Legislatura 19ª - 1ª Commissione permanente - Resoconto sommario n. 355 del 09/07/2025
Azioni disponibili
Il senatore SCARPINATO (M5S), nell'annunciare il voto favorevole, osserva come il criterio della deliberazione a maggioranza si adatta a decisioni di carattere generale, come l'approvazione di una legge.
Invece, quando la deliberazione ha come destinataria una singola persona - con valenza afflittiva o sanzionatoria - non può adottarsi il criterio della maggioranza semplice e deve intervenire o il criterio della maggioranza qualificata ovvero la rimessione della determinazione ad un soggetto terzo.
Un'altra soluzione è rappresentata da una tipizzazione rigorosa della fattispecie, unitamente alla previsione dell'impugnabilità della deliberazione afflittiva o sanzionatoria.
Per esempio, nel caso dei magistrati, contro i provvedimenti disciplinari è prevista la possibilità di presentare ricorso dinanzi alle Sezioni unite della Corte di cassazione.
Con l'emendamento in esame, si cerca di correggere il disegno di legge n. 1277, inserendovi i principi sopra enunciati, tra cui la tipizzazione rigorosa della fattispecie e la possibilità di ricorrere ad un soggetto terzo, individuato nella Corte costituzionale.
Da ultimo, chiede di conoscere quali siano le motivazioni tecnico-giuridiche che hanno condotto i proponenti a predisporre un disegno di legge che adotta il criterio della maggioranza semplice per deliberazioni aventi destinatari singoli e ben individuabili.