Legislatura 19ª - 4ª Commissione permanente - Resoconto sommario n. 279 del 29/07/2025

Il presidente TERZI DI SANT'AGATA (FdI), in sostituzione del relatore Matera, introduce l'esame del disegno di legge in titolo, di iniziativa governativa, recante disposizioni per il riconoscimento e la promozione delle zone montane. Esso è stato approvato in prima lettura, con modifiche, dal Senato e ulteriormente modificato dalla Camera dei deputati, che l'ha quindi ritrasmesso al Senato.

Il provvedimento ha lo scopo di definire in modo organico e sistematico le politiche pubbliche destinate ai territori montani, raccogliendo in un unico testo le varie misure a favore delle zone montane.

Il Presidente relatore ricorda che, sul disegno di legge, la 4a Commissione si era espressa il 17 luglio 2024, con un parere non ostativo, non ravvisando profili di incompatibilità con l'ordinamento dell'Unione europea.

Per quanto riguarda le modifiche apportate dalla Camera dei deputati, evidenzia le seguenti disposizioni per i profili di competenza.

Il nuovo articolo 8, introdotto nel corso dell'esame alla Camera dei deputati, prevede, al comma 1, che le Amministrazioni statali e periferiche, in base alle rispettive competenze, per favorire la natalità e lo sviluppo di un sistema integrato di educazione e istruzione dei bambini da zero a tre anni di età nei comuni montani, possano promuovere i servizi educativi per l'infanzia, individuando soluzioni che soddisfino i bisogni delle famiglie in modo flessibile e diversificato.

L'articolo 12, in materia di valorizzazione dei pascoli e dei boschi montani, è stato modificato per includere la zootecnia di montagna e la silvicoltura.

L'articolo 13, in materia di ecosistemi montani, è stato modificato con la previsione che gli enti competenti possano promuovere azioni coordinate tramite specifici accordi. La Camera dei deputati ha altresì modificato il testo, specificando che il rispetto della direttiva 92/43/CEE (cosiddetta "habitat") debba avvenire anche con riguardo alle sue modificazioni conseguenti alla completa attuazione della Convenzione di Berna del 1979.

L'articolo 14, introdotto dalla Camera dei deputati, prevede, al fine di preservare la biodiversità e di monitorare costantemente lo stato dei parchi e delle aree protette situati nei comuni montani, la possibilità di avviare nell'ambito della Strategia per la montagna italiana, progetti anche in forma associata, per promuovere studi e ricerche di carattere straordinario e attività tecnico-scientifiche volti alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche.

L'articolo 15, introdotto nel corso dell'esame alla Camera dei deputati, sostituisce il comma 3 dell'articolo 21 della legge 11 febbraio 1992 n. 157, prevedendo che sui valichi montani sono istituite zone di protezione speciale.

L'articolo 16, in materia di monitoraggio dei ghiacciai e bacini idrici, viene integrato anche con la previsione del monitoraggio degli ambienti idrici ipogei e del permafrost.

Le modifiche apportate all'articolo 19 estendono la specifica agevolazione fiscale introdotta, sotto forma di credito d'imposta, alle cooperative agricole e forestali e ai consorzi forestali partecipati dai comuni.

L'articolo 20, introdotto dalla Camera dei deputati, prevede l'istituzione di un tavolo tecnico per individuare misure volte a facilitare la compravendita e gli atti di ricomposizione fondiaria di piccoli terreni agricoli nei comuni montani, senza nuovi oneri per lo Stato.

Il Presidente relatore rileva che le modifiche apportate dalla Camera dei deputati non presentano profili di criticità in ordine alla compatibilità con l'ordinamento dell'Unione europea.