Legislatura 19ª - 1ª Commissione permanente - Resoconto sommario n. 365 del 29/07/2025

ORDINI DEL GIORNO ED EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE

N. 1054-B

 

G/1054-B/1/1

De Cristofaro, Magni, Cucchi

Il Senato

     premesso che:

          il provvedimento in esame reca misure per il riconoscimento e la promozione delle zone montane, il cui sviluppo sociale ed economico non può prescindere dalla tutela e dalla valorizzazione dell'ambiente, della biodiversità, degli ecosistemi, in armonia con le attività economiche svolte dall'uomo quali il turismo e le altre attività economiche di altura;

          in diverse aree montane del territorio nazionale è stata accertata la presenza stabile di esemplari di orso bruno (Ursus arctos), specie protetta ai sensi della normativa nazionale ed europea, valorizzata anche da progetti di ripopolamento virtuoso che negli anni hanno prodotto un aumento degli esemplari, come ad esempio nel territorio regionale del Trentino Alto-Adige;

          la coesistenza tra l'uomo e la fauna selvatica, in particolare i grandi carnivori, necessita di una corretta informazione e formazione dei cittadini, finalizzata a ridurre la possibilità di interazioni non correttamente gestite e a promuovere comportamenti adeguati e responsabili;

          l'utilizzo di strumenti dissuasivi non letali, come il cosiddetto bear spray, è indicato da numerosi esperti e da linee guida internazionali come una misura efficace per garantire la sicurezza personale in caso di incontri ravvicinati con plantigradi, purché ne sia garantita la corretta formazione all'uso;

          secondo le principali associazioni ambientaliste e faunistiche, l'impiego del bear spray rappresenta non solo una tutela per l'incolumità delle persone, ma anche uno strumento di protezione per gli orsi stessi, poiché consente di evitare esiti letali o traumatici per l'animale in caso di incontri ravvicinati percepiti come pericolosi;

          tali associazioni sottolineano che una gestione non conflittuale della presenza dell'orso sul territorio deve fondarsi sulla prevenzione, sull'informazione ai cittadini e sull'adozione di misure dissuasive non violente, con l'obiettivo di evitare incidenti e, conseguentemente, interventi drastici sull'animale, consentendo la possibile e auspicabile convivenza fra uomo e grandi carnivori;

          si rileva quindi la necessità di inserire nei percorsi educativi delle scuole primarie e secondarie, iniziando in particolare dai comuni montani o limitrofi a aree faunistiche sensibili, moduli didattici sull'etologia dell'orso e sull'educazione ambientale, al fine di costruire una cultura della convivenza uomo-fauna,

     considerato che:

          l'articolo 13 del provvedimento, titolato "Ecosistemi montani" introduce la facoltà, nella regione autonoma Friuli Venezia Giulia e nelle province autonome di Trento e di Bolzano di dotare di strumenti di autodifesa "bear spray" oltre ai corpi di polizia locale, anche il personale della protezione civile,

          tutto ciò premesso e considerato,

      impegna il Governo:

          a promuovere, di concerto con le Regioni e gli enti locali interessati, campagne di informazione e formazione rivolte alla popolazione residente nei comuni montani dei territori interessati circa i comportamenti da tenere in presenza di plantigradi, anche attraverso il coinvolgimento di esperti faunistici, guardie forestali e associazioni ambientaliste;

          a prevedere, nell'ambito di tali campagne, corsi e momenti dimostrativi sull'utilizzo corretto e consapevole del bear spray come strumento di autodifesa non letale in caso di incontri ravvicinati con orsi;

          a valorizzare, nelle iniziative formative, anche il ruolo del bear spray come strumento di tutela della fauna, in coerenza con le raccomandazioni delle principali associazioni ambientaliste;

          in caso di allargamento dell'utilizzo del bear spray alla popolazione civile, a diffondere il suo uso responsabile, esclusivamente dopo il superamento di un apposito corso e previa l'iscrizione in appositi registri;

          a promuovere, d'intesa con il Ministero dell'Istruzione e del Merito, l'introduzione di moduli formativi scolastici specifici sull'etologia dell'orso, l'educazione ambientale e i corretti comportamenti da tenere in ambiente boschivo, anche con il supporto di progetti didattici e laboratori sul territorio;

          a garantire che tali iniziative siano svolte nel pieno rispetto delle norme in materia di tutela della fauna selvatica, sicurezza pubblica e coesione territoriale, favorendo la consapevolezza e la responsabilizzazione della cittadinanza.

