Legislatura 19ª - 4ª Commissione permanente - Resoconto sommario n. 279 del 29/07/2025
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ESAME DI PROGETTI DI ATTI LEGISLATIVI DELL'UNIONE EUROPEA
Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all'abbandono graduale delle importazioni di gas naturale russo e al miglioramento del monitoraggio delle potenziali dipendenze energetiche e recante modifica del regolamento (UE) 2017/1938 (COM(2025) 828 definitivo)
(Esame, ai sensi dell'articolo 144, commi 1-bis e 6, del Regolamento, e rinvio)
Il senatore SCURRIA (FdI), relatore, introduce l'esame della proposta di regolamento in titolo, relativo all'abbandono graduale delle importazioni di gas naturale russo e al miglioramento del monitoraggio delle potenziali dipendenze energetiche.
Il Relatore evidenzia che, a seguito dell'aggressione russa contro l'Ucraina, del febbraio 2022, è emersa con forza la problematica della dipendenza del mercato europeo dalle esportazioni del gas russo. Si tratta di una drammatica ripercussione del conflitto che, oltre a determinare notevoli impatti negativi sull'economia, continua ad avere conseguenze negative anche sulla sicurezza del continente europeo. Il conflitto russo-ucraino ha, infatti, danneggiato gravemente le catene di approvvigionamento globali, causato notevoli rincari dell'energia e determinato anche una marcata volatilità sui mercati.
Nel 2022, a causa dei gravi problemi sul fronte dell'approvvigionamento energetico, 11 Stati membri hanno dichiarato uno dei livelli di crisi energetica di cui all'articolo 11 del regolamento (UE) 2017/1938, sulla sicurezza energetica dell'Unione.
Conseguentemente, nel maggio del 2022, la Commissione europea ha varato il piano REPowerEU per consentire la diversificazione delle importazioni di energia, affrancandosi del tutto dalla Russia in modo sicuro, economicamente accessibile e sostenibile. Grazie a questo piano, dal 2021 al 2023, l'Unione è stata in grado di ridurre le importazioni di gas russo di oltre il 70 per cento, causando anche un notevole calo dei prezzi dell'energia. Ciononostante, l'Unione continua ancora ad importare gas russo, nella misura di circa il 13 per cento delle importazioni complessive di gas dell'Unione nel 2025.
Poiché, quindi, i volumi residui di gas naturale russo in entrata nell'Unione sono ancora significativi, con la proposta di regolamento in esame si stabilisce, dal 1° gennaio 2026, il divieto di importazione nel mercato dell'Unione di gas da gasdotto e di gas naturale liquefatto (GNL) di origine russa o esportati direttamente o indirettamente dalla Federazione russa.
L'entrata in vigore di tale divieto è posticipata al 17 giugno 2026 per i contratti a breve termine stipulati prima del 17 giugno 2025. Inoltre, il divieto è posticipato al 1° gennaio 2028 per i contratti a lungo termine conclusi prima del 17 giugno 2025, e per le forniture a Paesi senza sbocco sul mare.
Come base giuridica, la proposta individua due articoli del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE), per le due tipologie di misure previste. Il primo è l'articolo 207 del TFUE, relativo alla politica commerciale, che riguarda le misure commerciali di divieto di importazione di gas russo. Tali misure sono di competenza esclusiva dell'Unione e pertanto sono escluse dall'applicazione del principio di sussidiarietà.
L'altra base giuridica è l'articolo 194, paragrafo 2, del TFUE, che riguarda le misure relative: alla presentazione di informazioni da parte degli importatori e lo scambio di tali informazioni tra le autorità nazionali competenti e la Commissione; all'elaborazione da parte degli Stati membri dei piani di diversificazione che consentano l'eliminazione delle importazioni di gas naturale russo e di petrolio russo entro la fine del 2027; al rafforzamento della trasparenza dei contratti di fornitura di gas naturale russo, modificando il regolamento (UE) 2017/1938 sulla sicurezza energetica.
La Commissione europea ritiene che il principio di sussidiarietà sia rispettato, relativamente alle predette misure previste a norma dell'articolo 194, paragrafo 2, TFUE, trattandosi di misure di coordinamento necessarie a consentire l'effettiva attuazione del divieto di importazione di gas naturale russo nell'Unione.
