Legislatura 19ª - 1ª Commissione permanente - Resoconto sommario n. 366 del 30/07/2025
Azioni disponibili
EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE
N. 1184
Art. 15
15.4 (testo 2)
Il comma 2 è sostituito con il seguente:
"2. Gli articoli 561, 562, 563, 2652 e 2690 del codice civile, come modificati dal comma 1 del presente articolo, si applicano esclusivamente alle successioni aperte e alle donazioni compiute dopo l'entrata in vigore della presente legge. Alle successioni aperte e alle donazioni compiute in data anteriore, queste ultime anche se riferite a successioni aperte dopo l'entrata in vigore della presente legge, i medesimi articoli continuano ad applicarsi nel testo previgente e può essere proposta azione di restituzione degli immobili anche nei confronti degli aventi causa dai donatari se è già stata notificata e trascritta domanda di riduzione o se quest'ultima è notificata e trascritta entro sette anni dalla data di entrata in vigore della presente legge oppure a condizione che i legittimari, entro sette anni dall'entrata in vigore della presente legge, notifichino e trascrivano nei confronti del donatario e dei suoi aventi causa un atto stragiudiziale di opposizione alla donazione. I termini di cui al secondo periodo non possono in alcun modo superare quelli previsti dai medesimi articoli nel testo previgente.".
COORD. 2
Il Relatore
All'articolo 17, comma 5:
- alla lettera c), sostituire le parole: «e lettera f-bis» con le seguenti: «, e al monitoraggio di cui all'articolo 5, comma 1, lettera f-bis»;
- alla lettera d), sostituire le parole: «i dati relativi al monitoraggio» con le seguenti: «i dati necessari al monitoraggio».
All'articolo 19, comma 1, lettera b), sopprimere il numero 2).
All'articolo 25, comma 6, sostituire le parole: «contratto di rete di cui all'articolo 3, comma 4-quater» con le seguenti: «contratto di rete di cui all'articolo 3, comma 4-ter».
ORDINI DEL GIORNO AL DISEGNO DI LEGGE
N. 1054-B
G/1054-B/1/1 (testo 2)
Il Senato
premesso che:
il provvedimento in esame reca misure per il riconoscimento e la promozione delle zone montane, il cui sviluppo sociale ed economico non può prescindere dalla tutela e dalla valorizzazione dell'ambiente, della biodiversità, degli ecosistemi, in armonia con le attività economiche svolte dall'uomo quali il turismo e le altre attività economiche di altura;
in diverse aree montane del territorio nazionale è stata accertata la presenza stabile di esemplari di orso bruno (Ursus arctos), specie protetta ai sensi della normativa nazionale ed europea, valorizzata anche da progetti di ripopolamento virtuoso che negli anni hanno prodotto un aumento degli esemplari, come ad esempio nel territorio regionale del Trentino Alto-Adige;
la coesistenza tra l'uomo e la fauna selvatica, in particolare i grandi carnivori, necessita di una corretta informazione e formazione dei cittadini, finalizzata a ridurre la possibilità di interazioni non correttamente gestite e a promuovere comportamenti adeguati e responsabili;
l'utilizzo di strumenti dissuasivi non letali, come il cosiddetto bear spray, è indicato da numerosi esperti e da linee guida internazionali come una misura efficace per garantire la sicurezza personale in caso di incontri ravvicinati con plantigradi, purché ne sia garantita la corretta formazione all'uso;
secondo le principali associazioni ambientaliste e faunistiche, l'impiego del bear spray rappresenta non solo una tutela per l'incolumità delle persone, ma anche uno strumento di protezione per gli orsi stessi, poiché consente di evitare esiti letali o traumatici per l'animale in caso di incontri ravvicinati percepiti come pericolosi;
tali associazioni sottolineano che una gestione non conflittuale della presenza dell'orso sul territorio deve fondarsi sulla prevenzione, sull'informazione ai cittadini e sull'adozione di misure dissuasive non violente, con l'obiettivo di evitare incidenti e, conseguentemente, interventi drastici sull'animale, consentendo la possibile e auspicabile convivenza fra uomo e grandi carnivori,
