Legislatura 19ª - 9ª Commissione permanente - Resoconto sommario n. 230 del 30/07/2025
Azioni disponibili
9ª Commissione permanente
(INDUSTRIA, COMMERCIO, TURISMO, AGRICOLTURA E PRODUZIONE AGROALIMENTARE)
MERCOLEDÌ 30 LUGLIO 2025
230ª Seduta (1ª antimeridiana)
Presidenza del Presidente
La seduta inizia alle ore 9.
IN SEDE CONSULTIVA
(1054-B) Disposizioni per il riconoscimento e la promozione delle zone montane, approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati
(Parere alla 1ª Commissione. Esame. Parere favorevole)
Riferisce il presidente relatore DE CARLO (FdI), il quale dopo aver ricordato che, in base all'articolo 104 del Regolamento, la Commissione discute solo delle modificazioni apportate in seconda lettura, osserva che all'articolo 1, tra le finalità, viene citata anche la tutela delle risorse forestali, in base alle modifiche apportate dalla Camera.
Illustra poi l'articolo 2, comma 4, che delega il Governo a riordinare, integrare e coordinare la normativa vigente in materia di agevolazioni anche di natura fiscale in favore dei comuni montani, al fine di renderla coerente con la nuova classificazione introdotta. Il comma 5 stabilisce che lo schema di decreto legislativo di attuazione della delega debba essere adottato su proposta del Ministro per gli affari regionali e le autonomie, di concerto con i Ministri dell'economia e delle finanze, dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, dell'ambiente e della sicurezza energetica, delle imprese e del made in Italy, per le riforme istituzionali e la semplificazione normativa e del turismo, quest'ultimo introdotto dalla Camera.
Nel menzionare l'articolo 3, integrato alla Camera, che inserisce, tra le finalità della Strategia per la montagna italiana (SMI), anche la promozione delle attività turistiche, si sofferma sull'articolo 12, dedicato alla valorizzazione dei pascoli e dei boschi montani che vede l'aggiunta, accanto all'agricoltura di montagna, anche della zootecnia e della silvicoltura tra le attività da supportare. Si prevede inoltre che come, oggetto delle apposite linee guida, vi sia anche la valorizzazione delle produzioni agroalimentari.
Riferisce indi sull'articolo 14, introdotto dalla Camera dei deputati, che dispone, al fine di preservare la biodiversità e di monitorare costantemente lo stato dei parchi e delle aree protette situati nei comuni montani, la possibilità di avviare nell'ambito della SMI progetti, anche in forma associata, per promuovere studi e ricerche di carattere straordinario e attività tecnico-scientifiche volti alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche.
Fa notare altresì che l'articolo 15, introdotto nel corso dell'esame alla Camera, sostituisce il comma 3 dell'articolo 21 della legge 11 febbraio 1992 n. 157, introducendo disposizioni in materia di valichi montani. La disposizione prevede che sui valichi montani, individuati sulla base cartografica e con apposite tabelle, con decreto del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, di concerto con il Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, sono istituite, ove non già esistenti, zone di protezione speciale, nelle quali l'attività venatoria è consentita nei limiti e nelle condizioni stabiliti dalle regioni. Dopo aver ricordato la giurisprudenza costituzionale in materia, segnala che il disegno di legge n. 1552, attualmente all'esame delle Commissioni riunite 8a e 9a, reca all'articolo 14 una disposizione analoga a quella in commento.
Descrive poi l'articolo 17, modificato dalla Camera dei deputati, che integra il Testo unico in materia di foreste e filiere forestali inserendovi la definizione di "cantieri temporanei forestali o di utilizzazione boschiva".
Precisa inoltre che l'articolo 18, modificato dalla Camera dei deputati, definisce le nozioni di albero monumentale e di boschi monumentali. La Camera dei deputati ha soppresso - relativamente ai "boschi monumentali" - l'istituzione di una zona di protezione del bosco (ZPB), per la quale veniva indicata l'estensione di tale zona di protezione (pari alla superficie complessiva del bosco tutelato, più un'area di bordo utile a proteggere gli apparati radicali), i cui requisiti sarebbero stati stabiliti da apposite linee guida approvate con decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, d'intesa con le regioni, previa intesa con la Conferenza unificata.
