Legislatura 19ª - 9ª Commissione permanente - Resoconto sommario n. 230 del 30/07/2025

IN SEDE CONSULTIVA

(1054-B) Disposizioni per il riconoscimento e la promozione delle zone montane, approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati

(Parere alla 1ª Commissione. Esame. Parere favorevole)

Riferisce il presidente relatore DE CARLO (FdI), il quale dopo aver ricordato che, in base all'articolo 104 del Regolamento, la Commissione discute solo delle modificazioni apportate in seconda lettura, osserva che all'articolo 1, tra le finalità, viene citata anche la tutela delle risorse forestali, in base alle modifiche apportate dalla Camera.

Illustra poi l'articolo 2, comma 4, che delega il Governo a riordinare, integrare e coordinare la normativa vigente in materia di agevolazioni anche di natura fiscale in favore dei comuni montani, al fine di renderla coerente con la nuova classificazione introdotta. Il comma 5 stabilisce che lo schema di decreto legislativo di attuazione della delega debba essere adottato su proposta del Ministro per gli affari regionali e le autonomie, di concerto con i Ministri dell'economia e delle finanze, dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, dell'ambiente e della sicurezza energetica, delle imprese e del made in Italy, per le riforme istituzionali e la semplificazione normativa e del turismo, quest'ultimo introdotto dalla Camera.

Nel menzionare l'articolo 3, integrato alla Camera, che inserisce, tra le finalità della Strategia per la montagna italiana (SMI), anche la promozione delle attività turistiche, si sofferma sull'articolo 12, dedicato alla valorizzazione dei pascoli e dei boschi montani che vede l'aggiunta, accanto all'agricoltura di montagna, anche della zootecnia e della silvicoltura tra le attività da supportare. Si prevede inoltre che come, oggetto delle apposite linee guida, vi sia anche la valorizzazione delle produzioni agroalimentari.

Riferisce indi sull'articolo 14, introdotto dalla Camera dei deputati, che dispone, al fine di preservare la biodiversità e di monitorare costantemente lo stato dei parchi e delle aree protette situati nei comuni montani, la possibilità di avviare nell'ambito della SMI progetti, anche in forma associata, per promuovere studi e ricerche di carattere straordinario e attività tecnico-scientifiche volti alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche.

Fa notare altresì che l'articolo 15, introdotto nel corso dell'esame alla Camera, sostituisce il comma 3 dell'articolo 21 della legge 11 febbraio 1992 n. 157, introducendo disposizioni in materia di valichi montani. La disposizione prevede che sui valichi montani, individuati sulla base cartografica e con apposite tabelle, con decreto del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, di concerto con il Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, sono istituite, ove non già esistenti, zone di protezione speciale, nelle quali l'attività venatoria è consentita nei limiti e nelle condizioni stabiliti dalle regioni. Dopo aver ricordato la giurisprudenza costituzionale in materia, segnala che il disegno di legge n. 1552, attualmente all'esame delle Commissioni riunite 8a e 9a, reca all'articolo 14 una disposizione analoga a quella in commento.

Descrive poi l'articolo 17, modificato dalla Camera dei deputati, che integra il Testo unico in materia di foreste e filiere forestali inserendovi la definizione di "cantieri temporanei forestali o di utilizzazione boschiva".

Precisa inoltre che l'articolo 18, modificato dalla Camera dei deputati, definisce le nozioni di albero monumentale e di boschi monumentali. La Camera dei deputati ha soppresso - relativamente ai "boschi monumentali" - l'istituzione di una zona di protezione del bosco (ZPB), per la quale veniva indicata l'estensione di tale zona di protezione (pari alla superficie complessiva del bosco tutelato, più un'area di bordo utile a proteggere gli apparati radicali), i cui requisiti sarebbero stati stabiliti da apposite linee guida approvate con decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, d'intesa con le regioni, previa intesa con la Conferenza unificata.

Dà indi conto dell'articolo 19, comma 1 - modificato dalla Camera - che riconosce un contributo sotto forma di credito d'imposta agli imprenditori agricoli e forestali, comprese le cooperative agricole e forestali, ai consorzi forestali, compresi quelli partecipati dai comuni, e alle associazioni fondiarie che hanno sede ed esercitano prevalentemente la propria attività nei comuni montani e che effettuano determinati investimenti.

Sottolinea che secondo l'articolo 20, introdotto dalla Camera, è istituito un tavolo tecnico con decreto del Ministro dell'agricoltura, di concerto con i Ministri della giustizia e dell'economia, con il compito di individuare misure per agevolare la compravendita e la ricomposizione fondiaria di terreni agricoli fino a due ettari, inclusi i fabbricati rurali, situati nei comuni montani. L'intento è di migliorare l'accesso agli incentivi già previsti dalla normativa vigente comprendendo anche le misure di agevolazione finanziaria e di garanzia.

In conclusione, evidenzia che l'articolo 25, come modificato dalla Camera dei deputati, riconosce un contributo sotto forma di credito d'imposta alle piccole imprese e alle microimprese che esercitano la propria attività nei comuni montani e i cui titolari non abbiano compiuto il 41° anno di età, ovvero alle società e alle cooperative i cui soci che, per più del 50 per cento, non abbiano compiuto il 41° anno di età ovvero il cui capitale sociale sia detenuto per più del 50 per cento da persone fisiche che non abbiano compiuto il 41° anno di età. Per effetto di una modifica approvata dalla Camera, il contributo è concesso a condizione che l'attività di impresa sia svolta per un periodo minimo di otto mesi, anche non continuativi, nel corso dell'anno solare di riferimento.

Propone infine l'espressione di un parere favorevole.

Nessuno chiedendo di intervenire in discussione generale, si passa alle dichiarazioni di voto sulla proposta di parere favorevole del Presidente relatore.

La senatrice Sabrina LICHERI (M5S) dichiara il voto contrario del proprio Gruppo, precisando che lo schieramento a cui appartiene non è affatto indifferente alle problematiche delle aree montane, ma non condivide l'approccio del disegno di legge. Al riguardo, critica la limitatezza delle risorse rispetto a sfide importanti, che coinvolgono circa 4.000 comuni. Ritiene quindi che le disposizioni del provvedimento rappresentino un mero segnale simbolico.

Si sofferma poi sulla previsione inerente la caccia nei valichi montani, puntualizzando che la sua introduzione è la ragione del voto contrario del suo Gruppo. In proposito, rammenta che attualmente vige un divieto di caccia su tutti i valichi interessati dalle rotte migratorie, mentre, per effetto delle nuove norme, si prevedono zone di protezione speciale, escludendo numerosi valichi sotto i 1.000 metri dal suddetto divieto. Lamenta dunque che le nuove previsioni non tutelino affatto la fauna e riducano i valichi montani a meri campi da tiro, con palese aggiramento delle sentenze.

Non essendovi altre richieste di intervento in dichiarazione di voto, verificata la presenza del prescritto numero di senatori, la proposta di parere favorevole del Presidente relatore è posta in votazione e approvata.