G/1054-B/2/1

Spagnolli, Unterberger, Patton

Il Senato,

     premesso che:

          l'articolo 20, introdotto dalla Camera, stabilisce che, al fine di favorire la ricomposizione fondiaria, entro 60 giorni dall'entrata in vigore del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri che definisce i criteri per classificare i comuni montani, ai sensi dell'articolo 2, comma 1, del disegno di legge all'esame, venga istituito un tavolo tecnico con decreto del Ministro dell'Agricoltura, di concerto con i Ministri della Giustizia e dell'Economia;

          il tavolo tecnico è volto ad individuare misure per agevolare la stipulazione dei contratti di compravendita e gli atti di ricomposizione fondiaria di terreni agricoli fino a due ettari, inclusi i fabbricati rurali, situati nei comuni montani definiti dal citato decreto del Presidente del Consiglio dei ministri;

          l'intento è quello di migliorare l'accesso agli incentivi già previsti dalla normativa vigente comprendendo anche le misure di agevolazione finanziaria e di garanzia,

     impegna il governo

          a estendere l'attività di ricomposizione fondiaria dell'istituendo tavolo tecnico, già prevista per i terreni agricoli, anche ai terreni forestali, posto che la proprietà di questi ultimi è stata nel tempo polverizzata a seguito di eredità collettive e che, in tantissimi casi, essi non vengono coltivati e messi a reddito in quanto di dimensioni troppo ridotte, nonché a tutti quei terreni agricoli che, negli ultimi settanta anni, si sono rimboschiti e che in parte sono rimasti formalmente agricoli e in parte sono diventati forestali.

Art. 1

1.1

Giorgis, Parrini, Meloni, Valente

Al comma 1, primo periodo, dopo le parole: "zone montane" inserire le seguenti: ", delle aree interne, comprensive dei comuni periferici o ultraperiferici e delle loro forme associative, come definiti dalla Strategia nazionale per le aree interne nell'ambito dell'Accordo di partenariato per l'Italia per il ciclo di programmazione 2021-2027, approvato con decisione di esecuzione della Commissione europea C (2022) 4787 final del 15 luglio 2022,";

     Conseguentemente, al comma 1, secondo periodo, dopo le parole: "zone montane" inserire le seguenti: "e delle aree interne".

1.2

Nicita, Meloni

Al comma 1, aggiungere in fine il seguente periodo: "Per le zone montane relative ai comuni montani insulari, i soggetti di cui al comma 2 individuano gli ulteriori e specifici interventi, tenendo conto della peculiarità dell'insularità e delle specificità delle politiche di contrasto degli svantaggi derivanti da insularità promosse dall'articolo 119, sesto comma, della Costituzione."

Art. 3

3.1

Giorgis, Parrini, Meloni, Valente

Al comma 1, dopo il primo periodo, inserire il seguente: "La SMI contribuisce alle politiche di sistema per le aree naturali protette e all'attuazione della Convenzione delle Alpi e della Convenzione degli Appennini e, in coerenza con il progetto APE - Appennino Parco d'Europa, promuove una strategia e una programmazione unitaria dello spazio appenninico e ne persegue l'inserimento tra le reti europee di cooperazione territoriale per la montagna.".

3.2

Meloni, Giorgis, Nicita, Parrini, Valente

Al comma 2, dopo il primo periodo, inserire il seguente: "È inoltre definita una specifica strategia per le zone montane costituite dai comuni montani insulari, in relazione all'appartenenza geografica ad un'isola e alle specificità delle politiche di contrasto degli svantaggi derivanti da insularità promosse dall'articolo 119, sesto comma, della Costituzione, con particolare riferimento all'accesso alle prestazioni essenziali nei servizi sanitari, scolastici e di trasporto, prevedendo un apposito capitolo al fondo di cui all'articolo 4 della presente legge.".

3.3

Parrini, Giorgis, Meloni, Valente

Al comma 2, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «, il cui parere è vincolante.».

Art. 4

4.1

Parrini, Giorgis, Meloni, Valente

Al comma 3, primo periodo, sostituire le parole: "sulla base della classificazione dei comuni montani di cui all'articolo 2, comma 1" con le parole: "tra i comuni delle zone montane e delle aree interne".

4.2

Valente, Giorgis, Parrini, Meloni

Al comma 3, aggiungere, in fine, i seguenti periodi: "Nell'ambito dei trasferimenti di risorse finanziarie agli enti locali, è istituito il Fondo perequativo montano finalizzato al sostegno delle politiche intercomunali delle comunità di comuni montani, determinato in base ai sovraccosti specifici gravanti sulle amministrazioni locali e derivanti dalle condizioni climatiche e geofisiche particolari delle montagne e del loro impatto sull'erogazione dei servizi fondamentali alla cittadinanza. Ai fini di cui al precedente periodo, il Ministero dell'economia e delle finanze determina il valore fiscale derivante dal prodotto interno lordo dei territori montani e ne attribuisce, con proprio decreto, una aliquota specifica a scopo perequativo. Il Fondo perequativo montano tiene conto, altresì, della specificità dei comuni montani situati nelle isole, nelle zone di confine e nelle aree con particolari indici di spopolamento, invecchiamento della popolazione e rarefazione abitativa tali da determinare condizioni di minore capacità fiscale per abitante.".

4.3

Nicita, Meloni

Al comma 3, aggiungere, in fine, il seguente periodo: "Gli interventi aggiuntivi di competenza statale sulle zone montane sono specificatamente rivolti al contrasto degli svantaggi da insularità di cui all'articolo 119, sesto comma, della Costituzione, con prioritario riferimento all'accesso alle prestazioni essenziali nei servizi sanitari, scolastici e di trasporto".

