Legislatura 19ª - 1ª Commissione permanente - Resoconto sommario n. 364 del 24/07/2025
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ORDINE DEL GIORNO ED EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE
N. 1184
G/1184/3/1 (già em. 10.0.25)
Il Senato,
in sede di esame dell'AS 1184, recante disposizioni in materia di semplificazione e la digitalizzazione dei procedimenti in materia di attività economiche e di servizi a favore dei cittadini e delle imprese;
premesso che
l'attuale normativa prevede che gli autobus possano essere utilizzati in servizio di linea o in servizio da noleggio;
per destinare un veicolo adibito a servizio di linea al servizio da noleggio, e viceversa, le aziende che svolgono tali servizi sono tenute ad effettuare numerosi passaggi burocratici spesso incompatibili con le esigenze e le tempistiche del mercato;
inoltre, come previsto dall'art. 82, comma 6 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (c.d. Codice della Strada), tale modifica può essere concessa solamente in via eccezionale, previa autorizzazione dell'ufficio competente del Dipartimento per i trasporti terrestri e secondo direttive stabilite dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti con proprio decreto;
già la sentenza della Corte costituzionale n. 135 del 1997 aveva avuto modo di chiarire che il rilascio dell'autorizzazione ad impiegare gli autobus destinati a servizio di noleggio anche per servizio di linea, e viceversa, debba basarsi esclusivamente su una valutazione relativa ai criteri di ordine tecnico riguardanti la sicurezza dei trasporti;
il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ha già da tempo specificato (cfr. art. 4 del decreto ministeriale 23 dicembre 2003) che i veicoli di classe III e B immatricolati in servizio di noleggio non necessitano dell'autorizzazione di cui all'articolo 82, comma 6 del Codice per essere impiegati in servizi di linea, dal momento che le caratteristiche tecniche dei mezzi sono tali da consentire senza alcuna limitazione la destinazione e l'uso dell'autobus all'una o all'altra tipologia di servizio, essendo sufficiente la mera autorizzazione dell'ente concedente la linea ai fini dell'impiego di tali veicoli per il servizio di linea;
è necessario, quindi, semplificare e snellire le procedure che consentono alle imprese di utilizzare i propri mezzi per entrambi i servizi, garantendo altresì le idoneità dei mezzi,
impegna il Governo
a prevedere, in linea con quanto previsto dalla giurisprudenza e dal citato decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, che gli autobus di classe III e classe B possano essere sempre utilizzati sia per i servizi di linea che di noleggio, senza necessità della citata autorizzazione di cui all'art. 82, comma 6 del d.lgs. n. 285/1992, nel caso in cui l'impresa di trasporto sia in possesso del titolo per lo svolgimento dell'attività per la quale si intende impiegare il veicolo;
a specificare che gli autobus destinati a servizi di linea non soggetti ad obblighi di servizio pubblico ed in possesso di autorizzazioni concesse a livello nazionale, regionale o locale possano essere sempre utilizzati per il servizio di noleggio da rimessa ai sensi dell'art. 82, commi 6 e 6-bis del d.lgs. n. 285/1992.
Art. 9
9.0.2 (testo 2)
Romeo, Spelgatti, Pirovano, Tosato
Dopo l'articolo, inserire il seguente:
«Art. 9-bis.
(Modifica alla legge 15 aprile 1886, n. 3818, in materia di Società di mutuo soccorso)
1. All'articolo 2 della legge 15 aprile 1886, n. 3818, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) dopo il primo comma è inserito il seguente: "Le Società di mutuo soccorso possono altresì cooperare all'educazione dei soci e delle loro famiglie, fornire aiuto ai soci per l'acquisto di attrezzature, esercitare altri uffici propri delle istituzioni di previdenza economica ed erogare annualmente, a titolo di una tantum, contributi a favore di soggetti ed enti che versano in una situazione di grave disagio morale ed economico, di enti di ricerca e di popolazioni colpite da calamità naturali. Nei casi di cui al precedente periodo il bilancio societario deve specificare la spesa e il modo per farvi fronte.".
b) il terzo comma è sostituito dal seguente: "Salvi i casi previsti da disposizioni di leggi speciali, compreso quello relativo alla istituzione e gestione dei fondi sanitari integrativi, le attività di cui alla presente legge sono svolte dalle Società nei limiti delle proprie disponibilità finanziarie e patrimoniali. Eccettuate le spese amministrative, il denaro sociale non può essere erogato per finalità diverse da quelle indicate nella presente legge.".».
Art. 10
10.0.600/2
All'emendamento 10.0.600, capoverso "Art. 10-bis", sostituire il comma 1 con il seguente:
«1. All'articolo 243, comma 3, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 dopo le parole: "e in esercizio in loco" aggiungere le seguenti: "o in aree immediatamente adiacenti"».
10.0.600/4
All'emendamento 10.0.600, capoverso «Art. 10-bis», sopprimere il comma 2.
10.0.600/5
All'emendamento 10.0.600, capoverso «Art. 10-bis», sopprimere il comma 2.
10.0.600
Il Relatore
Dopo l'articolo, inserire il seguente:
«Art. 10-bis.
(Misure di semplificazione in materia ambientale)
1. All'articolo 243, comma 3, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 le parole: "e in esercizio in loco" sono soppresse.
2. Al punto 6 dell'allegato IV alla parte seconda del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, la lettera a) è sostituita con la seguente: «a) fabbricazione e trattamento di prodotti la cui composizione è costituita almeno per il 50% da elastomeri con almeno 25.000 tonnellate/anno di materie prime lavorate a base di elastomeri.».