considerato che:
l'articolo 13 del provvedimento, titolato "Ecosistemi montani" introduce la facoltà, nella regione autonoma Friuli Venezia Giulia e nelle province autonome di Trento e di Bolzano di dotare di strumenti di autodifesa "bear spray" oltre ai corpi di polizia locale, anche il personale della protezione civile,
tutto ciò premesso e considerato,
impegna il Governo a valutare l'opportunità di:
promuovere, di concerto con le Regioni e gli enti locali interessati, campagne di informazione e formazione rivolte alla popolazione residente nei comuni montani dei territori interessati circa i comportamenti da tenere in presenza di plantigradi, anche attraverso il coinvolgimento di esperti faunistici, guardie forestali e associazioni ambientaliste;
promuovere, d'intesa con il Ministero dell'Istruzione e del Merito e nel rispetto dell'autonomia delle istituzioni scolastiche, iniziative formative sull'etologia dell'orso e i corretti comportamenti da tenere in ambiente boschivo;
garantire che tali iniziative siano svolte nel pieno rispetto delle norme in materia di tutela della fauna selvatica, sicurezza pubblica e coesione territoriale, favorendo la consapevolezza e la responsabilizzazione della cittadinanza.
G/1054-B/2/1 (testo 2)
Spagnolli, Unterberger, Patton, Durnwalder
Il Senato,
premesso che:
l'articolo 20, introdotto dalla Camera dei deputati, stabilisce che, al fine di favorire la ricomposizione fondiaria, entro 60 giorni dall'entrata in vigore del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri che definisce i criteri per classificare i comuni montani, ai sensi dell'articolo 2, comma 1, del disegno di legge all'esame, venga istituito un tavolo tecnico con decreto del Ministro dell'Agricoltura, di concerto con i Ministri della Giustizia e dell'Economia e delle finanze;
il tavolo tecnico è volto ad individuare misure per agevolare la stipulazione dei contratti di compravendita e gli atti di ricomposizione fondiaria di terreni agricoli fino a due ettari, inclusi i fabbricati rurali, situati nei comuni montani definiti dal citato decreto del Presidente del Consiglio dei ministri;
l'intento è quello di migliorare l'accesso agli incentivi già previsti dalla normativa vigente comprendendo anche le misure di agevolazione finanziaria e di garanzia,
impegna il Governo
a valutare l'opportunità di estendere l'attività di ricomposizione fondiaria dell'istituendo tavolo tecnico, già prevista per i terreni agricoli, anche ai terreni forestali, di dimensione non superiore a due ettari, posto che la proprietà di questi ultimi è stata nel tempo polverizzata a seguito di eredità collettive e che, in tantissimi casi, essi non vengono coltivati e messi a reddito in quanto di dimensioni troppo ridotte, nonché a tutti quei terreni agricoli che, negli ultimi settanta anni, si sono rimboschiti e che in parte sono rimasti formalmente agricoli e in parte sono diventati forestali, nonché prevedere un meccanismo di monitoraggio sull'impatto della misura, mediante report periodici redatti dal tavolo tecnico.
EMENDAMENTO AL DISEGNO DI LEGGE
N. 1451
Art. 1
1.5000 (testo 2)
Il Relatore
Al comma 1, lettera a), prima del numero 1), premettere il seguente: «01) al comma 3 sostituire l'ultimo periodo con il seguente: «Nei casi in cui il segno sia tracciato solo sul nome del candidato sindaco, i voti sono ripartiti tra le liste ad esso collegate in proporzione ai voti ottenuti da ciascuna di esse sulla base dei quozienti interi e dei più alti resti. In caso di voto espresso per un candidato sindaco e per una lista ad esso non collegata, il voto è nullo.»
Conseguentemente, al comma 1, lettera b), dopo le parole: «all'articolo 73», inserire le seguenti: «al comma 5, inserire, in fine, le seguenti parole: «e di quelli attribuiti alla medesima, ai sensi dell'articolo 72, comma 3, ultimo periodo» e