4.4

Meloni, Giorgis, Parrini, Valente

Dopo il comma 3, aggiungere i seguenti:

          "3-bis. Al fine di promuovere e realizzare interventi infrastrutturali nei comuni delle zone montane e delle aree interne, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze è istituito un fondo, da trasferire al bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento per gli affari regionali e le autonomie, denominato «Fondo per lo sviluppo infrastrutturale delle aree interne», con una dotazione complessiva di 6.355 milioni di euro, in ragione di 485 milioni di euro per l'anno 2025, 918 milioni di euro per l'anno 2026, 930 milioni di euro per l'anno 2028, 1.400 milioni di euro per l'anno 2029, 902 milioni di euro per l'anno 2030, 1.460 milioni di euro per l'anno 2031 e 260 milioni di euro per l'anno 2032. In particolare, il Fondo è utilizzato per finanziare:

          a)  interventi ordinari e straordinari per la viabilità delle strade provinciali;

          b) interventi ordinari e straordinari per la viabilità delle strade dei comuni delle aree interne;

          c) interventi ordinari e straordinari per il contrasto del dissesto idrogeologico;

          3-ter. Gli stanziamenti del Fondo di cui al comma 7-bis sono ripartiti con decreto del Ministro per gli affari regionali di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti previa intesa con la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281.

          3-quater. L'articolo 1, comma 272, della legge 30 dicembre 2023, n. 213, è abrogato.

          3-quinquies. Agli oneri derivanti dal comma 3-bis si provvede mediante i risparmi di spesa derivanti dall'abrogazione di cui al comma 3-quater.".

     Conseguentemente, alla rubrica, aggiungere in fine le seguenti parole: "e delle aree interne".

Art. 7

7.1

Giorgis, Parrini, Meloni, Valente

Sostituire il comma 4 con il seguente:

          "4. Al fine di garantire la continuità didattica nelle istituzioni scolastiche statali situate nelle zone di montagna di cui al comma 1, una quota del fondo per il miglioramento dell'offerta formativa, pari a 10 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2025, è destinata al suddetto fine. I criteri di ripartizione delle risorse tra le istituzioni scolastiche che hanno plessi situati nelle zone di montagna e la definizione della relativa indennità di sede disagiata, al personale assunto a tempo indeterminato e determinato assegnato ad un plesso di montagna sono stabiliti in sede di rinnovo del Contratto collettivo nazionale di lavoro del personale del comparto istruzione e ricerca - Periodo 2022-2024.".         

7.2

Nicita, Meloni

Al comma 4, aggiungere in fine il seguente periodo: "Al fine di contrastare gli svantaggi derivanti dall'insularità, di cui all'articolo 119, sesto comma, della Costituzione, per le zone montane insulari, le agevolazioni fiscali dei precedenti commi sono incrementati della misura necessaria a tener conto dei costi di trasporto e dei tempi di percorribilità dai principali centri urbani delle isole, in ragione dei gravi deficit infrastrutturali esistenti"

Art. 8

8.1

Parrini, Giorgis, Meloni, Valente

Al comma 1, sostituire le parole: «trentasei mesi» con le seguenti: «sei anni».

8.2

Meloni, Giorgis, Parrini, Valente

Al comma 2, apportare le seguenti modificazioni:

          a) al primo periodo, sostituire le parole: "nell'ambito della SMI e in coerenza con la medesima, una quota non superiore al 20 per cento delle risorse del Fondo per lo sviluppo delle montagne italiane destinate agli interventi di cui all'articolo 4, comma 1, lettera b), può" con le seguenti: "è autorizzata la spesa di 20 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2025, ai cui oneri si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, per";

          b) al secondo periodo, sopprimere le parole: "adottato secondo quanto previsto dall'articolo 1, comma 595, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, nella parte in cui dispone relativamente alla quota destinata agli interventi di competenza statale e al finanziamento delle campagne istituzionali sui temi della montagna".

8.3

Giorgis, Meloni, Parrini, Valente

Dopo il comma 2, aggiungere i seguenti:

          "2-bis. Al fine di favorire la crescita sostenibile dell'attività agricola, lo sviluppo sociale ed economico e la crescita demografica nonché di contrastare il fenomeno dello spopolamento nelle aree rurali, è istituito un piano nazionale per la promozione e il sostegno dell'agricoltura e dell'attività forestale nelle zone montane e nelle aree interne, di seguito denominato «piano» finalizzato al finanziamento di seguenti interventi, dando priorità ai giovani agricoltori e alle imprese agricole a conduzione femminile:

          a) favorire l'economia agricola circolare in un'ottica di sostenibilità integrale dell'attività economica, anche attraverso attività di formazione e di informazione in favore degli operatori e dei cittadini;

          b) incentivare l'aggregazione dell'offerta agricola e la progettazione territoriale anche attraverso il sostegno e la creazione di distretti del cibo.

          2-ter. Il piano è adottato con decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, con il Ministro per la famiglia, la natalità e le pari opportunità e con il Ministro per gli affari regionali e le autonomie, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281. Con il medesimo decreto sono altresì definite le modalità per la presentazione dei progetti da parte delle amministrazioni comunali delle zone montane e delle aree interne, nonché per la selezione dei progetti medesimi.

          2-quater. All'attuazione del piano provvede l'Istituto di servizi per il mercato agricolo alimentare (ISMEA), nei limiti delle risorse di cui al comma 2-quinquies.

