Legislatura 19ª - 1ª Commissione permanente - Resoconto sommario n. 363 del 23/07/2025

(125) Maria Domenica CASTELLONE e altri. - Disciplina dell'attività di relazioni istituzionali per la rappresentanza di interessi

(Discussione e rinvio)

Il presidente BALBONI (FdI), in qualità di relatore, illustra il disegno di legge in titolo, che si compone di 11 articoli.

L'articolo 1 reca l'oggetto e le finalità del provvedimento, prevedendo che la presente legge disciplini l'attività di relazioni istituzionali per la rappresentanza di interessi, intesa come attività concorrente alla formazione delle decisioni pubbliche, svolta dai rappresentanti di interessi particolari nell'osservanza della normativa vigente, nel rispetto dell'autonomia delle istituzioni e con obbligo di lealtà verso di esse.
L'articolo 2 reca una serie di definizioni normative.

L'articolo 3 prevede una serie di esclusioni dall'ambito applicativo della presente legge.

L'articolo 4 dispone l'istituzione, presso l'Autorità garante della concorrenza e del mercato, del Registro per la trasparenza dell'attività di relazione per la rappresentanza di interessi, tenuto in forma digitale, a cui sono tenuti ad iscriversi i soggetti che intendono svolgere l'attività di relazioni istituzionali per la rappresentanza di interessi.

Sono espressamente indicati una serie di soggetti ai quali è inibita l'iscrizione al Registro e l'esercizio di attività di relazioni istituzionali per la rappresentanza di interessi.

L'articolo 5 prevede che ciascun rappresentante di interessi inserisca nel Registro e aggiorni l'agenda dei propri incontri con i decisori pubblici.

L'articolo 6 stabilisce che - all'atto dell'iscrizione nel Registro - il rappresentante di interessi assuma l'impegno a rispettare il codice deontologico (adottato dal Comitato di sorveglianza di cui all'articolo 7) nel quale sono stabilite le modalità di comportamento cui devono attenersi coloro che svolgono l'attività di relazioni istituzionali per la rappresentanza di interessi.

L'articolo 7 prevede l'istituzione, presso l'Autorità garante della concorrenza e del mercato, del Comitato di sorveglianza sulla trasparenza dei processi decisionali pubblici, formato da tre componenti che rimangono in carica per cinque anni non immediatamente rinnovabili, preposto allo svolgimento di funzioni di controllo volte ad assicurare la trasparenza dei processi decisionali pubblici e del rapporto tra portatori di interessi, rappresentanti di interessi e decisori pubblici.

L'articolo 8 disciplina gli obblighi degli iscritti nel Registro, oltre alle cause di esclusione e alle incompatibilità. Tra l'altro, si prevede che i rappresentanti di interessi non possano corrispondere, a titolo di liberalità, alcuna somma di denaro o altre rilevanti utilità a rappresentanti del Governo, né ai partiti, movimenti e gruppi politici o a loro esponenti.

L'articolo 9 reca la disciplina della procedura di consultazione, stabilendo che ciascun decisore pubblico che intenda proporre o adottare un atto normativo o regolatorio di carattere generale possa indire una procedura di consultazione.

L'articolo 10 reca l'apparato sanzionatorio, in caso di violazione degli obblighi previsti dalla legge.

Infine, l'articolo 11 reca la clausola di invarianza finanziaria, oltre alla previsione per cui le regioni e le province autonome adeguano i rispettivi ordinamenti alle norme fondamentali contenute nella presente legge entro sei mesi dalla relativa entrata in vigore. Da ultimo, si prevede che la legge entri in vigore il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

Fa poi presente che il disegno di legge n. 125 è iscritto nel calendario dell'Assemblea nella settimana dal 30 settembre al 2 ottobre prossimi.

Tuttavia, presso la Commissione Affari costituzionali della Camera dei deputati è in corso l'esame di disegni di legge aventi oggetto identico o strettamente connesso a quello appena illustrato e il relativo iter risulta in una fase più avanzata.

Pertanto, propone di sospendere la discussione dell'Atto Senato n. 125, che potrà essere ripresa una volta che sarà trasmesso il disegno di legge attualmente all'esame della Camera dei deputati.

La Commissione conviene.

Il seguito della discussione è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 14,35.