Dà indi conto dell'articolo 19, comma 1 - modificato dalla Camera - che riconosce un contributo sotto forma di credito d'imposta agli imprenditori agricoli e forestali, comprese le cooperative agricole e forestali, ai consorzi forestali, compresi quelli partecipati dai comuni, e alle associazioni fondiarie che hanno sede ed esercitano prevalentemente la propria attività nei comuni montani e che effettuano determinati investimenti.
Sottolinea che secondo l'articolo 20, introdotto dalla Camera, è istituito un tavolo tecnico con decreto del Ministro dell'agricoltura, di concerto con i Ministri della giustizia e dell'economia, con il compito di individuare misure per agevolare la compravendita e la ricomposizione fondiaria di terreni agricoli fino a due ettari, inclusi i fabbricati rurali, situati nei comuni montani. L'intento è di migliorare l'accesso agli incentivi già previsti dalla normativa vigente comprendendo anche le misure di agevolazione finanziaria e di garanzia.
In conclusione, evidenzia che l'articolo 25, come modificato dalla Camera dei deputati, riconosce un contributo sotto forma di credito d'imposta alle piccole imprese e alle microimprese che esercitano la propria attività nei comuni montani e i cui titolari non abbiano compiuto il 41° anno di età, ovvero alle società e alle cooperative i cui soci che, per più del 50 per cento, non abbiano compiuto il 41° anno di età ovvero il cui capitale sociale sia detenuto per più del 50 per cento da persone fisiche che non abbiano compiuto il 41° anno di età. Per effetto di una modifica approvata dalla Camera, il contributo è concesso a condizione che l'attività di impresa sia svolta per un periodo minimo di otto mesi, anche non continuativi, nel corso dell'anno solare di riferimento.
Propone infine l'espressione di un parere favorevole.
Nessuno chiedendo di intervenire in discussione generale, si passa alle dichiarazioni di voto sulla proposta di parere favorevole del Presidente relatore.
La senatrice Sabrina LICHERI (M5S) dichiara il voto contrario del proprio Gruppo, precisando che lo schieramento a cui appartiene non è affatto indifferente alle problematiche delle aree montane, ma non condivide l'approccio del disegno di legge. Al riguardo, critica la limitatezza delle risorse rispetto a sfide importanti, che coinvolgono circa 4.000 comuni. Ritiene quindi che le disposizioni del provvedimento rappresentino un mero segnale simbolico.
Si sofferma poi sulla previsione inerente la caccia nei valichi montani, puntualizzando che la sua introduzione è la ragione del voto contrario del suo Gruppo. In proposito, rammenta che attualmente vige un divieto di caccia su tutti i valichi interessati dalle rotte migratorie, mentre, per effetto delle nuove norme, si prevedono zone di protezione speciale, escludendo numerosi valichi sotto i 1.000 metri dal suddetto divieto. Lamenta dunque che le nuove previsioni non tutelino affatto la fauna e riducano i valichi montani a meri campi da tiro, con palese aggiramento delle sentenze.
Non essendovi altre richieste di intervento in dichiarazione di voto, verificata la presenza del prescritto numero di senatori, la proposta di parere favorevole del Presidente relatore è posta in votazione e approvata.
IN SEDE REFERENTE
(1578) Legge annuale per il mercato e la concorrenza per il 2025
(Seguito dell'esame e rinvio)
Prosegue l'esame sospeso nella seduta del 23 luglio.
Il PRESIDENTE comunica che l'8a Commissione, nella seduta del 22 luglio, ha sollevato conflitto di competenza chiedendo che il provvedimento in titolo sia riassegnato alle Commissioni riunite 8a e 9a. Domanda quindi l'avviso della Commissione in merito a tale circostanza, preannunciando l'intenzione di chiedere alla Presidenza del Senato la conferma dell'assegnazione del disegno di legge alla sola 9a Commissione.
La senatrice FREGOLENT (IV-C-RE), in quanto componente di entrambe le Commissioni coinvolte, sottolinea la fondatezza della richiesta dell'8ª Commissione considerate le disposizioni di competenza. Nel ricordare che la prima legge annuale sul mercato e la concorrenza fu assegnata, presso la Camera dei deputati, alle Commissioni finanze e attività produttive, tiene a precisare che anche la maggioranza in Commissione ambiente si è dimostrata favorevole a un coinvolgimento nella sede di merito.
