Legislatura 19ª - 1ª Commissione permanente - Resoconto sommario n. 363 del 23/07/2025

1ª Commissione permanente

(AFFARI COSTITUZIONALI, AFFARI DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO E DELL'INTERNO, ORDINAMENTO GENERALE DELLO STATO E DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE, EDITORIA, DIGITALIZZAZIONE)

MERCOLEDÌ 23 LUGLIO 2025

363ª Seduta (pomeridiana)

Presidenza del Presidente

BALBONI

Interviene il sottosegretario di Stato per l'interno Wanda Ferro.

La seduta inizia alle ore 14,05.

IN SEDE CONSULTIVA

(1301) Giusy VERSACE. - Disposizioni per agevolare la pratica sportiva amatoriale delle persone con disabilità

(Parere alle Commissioni 7a e 10a riunite. Esame. Parere non ostativo con osservazioni)

Il relatore TOSATO (LSP-PSd'Az) illustra il disegno di legge in titolo, il cui esame è stato rimesso alla sede plenaria dalla Sottocommissione per i pareri, proponendo di esprimere, per quanto di competenza, un parere non ostativo con una osservazione, pubblicato in allegato.

Il senatore CATALDI (M5S) annuncia il voto di astensione del proprio Gruppo, sottolineando il timore che il provvedimento si riduca ad una dichiarazione di principio, non supportata da un adeguato stanziamento di risorse finanziarie.

Verificata la presenza del prescritto numero di senatori, la Commissione approva la proposta di parere avanzata dal relatore.

(1357) MARTI e altri. - Adozione del Piano triennale di prevenzione e promozione della salute nelle scuole nonché istituzione della Giornata nazionale della prevenzione e della promozione della salute e dei corretti stili di vita in memoria di Umberto Veronesi

(Parere alle Commissioni 7a e 10a riunite. Esame. Parere non ostativo con osservazioni)

Il relatore TOSATO (LSP-PSd'Az) illustra il disegno di legge in titolo, il cui esame è stato rimesso in sede plenaria dalla Sottocommissione per i pareri, proponendo di esprimere, per quanto di competenza, parere non ostativo con una osservazione, pubblicato in allegato.

Il senatore CATALDI (M5S) annuncia il voto di astensione del proprio Gruppo, evidenziando la mancata previsione della prevenzione odontoiatrica e l'insufficienza della dotazione finanziaria.

Inoltre, ravvisa la contraddizione tra la proposta in esame e la decisione della maggioranza e del Governo di posticipare l'entrata in vigore della sugar tax.

Verificata la presenza del prescritto numero di senatori, la Commissione approva la proposta di parere avanzata dal relatore.

(1591) Modifiche alla legge 9 agosto 2023, n. 111, recante delega al Governo per la riforma fiscale, approvato dalla Camera dei deputati

(Parere alla 6ª Commissione. Esame. Parere non ostativo)

Il relatore TOSATO (LSP-PSd'Az) illustra il disegno di legge in titolo, il cui esame è stato rimesso alla sede plenaria dalla Sottocommissione per i pareri, proponendo di esprimere, per quanto di competenza, un parere non ostativo.

Il senatore CATALDI (M5S) annuncia il voto contrario, in quanto la riforma del sistema fiscale risponde ad attese legate a promesse formulate nel corso della campagna elettorale.

Le proroghe ivi previste - in certi casi anche al 2028, ossia alla prossima legislatura - sono sintomatiche del tentativo di mantenere strumentalmente vive alcune aspettative. Invece, la maggioranza e il Governo dovrebbero sciogliere l'equivoco, chiarendo se le promesse fatte possono essere effettivamente mantenute o meno.

Da ultimo, lamenta la mancata razionalizzazione delle scadenze fiscali.

Il senatore PARRINI (PD-IDP) dichiara il voto contrario del proprio Gruppo, conformemente a quanto espresso nel corso dell'esame presso la Camera dei deputati.

La delega fiscale si caratterizza per l'iniquità, l'abbassamento della guardia nel contrasto all'evasione, nonché per la moltiplicazione di regimi fiscali di favore che riducono l'equità complessiva del sistema tributario.

Il provvedimento simboleggia quindi l'inadeguatezza delle scelte del Governo, rivolte ad aumentare le disparità fiscali, e lede i criteri di progressività del sistema tributario sanciti dall'articolo 53 della Costituzione.

