusivamente alle modalità con cui le imprese funerarie e quelle di autotrasporto possono svolgere il proprio servizio. Anche l'espunzione della misura sanzionatoria non è suscettibile di determinare minori entrate per gli enti locali in quanto si tratta di sanzioni specifiche, non previste a legislazione vigente, che dunque non hanno mai generato entrate per la finanza pubblica. Peraltro, il quadro ordinamentale e i principi di responsabilità erariale immanenti all'ordinamento trovano comunque applicazione. La disposizione, pertanto, chiarisce alcuni aspetti ordinamentali già presenti nell'ordinamento e non attribuisce ulteriori funzioni a carico degli enti locali.

Sulla proposta 15.0.600 non ha nulla da osservare, concordando con la relatrice.

La relatrice MENNUNI (FdI), alla luce dei chiarimenti forniti dal Governo, illustra la seguente proposta di parere: "La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminati gli emendamenti 11.1 (testo 2) e 15.0.600, relativi al disegno di legge in titolo, esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo.".

Non essendovi interventi, con il parere conforme del GOVERNO, il PRESIDENTE pone ai voti la proposta di parere testé illustrata, che viene approvata.

(236) Carmela BUCALO e altri. - Modifiche alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, e al decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 66, concernenti l'introduzione del profilo professionale dell'assistente per l'autonomia e la comunicazione nei ruoli del personale scolastico

(793) Cecilia D'ELIA e altri. - Istituzione del profilo professionale dell'assistente per l'autonomia e la comunicazione personale degli alunni con disabilità

(1141) MARTI. - Modifiche all'articolo 3, comma 4, del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 66, in materia di inclusione scolastica

(Parere alle Commissioni 7a e 10a riunite sul testo unificato. Seguito e conclusione dell'esame. Parere non ostativo condizionato, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta del 29 gennaio.

La sottosegretaria SAVINO deposita una nota istruttoria recante elementi di risposta ai rilievi della Commissione.

Il relatore Claudio BORGHI (LSP-PSd'Az), alla luce dei chiarimenti forniti dal Governo, illustra la seguente proposta di parere: "La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato il testo unificato, riferito ai disegni di legge in titolo, acquisiti gli elementi informativi forniti dal Governo, esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo condizionato, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, all'aggiunta, all'articolo 1, comma 1, lettera c), capoverso "6-bis.", in fine, del seguente periodo: «Agli oneri di cui al presente comma si provvede nei limiti delle facoltà assunzionali autorizzate a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.».".

Nessuno chiedendo di intervenire, con il parere conforme del GOVERNO e previa verifica del prescritto numero legale, il PRESIDENTE pone ai voti la proposta di parere illustrata dal relatore, che viene approvata.

(568) PIRONDINI e altri. - Disposizioni per la promozione, la tutela e la salvaguardia della produzione artistica e culturale della danza

(Parere alla 7ª Commissione. Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta pomeridiana del 10 gennaio 2024.

La sottosegretaria SAVINO deposita una nota istruttoria recante elementi di riscontro ai chiarimenti chiesti dalla Commissione.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Schema di decreto legislativo recante disposizioni integrative e correttive in materia di IRPEF e IRES, di fiscalità internazionale, di imposta sulle successioni e donazioni e di imposta di registro, nonché di modifica allo statuto dei diritti del contribuente e ai testi unici delle sanzioni tributarie amministrative e penali, dei tributi erariali minori, della giustizia tributaria e in materia di versamenti e di riscossione (n. 292)

(Parere al Ministro per i rapporti con il Parlamento, ai sensi degli articoli 1, comma 6, 11, 16, 17 e 19, della legge 9 agosto 2023, n. 111. Esame e rinvio)

La relatrice TESTOR (LSP-PSd'Az) illustra lo schema di decreto in titolo, segnalando, per quanto di competenza, che il provvedimento in esame, emanato ai sensi dell'articolo 1, comma 6, della legge n. 111 del 2023 (Delega al Governo per la riforma fiscale), reca disposizioni integrative e correttive in materia di IRPEF e IRES, di fiscalità internazionale, di imposta sulle successioni e donazioni e di imposta di registro, nonché di modifica allo Statuto dei diritti del contribuente e ai testi unici delle sanzioni tributarie amministrative e penali, dei tributi erariali minori, della giustizia tributaria e in materia di versamenti e di riscossione.

