Legislatura 19ª - 1ª Commissione permanente - Resoconto sommario n. 377 del 17/09/2025
Azioni disponibili
1ª Commissione permanente
(AFFARI COSTITUZIONALI, AFFARI DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO E DELL'INTERNO, ORDINAMENTO GENERALE DELLO STATO E DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE, EDITORIA, DIGITALIZZAZIONE)
MERCOLEDÌ 17 SETTEMBRE 2025
377ª Seduta
Presidenza del Presidente
Interviene il sottosegretario di Stato per l'interno Molteni.
La seduta inizia alle ore 9,05.
IN SEDE REFERENTE
(1184) Disposizioni per la semplificazione e la digitalizzazione dei procedimenti in materia di attività economiche e di servizi a favore dei cittadini e delle imprese
(Seguito dell'esame e rinvio)
Prosegue l'esame, sospeso nella seduta di ieri.
Il PRESIDENTE comunica che è stato presentato l'emendamento 1.0.603 del relatore (pubblicato in allegato) e che il termine per la presentazione di eventuali subemendamenti è fissato alle ore 17 di oggi.
La Commissione prende atto.
(1451) MALAN e altri. - Modifiche agli articoli 72 e 73 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, in materia di elezione del sindaco al primo turno nei comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti
(Seguito dell'esame e rinvio)
Prosegue l'esame, sospeso nella seduta di ieri.
Il PRESIDENTE propone di svolgere un'unica dichiarazione di voto sugli emendamenti da 1.141 a 1.158, che si differenziano tra loro soltanto per la variazione delle percentuali del quorum strutturale di partecipazione al voto, ferma restando la votazione distinta delle diverse proposte emendative.
La Commissione conviene.
Il senatore GIORGIS (PD-IDP) dichiara il voto favorevole sulle proposte emendative in discussione, finalizzate ad individuare il turno di ballottaggio come regola generale, circoscrivendo l'elezione al primo turno alla duplice condizione del raggiungimento di un'elevata quota di consenso e della partecipazione al voto di almeno il 68 per cento del corpo elettorale.
Evidenzia come - negli ultimi anni - si sia ingenerata una sorta di convinzione che vede la mancata partecipazione al voto come un diritto, con l'effetto di condizionare in tal senso i dibattiti sulla scarsa affluenza alle consultazioni elettorali.
Ritiene, invece, necessario recuperare la concezione della partecipazione al voto come dovere civico correlato all'interesse generale della propria comunità, in linea con lo spirito del dettato costituzionale, anche in considerazione del fatto che è possibile esprimere un sentimento di protesta pure attraverso la partecipazione al voto, come nel caso delle schede bianche o nulle.
Il senatore CATALDI (M5S), nel dichiarare il voto favorevole sugli emendamenti in esame, osserva come il turno di ballottaggio contribuisca alla centralità dell'elettore.
Il disegno di legge in commento - nel ridurre i casi di ricorso al ballottaggio - priva i cittadini di una possibilità e non aiuta a ridurre l'astensionismo.
Peraltro, il combinato disposto della bassa affluenza e del premio di maggioranza indebolisce la legittimazione del candidato sindaco eletto.
Reputa quindi urgente che la maggioranza e le opposizioni si sforzino nell'individuare soluzioni per incentivare la partecipazione al voto.
Il senatore DE CRISTOFARO (Misto-AVS) annuncia il voto favorevole e - ricollegandosi alle considerazioni del senatore Giorgis - rileva come si assista ad una generale assuefazione rispetto al fenomeno dell'astensionismo, con la conseguenza che la classe politica reputa inutile rivolgersi a quella parte di opinione pubblica che non partecipa alle consultazioni elettorali.
Al riguardo, si sofferma sull'intervista rilasciata ieri al quotidiano "la Repubblica" dal senatore Franceschini, in cui si rilevava come l'astensionismo crescente e la polarizzazione delle posizioni politiche portino oggi a vincere le elezioni mobilitando il proprio elettorato di riferimento, anziché cercando di attrarre gli elettori incerti.