          2-quinquies. Per l'attuazione del piano è autorizzata la spesa di 20 milioni di euro per l'anno 2026, di 40 milioni di euro per l'anno 2027 e di 80 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2028. Le risorse erogate per il finanziamento del piano sono cumulabili con agevolazioni e contributi eventualmente già previsti dalla vigente normativa europea, nazionale o regionale. Il piano è aggiornato ogni tre anni, con decreto adottato ai sensi del comma 2-ter, sulla base delle risorse disponibili di cui al presente comma.

          2-sexies. Agli oneri di cui al comma 2-quinquies, pari a 20 milioni di euro per l'anno 2026, 40 milioni di euro per l'anno 2027 e 80 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2028 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.".

     Conseguentemente, alla rubrica, aggiungere, in fine, le seguenti parole "e misure per favorire la crescita demografica e contrastare il fenomeno dello spopolamento nelle aree rurali".

8.4

Valente, Giorgis, Parrini, Meloni

Dopo il comma 2, aggiungere i seguenti:

          «2-bis. A decorrere dal 1° gennaio 2025 e fino al 31 dicembre 2034, i residenti nelle zone oggetto della presente legge, possono dedurre dal loro reddito complessivo le tasse scolastiche di ogni genere e grado, comprese le tasse universitarie e gli abbonamenti per il trasporto pubblico locale stipulati da loro e per i componenti del proprio nucleo familiare fiscalmente a carico.         
Le deduzioni di cui al primo periodo sono pari al 100 per cento delle tasse scolastiche, universitarie e dei costi dell'abbonamento del trasporto pubblico locale.      
2-ter. Le disposizioni di cui al comma 2-bis si applicano a condizione che il contribuente mantenga la residenza nelle aree territoriali, oggetto della presente legge, per il periodo di vigenza dei benefici.
2-quater. I benefici di cui al comma 2-bis non spettano a soggetti con un reddito imponibile ai fini IRPEF superiore a 70.000 euro.        
2-quinquies. Agli oneri di cui al comma 2-bis, pari a 20 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.».

8.5

Meloni, Giorgis, Parrini, Valente

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

          «2-bis. Al fine di contrastare gli svantaggi derivanti dall'insularità, di cui all'articolo 119, sesto comma, della Costituzione, per le zone montane insulari è abolito il vincolo del dimensionamento scolastico fino al completamento dell'anno scolastico 2034-2035.».

     Conseguentemente, sostituire la rubrica con la seguente: (Promozione di servizi educativi per l'infanzia nei comuni montani, con eccezione insulare e dimensionamento scolastico).

Art. 12

12.1

Giorgis, Parrini, Meloni, Valente

Al comma 1, terzo periodo, dopo le parole: «la valorizzazione della biodiversità,» inserire le seguenti: «la valorizzazione della coltivazione dei castagneti, la salvaguardia della flora spontanea e dei prodotti del sottobosco,».

Art. 13

13.1

Parrini, Giorgis, Meloni, Valente

Al comma 2, sopprimere il secondo periodo.

13.2

Meloni, Giorgis, Parrini, Valente

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

          «3-bis. Con decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro per gli affari regionali e le autonomie, da adottare entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, è istituito presso il Consiglio per la ricerca in agricoltura e l'analisi dell'economia agraria (CREA) il Registro dei crediti di carbonio generati da progetti forestali realizzati nel territorio nazionale e impiegabili su base volontaria per compensare le emissioni in atmosfera, in coerenza con le disposizioni relative al Registro nazionale dei serbatoi di carbonio agro-forestali di cui al punto 7.4 della deliberazione del Comitato interministeriale per la programmazione economica n. 123/2002 del 19 dicembre 2002, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 68 del 22 marzo 2003. Con il medesimo decreto sono previste adeguate forme di remunerazione a favore dei comuni montani per la produzione dei servizi ecosistemici e ambientali.».  

Art. 14

14.1

Valente, Giorgis, Parrini, Meloni

Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:

          «1-bis. Al fine di contrastare e prevenire con efficacia la proliferazione di canidi derivanti dai processi di ibridizzazione del lupo, per contribuire a prevenire eventuali danni sanitari, economici ed ecologici, è istituito un fondo presso il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, con una dotazione di 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2025, 2026 e 2027, finalizzato all'adozione di provvedimenti per il contenimento di tale fenomeno.

          1-ter. Nel rispetto degli indirizzi internazionali ed europei relativi alle specie animali selvatiche i provvedimenti di cui al comma 1-bis dovranno definire:

          a) la realizzazione delle analisi molecolari da parte di laboratori qualificati e certificati che utilizzino pannelli di marcatori comparabili a quelli utilizzati da ISPRA e protocolli da esso validati;

          b) l'obbligo di istituire squadre, con operatori specificamente formati all'attivazione delle misure di gestione dei casi di problematicità dovuti a individui ibridi e/o confidenti e urbani, comprese la cattura, sterilizzazione e liberazione degli ibridi lupo-cane domestico, la gestione degli animali confidenti ed urbani e le relative procedure per interventi in emergenza. Nell'ambito di questa azione l'ISPRA elabora, con il supporto del Centro di referenza nazionale per la medicina forense veterinaria dell'Istituto zooprofilattico sperimentale del Lazio e della Toscana (IZSLT), il protocollo di monitoraggio del comportamento dei lupi confidenti ed urbani, e di intervento per la prevenzione dell'insorgenza e la gestione dei casi di problematicità dovuti ad eccessiva confidenza;

          c) le campagne di sensibilizzazione dei cittadini per il corretto controllo dei cani nelle aree di presenza del lupo.