Verificata la presenza del prescritto numero di senatori, la Commissione approva la proposta di parere avanzata dal relatore.

Schema di decreto del Presidente della Repubblica recante regolamento concernente modifiche al regolamento di organizzazione del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale di cui al decreto del Presidente della Repubblica 19 maggio 2010, n. 95 (n. 279)

(Osservazioni alla 3a Commissione. Esame. Osservazioni non ostative con rilievi)

Il relatore TOSATO (LSP-PSd'Az) illustra il provvedimento in titolo, il cui esame è stato rimesso in sede plenaria dalla Sottocommissione per i pareri, proponendo di esprimere, per quanto di competenza, osservazioni non ostative con un rilievo, pubblicate in allegato.

Il senatore PARRINI (PD-IDP) annuncia il voto contrario.

Verificata la presenza del prescritto numero di senatori, la Commissione approva la proposta di parere avanzata dal relatore.

IN SEDE REFERENTE

(1451) MALAN e altri. - Modifiche agli articoli 72 e 73 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, in materia di elezione del sindaco al primo turno nei comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti

(Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta antimeridiana di oggi.

Il PRESIDENTE, nel rilevare l'assenza dei proponenti, avverte che tutti i restanti emendamenti si intendono illustrati.

La Commissione prende atto.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

IN SEDE REDIGENTE

(991) GASPARRI. - Modifica all'articolo 1 della legge 3 agosto 2004, n. 206, concernente l'estensione dei benefici previsti per le vittime del terrorismo e delle stragi di tale matrice in favore delle vittime della violenza politica decedute negli anni dal 1970 al 1979

(Seguito della discussione e rinvio)

Prosegue la discussione, sospesa nella seduta del 10 luglio scorso.

Il PRESIDENTE comunica che, alla scadenza fissata alle ore 15 del 21 luglio scorso, sono stati presentati 15 emendamenti (pubblicati in allegato) riferiti al Nuovo testo presentato dalla relatrice e adottato come testo base.

Il seguito della discussione è quindi rinviato.

(125) Maria Domenica CASTELLONE e altri. - Disciplina dell'attività di relazioni istituzionali per la rappresentanza di interessi

(Discussione e rinvio)

Il presidente BALBONI (FdI), in qualità di relatore, illustra il disegno di legge in titolo, che si compone di 11 articoli.

L'articolo 1 reca l'oggetto e le finalità del provvedimento, prevedendo che la presente legge disciplini l'attività di relazioni istituzionali per la rappresentanza di interessi, intesa come attività concorrente alla formazione delle decisioni pubbliche, svolta dai rappresentanti di interessi particolari nell'osservanza della normativa vigente, nel rispetto dell'autonomia delle istituzioni e con obbligo di lealtà verso di esse.
L'articolo 2 reca una serie di definizioni normative.

L'articolo 3 prevede una serie di esclusioni dall'ambito applicativo della presente legge.

L'articolo 4 dispone l'istituzione, presso l'Autorità garante della concorrenza e del mercato, del Registro per la trasparenza dell'attività di relazione per la rappresentanza di interessi, tenuto in forma digitale, a cui sono tenuti ad iscriversi i soggetti che intendono svolgere l'attività di relazioni istituzionali per la rappresentanza di interessi.

Sono espressamente indicati una serie di soggetti ai quali è inibita l'iscrizione al Registro e l'esercizio di attività di relazioni istituzionali per la rappresentanza di interessi.

L'articolo 5 prevede che ciascun rappresentante di interessi inserisca nel Registro e aggiorni l'agenda dei propri incontri con i decisori pubblici.

L'articolo 6 stabilisce che - all'atto dell'iscrizione nel Registro - il rappresentante di interessi assuma l'impegno a rispettare il codice deontologico (adottato dal Comitato di sorveglianza di cui all'articolo 7) nel quale sono stabilite le modalità di comportamento cui devono attenersi coloro che svolgono l'attività di relazioni istituzionali per la rappresentanza di interessi.