Tuttavia, puntare esclusivamente sulla mobilitazione del proprio elettorato conduce ad un cortocircuito e ad una estremizzazione del linguaggio, danneggiando la maturazione democratica dell'intero Paese.
Il senatore OCCHIUTO (FI-BP-PPE)- nel reputare meritevoli di riflessione le argomentazioni svolte dai senatori delle opposizioni - rileva come anche il ricorso al turno di ballottaggio possa favorire una radicalizzazione delle posizioni e rendere determinanti le minoranze meglio organizzate, soprattutto in considerazione del fatto che spesso, al ballottaggio, l'affluenza è più bassa rispetto al primo turno.
Gli emendamenti sostanzialmente identici 1.141, 1.142, 1.143, 1.144, 1.145 e 1.146 - posti contestualmente in votazione - sono respinti.
Successivamente, con contestuale votazione, la Commissione respinge gli emendamenti sostanzialmente identici 1.147, 1.148, 1.149, 1.150, 1.151 e 1.152.
Vengono poi posti contestualmente in votazione e respinti gli emendamenti sostanzialmente identici 1.153, 1.154, 1.155, 1.156, 1.157 e 1.158.
Si passa poi alla votazione degli emendamenti sostanzialmente identici 1.159, 1.160, 1.161, 1.162, 1.163 e 1.164.
Il senatore GIORGIS (PD-IDP) dichiara il voto favorevole, evidenziando come la radicalizzazione delle posizioni politiche renda difficile poi individuare soluzioni di governo equilibrate che siano frutto di un confronto e di una mediazione.
Esprime, infine, apprezzamento per il contributo al dibattito da parte del senatore Occhiuto, al di là della condivisione sul merito.
La senatrice GAUDIANO (M5S) annuncia il voto favorevole, sottolineando come il disegno di legge accresca il rischio di avere sindaci eletti da una minoranza, privi di adeguata legittimazione, senza neanche individuare soluzioni per contrastare l'astensionismo.
Il senatore DE CRISTOFARO (Misto-AVS) - nel dichiarare il voto favorevole - ritiene che l'intervento del senatore Occhiuto sia sintomatico del fatto che un confronto vero potrebbe avvicinare le posizioni e aiutare ad individuare soluzione equilibrate, sfuggendo alla sterile logica del muro contro muro.
Sottolinea poi che - in una fase storica come quella attuale caratterizzata da democrazie lacerate e da forti polarizzazioni - un disegno di legge come quello in esame, analogamente alla proposta di revisione costituzionale sul premierato, siano suscettibili di produrre effetti molto negativi per il nostro Paese.
Peraltro, l'utilizzo degli strumenti di comunicazione sui social media accresce la tendenza alla radicalizzazione, anche nella scelta del linguaggio.
Invece, sarebbe necessario uno sforzo corale per abbassare la temperatura del confronto politico.
Con contestuale votazione, gli emendamenti sostanzialmente identici 1.159, 1.160, 1.161, 1.162, 1.163 e 1.164 sono respinti.
Il PRESIDENTE propone di svolgere un'unica dichiarazione di voto sugli emendamenti da 1.165 a 1.182, che si differenziano tra loro soltanto per la variazione delle percentuali del quorum strutturale di partecipazione al voto, ferma restando la votazione distinta delle diverse proposte emendative.
La Commissione conviene.
Il senatore GIORGIS (PD-IDP) dichiara il voto favorevole sugli emendamenti in discussione e evidenzia come - dalla seduta di oggi - emerga che il confronto effettivo può condurre ad individuare soluzioni equilibrate.
Nel ricollegarsi alle argomentazioni svolte dal senatore Occhiuto, fa presente la disponibilità del proprio gruppo a trovare quelli strumenti che consentano che, in caso di ballottaggio, il candidato vincitore sia rappresentativo del corpo elettorale, per esempio in sede di elaborazione di proposte su cui coagulare una maggioranza consiliare.