Per quanto di competenza, in relazione all'articolo 3, comma 1, rileva che, con riferimento all'estensione del principio di derivazione rafforzata andrebbero forniti ulteriori elementi di informazione, a partire dalla numerosità della platea dei potenziali beneficiari della stessa, volti ad assicurare la neutralità finanziaria della disposizione.

In relazione all'estensione dell'ambito di applicazione della disciplina del riallineamento, a seguito di operazioni di riorganizzazione, anche ai soggetti che adottano i medesimi principi contabili, di cui al comma 2, andrebbero inoltre forniti ulteriori elementi informativi volti ad escludere che da tale estensione possano derivare effetti negativi per la finanza pubblica.

In questo quadro, andrebbero forniti innanzitutto i dati di dettaglio in merito alla quantificazione degli effetti finanziari stimati dalla relazione tecnica riferita all'Atto del Governo n. 218, poi divenuto decreto legislativo n. 192 del 2024, cui fa riferimento la relazione tecnica relativa alla norma in esame. In particolare, andrebbero isolati dal complesso della stima, a suo tempo effettuata dalla relazione tecnica riferita al citato Atto del Governo, gli effetti finanziari relativi alla disciplina del riallineamento a seguito delle sole operazioni di riorganizzazione tra soggetti che adottano principi contabili diversi.

Con riguardo all'articolo 4, rileva che le norme in esame recano modifiche alla disciplina del trattamento fiscale, ai fini IRES ed IRAP, della correzione degli errori contabili. La nuova disciplina prevista dalla disposizione (mediante l'inserimento del comma 1-ter all'articolo 83 del TUIR) circoscrive l'ambito di applicazione del riconoscimento fiscale degli errori contabili ai fini IRES introducendo ulteriori condizioni oltre a quella già prevista a legislazione vigente (ovvero sottoposizione del bilancio d'esercizio a revisione legale dei conti).

La medesima disciplina viene estesa anche al trattamento fiscale della correzione degli errori contabili ai fini IRAP (mediante l'inserimento del nuovo comma 5-bis all'articolo 5 del decreto legislativo n. 446 del 1997), introducendo un'ulteriore condizione all'ammissibilità della correzione, rispetto a quelle previste ai fini IRES. In particolare, si prevede un'ulteriore condizione consistente nel fatto che sia il valore della produzione netta relativo al periodo d'imposta in cui è effettuata la correzione, sia quello in cui i relativi elementi, patrimoniali o reddituali, avrebbero dovuto essere correttamente rilevati, non debba essere negativo, anche non tenendo conto dei predetti elementi. Viene inoltre soppressa la possibilità di utilizzo in compensazione del credito tributario derivante dalla correzione di errori contabili (con novella al comma 8-bis dell'articolo 2 del D.P.R. n. 322 del 1998).

La relazione tecnica afferma che l'intervento normativo in materia di errori contabili, dato il carattere restrittivo, non determina oneri in termini finanziari. Infatti, secondo la relazione tecnica, la possibilità di attribuire efficacia anche fiscale alla correzione degli errori contabili viene circoscritta a quelli non rilevanti, deve essere effettuata entro la chiusura dell'esercizio successivo e non può essere applicata ai fini IRAP se afferisce ad esercizi con valore della produzione negativo. La relazione tecnica afferma, infine, che la soppressione della possibilità di compensare il credito derivante dalla correzione di errori contabili è suscettibile di produrre effetti positivi di gettito di carattere temporaneo, che per ragioni di prudenza non sono stimati.

La relazione illustrativa riguardo all'IRAP esclude invece la possibilità di dare rilevanza alla correzione solo se - e nei limiti in cui nel periodo d'imposta in cui i relativi elementi reddituali avrebbero dovuto essere correttamente rilevati - si è registrato un valore della produzione netto di segno opposto rispetto a quello determinato nel periodo d'imposta in cui è rilevata la correzione.

Al riguardo, si rileva che il contenuto della disposizione e della relazione tecnica, da un lato, e quello della relazione illustrativa, dall'altro, non appaiono tra loro del tutto coerenti. Infatti, mentre il testo della disposizione e la relazione tecnica sembrerebbero escludere la correzione nel caso in cui essa afferisca ad esercizi consecutivi in cui uno o entrambi gli esercizi abbiano un valore della produzione negativo, la relazione illustrativa sembrerebbe invece escluderla solo nel caso in cui uno solo dei due esercizi consecutivi presenti un valore della produzione negativo, consentendola invece non solo, nel caso in cui entrambi gli esercizi consecutivi presentino un valore della produzione positivo (come risulta dal testo della norma), ma implicitamente anche quando entrambi gli esercizi consecutivi presentino un valore della produzione negativo. Tale impostazione sembrerebbe infatti fondarsi sul presupposto che solo nel caso in cui in un esercizio si registri un valore della produzione di segno opposto rispetto a quello manifestatosi nell'altro esercizio potrebbe verificarsi un trasferimento, con finalità elusive, di componenti di reddito da un esercizio all'altro.