Riconosce tuttavia che l'eventuale assegnazione alle Commissioni riunite non consentirebbe un iter spedito e prende atto dell'intenzione del Presidente di chiedere la conferma dell'assegnazione attuale.
La senatrice Sabrina LICHERI (M5S) puntualizza che la richiesta di nuova assegnazione alle Commissioni riunite è stata avanzata dal suo Gruppo in 8ª Commissione.
Il PRESIDENTE ricorda che, in base all'articolo 34 del Regolamento, la competenza in ordine all'assegnazione dei disegni di legge spetta alla Presidenza del Senato. In questa sede, la 9ª Commissione è chiamata unicamente a manifestare un avviso rispetto alla richiesta avanzata dall'8ª Commissione. Ribadisce quindi, anche sulla base delle osservazioni della senatrice Fregolent relative alla celerità dell'iter, l'intenzione di caldeggiare la conferma dell'assegnazione alla sola 9ª Commissione.
Sulla proposta del Presidente conviene la Commissione.
Il seguito dell'esame è quindi rinviato.
(1484) Disegno di legge annuale sulle piccole e medie imprese
(37) MANCA e MARTELLA. - Misure per la promozione e il sostegno delle start-up e delle piccole e medie imprese innovative
(565) Anna Maria FALLUCCHI e altri. - Disposizioni in materia di assunzioni al fine di favorire innovazione, sviluppo e competitività delle piccole e medie imprese
(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)
Prosegue l'esame congiunto, sospeso nella seduta del 23 luglio.
Il PRESIDENTE, dopo aver comunicato che oggi si è concluso il ciclo di audizioni, fa notare che sono stati auditi circa 37 soggetti e sono stati acquisiti finora oltre 40 documenti scritti.
Come concordato nelle precedenti sedute, fa presente che i relatori hanno presentato gli emendamenti 12.100, 13.100, 14.100 e 15.100, pubblicati in allegato, relativi al Capo IV, sui quali il termine per la presentazione dei subemendamenti resta fissato a giovedì 7 agosto, alle ore 18, al pari del termine per la presentazione di ordini del giorno ed emendamenti al disegno di legge n. 1484, assunto quale testo base.
Rende noto infine che è pervenuto il parere non ostativo della Commissione affari costituzionali sul medesimo disegno di legge n. 1484.
Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.
IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO
Proposta di nomina del dottor Fabio Vitale a Direttore dell'Agenzia per le erogazioni in agricoltura (AGEA) (n. 99)
(Parere al Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, ai sensi dell'articolo 7 del decreto legislativo 21 maggio 2018, n. 74, e dell'articolo 12, comma 14, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135. Seguito e conclusione dell'esame. Parere favorevole)
Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 23 luglio.
Il presidente relatore DE CARLO (FdI) ricorda che, come concordato la scorsa settimana, si procede oggi alla votazione a scrutinio segreto, mediante schede.
Formula quindi una proposta di parere favorevole.
Il senatore FRANCESCHELLI (PD-IDP) reitera la richiesta di svolgere una audizione del dottor Vitale sull'attività dell'Agenzia, dopo la conferma a Direttore della medesima.
Il PRESIDENTE conferma che a settembre verrà svolta l'audizione richiesta, di cui è stato già informato il dottor Vitale.
Preso atto che non vi sono iscritti a parlare, avverte che si passerà alla votazione della proposta di parere favorevole sulla nomina in titolo.
Alla votazione partecipano i senatori AMIDEI (FdI), ANCOROTTI (FdI), BERGESIO (LSP-PSd'Az), Dolores BEVILACQUA (M5S), Mara BIZZOTTO (LSP-PSd'Az), CANTALAMESSA (LSP-PSd'Az), DE CARLO (FdI), Anna Maria FALLUCCHI (FdI), FRANCESCHELLI (PD-IDP), Silvia FREGOLENT (IV-C-RE), GIACOBBE (PD-IDP), Sabrina LICHERI (M5S), MAFFONI (FdI), MARTELLA (PD-IDP), PAROLI (FI-BP-PPE) e POGLIESE (FdI).
All'esito della votazione, la proposta di parere favorevole sulla nomina del dottor Fabio Vitale è approvata con 10 voti favorevoli e 6 contrari.