Il senatore CATALDI (M5S) dichiara il voto favorevole, stigmatizzando l'autoreferenzialità insita nel tentativo di costruire sistemi elettorali che sfruttano la disaffezione dell'elettorato.
Il senatore DE CRISTOFARO (Misto-AVS) annuncia il voto favorevole, ribadendo l'utilità di trovare soluzioni condivise, a seguito di un confronto effettivo.
Gli emendamenti sostanzialmente identici 1.165, 1.166, 1.167, 1.168, 1.169 e 1.170 - posti contestualmente in votazione - sono respinti.
Successivamente, con contestuale votazione, la Commissione respinge gli emendamenti sostanzialmente identici 1.171, 1.172, 1.173, 1.174, 1.175 e 1.176.
Vengono poi posti contestualmente in votazione e respinti gli emendamenti sostanzialmente identici 1.177, 1.178, 1.179, 1.180, 1.181 e 1.182.
Il seguito dell'esame è quindi rinviato.
SCONVOCAZIONE E ANTICIPAZIONE DI SEDUTE
Il PRESIDENTE comunica che la seduta pomeridiana odierna, già convocata per le ore 14, non avrà luogo e la seduta già convocata per le ore 9 di domani, giovedì 18 settembre, è anticipata alle ore 8,30.
La Commissione prende atto.
La seduta termina alle ore 9,50.
EMENDAMENTO AL DISEGNO DI LEGGE
N. 1184
Art. 10
10.0.603
Il Relatore
Dopo l'articolo, aggiungere il seguente,
«Art. 10-bis
(Riordino dell'Automobile Club d'Italia)
1. Ferme restando la natura giuridica di ente pubblico non economico a base associativa e le competenze dell'Automobile Club d'Italia (ACI), entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente articolo, lo statuto dell'Ente è adeguato al fine di assicurare il recepimento dei seguenti principi direttivi:
a) soppressione del Consiglio Generale e del Comitato Esecutivo;
b) istituzione di un organo collegiale di amministrazione, che dura in carica quattro anni, e comunque sino alla cessazione, per qualunque causa, del mandato del Presidente dell'ACI in carica, così composto:
1) Presidente dell'ACI, che lo presiede, il cui voto è determinante nei casi di parità di voto;
2) dieci Presidenti di Automobile Club federati;
3) due rappresentanti dell'Amministrazione vigilante e due rappresentanti del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti;
4) un rappresentante per ciascuno dei Ministeri dell'economia e delle finanze, della giustizia, dell'interno, della difesa;
5) un rappresentante designato dalla Conferenza delle Regioni e delle Province autonome;
6) un rappresentante designato dall'Unione delle Province d'Italia (UPI);
c) istituzione di un organo collegiale con funzioni consultive del Presidente dell'ACI, composto dai Presidenti dei Comitati regionali;
d) riconfigurazione del Collegio dei revisori dei conti, composto di cinque revisori effettivi e due supplenti, di cui:
1) un revisore effettivo, che lo presiede, e uno supplente nominati dal Ministero dell'economia e delle finanze;
2) un revisore effettivo e uno supplente nominati da ciascuna delle Amministrazioni vigilanti;
3) due revisori effettivi nominati dall'Assemblea dell'ACI;
e) istituzione di un comitato tecnico di vigilanza sulla gestione del Pubblico Registro Automobilistico-PRA, così composto:
1) tre rappresentanti del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, di cui uno con funzioni di Presidente;
2) un rappresentante della Presidenza del Consiglio;
3) un rappresentante per ciascuno dei Ministeri dell'economia e delle finanze e della giustizia;
4) due rappresentanti dell'ACI, scelti tra i direttori centrali dell'Ente;
2. Al fine di assicurare la razionalizzazione e il contenimento delle spese, le strutture di missione dell'ACI per i progetti comunitari automotive e per il turismo, per gli investimenti autodromo di Monza e per la reingegnerizzazione dei processi di supporto al Documento Unico (DU) e delle procedure del Pubblico Registro Automobilistico (PRA) di compravendita dei veicoli sono soppresse e le relative funzioni sono riallocate presso le Direzioni centrali dell'ACI, apportando le necessarie modifiche all'ordinamento dei servizi dell'Ente. Conseguentemente, gli incarichi di livello dirigenziale presso le strutture soppresse sono revocati e le posizioni di livello dirigenziale di prima e di seconda fascia già assegnate alle strutture di missione soppresse sono riassorbite entro il limite della vigente dotazione organica dei dirigenti di prima e di seconda fascia dell'ACI. Il personale con incarico dirigenziale in servizio presso le strutture di missione soppresse, se proveniente da pubbliche amministrazioni diverse dall'ACI, è restituito alle amministrazioni di appartenenza.