La Commissione europea ritiene inoltre che la proposta sia conforme anche al principio di proporzionalità, in quanto le misure proposte sono adeguate e necessarie, e non impongono alle imprese e agli Stati membri oneri sproporzionati, per conseguire l'obiettivo dell'effettiva cessazione totale delle importazioni di gas russo nell'Unione, anche a fronte delle altre misure adottate finora dall'Unione e dagli Stati membri, dal febbraio 2022, che si sono rivelate insufficienti, pur avendo attenuato alcuni degli effetti della crisi energetica.
Le 8 settimane previste dal Protocollo n. 2 allegato ai Trattati scadono il prossimo 6 ottobre 2025. La proposta è attualmente oggetto di esame da parte di quattro Camere dei Parlamenti nazionali dell'Unione europea, che non hanno, al momento, sollevato criticità.
Il senatore SENSI (PD-IDP) chiede di approfondire i motivi che hanno portato a prevedere una fase transitoria, di un anno e mezzo, per l'entrata in vigore del previsto divieto di importazione di gas russo, che si configura come una pericolosa cessione all'agenda politica della Federazione russa.
La senatrice ROJC (PD-IDP) ribadisce quanto già richiesto al Ministro Foti nell'ultima audizione con riguardo all'adesione dei Balcani occidentali all'Unione europea, chiedendo la posizione del Governo sugli ultimi avvenimenti, da cui appare chiaramente come la Serbia non sia più univocamente orientata verso l'Unione europea, ma abbia concluso accordi con la Russia e l'Ungheria per la costruzione di un oleodotto che appare distonico rispetto alle linee di sviluppo della politica energetica europea.
Il relatore SCURRIA (FdI), nel rispondere alla domanda del senatore Sensi, ritiene che la posticipazione dell'entrata in vigore del divieto di importazione di gas russo sia dovuta a motivi commerciali e legali, volti alla salvaguardia dei diritti e dei doveri derivanti dai contratti già in essere alla data indicata del 17 giugno 2025.
Il senatore SENSI (PD-IDP) ringrazia per il chiarimento, ma ricorda che l'invasione russa è del 2022, mentre qui si parla dei contratti stipulati anche dopo, fino al mese scorso.
Il seguito dell'esame è, quindi, rinviato.
Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il regolamento (UE) 2024/1348 per quanto riguarda l'istituzione di un elenco di paesi di origine sicuri a livello dell'Unione (COM(2025) 186 definitivo)
(Esame, ai sensi dell'articolo 144, commi 1-bis e 6, del Regolamento, e rinvio)
Il presidente TERZI DI SANT'AGATA (FdI), relatore, introduce l'esame della proposta di regolamento in titolo, sui Paesi di origine sicuri che, in parallelo con la proposta di regolamento COM(2025) 259 sui Paesi terzi sicuri, prevede modifiche al regolamento (UE) 2024/1348, sulle procedure di asilo.
Il Presidente relatore ricorda che il regolamento sulle procedure di asilo sostituirà, solo a partire dal 12 giugno 2026, la vigente "direttiva procedure" 2013/32/UE.
La proposta in esame, quindi, interviene con tre modifiche al regolamento procedure, in cui: 1) si stabilisce da subito l'elenco dell'Unione di Paesi di origine sicuri; 2) si anticipa l'entrata in efficacia della ulteriore condizione che consente il ricorso alla procedura accelerata o alla procedura di frontiera, ossia la provenienza da Paesi con un tasso di riconoscimento delle domande d'asilo pari o inferiore al 20 per cento, e 3) si anticipa la possibilità per gli Stati membri di apporre eccezioni territoriali ed eccezioni per categorie di persone, nel definire gli elenchi dei Paesi terzi sicuri e Paesi di origine sicuri.
Riguardo alla prima modifica, il Presidente relatore ricorda che il regolamento (UE) 2024/1348 già prevede (dal 12 giugno 2026) la possibilità per l'Unione di designare Paesi di origine sicuri, al fine di superare le attuali divergenze nazionali, garantendo l'applicazione uniforme del concetto di Paese sicuro da parte di tutti gli Stati membri nei confronti dei richiedenti asilo e contribuendo così a scoraggiare i movimenti secondari. Gli Stati membri mantengono comunque la facoltà di designare a livello nazionale Paesi terzi diversi rispetto a quelli dell'elenco dell'Unione, salvo non poter considerare sicuro un Paese che è stato sospeso dall'elenco dell'Unione.
