Legislatura 19ª - 2ª Commissione permanente - Resoconto sommario n. 302 del 05/08/2025
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(1505) ZANETTIN e altri. - Modifiche al codice di procedura penale, al codice penale e al decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, in materia di indagini informatiche
(Discussione e rinvio)
La senatrice STEFANI (LSP-PSd'Az), relatrice, illustra i contenuti del provvedimento in titolo, il quale apporta modifiche al codice penale e di rito, nonché al decreto legislativo n. 231 del 2001, con l'obiettivo di fornire all'autorità giudiziaria e alla polizia giudiziaria strumenti adeguati per contrastare il crimine; crimine che - come si evidenzia nella relazione di accompagnamento - è agevolato dall'ampliamento dell'uso delle nuove tecnologie, in modo del tutto scollegato dai tradizionali princìpi di territorialità. A ben vedere, infatti, negli anni sono cambiate le modalità di comunicazione e anche la criminalità non ricorre più ai servizi di telefonia tradizionale per scambiarsi flussi di comunicazioni e relazionarsi, ma utilizza gli strumenti digitali, interamente gestiti dai prestatori di servizi intermediari di questa natura.
Nel merito il provvedimento consta di tre articoli. L'articolo 1 introduce nel codice di rito l'articolo 248-bis, che disciplina il nuovo mezzo di ricerca della prova che riguarda i cosiddetti «file di log». Per file di log - occorre precisare - si intendono quei file, in formato di testo, nei quali vengono indicate le operazioni compiute da un utente durante una sessione di lavoro del proprio dispositivo elettronico (personal computer, smartphone, tablet). Più nel dettaglio il nuovo articolo 248-bis del codice di procedura penale prevede che nei procedimenti relativi ai reati indicati nell'articolo 266-bis che disciplina le intercettazioni di comunicazioni informatiche o telematiche con riguardo ai procedimenti relativi ai reati indicati nell'articolo 266 del codice di procedura penale, nonché a quelli commessi mediante l'impiego di tecnologie informatiche o telematiche), il pubblico ministero può richiedere ai prestatori di servizi intermediari la consegna dei documenti informatici che registrano in modo cronologico e sequenziale le attività svolte su un sistema informatico o applicativo. In caso di rifiuto, il pubblico ministero richiede al Gip l'autorizzazione a procedere con perquisizione. L'autorizzazione è data con decreto motivato quando vi sono gravi indizi di reato e la perquisizione è assolutamente indispensabile ai fini della prosecuzione delle indagini. Nei procedimenti per i delitti di competenza delle procure distrettuali, l'autorizzazione è data quando la perquisizione è necessaria per lo svolgimento delle indagini e sussistono sufficienti indizi. Si applica, in ogni caso, l'articolo 203 del codice di procedura penale, il quale riconosce agli ufficiali, agli agenti di polizia giudiziaria ed agli appartenenti ai servizi di sicurezza di non rivelare i nomi dei propri informatori, senza alcuna possibilità per il giudice di obbligarli a fornire le relative indicazioni, fermo in ogni caso il correlativo divieto di acquisire ed utilizzare processualmente le informazioni provenienti da tali fonti segrete. Tale divieto vale nella fase del dibattimento ed è da ritenersi operante anche nelle fasi diverse, comprese quindi quelle delle indagini preliminari o dell'udienza preliminare. Si applica altresì il divieto previsto dall'articolo 103 del codice di procedura penale in materia di garanzie di libertà del difensore. L'acquisizione dei documenti informatici richiesti avviene mediante copia di essi su adeguato supporto, con una procedura che assicuri la conformità dei dati acquisiti a quelli originali e la loro immodificabilità. Per le modalità di conservazione dei documenti informatici acquisiti, si applica la stessa di disciplina prevista dall'articolo 269 del codice di procedura penale per la conservazione delle intercettazioni effettuate. Come si evidenzia nella relazione di accompagnamento del disegno di legge si tratta di un meccanismo processuale ispirato a criteri di progressività e proporzionalità.