In merito a tale aspetto appare pertanto necessario un chiarimento da parte del Governo.

Per quanto concerne l'articolo 12, si evidenzia preliminarmente che le norme in esame novellano talune disposizioni concernenti le sanzioni di natura amministrativa di cui all'allegato 1 al decreto legislativo n. 141 del 2024, escludendo la confisca quando il trasgressore provvede al pagamento del valore delle merci o dei diritti di confine, degli interessi, delle sanzioni e delle spese sostenute per la loro gestione, tranne al verificarsi di specifiche condizioni o nel caso in cui la stessa sia riferita a specifici oggetti.

La relazione tecnica evidenzia che la finalità delle norme in esame è quella di recepire nelle disposizioni nazionali complementari i principi dalla Corte costituzionale enunciati nella sentenza n. 93 del 2025 in relazione all'articolo 70, primo comma, del D.P.R. n. 633 del 1972, e agli articoli 282 e 301 del D.P.R. n. 43 del 1973, con la quale è stata dichiarata l'illegittimità costituzionale del sistema sanzionatorio che prevede il cumulo automatico tra imposta evasa, sanzione pecuniaria e confisca obbligatoria delle merci. Per quanto concerne i profili finanziari delle norme, la relazione tecnica ritiene che le modifiche normative intervenute possano determinare effetti positivi sul gettito - che, in via prudenziale, non quantifica - in grado di bilanciare i mancati ricavi che deriverebbero invece dall'alienazione delle merci oggetto di confisca amministrativa.

Al riguardo, pur tenendo conto delle considerazioni svolte dalla relazione tecnica, al fine di poter valutare la capacità degli effetti positivi di far fronte a quelli negativi, appare necessario quantificare sia i potenziali effetti positivi sul gettito derivanti dall'adempimento spontaneo dei trasgressori in conseguenza della norma in esame sia quelli negativi derivanti dalla mancata alienazione delle merci oggetto di confisca, fermo restando che l'eventuale eccedenza dei primi rispetto ai secondi non dovrebbe essere prudenzialmente computata nei tendenziali di finanza pubblica. In merito a tale aspetto appare pertanto necessario acquisire l'avviso del Governo.

Per ulteriori osservazioni rinvia alla nota dei Servizi del bilancio del Senato n. 270 e della Camera dei deputati n. 358.

La sottosegretaria SAVINO si riserva di fornire, in una prossima seduta, gli elementi di chiarimento richiesti dalla Commissione.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

IN SEDE DELIBERANTE

(1639) Disposizioni per il rilancio dell'economia nei territori delle regioni Marche e Umbria

(Seguito della discussione e rinvio)

Prosegue la discussione sospesa nella seduta pomeridiana di ieri.

Il PRESIDENTE comunica che alla scadenza del termine sono stati presentati 24 emendamenti, pubblicati in allegato.

Il seguito della discussione è quindi rinviato.

SCONVOCAZIONE DELLA SEDUTA POMERIDIANA DELLA COMMISSIONE

Il PRESIDENTE comunica che la seduta pomeridiana della Commissione, già convocata alle ore 14, non avrà luogo.

La Commissione prende atto.

La seduta termina alle ore 10,50.

EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE

N. 1639

 

Art. 1

1.1

Pirro, Damante

Sostituire i commi 1, 2, 3 e 4, con il seguente:

          "1. A decorrere dal 1º gennaio 2026, la Zona economica speciale per il Mezzogiorno-ZES unica, di cui all'articolo 9 del decreto-legge 19 settembre 2023, n.124, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 novembre 2023, n.162, assume il nome di Zona economica speciale-Zes unica e le relative disposizioni si applicano a tutto il territorio nazionale.".

     Conseguentemente:

          a) sostituire la rubrica con la seguente "Disposizioni per il rilancio dell'economia.";

          b) sopprimere gli articoli 2 e 3;

          c) sostituire il Titolo il seguente "Disposizioni per il rilancio dell'economia.".

1.2

Pirro, Damante

Apportare le seguenti modificazioni:

          a) alla rubrica, sostituire le parole: "Marche e Umbria" con le seguenti: "Marche, Umbria e Piemonte";

          b) ai commi 1 e 2, ovunque ricorrano, sostituire le parole: "Marche e Umbria" con le seguenti: "Marche, Umbria e Piemonte".