          1-quater. L'allevamento, la detenzione, il trasporto, il commercio e la vendita di ibridi lupo-cane domestico sono vietati. Il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica può autorizzare gli enti di ricerca per progetti che necessitino la temporanea cattura e detenzione di ibridi lupo-cane domestico. Per il mancato rispetto dei divieti imposti dal presente comma si applicano le disposizioni previste dall'articolo 544-ter del codice penale.           
1-quinquies. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, sentito il Ministero della salute, il Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste e la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, sono disciplinate le modalità attuative dei provvedimenti di cui al comma 1-bis.           
1-sexies. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 1-bis, pari a 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2025, 2026 e 2027, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.         
1-septies. Al fine di assicurare indennizzi rapidi ed adeguati alle produzioni zootecniche a seguito dei danni causati da lupi, ibridi, cani randagi o inselvatichiti, è istituito, nello stato di previsione del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, il «Fondo per i risarcimenti dei danni causati da lupi, ibridi, cani randagi o inselvatichiti» sia diretti che indiretti, da destinare alle regioni, con una dotazione pari a 15 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2025. Per indennizzi rapidi si intende che le procedure amministrative per la corresponsione degli indennizzi devono concludersi, inderogabilmente, entro sessanta giorni dalla presentazione della domanda da parte dell'azienda richiedente.         
1-octies. Con decreto del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previo parere in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definiti i criteri e le modalità di ripartizione del Fondo di cui al comma 1-septies.       
1-novies. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 1-septies, pari a 15 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.         
1-decies. Al fine di prevenire danni alle produzioni zootecniche arrecati da lupi e canidi è istituito, nello stato di previsione del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, il «Fondo per la prevenzione dei danni causati da lupi e canidi», da destinare alle regioni, con una dotazione di 15 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2025.        
1-undecies. Tra le misure di prevenzione previste dal comma 1-decies rientrano anche le attività di monitoraggio, custodia, guardiania, recinzioni, assistenza tecnica, formazione e buona gestione delle greggi finalizzate ad evitare le predazioni nei territori dove sono particolarmente presenti i predatori.
1-duodecies. Con decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previo parere in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definite le tipologie di intervento, i criteri e le modalità di ripartizione del Fondo di cui al comma 1-decies.
1-terdecies. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 2-decies, pari a 15 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307."

     Conseguentemente, sostituire la rubrica con la seguente: (Parchi e aree protette in zone montane e disposizioni per il contrasto e la prevenzione della proliferazione di canidi derivanti da processi di ibridizzazione del lupo).

14.2

Giorgis, Parrini, Meloni, Valente

Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:

          «1-bis. Al fine di contrastare e prevenire con efficacia la proliferazione di canidi derivanti dai processi di ibridizzazione del lupo, per contribuire a prevenire eventuali danni sanitari, economici ed ecologici, è istituito un fondo presso il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, con una dotazione di 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2025, 2026 e 2027, finalizzato all'adozione di provvedimenti per il contenimento di tale fenomeno.      
1-ter. Nel rispetto degli indirizzi internazionali ed europei relativi alle specie animali selvatiche i provvedimenti di cui al comma 1-bis dovranno definire:

          a) la realizzazione delle analisi molecolari da parte di laboratori qualificati e certificati che utilizzino pannelli di marcatori comparabili a quelli utilizzati da ISPRA e protocolli da esso validati;

          b) l'obbligo di istituire squadre, con operatori specificamente formati all'attivazione delle misure di gestione dei casi di problematicità dovuti a individui ibridi e/o confidenti e urbani, comprese la cattura, sterilizzazione e liberazione degli ibridi lupo-cane domestico, la gestione degli animali confidenti ed urbani e le relative procedure per interventi in emergenza. Nell'ambito di questa azione l'ISPRA elabora, con il supporto del Centro di referenza nazionale per la medicina forense veterinaria dell'Istituto zooprofilattico sperimentale del Lazio e della Toscana (IZSLT), il protocollo di monitoraggio del comportamento dei lupi confidenti ed urbani, e di intervento per la prevenzione dell'insorgenza e la gestione dei casi di problematicità dovuti ad eccessiva confidenza;

          c) le campagne di sensibilizzazione dei cittadini per il corretto controllo dei cani nelle aree di presenza del lupo.

          1-quater. L'allevamento, la detenzione, il trasporto, il commercio e la vendita di ibridi lupo-cane domestico sono vietati. Il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica può autorizzare gli enti di ricerca per progetti che necessitino la temporanea cattura e detenzione di ibridi lupo-cane domestico. Per il mancato rispetto dei divieti imposti dal presente comma si applicano le disposizioni previste dall'articolo 544-ter del codice penale.           
1-quinquies. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, sentito il Ministero della salute, il Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste e la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, sono disciplinate le modalità attuative dei provvedimenti di cui al comma 1-bis.           
1-sexies. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 1-bis, pari a 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2025, 2026 e 2027, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

     Conseguentemente, sostituire la rubrica con la seguente: (Parchi e aree protette in zone montane e disposizioni per il contrasto e la prevenzione della proliferazione di canidi derivanti da processi di ibridizzazione del lupo).