L'articolo 7 prevede l'istituzione, presso l'Autorità garante della concorrenza e del mercato, del Comitato di sorveglianza sulla trasparenza dei processi decisionali pubblici, formato da tre componenti che rimangono in carica per cinque anni non immediatamente rinnovabili, preposto allo svolgimento di funzioni di controllo volte ad assicurare la trasparenza dei processi decisionali pubblici e del rapporto tra portatori di interessi, rappresentanti di interessi e decisori pubblici.

L'articolo 8 disciplina gli obblighi degli iscritti nel Registro, oltre alle cause di esclusione e alle incompatibilità. Tra l'altro, si prevede che i rappresentanti di interessi non possano corrispondere, a titolo di liberalità, alcuna somma di denaro o altre rilevanti utilità a rappresentanti del Governo, né ai partiti, movimenti e gruppi politici o a loro esponenti.

L'articolo 9 reca la disciplina della procedura di consultazione, stabilendo che ciascun decisore pubblico che intenda proporre o adottare un atto normativo o regolatorio di carattere generale possa indire una procedura di consultazione.

L'articolo 10 reca l'apparato sanzionatorio, in caso di violazione degli obblighi previsti dalla legge.

Infine, l'articolo 11 reca la clausola di invarianza finanziaria, oltre alla previsione per cui le regioni e le province autonome adeguano i rispettivi ordinamenti alle norme fondamentali contenute nella presente legge entro sei mesi dalla relativa entrata in vigore. Da ultimo, si prevede che la legge entri in vigore il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

Fa poi presente che il disegno di legge n. 125 è iscritto nel calendario dell'Assemblea nella settimana dal 30 settembre al 2 ottobre prossimi.

Tuttavia, presso la Commissione Affari costituzionali della Camera dei deputati è in corso l'esame di disegni di legge aventi oggetto identico o strettamente connesso a quello appena illustrato e il relativo iter risulta in una fase più avanzata.

Pertanto, propone di sospendere la discussione dell'Atto Senato n. 125, che potrà essere ripresa una volta che sarà trasmesso il disegno di legge attualmente all'esame della Camera dei deputati.

La Commissione conviene.

Il seguito della discussione è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 14,35.


PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE

SUL DISEGNO DI LEGGE N. 1301

La Commissione, esaminato il disegno di legge in titolo, esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo, con la seguente osservazione:

- all'articolo 2, commi 2 e 3, si rappresenta l'opportunità di formulare come facoltà, e non come obbligo, la previsione degli adempimenti conferiti, rispettivamente, ai comuni e alle aziende sanitarie locali.


PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE

SUL DISEGNO DI LEGGE N. 1357

La Commissione, esaminato il disegno di legge in titolo, esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo, con la seguente osservazione:

- all'articolo 3, comma 1, valutino le Commissioni di merito l'opportunità di prevedere l'intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti fra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, nell'ambito del procedimento di adozione del Piano triennale della prevenzione e della promozione della salute nelle scuole.


OSSERVAZIONI APPROVATE DALLA COMMISSIONE

SULL'ATTO DEL GOVERNO N. 279

La Commissione, esaminato lo schema di decreto del Presidente della Repubblica in titolo, esprime, per quanto di competenza, osservazioni non ostative, con il seguente rilievo:

- si rappresenta la necessità, conformemente all'articolo 97, secondo comma, della Costituzione, che il riassetto organizzativo disposto dal provvedimento in titolo sia coerente con le esigenze di buon andamento nell'esercizio dell'azione amministrativa, prevenendo eventuali sovrapposizioni con le funzioni attribuite ad altri ministeri e garantendo la distinzione tra poteri di indirizzo politico e poteri attuativo-gestionali.

EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE

N. 991 NT

 

Art. 1

1.1

Parrini, Giorgis, Meloni, Valente

Sostituire il comma 1 con il seguente:

          «1. All'articolo 1 della legge 3 agosto 2004, n. 206, al comma 1, primo periodo, dopo le parole: "atti di terrorismo" sono inserite le seguenti: ", di violenza politica".».

1.100

La Relatrice

All'articolo, apportare le seguenti modificazioni:

          a) al comma 1, primo periodo, sopprimere la parola: «familiari»;

          b) al comma 3, dopo le parole: «della presente legge», inserire le seguenti: «, al Dipartimento per le libertà civili e l'immigrazione, Direzione centrale per i diritti civili, la cittadinanza e le minoranze del Ministero dell'interno, competente alla concessione dell'elargizione medesima. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 luglio 1999, n. 510.».