     Conseguentemente:

          1)  agli articoli 2 e 3, ovunque ricorrano, sostituire le parole: "Marche e Umbria" con le seguenti: "Marche, Umbria e Piemonte";

          2) sostituire il Titolo con il seguente: "Disposizioni per il rilancio dell'economia nei territori delle regioni Marche, Umbria e Piemonte.".

1.3

Damante, Pirro

Apportare le seguenti modificazioni:

          a) alla rubrica, sostituire le parole: "Marche e Umbria" con le seguenti: "Marche, Umbria e Veneto";

          b) ai commi 1 e 2, ovunque ricorrano, sostituire le parole: "Marche e Umbria" con le seguenti: "Marche, Umbria e Veneto".

     Conseguentemente:

          1)  agli articoli 2 e 3, ovunque ricorrano, sostituire le parole: "Marche e Umbria" con le seguenti: "Marche, Umbria e Veneto";

          2) sostituire il Titolo con il seguente: "Disposizioni per il rilancio dell'economia nei territori delle regioni Marche, Umbria e Veneto.".

1.4

Damante, Pirro

Apportare le seguenti modificazioni:

          a) alla rubrica, sostituire le parole: "Marche e Umbria" con le seguenti: "Marche, Umbria e Lombardia";

          b) ai commi 1 e 2, ovunque ricorrano, sostituire le parole: "Marche e Umbria" con le seguenti: "Marche, Umbria e Lombardia".

     Conseguentemente:

          1)  agli articoli 2 e 3, ovunque ricorrano, sostituire le parole: "Marche e Umbria" con le seguenti: "Marche, Umbria e Lombardia";

          2) sostituire il Titolo con il seguente: "Disposizioni per il rilancio dell'economia nei territori delle regioni Marche, Umbria e Lombardia.".

1.5

Fazzone

Al comma 1, aggiungere in fine le seguenti parole:

          "e le province di Frosinone, Latina e Rieti."

     conseguentemente,

          a) al comma 2:

          1) alla lettera a), aggiungere in fine le seguenti parole: "e dal Presidente della regione Lazio";

          2) alla lettera b), dopo le parole "Marche e Umbria" aggiungere le seguenti: "e alle province di Frosinone, Latina e Rieti";

          3) sostituire la rubrica con la seguente: "(Disposizioni per il rilancio dell'economia nei territori delle regioni Marche e Umbria e delle province di Frosinone, Latina e Rieti)";

          b) all'articolo 2:

          1) al comma 1, dopo le parole "Marche e Umbria" aggiungere le seguenti: "e alle province di Frosinone, Latina e Rieti";

          2) al comma 2, dopo le parole "Marche e Umbria" aggiungere le seguenti: "e alle province di Frosinone, Latina e Rieti";

          3) sostituire la rubrica con la seguente: "(Piano strategico per la promozione degli investimenti nel territorio delle regioni Marche e Umbria e delle province di Frosinone, Latina e Rieti)";

          c) all'articolo 3:

          1) al comma 1, dopo le parole "Marche e Umbria" aggiungere le seguenti: "e delle province di Frosinone, Latina e Rieti";

          2) al comma 3, dopo le parole "Marche e Umbria" aggiungere le seguenti: "e delle province di Frosinone, Latina e Rieti";

          3) al comma 4, al primo periodo, sostituire le parole: "110 milioni di euro", con le seguenti: "125 milioni di euro" e al secondo periodo, le parole: "30 milioni di euro", con le seguenti: "45 milioni di euro";

          4) sostituire la rubrica con la seguente: "(Misure di semplificazione amministrativa e di agevolazione per l'effettuazione degli investimenti nel territorio delle regioni Marche e Umbria e delle province di Frosinone, Latina e Rieti)".