Schema di decreto ministeriale recante ripartizione del Fondo per lo sviluppo della produzione biologica (n. 287)
(Parere al Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, ai sensi dell'articolo 9, comma 3, della legge 9 marzo 2022, n. 23. Esame e rinvio)
Riferisce il presidente relatore DE CARLO (FdI) sull'atto in titolo, adottato ai sensi della legge 9 marzo 2022, n. 23, la quale, all'articolo 9, istituisce il Fondo per lo sviluppo della produzione biologica, destinato a sostenere azioni strategiche per la crescita del settore biologico.
Rammenta in proposito che la legge n. 23 individua, tra gli strumenti di attuazione, il marchio biologico italiano (articolo 6), il Piano d'azione nazionale per la produzione biologica e i prodotti biologici (articolo 7), il Piano nazionale delle sementi biologiche (articolo 8), e le attività di ricerca, innovazione e formazione (articolo 11, comma 2, lettera d)). All'articolo 9 la legge n. 23 dispone che il Ministro, con proprio decreto aggiornato anche annualmente, determina la quota della dotazione del Fondo da destinare, con separata evidenza contabile, alla realizzazione del marchio biologico italiano di cui all'articolo 6, al finanziamento del piano di cui all'articolo 8, nonché, sentito il Ministro dell'università e della ricerca, al finanziamento dei programmi di ricerca e innovazione di cui all'articolo 11, comma 2, lettera d).
Ricorda altresì che, per il triennio 2023-2025, il decreto ministeriale 29 dicembre 2023, n. 706529, ha stabilito le percentuali di riparto per ciascuna voce; l'atto in titolo, invece, fissa una ripartizione stabile del Fondo, a partire dal 2026, ferma restando la possibilità di aggiornamenti. Secondo la relazione illustrativa, le percentuali di ripartizione sono state determinate tenendo conto delle risorse disponibili e delle esigenze prioritarie del settore.
Illustra quindi lo schema di decreto, composto da un unico articolo che prevede, al comma 1, la seguente ripartizione percentuale delle risorse del Fondo tra le principali linee di intervento: 15 per cento per la realizzazione del marchio biologico italiano; 20 per cento per il finanziamento del Piano nazionale delle sementi biologiche; 25 per cento per il finanziamento del Piano d'azione nazionale per la produzione biologica; 40 per cento per il finanziamento dei programmi di ricerca e innovazione. Al riguardo, segnala che la legge stabilisce per questo obiettivo almeno il 30 per cento delle risorse del Fondo.
Fa presente poi che il comma 2 specifica la destinazione delle risorse afferenti all'ambito di ricerca e innovazione, che comprendono: programmi di ricerca e innovazione; percorsi formativi universitari e aggiornamento dei docenti di istituti tecnici agrari pubblici; programmi di ricerca su sicurezza e salubrità degli alimenti.
Puntualizza poi che il comma 3 introduce una clausola di flessibilità nella gestione delle risorse del Fondo per lo sviluppo della produzione biologica. In particolare, si prevede che, qualora le risorse assegnate a uno specifico ambito di intervento risultino eccedenti rispetto a quanto effettivamente impegnato, le somme residue possano essere riassegnate ad altre finalità previste dal medesimo decreto.
Avviandosi alla conclusione, dà conto delle risorse stanziate dalla legge di bilancio 2025 per il 2026 a valere sul citato Fondo, pari a 4.957.727 euro. Pertanto, in base alle percentuali summenzionate, in assenza di variazioni, nel 2026 al marchio biologico saranno destinati 743.659,05 euro; al Piano nazionale delle sementi biologiche saranno destinati 991.545,4 euro; al Piano d'azione nazionale per la produzione biologica saranno destinati 1.239.431,75 euro; ai programmi di ricerca saranno destinati 1.983.090,8 euro.
Il seguito dell'esame è quindi rinviato.
ANTICIPAZIONE DELLA SEDUTA POMERIDIANA DI OGGI, POSTICIPAZIONE DELL'UFFICIO DI PRESIDENZA E INTEGRAZIONE DELL'ORDINE DEL GIORNO
Il PRESIDENTE avverte che la seduta pomeridiana di oggi, già convocata alle ore 13, è anticipata alle ore 12, compatibilmente con i lavori dell'Assemblea. Conseguentemente, propone di posticipare al termine di quella seduta plenaria l'Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi, per la programmazione dei lavori, previsto al termine della seduta in corso.
