Legislatura 19ª - 1ª Commissione permanente - Resoconto sommario n. 364 del 24/07/2025
Azioni disponibili
1ª Commissione permanente
(AFFARI COSTITUZIONALI, AFFARI DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO E DELL'INTERNO, ORDINAMENTO GENERALE DELLO STATO E DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE, EDITORIA, DIGITALIZZAZIONE)
GIOVEDÌ 24 LUGLIO 2025
364ª Seduta
Presidenza del Presidente
Interviene il ministro per gli affari regionali e le autonomie Calderoli.
La seduta inizia alle ore 8,35.
IN SEDE REFERENTE
(1541) DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - MALAN e GASPARRI.- Modifiche all'articolo 9 dello Statuto della Regione siciliana, di cui al regio decreto legislativo 15 maggio 1946, n. 455, convertito in legge costituzionale dalla legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 2, in materia di incompatibilità tra la carica di assessore regionale e l'ufficio di deputato regionale
(Seguito dell'esame e rinvio)
Prosegue l'esame, sospeso nella seduta pomeridiana del 22 luglio.
Prosegue la discussione generale
Il senatore CATALDI (M5S) reputa opportuno che la modifica allo Statuto della Regione siciliana recata dal disegno di legge in commento acquisti efficacia dalla prossima legislatura regionale, per ragioni di certezza delle posizioni giuridiche.
Altresì, fa presente come - paradossalmente - per una regione a statuto speciale la previsione della supplenza del consigliere regionale nominato assessore richieda un intervento con legge costituzionale, mentre, per una regione ad autonomia ordinaria, risulti sufficiente una modifica statutaria.
Non essendovi ulteriori richieste di intervento, il PRESIDENTE dichiara conclusa la discussione generale e ricorda che il termine per la presentazione di emendamenti e ordini del giorno è fissato alle ore 18 di oggi.
La relatrice TERNULLO (FI-BP-PPE) interviene in replica, segnalando come l'esame degli emendamenti potrà rappresentare l'occasione per apportare eventuali miglioramenti; in ogni caso, l'entrata in vigore del provvedimento nella legislatura regionale in corso non comprometterebbe alcuna posizione giuridica, fermo restando che la modifica recata dal disegno di legge costituzionale in esame dovrà trovare attuazione attraverso una legge regionale apposita.
Il ministro CALDEROLI interviene in replica, ricordando come la modifica dello Statuto della Regione siciliana richieda l'adozione di una legge costituzionale. Successivamente, le concrete modalità attuative della modifica richiederanno una legge statutaria approvata dall'Assemblea regionale a maggioranza assoluta.
Tenuto conto poi dei tempi tecnici per l'entrata in vigore del disegno di legge costituzionale in esame e per l'adozione della successiva legge regionale di attuazione, nonché della tempistica delle elezioni regionali siciliane, è molto probabile che la modifica produrrà effetti dalla prossima legislatura regionale.
Il seguito dell'esame è quindi rinviato.
(1054-B) Disposizioni per il riconoscimento e la promozione delle zone montane, approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati
(Seguito dell'esame e rinvio)
Prosegue l'esame, sospeso nella seduta antimeridiana del 23 luglio.
Il senatore CATALDI (M5S) interviene in discussione generale, per segnalare come il provvedimento rechi una norma relativa alle province di confine interamente montane, ma non si concentri sui 140 comuni delle province del Centro Italia colpite dagli eventi sismici.
Ritiene poi che le risorse finanziarie stanziate siano insufficienti, costringendo il Governo ad applicare un criterio restrittivo nella distribuzione dei fondi, per cui solo una platea ristretta di comuni ne sarà beneficiata.
Auspica quindi che - attraverso un ordine del giorno - il Governo si impegni a reperire maggiori risorse in un prossimo provvedimento.
Con riguardo alle aree interne, andrebbero individuate misure per favorirne la vocazione turistica, per esempio incentivando la pratica degli sport invernali.