3. L'ACI, gli Automobile Club federati e le società da essi controllate sono soggetti agli obblighi di pubblicità e trasparenza di cui al decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33.
4. A decorrere dall'esercizio successivo alla data di entrata in vigore del presente articolo, l'ACI predispone, ai sensi rispettivamente degli articoli 2423 e seguenti del codice civile e degli articoli 25 e seguenti del decreto legislativo 9 aprile 1991, n. 127, il bilancio di esercizio e il bilancio consolidato di gruppo, inclusivo delle società in house, sulla base di contabilità separate, oggetto di controllo legale da parte della società di revisione legale dei conti di cui al comma 5, aventi a oggetto:
a) le attività istituzionali e le funzioni connesse all'attività di Federazione nazionale per lo sport automobilistico;
b) le attività di gestione del PRA;
c) le attività connesse ai tributi automobilistici.
5. Il bilancio di esercizio e il bilancio consolidato di gruppo, di cui al comma 4, contengono i bilanci delle singole attività di cui alle lettere a), b) e c) del comma 3 e definiscono con chiarezza i principi di contabilità analitica secondo cui sono tenuti i conti separati e le attività a ciascuno riconducibili, ivi compresi i costi relativi alle risorse di personale, strumentali o di altra natura, nonché i criteri di ripartizione dei costi comuni alle attività medesime. Eventuali variazioni dei principi e dei criteri di cui sopra sono consentiti solo in casi eccezionali, di cui si deve fornire adeguata e analitica giustificazione.
6. Il bilancio di esercizio e il bilancio consolidato di gruppo, di cui al comma 4, sono oggetto di certificazione da parte di una società di revisione legale dei conti, nominata secondo i principi di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39.
7. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 10, comma 1-bis, del decreto-legge 25 luglio 2018, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 settembre 2018, n. 108, alle società controllate da ACI si applicano, comunque, le seguenti disposizioni del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175, e successive modificazioni:
a) articolo 11, comma 1, con la specificazione che i requisiti ivi previsti sono stabiliti dal regolamento di governance delle società partecipate da ACI, che tiene conto delle esperienze acquisite in incarichi di funzione dirigenziale svolti presso enti pubblici o privati ovvero aziende pubbliche o private, o di particolari professionalità acquisite nell'ambito dell'attività istituzionale dell'ente;
b) articolo 11, commi 2, 3, 6, 7 e 10;
c) articolo 20, in materia di razionalizzazione periodica delle partecipazioni pubbliche.
8. Ferma restando l'assenza di cause di inconferibilità e incompatibilità, anche con riferimento a situazioni di conflitto di interesse, ai sensi della legge 6 novembre 2012, n. 190, e del decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39, e successive modificazioni, la carica di rappresentante di Automobile Club nell'ambito dell'organo collegiale di amministrazione di cui al comma 1, lettera b), costituisce causa di incompatibilità ai fini della nomina negli organi di amministrazione delle società in house di ACI. L'incarico di Presidente di Automobile Club costituisce causa di incompatibilità ai fini della nomina quale direttore generale delle società partecipate da ACI.