Comunica inoltre che è stato assegnato, in sede consultiva, il disegno di legge n. 1600 (decreto-legge n. 96/2025, recante disposizioni urgenti in materia di sport), sul quale la Commissione è chiamata a rendere un parere alla 7ª. Propone quindi di integrare l'ordine del giorno della seduta delle ore 12 con l'esame del suddetto disegno di legge.
Conviene la Commissione.
La seduta termina alle ore 9,25.
EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE
N. 1484
Art. 12
12.100
I Relatori
Sostituire l'articolo con il seguente:
«Art. 12.
(Ambito e definizioni)
1. Il presente Capo, nel rispetto dell'articolo 117, secondo comma, lettera e), della Costituzione e dei principi dell'Unione europea in materia di concorrenza e del regolamento UE 2022/2065 del Parlamento europeo e del Consiglio, ha l'obiettivo di contrastare le recensioni online illecite relative a prodotti, prestazioni e servizi offerti dalle imprese della ristorazione e dalle strutture del settore turistico situate in Italia, incluse quelle di tipo ricettivo e termale, nonché relative a qualunque forma di attrazione turistica offerta sul territorio italiano, e di garantire recensioni online attendibili e provenienti da chi abbia effettivamente utilizzato o acquistato il prodotto, la prestazione o il servizio.».
Art. 13
13.100
I Relatori
Sostituire l'articolo con il seguente:
«Art. 13.
(Requisiti di liceità delle recensioni e diritti delle strutture recensite)
1. La recensione online è lecita se è rilasciata non oltre novanta giorni dalla data di utilizzo del prodotto o di fruizione del servizio da chi ha effettivamente e personalmente utilizzato i servizi o le prestazioni, se risponde alla tipologia del prodotto utilizzato o alle caratteristiche della struttura che lo offre, e comunque non è il frutto della dazione o della promessa di sconti, benefici o altra utilità da parte del fornitore o dei suoi intermediari.
2. Al fine di ottenerne la rimozione, il legale rappresentante della struttura recensita o un suo delegato ha la facoltà di segnalare, nei modi prescritti dall'articolo 16, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2022/2065 le recensioni che non rispettano i requisiti di liceità di cui al comma 1 e quelle non più attuali in ragione della decorrenza di almeno due anni dalla data di utilizzo del prodotto o di fruizione del servizio da parte dell'autore.».
Art. 14
14.100
I Relatori
Sostituire l'articolo con il seguente:
«Art. 14.
(Divieti)
1. Ferma restando la disciplina di cui al decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, sono vietati l'acquisto e la cessione a qualsiasi titolo, anche tra imprenditori e intermediari, di recensioni online, apprezzamenti o interazioni, indipendentemente dalla loro successiva diffusione.
2. Ferma la responsabilità penale, in caso di violazione del divieto di cui al comma 1, l'Autorità garante della concorrenza e del mercato esercita i poteri investigativi e sanzionatori disciplinati dall'articolo 27 del decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206.».
Art. 15
15.100
I Relatori
Sostituire l'articolo con il seguente:
«Art. 15.
(Linee guida e monitoraggio)
1. L'Autorità garante della concorrenza e del mercato, sentita l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e l'Autorità garante per la protezione dei dati personali, il Ministero delle imprese e del made in Italy e il Ministero del turismo, con proprio provvedimento adotta apposite linee guida che orientino le imprese nell'adozione di accorgimenti idonei ad assicurare il rispetto dei requisiti di liceità delle recensioni online.
2. L'Autorità garante della concorrenza e del mercato svolge un monitoraggio annuale sull'applicazione della presente legge e sul fenomeno della diffusione delle recensioni illecite, riferendo al Parlamento.
3. Ai fini di rafforzamento dell'attività di contrasto alle recensioni illecite, le associazioni rappresentative delle imprese della ristorazione e delle strutture del settore turistico stabilite in Italia, in possesso dei requisiti di cui all'articolo 22 del regolamento (UE) 2022/2065 e della normativa attuativa adottata dall'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, possono richiedere il riconoscimento della qualifica di segnalatore attendibile ai sensi al citato articolo 22 del regolamento (UE) 2022/2065.».