Legislatura 19ª - 1ª Commissione permanente - Resoconto sommario n. 366 del 30/07/2025

EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE

N. 1184

 

Art. 15

15.4 (testo 2)

Spelgatti, Stefani, Tosato

Il comma 2 è sostituito con il seguente:

          "2. Gli articoli 561, 562, 563, 2652 e 2690 del codice civile, come modificati dal comma 1 del presente articolo, si applicano esclusivamente alle successioni aperte e alle donazioni compiute dopo l'entrata in vigore della presente legge. Alle successioni aperte e alle donazioni compiute in data anteriore, queste ultime anche se riferite a successioni aperte dopo l'entrata in vigore della presente legge, i medesimi articoli continuano ad applicarsi nel testo previgente e può essere proposta azione di restituzione degli immobili anche nei confronti degli aventi causa dai donatari se è già stata notificata e trascritta domanda di riduzione o se quest'ultima è notificata e trascritta entro sette anni dalla data di entrata in vigore della presente legge oppure a condizione che i legittimari, entro sette anni dall'entrata in vigore della presente legge, notifichino e trascrivano nei confronti del donatario e dei suoi aventi causa un atto stragiudiziale di opposizione alla donazione. I termini di cui al secondo periodo non possono in alcun modo superare quelli previsti dai medesimi articoli nel testo previgente.".

COORD. 2

Il Relatore

All'articolo 17, comma 5:

          - alla lettera c), sostituire le parole: «e lettera f-bis» con le seguenti: «, e al monitoraggio di cui all'articolo 5, comma 1, lettera f-bis»;

          - alla lettera d), sostituire le parole: «i dati relativi al monitoraggio» con le seguenti: «i dati necessari al monitoraggio».

          All'articolo 19, comma 1, lettera b), sopprimere il numero 2).

          All'articolo 25, comma 6, sostituire le parole: «contratto di rete di cui all'articolo 3, comma 4-quater» con le seguenti: «contratto di rete di cui all'articolo 3, comma 4-ter».