14.3

Nicita

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

          "1-bis. Al fine di garantire l'operatività della Funivia di Erice e la verifica dei tempi e delle risorse previsti per la manutenzione straordinaria, il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, sentito il Presidente della Regione Siciliana, istituisce entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, un tavolo tecnico di monitoraggio la cui istruttoria viene completata entro i due mesi successivi, dandone comunicazione al Parlamento".

14.4

Nicita, Meloni

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

          "1-bis. Al fine di contrastare gli incendi nelle zone montane in Sicilia e in Sardegna, il Ministro per la protezione civile e le politiche del mare dell'Italia definisce le procedure urgenti per dotare stabilmente le regioni Sardegna e Sicilia, rispettivamente di n. 3 Canadair ciascuna.  Ai maggiori oneri derivanti dal presente comma, valutati nel limite massimo di 20 milioni di euro a decorrere dall'anno 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190."

14.5

Nicita, Meloni

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

          "1-bis. Al fine di contrastare la grave crisi idrica e l'emergenza siccità nelle zone montane del Sud e insulari, entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, è istituito un tavolo tecnico presso il Ministero per la protezione civile e le politiche del mare dell'Italia per la individuazione delle misure urgenti da adottare, d'intesa con Commissario Straordinario nazionale per l'adozione di interventi urgenti connessi al fenomeno della scarsità idrica, sentiti i Presidenti delle Regioni."

14.6

Nicita

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

          "1-bis. Al fine di contrastare la grave crisi idrica e l'emergenza siccità nelle zone montane siciliane, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, è istituito un tavolo tecnico presso il Ministero per la protezione civile e le politiche del mare dell'Italia per la individuazione delle misure urgenti da adottare, d'intesa con Commissario Straordinario nazionale per l'adozione di interventi urgenti connessi al fenomeno della scarsità idrica, sentito il Presidente della Regione."

14.7

Nicita, Meloni

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

          "1-bis. Al fine di valorizzare i beni e i siti archeologici non interamente emersi afferenti alle zone montane, il Ministro della cultura, istituisce con proprio decreto, entro sessanta giorni dalla entrata in vigore della presente legge, un tavolo tecnico, d'intesa con i presidenti delle regioni, volto alla mappatura dei siti archeologici afferenti alle zone montane finalizzata allo scavo e all'edizione.

          1-ter. Al fine di valorizzare il sito archeologico di Noto Antica, il Ministro della cultura, d'intesa con il presidente della Regione Siciliana, individua, nel decreto di cui al comma 1, le risorse necessarie e disponibili a legislazione vigente, finalizzate al proseguimento degli scavi archeologici dell'area per il triennio 2025-2027."

14.0.1

Nicita

Dopo l'articolo 14, inserire il seguente:

"Art. 14-bis

(Zone Franche Montane)

          1. Per i comuni di cui all'articolo 2, con popolazione inferiore ai 3.000 abitanti, che hanno registrato negli ultimi cinque anni una decrescita della popolazione residente, è istituita la Zona Franca Montana di cui al comma 2.

          2. Per le imprese che hanno la sede principale o una sede operativa in un comune di cui al comma 1, la regione decreta l'appartenenza a una Zona Franca Montana, sulla base dei parametri fissati dal CIPESS, definita come zona di esenzione totale dalle imposte sui redditi e di esonero dal versamento dei contributi previdenziali e assistenziali sulle retribuzioni da lavoro dipendente a carico dei datori di lavoro, con esclusione dei premi per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni e le malattie professionali.

          3. Per i comuni montani, ubicati nelle isole, e riconosciuti zone montane ai sensi dell'articolo 2, il limite della popolazione di cui al comma 1 è esteso a 5.000 abitanti.

          4. Ai maggiori oneri derivanti dal presente articolo, valutati nel limite massimo di 20 milioni di euro a decorrere dall'anno 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190."

Art. 15

15.1

Maiorino, Cataldi, Gaudiano

Sopprimere l'articolo

15.2

De Cristofaro, Magni, Cucchi

Sopprimere l'articolo.

15.3

Naturale, Maiorino, Cataldi, Gaudiano

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 15

(Misure in favore delle microimprese e piccole imprese dei piccoli comuni e delle aree interne e montane)

          1. Al fine di favorire lo sviluppo turistico e di contrastare la desertificazione commerciale e l'abbandono dei territori, per gli anni 2025 e 2026, gli enti locali possono riconoscere alle microimprese e piccole imprese commerciali ed artigiane, come definite nella Raccomandazione n. 2003/361/CE della Commissione del 6 maggio 2003, che iniziano, proseguono o trasferiscono la propria attività in un comune delle aree interne con popolazione fino a 3.000 abitanti, l'esenzione dall'imposta municipale propria per gli immobili siti nei predetti Comuni, adibiti all'esercizio dell'attività economica.

