Legislatura 19ª - 1ª Commissione permanente - Resoconto sommario n. 355 del 09/07/2025

Sull'emendamento 1.8, annuncia il voto favorevole il senatore SCARPINATO (M5S), osservando come il disegno di legge disciplini il conflitto di interesse in ragione della carica ricoperta o di incarichi già svolti.

Risulta paradossale che non vengano disciplinati i casi di conflitto di interesse dovuti a rapporti di parentela qualificata con persone condannate per reati di mafia, dal momento che il nostro ordinamento individua questi casi come paradigmatici del conflitto di interesse: si pensi, per esempio agli articoli 36 e 37 del codice di procedura penale e all'articolo 51 del codice di procedura civile.

Peraltro, l'articolo 199 del codice di procedura penale consente ai testimoni - anche nei procedimenti per reati gravi come l'omicidio e la strage - di avvalersi della facoltà di non rispondere, qualora abbiano rapporti di parentela qualificata con soggetti indagati. Ciò è dovuto al fatto che l'interesse alla tutela dell'integrità familiare è stato ritenuto prevalente - in un'ottica di bilanciamento - rispetto all'interesse a perseguire anche reati molto gravi. Inoltre, tale prevalenza persiste anche in caso di decesso della persona indagata.

Ritiene che la mancata previsione di tali tipologie di conflitto di interesse nel disegno di legge n. 1277 trovino un'esclusiva motivazione politica, in ragione della parentela della Presidente della Commissione parlamentare antimafia, tematica peraltro oggetto di un'istanza indirizzata ai presidenti dei due rami del Parlamento, che si sono dichiarati non competenti a darvi seguito.

Purtroppo, il disegno di legge in commento - in cui il senso del rispetto istituzionale soccombe rispetto agli interessi di parte - finisce per squalificare l'intera classe politica.

Posto ai voti, l'emendamento 1.8 è respinto.

Si passa all'esame dell'emendamento 1.9.