1.6

Claudio Borghi, Testor

Apportare le seguenti modificazioni:

          a) al comma 1, dopo le parole "delle regioni Marche e Umbria", inserire le seguenti ", nonché i territori delle province di Frosinone, Latina e Rieti, ammissibili agli aiuti a finalità regionale a norma dell'articolo 107, paragrafo 3, lettera c), del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, come individuati dalla Carta degli aiuti a finalità regionale 2022-2027, approvata con decisione della Commissione europea C(2021) 8655 final del 2 dicembre 2021 e integrata dalla decisione C(2022) 1545 final del 18 marzo 2022, e successive modifiche.";

          b) al comma 2:

          1) alla lettera a), dopo le parole "delle regioni Marche e Umbria", inserire le seguenti ", nonché dai Presidenti delle province di Frosinone, Latina e Rieti";

          2) alla lettera b), dopo le parole "delle regioni Marche e Umbria", inserire le seguenti ", nonché ai territori delle province di Frosinone, Latina e Rieti, ammissibili agli aiuti a finalità regionale a norma dell'articolo 107, paragrafo 3, lettera c), del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, come individuati dalla Carta degli aiuti a finalità regionale 2022-2027, approvata con decisione della Commissione europea C(2021) 8655 final del 2 dicembre 2021 e integrata dalla decisione C(2022) 1545 final del 18 marzo 2022, e successive modifiche,";

     Conseguentemente:

          a) alla rubrica dell'articolo 1, dopo le parole "delle regioni Marche e Umbria", inserire le seguenti ", nonché nei territori delle province di Frosinone, Latina e Rieti, ammissibili agli aiuti a finalità regionale a norma dell'articolo 107, paragrafo 3, lettera c), del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, come individuati dalla Carta degli aiuti a finalità regionale 2022-2027, approvata con decisione della Commissione europea C(2021) 8655 final del 2 dicembre 2021 e integrata dalla decisione C(2022) 1545 final del 18 marzo 2022, e successive modifiche.";

          b) all'articolo 2, apportare le seguenti modificazioni:

          1) al comma 1, dopo le parole "delle regioni Marche e Umbria", inserire le seguenti ", nonché dei territori delle province di Frosinone, Latina e Rieti, ammissibili agli aiuti a finalità regionale a norma dell'articolo 107, paragrafo 3, lettera c), del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, come individuati dalla Carta degli aiuti a finalità regionale 2022-2027, approvata con decisione della Commissione europea C(2021) 8655 final del 2 dicembre 2021 e integrata dalla decisione C(2022) 1545 final del 18 marzo 2022, e successive modifiche,";

          2) al comma 2, dopo le parole "alle regioni Marche e Umbria", inserire le seguenti ", nonché ai territori delle province di Frosinone, Latina e Rieti, ammissibili agli aiuti a finalità regionale a norma dell'articolo 107, paragrafo 3, lettera c), del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, come individuati dalla Carta degli aiuti a finalità regionale 2022-2027, approvata con decisione della Commissione europea C(2021) 8655 final del 2 dicembre 2021 e integrata dalla decisione C(2022) 1545 final del 18 marzo 2022, e successive modifiche,";

          3) alla rubrica, dopo le parole "delle regioni Marche e Umbria", inserire le seguenti ", nonché nei territori delle province di Frosinone, Latina e Rieti, ammissibili agli aiuti a finalità regionale a norma dell'articolo 107, paragrafo 3, lettera c), del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, come individuati dalla Carta degli aiuti a finalità regionale 2022-2027, approvata con decisione della Commissione europea C(2021) 8655 final del 2 dicembre 2021 e integrata dalla decisione C(2022) 1545 final del 18 marzo 2022, e successive modifiche.";

          c) all'articolo 3, apportare le seguenti modificazioni:

          1) al comma 1, dopo le parole "delle regioni Marche e Umbria", inserire le seguenti ", nonché dei territori delle province di Frosinone, Latina e Rieti individuati dalla Carta degli aiuti a finalità regionale 2022-2027, approvata con decisione della Commissione europea C(2021) 8655 final del 2 dicembre 2021 e integrata dalla decisione C(2022) 1545 final del 18 marzo 2022, e successive modifiche,";

          2) al comma 3, dopo le parole "delle regioni Marche e Umbria", inserire le seguenti ", nonché dei territori delle province di Frosinone, Latina e Rieti individuati dalla Carta degli aiuti a finalità regionale 2022-2027, approvata con decisione della Commissione europea C(2021) 8655 final del 2 dicembre 2021 e integrata dalla decisione C(2022) 1545 final del 18 marzo 2022, e successive modifiche,";

          3) al comma 4, sostituire le parole "110 milioni di euro" con le seguenti "124 milioni di euro", e le parole "30 milioni di euro" con le seguenti "44 milioni di euro".