          2. Per le finalità di cui al comma 1, lo Stato, le Regioni, le Province autonome di Trento e di Bolzano e gli Enti locali possono concedere in comodato beni immobili di loro proprietà, non utilizzati per fini istituzionali, agli esercenti l'attività di commercio al dettaglio e agli artigiani di cui al medesimo comma. Il comodato ha una durata massima di dieci anni, nel corso dei quali il comodatario ha l'onere di effettuare sull'immobile, a proprie cura e spese, gli interventi di manutenzione e gli altri interventi necessari a mantenere la funzionalità dell'immobile.

          3. Per il ristoro ai comuni a fronte delle minori entrate derivanti dal comma 1, è istituito, nello stato di previsione del Ministero dell'interno, un fondo con una dotazione di 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2025 e 2026. Alla ripartizione del Fondo si provvede con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

          4. Le agevolazioni di cui al presente articolo si applicano ai sensi e nei limiti del regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «de minimis.»

          5. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2025 e 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.».

15.4

Naturale, Maiorino, Cataldi, Gaudiano

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 15

(Investimenti e incentivi a favore delle aree montane, interne e marginali)

          1. Al fine di sostenere la produzione agricola delle aree interne e marginali sul territorio nazionale, a favore delle imprese agricole con un fatturato annuo inferiore o uguale a 15.000 euro è riservato il 2% dell'ammontare annuo del Fondo di sostegno ai comuni marginali di cui all'articolo 1, comma 196, della legge 30 dicembre 2020, n. 178.

          2.Il beneficio di cui al comma 1 è destinato ad interventi di incentivazione agli investimenti delle imprese di cui al medesimo comma 1.

          3. Per le finalità di cui ai commi 1 e 2, il Fondo di cui di cui all'articolo 1, comma 196, della legge 30 dicembre 2020, n. 178 è incrementato di 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2025 e 2026 e di 20 milioni di euro per l'anno 2027. Con decreto del Presidente del consiglio dei ministri, su proposta del Ministro per gli affari europei, il sud, le politiche di coesione e il PNRR, di concerto con il Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente articolo, sono stabiliti i termini, le modalità ed i criteri di accesso alle risorse di cui al precedente periodo.

          4. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2025 e 2026 e di 20 milioni di euro per l'anno 2027, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.».

15.5

Naturale, Maiorino, Cataldi, Gaudiano

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 15

(Rifinanziamento del fondo per il rimboschimento e la tutela ambientale e idrogeologica delle aree interne e montane)

          1. Al fine di ampliare i livelli di intervento di messa in sicurezza, manutenzione del suolo e rimboschimento nei territori dei comuni a più alto rischio idrogeologico delle aree interne, attuati dalle imprese agricole e forestali, il Fondo per il rimboschimento e la tutela ambientale e idrogeologica delle aree interne di cui all'articolo 4-bis del decreto-legge 14 ottobre 2019, n. 111, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 dicembre 2019, n. 141, è incrementato di 15 milioni di euro a decorrere dall'anno 2025.

          2. Ai maggiori oneri di cui al comma 1, pari a 15 milioni di euro a decorrere dall'anno 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.».

Art. 16

16.1

Parrini, Giorgis, Meloni, Valente

Sopprimere l'articolo.

Art. 17

17.1

Meloni, Giorgis, Parrini, Valente

Sopprimere l'articolo.

Art. 18

18.1

Giorgis, Parrini, Meloni, Valente

Sopprimere l'articolo.

Art. 20

20.1

Giorgis, Meloni, Parrini, Valente

Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:

          "1-bis. È istituito, nello stato di previsione del Ministero dell'interno, un fondo con una dotazione di 200 milioni di euro a decorrere dall'anno 2026, finalizzato alla concessione di agevolazioni fiscali e contributive, nonché di contributi alle nuove imprese industriali, agricole, artigianali e dei servizi esercitate in forma individuale o collettiva che rispettino tutti i seguenti requisiti:

          a) stabiliscano e mantengano la sede legale e operativa in un comune di area interna o zona montana per un periodo non inferiore a dieci anni;

          b) conservino i posti di lavoro creati nell'ambito dell'attività avviata per almeno dieci anni;

          c) non si trovino all'atto della richiesta del beneficio in stato di liquidazione, fallimento, concordato preventivo o cessazione di attività o in ogni altra analoga situazione e che non sia in corso una procedura per la dichiarazione di tali situazioni.

          1-ter. Alle imprese di cui al comma 1-bis sono riconosciuti i seguenti benefici:

          a) esenzione totale dall'imposta sul reddito derivante dallo svolgimento dell'attività per il periodo d'imposta nel corso del quale è intrapresa la nuova attività e per il periodo d'imposta successivo, riduzione del 75 per cento dell'imposta dal terzo al quinto periodo d'imposta, riduzione del 50 per cento dell'imposta dal sesto all'ottavo periodo d'imposta, riduzione del 30 per cento dell'imposta dal nono al decimo anno;

          b) esenzione totale dall'imposta regionale sulle attività produttive per i primi cinque anni di attività e riduzione dell'imponibile al 50 per cento dal sesto al decimo anno;

          c) esonero totale, di durata quinquennale, dal versamento dei contributi previdenziali per le assunzioni regolate da contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato che comportino un effettivo incremento della base occupazionale. Tale beneficio è riconosciuto nella misura del 50 per cento per ogni esercizio successivo al quinto e fino a un massimo di ulteriori cinque anni.

