Legislatura 19ª - 9ª Commissione permanente - Resoconto sommario n. 230 del 30/07/2025
Azioni disponibili
Riferisce il presidente relatore DE CARLO (FdI) sull'atto in titolo, adottato ai sensi della legge 9 marzo 2022, n. 23, la quale, all'articolo 9, istituisce il Fondo per lo sviluppo della produzione biologica, destinato a sostenere azioni strategiche per la crescita del settore biologico.
Rammenta in proposito che la legge n. 23 individua, tra gli strumenti di attuazione, il marchio biologico italiano (articolo 6), il Piano d'azione nazionale per la produzione biologica e i prodotti biologici (articolo 7), il Piano nazionale delle sementi biologiche (articolo 8), e le attività di ricerca, innovazione e formazione (articolo 11, comma 2, lettera d)). All'articolo 9 la legge n. 23 dispone che il Ministro, con proprio decreto aggiornato anche annualmente, determina la quota della dotazione del Fondo da destinare, con separata evidenza contabile, alla realizzazione del marchio biologico italiano di cui all'articolo 6, al finanziamento del piano di cui all'articolo 8, nonché, sentito il Ministro dell'università e della ricerca, al finanziamento dei programmi di ricerca e innovazione di cui all'articolo 11, comma 2, lettera d).
Ricorda altresì che, per il triennio 2023-2025, il decreto ministeriale 29 dicembre 2023, n. 706529, ha stabilito le percentuali di riparto per ciascuna voce; l'atto in titolo, invece, fissa una ripartizione stabile del Fondo, a partire dal 2026, ferma restando la possibilità di aggiornamenti. Secondo la relazione illustrativa, le percentuali di ripartizione sono state determinate tenendo conto delle risorse disponibili e delle esigenze prioritarie del settore.
Illustra quindi lo schema di decreto, composto da un unico articolo che prevede, al comma 1, la seguente ripartizione percentuale delle risorse del Fondo tra le principali linee di intervento: 15 per cento per la realizzazione del marchio biologico italiano; 20 per cento per il finanziamento del Piano nazionale delle sementi biologiche; 25 per cento per il finanziamento del Piano d'azione nazionale per la produzione biologica; 40 per cento per il finanziamento dei programmi di ricerca e innovazione. Al riguardo, segnala che la legge stabilisce per questo obiettivo almeno il 30 per cento delle risorse del Fondo.
Fa presente poi che il comma 2 specifica la destinazione delle risorse afferenti all'ambito di ricerca e innovazione, che comprendono: programmi di ricerca e innovazione; percorsi formativi universitari e aggiornamento dei docenti di istituti tecnici agrari pubblici; programmi di ricerca su sicurezza e salubrità degli alimenti.
Puntualizza poi che il comma 3 introduce una clausola di flessibilità nella gestione delle risorse del Fondo per lo sviluppo della produzione biologica. In particolare, si prevede che, qualora le risorse assegnate a uno specifico ambito di intervento risultino eccedenti rispetto a quanto effettivamente impegnato, le somme residue possano essere riassegnate ad altre finalità previste dal medesimo decreto.
Avviandosi alla conclusione, dà conto delle risorse stanziate dalla legge di bilancio 2025 per il 2026 a valere sul citato Fondo, pari a 4.957.727 euro. Pertanto, in base alle percentuali summenzionate, in assenza di variazioni, nel 2026 al marchio biologico saranno destinati 743.659,05 euro; al Piano nazionale delle sementi biologiche saranno destinati 991.545,4 euro; al Piano d'azione nazionale per la produzione biologica saranno destinati 1.239.431,75 euro; ai programmi di ricerca saranno destinati 1.983.090,8 euro.
Il seguito dell'esame è quindi rinviato.