Da ultimo, reputa opportuna una riflessione sull'articolo 15, introdotto dalla Camera dei deputati, riguardante l'attività venatoria nei valichi montani, in quanto l'esercizio di tale pratica va bilanciato con il rispetto di altri diritti, come la tutela delle persone impegnate in percorsi escursionistici.
La senatrice VALENTE (PD-IDP) ricorda come il proprio gruppo abbia espresso, in sede di esame in prima lettura in Senato, un voto di astensione, auspicando l'accoglimento, alla Camera, di proposte volte a migliorare il disegno di legge.
Purtroppo, nel corso dell'esame presso l'altro ramo del Parlamento, le proposte emendative del gruppo del Pd sono state sistematicamente respinte, con la conseguenza di non risolvere le criticità presenti nel testo. Tra queste, ricorda la previsione di criteri molto stringenti - ma nel contempo lacunosi - per la definizione dei comuni montani, col rischio di penalizzare molte realtà locali.
Un ulteriore elemento di criticità è rappresentato dalle conseguenze dei tagli continui degli ultimi anni alla spesa per l'istruzione e per la sanità, ossia due settori che - ove valorizzati - possono fare la differenza in termini di qualità della vita nei piccoli comuni di montagna.
Altresì, servirebbero interventi per la digitalizzazione e per favorire le reti di aggregazione tra piccoli comuni.
In conclusione, preannuncia fin d'ora il voto contrario del proprio gruppo su un provvedimento che rischia di deludere le aspettative dei potenziali beneficiari.
Non essendovi ulteriori richieste di intervento, il PRESIDENTE dichiara conclusa la discussione generale, ricordando che il termine per la presentazione di ordini del giorno ed emendamenti è fissato alle ore 15 di lunedì 28 luglio.
Il ministro CALDEROLI interviene in replica, per rammentare come la definizione delle province interamente montane discenda dalla legge n. 56 del 2014 (cd. "legge Delrio") ed abbia trovato applicazione per tutti i comuni inseriti in tali realtà.
In merito ai comuni parzialmente montani, ricorda la discussione su tale argomento svoltasi sia in Senato che alla Camera, ribadendo la necessità di un riordino basato sui parametri dell'altitudine e della pendenza, onde evitare che - in un Paese con un 35 per cento di territori montani - siano classificati come montani il 55 per cento dei comuni.
Fa poi presente che - alla Camera - con l'approvazione di un emendamento della Lega a prima firma dell'onorevole Molinari, è stato previsto che le quote del Fondo per lo sviluppo della montagna italiana (FOSMIT) di pertinenza regionale possano essere destinate dalle regioni anche in favore di aree parzialmente montane.
Con riguardo all'articolo 15 del disegno di legge, ricorda che una pronuncia della Corte costituzionale ha stabilito - in conformità ad una direttiva europea - il divieto della caccia dell'avio-fauna migratoria nei valichi montani. A seguito di tale pronuncia, il Dipartimento per gli affari regionali aveva classificato tutti i valichi montani come aree con divieto di prelievo venatorio. L'articolo introdotto dalla Camera è funzionale a chiarire la situazione, ripristinando la corretta interpretazione.
Con riferimento ai rilievi sollevati dalla senatrice Valente, evidenzia come l'esame in sede referente alla Camera si sia tenuto nella Commissione bilancio e molti emendamenti nel merito positivi, ma con criticità di ordine finanziario, siano stati respinti.
Per quanto attiene alla critica sulla carenza di risorse, osserva come 200 milioni di euro possano essere insufficienti, ma rappresentino una cifra più alta rispetto al passato e richiedano una corretta allocazione, onde evitare la dispersione delle risorse in tanti piccoli interventi privi di carattere strutturale.
Infine, sottolinea l'importanza delle misure in materia di sanità e istruzione sia a livello di ampliamento della platea dei beneficiari delle indennità e dei punteggi aggiuntivi sia per il sostegno all'acquisto o alla locazione della casa di abitazione.
Il seguito dell'esame è quindi rinviato.