          1-quater. Per le imprese esercitate da soggetti residenti nei comuni delle aree interne e delle zone montane che abbiano conseguito un diploma di laurea da non più di tre anni, per le start-up innovative di cui all'articolo 25 del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, per le PMI innovative di cui all'articolo 4 del decreto-legge 24 gennaio 2015, n. 3, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2015, n. 33, ovvero per le imprese operanti nel settore della produzione di tecnologie per le energie alternative, le agevolazioni di cui al comma 1-ter sono rimodulate secondo i seguenti criteri:

          a) l'esenzione totale dall'imposta sul reddito d'impresa di cui al comma 4-ter, lettera a), è riconosciuta per il primo quinquennio di attività. Tale beneficio è inoltre concesso, nella misura del 75 per cento per ogni esercizio successivo al quinto e fino a un massimo di ulteriori cinque anni;

          b) l'esenzione dall'imposta regionale sulle attività produttive di cui al comma 4-ter, lettera b), è riconosciuta nella misura del 50 per cento per ogni esercizio successivo al quinto e fino a un massimo di ulteriori cinque anni;

          c) l'esonero dal versamento dei contributi previdenziali di cui al comma 4-ter, lettera c), è incrementato nella misura del 75 per cento per l'assunzione di soggetti residenti nelle aree interne, montane e periferiche della medesima regione in cui l'impresa ha la sede legale e operativa, che abbiano conseguito un master o un dottorato di ricerca da non più di cinque anni.

          1-quinquies. Alle imprese aventi sede legale e operativa nei comuni delle aree interne e delle zone montane che assumano a tempo pieno e indeterminato, comportando un effettivo incremento della base occupazionale, soggetti residenti nelle aree interne, montane e periferiche della medesima regione in cui l'impresa ha la sede legale e operativa, che abbiano conseguito un diploma di laurea da non più di tre anni, sono altresì riconosciuti i seguenti contributi:

          a) un contributo annuale di euro 2.500 nel primo triennio, in caso di assunzione di soggetti che abbiano conseguito un diploma di laurea triennale da non più di due anni;

          b) un contributo annuale di euro 5.000 all'anno nel primo triennio in caso di assunzione di soggetti che abbiano conseguito un diploma di laurea magistrale o specialistica da non più di tre anni.

          1-sexies. Alle imprese che partecipano al finanziamento o al cofinanziamento di progetti educativi o di investimento in favore delle istituzioni scolastiche ed educative ubicate nelle aree interne, montane e periferiche, ovvero sostengano integralmente gli oneri della gestione delle medesime istituzioni, è riconosciuto un contributo alle spese sostenute e documentate.

          1-septies. Le agevolazioni di cui ai commi precedenti spettano nel rispetto dei limiti e delle condizioni previsti dal regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «de minimis», dal regolamento (UE) n. 1408/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «de minimis» nel settore agricolo e dal regolamento (UE) n. 717/2014 della Commissione, del 27 giugno 2014, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «de minimis» nel settore della pesca e dell'acquacoltura.

          1-octies. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio qualora si verifichino o siano in procinto di verificarsi scostamenti rispetto le previsioni di spesa di cui ai commi da 1-bis a 1-sexies.

          1-nonies. Ai maggiori oneri derivanti dai commi da 1-bis a 1-sexies, pari a 200 milioni di euro a decorrere dall'anno 2026, si provvede mediante i risparmi di spesa e le maggiori entrate derivanti dalla rimodulazione ed eliminazione dei sussidi di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221, come individuati dal Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, sentito il Ministero dell'economia e delle finanze e il Ministero delle imprese e del made in Italy, ad eccezione dei sussidi strettamente connessi al consumo di beni e servizi essenziali e con priorità per quelli che possono determinare procedure di infrazione per il contrasto con le normative europee.".

     Conseguentemente, alla rubrica, aggiungere, in fine, le seguenti parole ", nonché disposizioni in materia di agevolazioni fiscali e contributive e di contributi alle nuove imprese industriali, agricole, artigianali e dei servizi esercitate in forma individuale o collettiva".

20.2

Valente, Giorgis, Parrini

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

          «1-bis. Presso il Dipartimento per gli affari regionali e le autonomie della Presidenza del Consiglio dei ministri è istituito il Tavolo tecnico-scientifico permanente per lo sviluppo della montagna italiana, di seguito denominato «Tavolo». Senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, il Tavolo svolge le attività di supporto tecnico-scientifico nei confronti del Dipartimento per gli affari regionali e le autonomie, con l'obiettivo di elaborare politiche pubbliche volte al perseguimento delle finalità di cui all'articolo 1, anche avvalendosi della collaborazione di università e di soggetti, pubblici o privati, rappresentativi dei settori interessati o dotati di comprovata esperienza. Il Tavolo coadiuva il Dipartimento per gli affari regionali e le autonomie nella predisposizione della relazione annuale sullo stato della montagna, nonché della SMI. Alle sedute del Tavolo partecipano tre rappresentanti delle regioni, un rappresentante dell'Associazione nazionale dei comuni italiani (ANCI), un rappresentante dell'Unione delle province d'Italia (UPI) e un rappresentante dell'Unione nazionale comuni, comunità, enti montani (UNCEM), designati dalla Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281.»