9. Al fine di garantire la riduzione dei costi e la concentrazione degli obiettivi strategici, nell'ottica di una efficiente e trasparente gestione delle partecipazioni sociali, entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, l'ACI predispone un piano di razionalizzazione delle partecipazioni detenute, da sottoporre, entro il medesimo termine, all'approvazione dell'Amministrazione vigilante, che si esprime nei successivi 20 giorni. Entro 30 giorni dalla data di approvazione del piano di cui al primo periodo, le convenzioni che regolano i rapporti dell'ACI con le società in house dell'Ente sono sottoposte a revisione.
10. I rappresentanti e i componenti nominati su proposta di ACI ovvero su proposta delle società direttamente controllate da ACI, in carica negli organi amministrativi e di controllo delle società partecipate direttamente e indirettamente dall'Ente, decadono a decorrere dalla ricostituzione degli organi sociali da parte delle rispettive assemblee societarie, da convocare entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione. Non si applica l'articolo 2383, terzo comma, del codice civile. I Presidenti dei collegi sindacali delle società controllate da ACI non emittenti strumenti finanziari quotati in mercati regolamentati sono designati dal Ministero dell'economia e delle finanze.
11. La società in house dell'ACI denominata «ACI Progei - Programmazione e gestione impianti e immobili Società per Azioni» è sciolta. In esito alla procedura di liquidazione secondo le disposizioni del codice civile, il patrimonio netto risultante è di spettanza dell'ACI. Gli atti di trasferimento della proprietà dei beni immobili ad ACI sono esenti dall'imposta di registro, dall'imposta di bollo, dalle imposte ipotecaria e catastale e da ogni altra imposta indiretta, nonché da ogni altro tributo o diritto. Le unità di personale di ACI Progei con rapporto di lavoro a tempo indeterminato sono trasferite presso altre società controllate da ACI ovvero sono ammesse a partecipare, a domanda, ad apposite procedure selettive che possono essere indette da ACI, ai fini dell'inquadramento nei ruoli del personale dell'Ente nell'ambito delle disponibilità esistenti nella relativa dotazione organica.
12. Nelle more dell'insediamento del Presidente dell'ACI già eletto, e dei nuovi organi collegiali di amministrazione, il Commissario straordinario dell'ACI, di cui all'articolo 14 del decreto-legge 30 giugno 2025, n. 96, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 2025, n. 119, provvede all'adeguamento dello statuto dell'ACI e alla conseguente revisione dei regolamenti interni dell'Ente e del regolamento di governance delle società partecipate da ACI, nonché alla predisposizione del piano di razionalizzazione delle partecipazioni e alla revisione delle convenzioni di cui al comma 9, secondo quanto previsto dal presente articolo.
13. All'articolo 51, del decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 2019, n. 157, dopo il comma 3, è inserito il seguente:
«3-bis. Per le finalità e per gli obiettivi di cui al comma 1, il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti si avvale di ACI Informatica S.p.A., società che opera in regime di in house providing di Automobile Club d'Italia ed è dallo stesso ente controllata, mediante apposite convenzioni con la stessa società, al fine di conseguire obiettivi di efficienza e contenimento dei costi delle proprie attività informatiche e di gestione delle infrastrutture tecnologiche, ivi compresi i rispettivi data center, in aderenza ai processi istituzionali e digitali afferenti anche ambiti affini. Agli oneri di cui al presente comma si provvede nei limiti delle risorse disponibili a legislazione vigente mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 921, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 e mediante l'utilizzo delle risorse versate alle entrate del bilancio dello Stato, ai sensi dell'articolo 10, comma 4 del decreto del presidente della repubblica 28 settembre 1994, n. 634, e riassegnate ai pertinenti capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.».