          4) alla rubrica, dopo le parole "delle Regioni Marche e Umbria", aggiungere le seguenti ", nonché dei territori delle province di Frosinone, Latina e Rieti individuati dalla Carta degli aiuti a finalità regionale 2022-2027, approvata con decisione della Commissione europea C(2021) 8655 final del 2 dicembre 2021 e integrata dalla decisione C(2022) 1545 final del 18 marzo 2022, e successive modifiche,"

1.7

Fazzone

Al comma 1, aggiungere in fine le seguenti parole:

          "e la provincia di Rieti."

     conseguentemente,

          d) al comma 2:

          4) alla lettera a), aggiungere in fine le seguenti parole: "e dal Presidente della regione Lazio";

          5) alla lettera b), dopo le parole "Marche e Umbria" aggiungere le seguenti: "e alla provincia di Rieti";

          6) sostituire la rubrica con la seguente: "(Disposizioni per il rilancio dell'economia nei territori delle regioni Marche e Umbria e della provincia di Rieti)";

          e) all'articolo 2:

          4) al comma 1, dopo le parole "Marche e Umbria" aggiungere le seguenti: "e alla provincia di Rieti";

          5) al comma 2, dopo le parole "Marche e Umbria" aggiungere le seguenti: "e alla provincia di Rieti";

          6) sostituire la rubrica con la seguente: "(Piano strategico per la promozione degli investimenti nel territorio delle regioni Marche e Umbria e della provincia di Rieti)";

          f) all'articolo 3:

          5) al comma 1, dopo le parole "Marche e Umbria" aggiungere le seguenti: "e della provincia di Rieti";

          6) al comma 3, dopo le parole "Marche e Umbria" aggiungere le seguenti: "e della provincia di Rieti";

          7) al comma 4, al primo periodo, sostituire le parole: "110 milioni di euro", con le seguenti: "115 milioni di euro" e al secondo periodo, le parole: "30 milioni di euro", con le seguenti: "35 milioni di euro";

          8) sostituire la rubrica con la seguente: "(Misure di semplificazione amministrativa e di agevolazione per l'effettuazione degli investimenti nel territorio delle regioni Marche e Umbria e della provincia di Rieti)".

Art. 2

2.1

Manca, Lorenzin, Misiani, Nicita

Al comma 1, dopo le parole: « al fine di individuare» inserire le seguenti: «, sentite le Regioni Umbria e Marche, le associazioni datoriali e le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative»

2.2

Manca, Lorenzin, Misiani, Nicita

Al comma 1, dopo le parole: "ivi compresi quelli destinati" inserire le seguenti: "alla riduzione dei costi energetici a carico delle imprese, e quelli destinati"

2.3

Matera, Pirovano

Al comma 1, aggiungere in fine le seguenti parole: «del medesimo Piano strategico».

2.4

Matera, Pirovano

Al comma 2, le parole: «previsioni di cui al decreto» sono sostituite dalle seguenti: «previsioni del Piano strategico della ZES unica approvato ai sensi del decreto».

Art. 3

3.1

Claudio Borghi, Testor

Apportare le seguenti modificazioni:

          a) al comma 1, dopo le parole "delle regioni Marche e Umbria", inserire le seguenti ", nonché della regione Lazio, limitatamente alle zone individuate dalla Carta degli aiuti a finalità regionale 2022-2027, approvata con decisione della Commissione europea C(2021) 8655 final del 2 dicembre 2021 e integrata dalla decisione C(2022) 1545 final del 18 marzo 2022, e successive modifiche,";

          b) al comma 3, dopo le parole "delle regioni Marche e Umbria", inserire le seguenti ", nonché della regione Lazio, limitatamente alle zone individuate dalla Carta degli aiuti a finalità regionale 2022-2027, approvata con decisione della Commissione europea C(2021) 8655 final del 2 dicembre 2021 e integrata dalla decisione C(2022) 1545 final del 18 marzo 2022, e successive modifiche,";

          c) al comma 4, sostituire le parole "110 milioni di euro" con le seguenti "124 milioni di euro", e le parole "30 milioni di euro" con le seguenti "44 milioni di euro".

     Conseguentemente, alla rubrica, dopo le parole "delle Regioni Marche e Umbria", aggiungere le seguenti ", nonché della regione Lazio, limitatamente alle zone individuate dalla Carta degli aiuti a finalità regionale 2022-2027, approvata con decisione della Commissione europea C(2021) 8655 final del 2 dicembre 2021 e integrata dalla decisione C(2022) 1545 final del 18 marzo 2022, e successive modifiche,"

3.2

Claudio Borghi, Testor

Apportare le seguenti modificazioni:

          a) al comma 1, dopo le parole "delle regioni Marche e Umbria", inserire le seguenti ", nonché delle province di Frosinone, Latina e Rieti";

          b) al comma 3, dopo le parole "delle regioni Marche e Umbria", inserire le seguenti ", nonché delle province di Frosinone, Latina e Rieti,";

          c) al comma 4, sostituire le parole "110 milioni di euro" con le seguenti "124 milioni di euro", e le parole "30 milioni di euro" con le seguenti "44 milioni di euro".