     Conseguentemente, alla rubrica dell'articolo 1, sopprimere la parola: «familiari».

1.2

Maiorino, Cataldi, Gaudiano

Al comma 1, sostituire le parole da: «atti criminosi» fino a: «1979», con le seguenti: «omicidi con motivazione politica commessi ai danni di cittadini italiani compiuti sul territorio nazionale ed estero, con priorità per gli eventi avvenuti negli anni dal 1970 al 1979».

1.3

Parrini, Giorgis, Meloni, Valente

Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: «atti criminosi di matrice politica», con le seguenti: «atti di violenza politica».

1.4

Maiorino, Cataldi, Gaudiano

Al comma 1, sostituire le parole: «atti criminosi di matrice politica», con le seguenti: «omicidi con motivazione politica».

1.5

De Cristofaro, Cucchi, Magni

Al comma 1, sostituire le parole: «compiuti sul territorio nazionale negli anni dal 1970 al 1979», con le seguenti: «compiuti sul territorio nazionale negli anni dal 1960 al 2005».

1.6

Maiorino, Cataldi, Gaudiano

Al comma 1, dopo la parola: «nazionale», aggiungere le seguenti: «ed estero».

1.7

Maiorino, Cataldi, Gaudiano

Al comma 1, dopo la parola: «nazionale», aggiungere le seguenti: «, con priorità per gli eventi avvenuti».

1.8

Parrini, Giorgis, Meloni, Valente

Al comma 1, primo periodo, sopprimere le parole: «negli anni dal 1970 al 1979».

1.9

Parrini, Giorgis, Meloni, Valente

Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: «dal 1970 al 1979», con le seguenti: «dal 1969 al 1985».

1.10

Maiorino, Cataldi, Gaudiano

Al comma 3, sostituire le parole: «un anno», con le seguenti: «trentasei mesi».

1.0.1

Parrini, Giorgis, Meloni, Valente

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 1-bis.

(Costituzione del Comitato per il riconoscimento delle vittime di cui alla legge 3 agosto 2004, n. 206)

          1. Ai fini della valutazione per il riconoscimento delle vittime di cui alla legge 3 agosto 2004, n. 206, e successive modificazioni, presso il Ministero dell'interno è costituito un Comitato composto dal Ministro dell'interno o un suo delegato, da quattro rappresentanti delle associazioni dei familiari superstiti maggiormente rappresentative a livello nazionale e da cinque esperti sulla materia tra storici di chiara fama e avvocati. Per la partecipazione al Comitato non spettano compensi, gettoni di presenza, rimborsi di spese né altri emolumenti comunque denominati.».

1.0.2

De Cristofaro, Cucchi, Magni

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 1-bis.

(Comitato per l'individuazione dei beneficiari dell'elargizione di cui all'articolo 5, comma 5, della legge 3 agosto 2004, n. 206)

          1. Con decreto del Ministero dell'Interno è nominato il Comitato titolare della valutazione delle istanze per accedere ai benefici di cui alla legge 3 agosto 2004, n. 206, e successive modificazioni, composto da quattro componenti scelti fra i rappresentanti delle associazioni dei familiari superstiti maggiormente rappresentative a livello nazionale e da cinque esperti sulla materia tra storici di chiara fama e avvocati.

          2. I componenti del Comitato non percepiscono compensi, gettoni di presenza né rimborsi di spese.».

1.0.3

Nicita

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 1-bis

(Modifica all'articolo 1 della legge 3 agosto 2004, n. 206)

          1. All'articolo 1 della legge 3 agosto 2004, n. 206, dopo il comma 1-bis è inserito il seguente:

          "1-ter. Le disposizioni della presente legge si applicano altresì alle vittime decedute, nonché ai loro familiari superstiti, in occasione dei violenti scontri tra forze dell'ordine e manifestanti che ebbero luogo ad Avola il 2 dicembre 1968.».

Art. 2

2.0.1

Maiorino, Cataldi, Gaudiano

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 2-bis

(Relazione annuale)

          1. Il Ministro dell'Interno, entro il 30 settembre di ciascun anno, presenta alle Camere una relazione annuale sullo stato di attuazione della presente legge, con particolare riferimento ai benefici concessi e alle spese sostenute.».