IN SEDE CONSULTIVA
(1594) Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 17 giugno 2025, n. 84, recante disposizioni urgenti in materia fiscale, approvato dalla Camera dei deputati
(Parere alla 6ª Commissione. Esame. Parere non ostativo)
Il presidente BALBONI (FdI), in sostituzione del relatore Tosato, illustra il provvedimento in titolo, proponendo, per quanto di competenza, l'approvazione di un parere non ostativo (pubblicato in allegato).
Il senatore CATALDI (M5S) annuncia il voto contrario, stigmatizzando il mancato rispetto, da parte del Governo, delle promesse fatte in campagna elettorale sulla riduzione della pressione fiscale.
Si sofferma poi su elementi di criticità quali la mancata razionalizzazione delle scadenze connesse agli adempimenti tributari e l'assenza di una strategia di recupero dell'evasione fiscale e di contrasto alla corruzione.
Da ultimo, richiama l'esigenza pressante di interventi nell'ottica dell'equità fiscale.
Non essendovi ulteriori richieste di intervento, verificata la presenza del prescritto numero di senatori, la Commissione approva la proposta di parere avanzata dal relatore.
IN SEDE REFERENTE
(1184) Disposizioni per la semplificazione e la digitalizzazione dei procedimenti in materia di attività economiche e di servizi a favore dei cittadini e delle imprese
(Seguito dell'esame e rinvio)
Prosegue l'esame, sospeso nella seduta antimeridiana del 23 luglio.
Il PRESIDENTE comunica che, alla scadenza, sono stati presentati 5 subemendamenti, riferiti all'emendamento 10.0.600 del relatore, pubblicati in allegato.
Avverte inoltre che l'emendamento 10.0.25 è stato ritirato e trasformato nell'ordine del giorno G/1184/3/1, pubblicato in allegato, e che è stata presentata una riformulazione dell'emendamento 9.0.2, (9.0.2 testo 2), anch'essa pubblicata in allegato.
Il seguito dell'esame è quindi rinviato.
La seduta termina alle ore 9,30.
PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE
SUL DISEGNO DI LEGGE N. 1594
La Commissione, esaminato il disegno di legge in titolo e rilevato che:
per quanto attiene alla sussistenza dei presupposti straordinari di necessità e di urgenza, questi sono individuati nell'esigenza di prevedere misure per esigenze fiscali indifferibili, in considerazione dell'incidenza di tali disposizioni sull'esercizio in corso e sull'esercizio 2024;
relativamente al riparto di competenze legislative costituzionalmente definito, le disposizioni del decreto-legge sono riconducibili alla materia del sistema tributario e contabile dello Stato, rientrante nella potestà legislativa esclusiva statale, ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera e), della Costituzione,
esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo.
ORDINE DEL GIORNO ED EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE
N. 1184
G/1184/3/1 (già em. 10.0.25)
Il Senato,
in sede di esame dell'AS 1184, recante disposizioni in materia di semplificazione e la digitalizzazione dei procedimenti in materia di attività economiche e di servizi a favore dei cittadini e delle imprese;
premesso che
l'attuale normativa prevede che gli autobus possano essere utilizzati in servizio di linea o in servizio da noleggio;
per destinare un veicolo adibito a servizio di linea al servizio da noleggio, e viceversa, le aziende che svolgono tali servizi sono tenute ad effettuare numerosi passaggi burocratici spesso incompatibili con le esigenze e le tempistiche del mercato;
inoltre, come previsto dall'art. 82, comma 6 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (c.d. Codice della Strada), tale modifica può essere concessa solamente in via eccezionale, previa autorizzazione dell'ufficio competente del Dipartimento per i trasporti terrestri e secondo direttive stabilite dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti con proprio decreto;
già la sentenza della Corte costituzionale n. 135 del 1997 aveva avuto modo di chiarire che il rilascio dell'autorizzazione ad impiegare gli autobus destinati a servizio di noleggio anche per servizio di linea, e viceversa, debba basarsi esclusivamente su una valutazione relativa ai criteri di ordine tecnico riguardanti la sicurezza dei trasporti;