Conseguentemente alle modifiche processuali, l'articolo 2 interviene sul codice penale attraverso l'introduzione di due nuove fattispecie delittuose contro l'amministrazione della giustizia e, in particolare, contro l'attività giudiziaria. Con il nuovo articolo 378-bis del codice penale è punita, con la reclusione da 1 a 5 anni, l'inottemperanza intenzionale alla richiesta di consegna a prestatori di servizi intermediari formulata ai sensi del citato articolo 248-bis del codice di procedura penale. Nel caso in cui si tratti di procedimenti per delitti di competenza delle procure distrettuali è prevista la più grave pena della reclusione da 2 a 6 anni; ciò, in considerazione del maggior disvalore dei reati per cui l'autorità giudiziaria ha necessità di acquisire i documenti informatici. Il nuovo articolo 378-ter (Agevolazione colposa) prevede anche che quando l'esecuzione del delitto di inottemperanza dolosa alla richiesta di consegna a prestatori di servizi intermediari è stata resa possibile, o soltanto agevolata, per colpa di chi era in possesso, a qualunque titolo, dei documenti informatici che registrano in modo cronologico e sequenziale le attività svolte su un sistema informatico o applicativo, questi è punito con la reclusione da tre mesi a tre anni. L'articolo 2 del disegno di legge introduce infine nel codice penale un nuovo articolo 378-quater il quale, con riguardo alle due introducende fattispecie di reato, prevede la giurisdizione italiana anche per il fatto commesso all'estero, in presenza di determinate condizioni e cioè quando il fatto è commesso all'estero in danno di cittadino italiano, ovvero dello straniero in concorso con cittadino italiano; in questa ultima ipotesi lo straniero è punibile quando si tratta di delitto per il quale è prevista la pena della reclusione non inferiore nel massimo a cinque anni e quando vi è stata richiesta del Ministro di giustizia.
Da ultimo, l'articolo 3, nell'ottica di massima esaustività dell'intervento legislativo, muovendo dalla conoscenza del fenomeno, gestito da provider di dimensioni molto rilevanti, con articolazioni in Italia spesso periferiche oppure assenti, interviene anche sul decreto legislativo n. 231 del 2001, includendo i nuovi reati del prestatore di servizi intermediari tra i reato-presupposto per la responsabilità amministrativa degli Enti.
Il presidente SISLER dichiara aperta la discussione generale.
Il senatore ZANETTIN (FI-BP-PPE), presentatore del disegno di legge, sottolinea che il provvedimento nasce in particolare dalle difficoltà riscontrate dalla Polizia Postale nell'identificare i soggetti autori di reato sul web. Come evidenziato anche dal Capo della Polizia in un recente convegno, infatti, molto spesso i grandi provider non collaborano con l'autorità giudiziaria per l'identificazione tempestiva degli autori di reati commessi sul web: un esempio noto a tutti è quello della diffamazione attraverso i social media, fattispecie criminosa in cui nella maggior parte dei casi non si riesce ad identificare l'autore della diffamazione. Il disegno di legge, pertanto, all'articolo 2 individua una sanzione penale apposita per i casi in cui vi sia una inottemperanza alla richiesta di consegna rivolta ai provider di servizi informatici. L'intervento legislativo, peraltro, dà altresì attuazione ad una recente pronuncia della Corte di Cassazione con cui si è affermato il diritto di acquisire i cosiddetti "file di log", ovvero quei file in formato di testo nei quali vengono indicate le operazioni compiute durante l'utilizzo di un apparecchio informatico. Al riguardo, precisa che tali file di log risultano importanti anche in relazione alle intercettazioni informatiche svolte soprattutto attraverso i trojan: come emerso infatti dalle audizioni svolte durante l'indagine conoscitiva della Commissione giustizia sul tema, molto spesso nel caso di intercettazioni tramite captatore informatico sono possibili delle manipolazioni, la cui verifica può essere effettuata soltanto attraverso l'acquisizione dei file di log. Sotto questo profilo la giurisprudenza della Suprema Corte ha stabilito il diritto dell'intercettato di prendere visione anche dei file di log, che contengono le informazioni per verificare la regolarità delle operazioni di intercettazione. Si tratta, in conclusione, di un tema di grandissima attualità su cui auspica che tutta la Commissione possa convenire.
Il seguito della discussione è quindi rinviato.