La proposta, pertanto, senza aspettare il 12 giugno 2026, prevede una modifica all'articolo 62 del regolamento (UE) 2024/1348, stabilendo sin da subito, come Paesi di origine sicuri, anzitutto i Paesi candidati alla adesione all'Unione. Inoltre, si introduce l'allegato II, in cui è stabilito un elenco di Paesi di origine sicuri, composto per ora da sei Stati terzi (Bangladesh, Colombia, Egitto, India, Marocco, Tunisia) e da un potenziale Paese candidato (Kosovo).
Il Presidente relatore ricorda, inoltre, che l'applicazione del Paese di origine sicuro per il richiedente consente di velocizzare l'esame della richiesta, applicando la procedura accelerata (tre mesi) o la procedura di frontiera. In ogni caso, l'uso del concetto di Paese di origine sicuro è possibile solo a condizione che il richiedente non possa fornire elementi in grado di giustificarne la sua inapplicabilità nei suoi confronti, nel quadro di una valutazione individuale, e a condizione che il richiedente abbia la cittadinanza di quel Paese oppure sia un apolide che in precedenza vi abbia dimorato in modo abituale.
La seconda modifica prevista dalla proposta in esame prevede l'immediata entrata in vigore delle disposizioni del regolamento (UE) 2024/1348 (articolo 59, paragrafo 2, e articolo 61, paragrafo 2 e paragrafo 5, lettera b), che permettono di stabilire eccezioni territoriali ed eccezioni per categorie di persone chiaramente identificabili, nel designare Paesi di origine sicuri e Paesi terzi sicuri. In tal modo, anziché attendere il 12 giugno 2026, gli Stati membri potranno sin da subito apporre tali precisazioni nei propri elenchi nazionali, al fine di tenere conto delle particolari situazioni territoriali o sociali, dei Paesi terzi sicuri o di origine sicuri.
Infine, con la terza modifica, la proposta consente di anticipare l'applicazione del nuovo motivo che giustifica la procedura accelerata o la procedura di frontiera, previsto dal regolamento, all'articolo 42, paragrafo 1, lettera j), e paragrafo 3, lettera e), ossia il fatto che le persone provengano da Paesi con un tasso di riconoscimento delle domande d'asilo pari o inferiore al 20 per cento. In tal modo, si consente agli Stati membri di utilizzare da subito un ulteriore strumento, per reagire in modo rapido e flessibile ai cambiamenti dei flussi migratori. La sua applicazione, inoltre, armonizzerà ulteriormente l'approccio degli Stati membri alle procedure di asilo, in quanto si tratta di un parametro oggettivo e verificabile, nell'esame delle domande e nella valutazione della probabilità che un richiedente necessiti di protezione.
La base giuridica della proposta è la medesima del regolamento e della direttiva "procedure", ovvero l'articolo 78, paragrafo 2, lettera d), del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, che prevede la procedura legislativa ordinaria per l'adozione di procedure comuni per l'ottenimento e la perdita dello status uniforme in materia di asilo o di protezione sussidiaria.
Il principio di sussidiarietà, secondo la Commissione europea, è rispettato, poiché l'obiettivo di istituire un elenco comune di Paesi di origine sicuri a livello dell'Unione, e la connessa anticipazione dell'applicabilità del criterio del tasso di riconoscimento delle domande e della possibilità di apporre eccezioni territorio e per categorie di persone negli elenchi dei Paesi di origine sicuri e dei Paesi terzi sicuri, rientra in un'azione di armonizzazione delle procedure di esame delle richieste di protezione internazionale, che non può essere conseguito in maniera sufficiente dagli Stati membri singolarmente.
Anche il principio di proporzionalità, secondo la Commissione europea, è rispettato, in quanto le modifiche proposte si limitano a quanto necessario per conseguire il predetto obiettivo, mantenendo inalterato l'impianto del regolamento oggetto delle modifiche.
Il termine delle 8 settimane previste dal Protocollo n. 2 sull'applicazione dei principi di sussidiarietà e di proporzionalità, allegato ai Trattati, è previsto in scadenza il prossimo 8 settembre.
La proposta è oggetto di esame da parte di 9 Camere dei Parlamenti nazionali dell'Unione europea, che non hanno finora sollevato criticità.
Il seguito dell'esame è, quindi, rinviato.
La seduta termina alle ore 14,30.