     Conseguentemente, alla rubrica, dopo le parole "delle Regioni Marche e Umbria", aggiungere le seguenti ", e delle province di Frosinone, Latina e Rieti"

3.3

Claudio Borghi, Testor

Apportare le seguenti modificazioni:

          a) al comma 1, dopo le parole "delle regioni Marche e Umbria", inserire le seguenti ", nonché delle province di Arezzo e Grosseto";

          b) al comma 3, dopo le parole "delle regioni Marche e Umbria", inserire le seguenti ", nonché delle province di Arezzo e Grosseto,";

          c) al comma 4, sostituire le parole "110 milioni di euro" con le seguenti "115 milioni di euro", e le parole "30 milioni di euro" con le seguenti "35 milioni di euro".

     Conseguentemente, alla rubrica, dopo le parole "delle Regioni Marche e Umbria", aggiungere le seguenti ", e delle province di Arezzo e Grosseto"

3.4

Manca, Lorenzin, Misiani, Nicita

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente: « 1-bis. Con decreto del Ministro per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definiti le modalità di accesso al beneficio nonché i criteri e le modalità di applicazione e di fruizione del credito d'imposta e dei relativi controlli, anche al fine di assicurare il rispetto del limite di spesa di cui al comma 4.

3.5

Manca, Lorenzin, Misiani, Nicita

Al comma 4, sostituire le parole: « 110 milioni di euro» sono aggiunte le seguenti: « 130 milioni di euro.»

3.6

Matera, Pirovano

Al comma 4, secondo periodo, sopprimere le parole: «, comma 1,».

3.7

Matera, Pirovano

dopo il comma 4 aggiungere il seguente: «4-bis. Nel capo III del decreto-legge 19 settembre 2023, n. 124, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 novembre 2023, n. 162, dopo l'articolo 17 è aggiunto il seguente: "Art. 17-bis. - (Relazione alle Camere) - 1. Entro il 30 giugno di ogni anno il Governo trasmette alle Camere una relazione sull'attuazione delle disposizioni di cui al presente capo, nella quale sono evidenziati l'impatto delle misure e i risultati conseguiti in termini di sviluppo economico e incremento occupazionale"».

3.0.1

Calandrini

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 3-bis

(Istituzione di Zone Franche Doganali Intercluse nel Basso Lazio)

          1. Al fine di incentivare il recupero delle potenzialità e sostenere l'occupazione, nelle aree portuali e retroportuali, nelle piattaforme logistiche nonché negli agglomerati industriali situati nei comuni compresi nella zona contigua del Basso Lazio denominata LAZ5-LAZ6-LAZ7 indicata nella Carta degli aiuti a finalità regionale per l'Italia per il periodo dal 1º gennaio 2022 al 31 dicembre 2027, approvata con decisione della Commissione europea C(2021) 8655 final del 2 dicembre 2021 e sue successive modificazioni, tra cui in particolare con Decisione C(2023) 8654 final del 18 dicembre 2023, sono istituite Zone franche doganali intercluse, ai sensi del regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 ottobre 2013, le cui perimetrazioni, nelle more del perfezionamento dell'iter procedurale per l'istituzione della Zona Logistica Semplificata nella regione Lazio, sono proposte dall'Autorità di Sistema Portuale del Mar Tirreno Centro Settentrionale dalla Regione Lazio ed approvate con determinazione del direttore dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli.».

3.0.2

Damiani

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 3-bis

(Misure di semplificazione amministrativa in materia di autorizzazione unica)

          1. All'articolo 14 del decreto legge 19 settembre 2023, n. 124, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 novembre 2023, n. 162, al primo periodo, le parole: "nonché quanto previsto dal decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, in materia di disciplina del commercio", sono soppresse, e dopo le parole: "di titolo abilitativo", sono inserite le seguenti: "nonché i progetti assoggettati alla disciplina del commercio".».

3.0.3

Petrucci

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

"Art. 3-bis.

(Estensione della Zona Economica speciale per il Mezzogiorno al territorio della Val Tiberina)

          1. Al fine di favorire la creazione di condizioni favorevoli per lo sviluppo di nuovi investimenti la Zona economica speciale per il Mezzogiorno-ZES unica, di cui all'articolo 9 del decreto-legge 19 settembre 2023,n.124, convertito con modificazioni, dalla legge 13 novembre 2023, n.162, ricomprende anche l'intero territorio della Val Tiberina Toscana.

