Legislatura 19ª - 9ª Commissione permanente - Resoconto sommario n. 230 del 30/07/2025
Azioni disponibili
EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE
N. 1484
Art. 12
12.100
I Relatori
Sostituire l'articolo con il seguente:
«Art. 12.
(Ambito e definizioni)
1. Il presente Capo, nel rispetto dell'articolo 117, secondo comma, lettera e), della Costituzione e dei principi dell'Unione europea in materia di concorrenza e del regolamento UE 2022/2065 del Parlamento europeo e del Consiglio, ha l'obiettivo di contrastare le recensioni online illecite relative a prodotti, prestazioni e servizi offerti dalle imprese della ristorazione e dalle strutture del settore turistico situate in Italia, incluse quelle di tipo ricettivo e termale, nonché relative a qualunque forma di attrazione turistica offerta sul territorio italiano, e di garantire recensioni online attendibili e provenienti da chi abbia effettivamente utilizzato o acquistato il prodotto, la prestazione o il servizio.».
Art. 13
13.100
I Relatori
Sostituire l'articolo con il seguente:
«Art. 13.
(Requisiti di liceità delle recensioni e diritti delle strutture recensite)
1. La recensione online è lecita se è rilasciata non oltre novanta giorni dalla data di utilizzo del prodotto o di fruizione del servizio da chi ha effettivamente e personalmente utilizzato i servizi o le prestazioni, se risponde alla tipologia del prodotto utilizzato o alle caratteristiche della struttura che lo offre, e comunque non è il frutto della dazione o della promessa di sconti, benefici o altra utilità da parte del fornitore o dei suoi intermediari.
2. Al fine di ottenerne la rimozione, il legale rappresentante della struttura recensita o un suo delegato ha la facoltà di segnalare, nei modi prescritti dall'articolo 16, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2022/2065 le recensioni che non rispettano i requisiti di liceità di cui al comma 1 e quelle non più attuali in ragione della decorrenza di almeno due anni dalla data di utilizzo del prodotto o di fruizione del servizio da parte dell'autore.».
Art. 14
14.100
I Relatori
Sostituire l'articolo con il seguente:
«Art. 14.
(Divieti)
1. Ferma restando la disciplina di cui al decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, sono vietati l'acquisto e la cessione a qualsiasi titolo, anche tra imprenditori e intermediari, di recensioni online, apprezzamenti o interazioni, indipendentemente dalla loro successiva diffusione.
2. Ferma la responsabilità penale, in caso di violazione del divieto di cui al comma 1, l'Autorità garante della concorrenza e del mercato esercita i poteri investigativi e sanzionatori disciplinati dall'articolo 27 del decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206.».
Art. 15
15.100
I Relatori
Sostituire l'articolo con il seguente:
«Art. 15.
(Linee guida e monitoraggio)
1. L'Autorità garante della concorrenza e del mercato, sentita l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e l'Autorità garante per la protezione dei dati personali, il Ministero delle imprese e del made in Italy e il Ministero del turismo, con proprio provvedimento adotta apposite linee guida che orientino le imprese nell'adozione di accorgimenti idonei ad assicurare il rispetto dei requisiti di liceità delle recensioni online.
2. L'Autorità garante della concorrenza e del mercato svolge un monitoraggio annuale sull'applicazione della presente legge e sul fenomeno della diffusione delle recensioni illecite, riferendo al Parlamento.
3. Ai fini di rafforzamento dell'attività di contrasto alle recensioni illecite, le associazioni rappresentative delle imprese della ristorazione e delle strutture del settore turistico stabilite in Italia, in possesso dei requisiti di cui all'articolo 22 del regolamento (UE) 2022/2065 e della normativa attuativa adottata dall'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, possono richiedere il riconoscimento della qualifica di segnalatore attendibile ai sensi al citato articolo 22 del regolamento (UE) 2022/2065.».