Legislatura 19ª - 1ª Commissione permanente - Resoconto sommario n. 364 del 24/07/2025

IN SEDE REFERENTE

(1541) DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - MALAN e GASPARRI.- Modifiche all'articolo 9 dello Statuto della Regione siciliana, di cui al regio decreto legislativo 15 maggio 1946, n. 455, convertito in legge costituzionale dalla legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 2, in materia di incompatibilità tra la carica di assessore regionale e l'ufficio di deputato regionale

(Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta pomeridiana del 22 luglio.

Prosegue la discussione generale

Il senatore CATALDI (M5S) reputa opportuno che la modifica allo Statuto della Regione siciliana recata dal disegno di legge in commento acquisti efficacia dalla prossima legislatura regionale, per ragioni di certezza delle posizioni giuridiche.

Altresì, fa presente come - paradossalmente - per una regione a statuto speciale la previsione della supplenza del consigliere regionale nominato assessore richieda un intervento con legge costituzionale, mentre, per una regione ad autonomia ordinaria, risulti sufficiente una modifica statutaria.

Non essendovi ulteriori richieste di intervento, il PRESIDENTE dichiara conclusa la discussione generale e ricorda che il termine per la presentazione di emendamenti e ordini del giorno è fissato alle ore 18 di oggi.

La relatrice TERNULLO (FI-BP-PPE) interviene in replica, segnalando come l'esame degli emendamenti potrà rappresentare l'occasione per apportare eventuali miglioramenti; in ogni caso, l'entrata in vigore del provvedimento nella legislatura regionale in corso non comprometterebbe alcuna posizione giuridica, fermo restando che la modifica recata dal disegno di legge costituzionale in esame dovrà trovare attuazione attraverso una legge regionale apposita.

Il ministro CALDEROLI interviene in replica, ricordando come la modifica dello Statuto della Regione siciliana richieda l'adozione di una legge costituzionale. Successivamente, le concrete modalità attuative della modifica richiederanno una legge statutaria approvata dall'Assemblea regionale a maggioranza assoluta.

Tenuto conto poi dei tempi tecnici per l'entrata in vigore del disegno di legge costituzionale in esame e per l'adozione della successiva legge regionale di attuazione, nonché della tempistica delle elezioni regionali siciliane, è molto probabile che la modifica produrrà effetti dalla prossima legislatura regionale.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

(1054-B) Disposizioni per il riconoscimento e la promozione delle zone montane, approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati

(Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta antimeridiana del 23 luglio.

Il senatore CATALDI (M5S) interviene in discussione generale, per segnalare come il provvedimento rechi una norma relativa alle province di confine interamente montane, ma non si concentri sui 140 comuni delle province del Centro Italia colpite dagli eventi sismici.

Ritiene poi che le risorse finanziarie stanziate siano insufficienti, costringendo il Governo ad applicare un criterio restrittivo nella distribuzione dei fondi, per cui solo una platea ristretta di comuni ne sarà beneficiata.

Auspica quindi che - attraverso un ordine del giorno - il Governo si impegni a reperire maggiori risorse in un prossimo provvedimento.

Con riguardo alle aree interne, andrebbero individuate misure per favorirne la vocazione turistica, per esempio incentivando la pratica degli sport invernali.

Da ultimo, reputa opportuna una riflessione sull'articolo 15, introdotto dalla Camera dei deputati, riguardante l'attività venatoria nei valichi montani, in quanto l'esercizio di tale pratica va bilanciato con il rispetto di altri diritti, come la tutela delle persone impegnate in percorsi escursionistici.

La senatrice VALENTE (PD-IDP) ricorda come il proprio gruppo abbia espresso, in sede di esame in prima lettura in Senato, un voto di astensione, auspicando l'accoglimento, alla Camera, di proposte volte a migliorare il disegno di legge.

Purtroppo, nel corso dell'esame presso l'altro ramo del Parlamento, le proposte emendative del gruppo del Pd sono state sistematicamente respinte, con la conseguenza di non risolvere le criticità presenti nel testo. Tra queste, ricorda la previsione di criteri molto stringenti - ma nel contempo lacunosi - per la definizione dei comuni montani, col rischio di penalizzare molte realtà locali.

Un ulteriore elemento di criticità è rappresentato dalle conseguenze dei tagli continui degli ultimi anni alla spesa per l'istruzione e per la sanità, ossia due settori che - ove valorizzati - possono fare la differenza in termini di qualità della vita nei piccoli comuni di montagna.

Altresì, servirebbero interventi per la digitalizzazione e per favorire le reti di aggregazione tra piccoli comuni.

In conclusione, preannuncia fin d'ora il voto contrario del proprio gruppo su un provvedimento che rischia di deludere le aspettative dei potenziali beneficiari.

Non essendovi ulteriori richieste di intervento, il PRESIDENTE dichiara conclusa la discussione generale, ricordando che il termine per la presentazione di ordini del giorno ed emendamenti è fissato alle ore 15 di lunedì 28 luglio.

Il ministro CALDEROLI interviene in replica, per rammentare come la definizione delle province interamente montane discenda dalla legge n. 56 del 2014 (cd. "legge Delrio") ed abbia trovato applicazione per tutti i comuni inseriti in tali realtà.

In merito ai comuni parzialmente montani, ricorda la discussione su tale argomento svoltasi sia in Senato che alla Camera, ribadendo la necessità di un riordino basato sui parametri dell'altitudine e della pendenza, onde evitare che - in un Paese con un 35 per cento di territori montani - siano classificati come montani il 55 per cento dei comuni.

Fa poi presente che - alla Camera - con l'approvazione di un emendamento della Lega a prima firma dell'onorevole Molinari, è stato previsto che le quote del Fondo per lo sviluppo della montagna italiana (FOSMIT) di pertinenza regionale possano essere destinate dalle regioni anche in favore di aree parzialmente montane.

Con riguardo all'articolo 15 del disegno di legge, ricorda che una pronuncia della Corte costituzionale ha stabilito - in conformità ad una direttiva europea - il divieto della caccia dell'avio-fauna migratoria nei valichi montani. A seguito di tale pronuncia, il Dipartimento per gli affari regionali aveva classificato tutti i valichi montani come aree con divieto di prelievo venatorio. L'articolo introdotto dalla Camera è funzionale a chiarire la situazione, ripristinando la corretta interpretazione.

Con riferimento ai rilievi sollevati dalla senatrice Valente, evidenzia come l'esame in sede referente alla Camera si sia tenuto nella Commissione bilancio e molti emendamenti nel merito positivi, ma con criticità di ordine finanziario, siano stati respinti.

Per quanto attiene alla critica sulla carenza di risorse, osserva come 200 milioni di euro possano essere insufficienti, ma rappresentino una cifra più alta rispetto al passato e richiedano una corretta allocazione, onde evitare la dispersione delle risorse in tanti piccoli interventi privi di carattere strutturale.

Infine, sottolinea l'importanza delle misure in materia di sanità e istruzione sia a livello di ampliamento della platea dei beneficiari delle indennità e dei punteggi aggiuntivi sia per il sostegno all'acquisto o alla locazione della casa di abitazione.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.