3.0.4

Claudio Borghi, Testor

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

"Art. 3-bis.

(Agevolazioni per l'effettuazione degli investimenti nel territorio delle province di Frosinone, Latina e Rieti)

          1. Le agevolazioni di cui all'articolo 16, del decreto-legge 19 settembre 2023, n. 124, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 novembre 2023, n. 162, si applicano anche agli investimenti effettuati dal 1° gennaio 2025 al 15 novembre 2025 nei territori delle province di Frosinone, Latina e Rieti, ammissibili agli aiuti a finalità regionale a norma dell'articolo 107, paragrafo 3, lettera c), del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, come individuati dalla Carta degli aiuti a finalità regionale 2022-2027, approvata con decisione della Commissione europea C(2021) 8655 final del 2 dicembre 2021 e integrata dalla decisione C(2022) 1545 final del 18 marzo 2022, e successive modifiche.

          2. Ai fini della fruizione dell'agevolazione di cui al comma 1, i soggetti interessati sono tenuti a presentare esclusivamente la comunicazione di cui all'articolo 1, comma 486, secondo periodo, della legge 30 dicembre 2024, n. 207,

          3. All'articolo 16, comma 6, del decreto-legge 19 settembre 2023, n. 124, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 novembre 2023, n. 162, le parole «2.200 milioni di euro» sono sostituite dalle seguenti «2.214 milioni di euro». Ai relativi oneri pari a 14 milioni di euro per l'anno 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione delle somme iscritte sullo stato di previsione del Ministero delle imprese e del made in Italy, ai sensi dell'articolo 5, comma 1, del decreto-legge 10 agosto 2023, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 ottobre 2023, n. 136."

3.0.5

Magni, De Cristofaro, Cucchi

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 3-bis

(Sviluppo dell'istruzione, della formazione e della ricerca nei territori interessati)

          1. Nell'ambito delle politiche di sviluppo territoriale, il Governo assicura che una quota delle risorse destinate agli interventi previsti dalla presente legge sia indirizzata al rafforzamento del sistema dell'istruzione, della formazione professionale, dell'università e della ricerca nei territori interessati.

          2. Gli interventi di cui al comma 1 sono finalizzati in particolare a:
a) potenziare i percorsi scolastici e universitari orientati alle competenze digitali, scientifiche e tecnologiche, con attenzione alla parità di genere e alla riduzione della dispersione scolastica;
b) sostenere il diritto allo studio, anche attraverso il potenziamento delle residenze universitarie e dei servizi di welfare studentesco;
c) favorire partenariati tra scuole, università, enti di ricerca, enti locali e imprese, per la creazione di poli di innovazione formativa e di trasferimento tecnologico radicati nei territori.

          3. Entro il 30 giugno di ciascun anno, il Ministro dell'istruzione e del merito e il Ministro dell'università e della ricerca trasmettono al Parlamento una relazione sullo stato di attuazione delle misure di cui al presente articolo.

3.0.6

Magni, De Cristofaro, Cucchi

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 3-bis

(Politiche industriali e transizione ecologica per lo sviluppo territoriale)

          1. Le politiche industriali di sostegno ai territori interessati dagli interventi della presente legge sono orientate alla transizione ecologica e digitale, in coerenza con la Strategia nazionale per lo sviluppo sostenibile e con gli obiettivi di neutralità climatica dell'Unione europea.

          2. Gli interventi di cui al comma 1 perseguono in particolare:
a) la riconversione ecologica dei sistemi produttivi e industriali locali, con priorità agli investimenti in energie rinnovabili, efficienza energetica, riduzione delle emissioni climalteranti ed economia circolare;

          b) la promozione di filiere industriali innovative e sostenibili, con attenzione al radicamento territoriale, alla qualità del lavoro e alla riduzione delle disuguaglianze;

          
c) il sostegno a progetti di rigenerazione urbana e infrastrutturale orientati alla resilienza ambientale e sociale dei territori;

          
d) la valorizzazione delle aree interne e delle zone colpite da crisi industriali o da eventi calamitosi, attraverso programmi di reindustrializzazione sostenibile e investimenti in infrastrutture verdi e digitali.

          3. Entro il 30 giugno di ciascun anno, il Ministro delle imprese e del made in Italy, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, presenta annualmente al Parlamento una relazione sugli interventi avviati e sui risultati raggiunti.