il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ha già da tempo specificato (cfr. art. 4 del decreto ministeriale 23 dicembre 2003) che i veicoli di classe III e B immatricolati in servizio di noleggio non necessitano dell'autorizzazione di cui all'articolo 82, comma 6 del Codice per essere impiegati in servizi di linea, dal momento che le caratteristiche tecniche dei mezzi sono tali da consentire senza alcuna limitazione la destinazione e l'uso dell'autobus all'una o all'altra tipologia di servizio, essendo sufficiente la mera autorizzazione dell'ente concedente la linea ai fini dell'impiego di tali veicoli per il servizio di linea;
è necessario, quindi, semplificare e snellire le procedure che consentono alle imprese di utilizzare i propri mezzi per entrambi i servizi, garantendo altresì le idoneità dei mezzi,
impegna il Governo
a prevedere, in linea con quanto previsto dalla giurisprudenza e dal citato decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, che gli autobus di classe III e classe B possano essere sempre utilizzati sia per i servizi di linea che di noleggio, senza necessità della citata autorizzazione di cui all'art. 82, comma 6 del d.lgs. n. 285/1992, nel caso in cui l'impresa di trasporto sia in possesso del titolo per lo svolgimento dell'attività per la quale si intende impiegare il veicolo;
a specificare che gli autobus destinati a servizi di linea non soggetti ad obblighi di servizio pubblico ed in possesso di autorizzazioni concesse a livello nazionale, regionale o locale possano essere sempre utilizzati per il servizio di noleggio da rimessa ai sensi dell'art. 82, commi 6 e 6-bis del d.lgs. n. 285/1992.
Art. 9
9.0.2 (testo 2)
Romeo, Spelgatti, Pirovano, Tosato
Dopo l'articolo, inserire il seguente:
«Art. 9-bis.
(Modifica alla legge 15 aprile 1886, n. 3818, in materia di Società di mutuo soccorso)
1. All'articolo 2 della legge 15 aprile 1886, n. 3818, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) dopo il primo comma è inserito il seguente: "Le Società di mutuo soccorso possono altresì cooperare all'educazione dei soci e delle loro famiglie, fornire aiuto ai soci per l'acquisto di attrezzature, esercitare altri uffici propri delle istituzioni di previdenza economica ed erogare annualmente, a titolo di una tantum, contributi a favore di soggetti ed enti che versano in una situazione di grave disagio morale ed economico, di enti di ricerca e di popolazioni colpite da calamità naturali. Nei casi di cui al precedente periodo il bilancio societario deve specificare la spesa e il modo per farvi fronte.".
b) il terzo comma è sostituito dal seguente: "Salvi i casi previsti da disposizioni di leggi speciali, compreso quello relativo alla istituzione e gestione dei fondi sanitari integrativi, le attività di cui alla presente legge sono svolte dalle Società nei limiti delle proprie disponibilità finanziarie e patrimoniali. Eccettuate le spese amministrative, il denaro sociale non può essere erogato per finalità diverse da quelle indicate nella presente legge.".».
Art. 10
10.0.600/2
All'emendamento 10.0.600, capoverso "Art. 10-bis", sostituire il comma 1 con il seguente:
«1. All'articolo 243, comma 3, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 dopo le parole: "e in esercizio in loco" aggiungere le seguenti: "o in aree immediatamente adiacenti"».
10.0.600/4
All'emendamento 10.0.600, capoverso «Art. 10-bis», sopprimere il comma 2.
10.0.600/5
All'emendamento 10.0.600, capoverso «Art. 10-bis», sopprimere il comma 2.
10.0.600
Il Relatore
Dopo l'articolo, inserire il seguente:
«Art. 10-bis.
(Misure di semplificazione in materia ambientale)
1. All'articolo 243, comma 3, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 le parole: "e in esercizio in loco" sono soppresse.
2. Al punto 6 dell'allegato IV alla parte seconda del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, la lettera a) è sostituita con la seguente: «a) fabbricazione e trattamento di prodotti la cui composizione è costituita almeno per il 50% da elastomeri con almeno 25.000 tonnellate/anno di materie prime lavorate a base di elastomeri.».