Legislatura 19ª - 1ª Commissione permanente - Resoconto sommario n. 355 del 09/07/2025
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IN SEDE REFERENTE
(1277) IANNONE e altri. - Modifica alla legge 2 marzo 2023, n. 22, in materia di conflitto di interesse nell'ambito della Commissione parlamentare di inchiesta sul fenomeno delle mafie e sulle altre associazioni criminali, anche straniere
(Seguito dell'esame e rinvio)
Prosegue l'esame, sospeso nella seduta di ieri.
Il senatore CATALDI (M5S) dichiara il voto favorevole sull'emendamento 1.5, sottolineando la pretestuosità del conflitto di interessi come delineato dal disegno di legge in esame.
Peraltro, negando ad un ex magistrato dell'antimafia di far parte della Commissione parlamentare di inchiesta sulla criminalità organizzata, il provvedimento in titolo contraddice il criterio della competenza quale parametro per la selezione dei componenti di organismi parlamentari.
Risulta infine paradossale che non venga affrontato, invece, il conflitto di interessi in cui versa la presidente della Commissione antimafia, in ragione del rapporto di parentela con una persona, nel frattempo deceduta, condannata per reati connessi alla criminalità organizzata.
Posto ai voti, l'emendamento 1.5 è respinto.
Si passa alla votazione dell'emendamento 1.6.
Il senatore SCARPINATO (M5S), nell'annunciare il voto favorevole, osserva come il criterio della deliberazione a maggioranza si adatta a decisioni di carattere generale, come l'approvazione di una legge.
Invece, quando la deliberazione ha come destinataria una singola persona - con valenza afflittiva o sanzionatoria - non può adottarsi il criterio della maggioranza semplice e deve intervenire o il criterio della maggioranza qualificata ovvero la rimessione della determinazione ad un soggetto terzo.
Un'altra soluzione è rappresentata da una tipizzazione rigorosa della fattispecie, unitamente alla previsione dell'impugnabilità della deliberazione afflittiva o sanzionatoria.
Per esempio, nel caso dei magistrati, contro i provvedimenti disciplinari è prevista la possibilità di presentare ricorso dinanzi alle Sezioni unite della Corte di cassazione.
Con l'emendamento in esame, si cerca di correggere il disegno di legge n. 1277, inserendovi i principi sopra enunciati, tra cui la tipizzazione rigorosa della fattispecie e la possibilità di ricorrere ad un soggetto terzo, individuato nella Corte costituzionale.
Da ultimo, chiede di conoscere quali siano le motivazioni tecnico-giuridiche che hanno condotto i proponenti a predisporre un disegno di legge che adotta il criterio della maggioranza semplice per deliberazioni aventi destinatari singoli e ben individuabili.
Il senatore GIORGIS (PD-IDP) dichiara il voto favorevole, osservando come l'emendamento in oggetto riconduca la disciplina del conflitto di interessi sui binari della terzietà e dell'impugnabilità, rendendolo non tacciabile di strumentalizzazione politica.
Se la finalità del disegno di legge è davvero quella di rendere più equilibrata e trasparente l'attività della Commissione antimafia, senza secondi fini punitivi, la maggioranza dovrebbe essere conseguente e approvare l'emendamento.
Il presidente BALBONI (FdI), in qualità di relatore, ribadisce il parere contrario, sottolineando che l'emendamento avrebbe ragion d'essere qualora la previsione del disegno di legge rivestisse carattere sanzionatorio. Invece, il disegno di legge non riveste tale carattere, limitandosi a prevedere un obbligo di astensione.
Ciò è ancor più vero se si considera che - con molta intelligenza - l'emendamento dispone la sostituzione del parlamentare in conflitto di interessi.
Tuttavia, il testo del disegno di legge non dispone l'obbligo di sostituzione, proprio perché non reca previsioni sanzionatorie; peraltro, la sostituzione sarebbe lesiva dell'esercizio del libero mandato parlamentare.
Posto ai voti, l'emendamento 1.6 è respinto.
Si passa all'esame dell'emendamento 1.7.
La senatrice MAIORINO (M5S) dichiara il voto favorevole sull'emendamento in oggetto, stigmatizzando la mancata perimetrazione delle condizioni oggettive e palesi che determinano le situazioni di conflitto di interesse e la conseguente limitazione alla partecipazione alla Commissione parlamentare antimafia.
Come emerso anche dal ciclo di audizioni, il disegno di legge in esame difetta gravemente del requisito della determinatezza e risulta contra personam.
Il fatto poi di voler rimuovere un ex magistrato dell'antimafia dalla Commissione di inchiesta sulla criminalità organizzata rappresenta un'onta per la maggioranza.
Da ultimo, chiede con forza che il disegno di legge venga ritirato.
Posto ai voti, l'emendamento 1.7 è respinto.
Sull'emendamento 1.8, annuncia il voto favorevole il senatore SCARPINATO (M5S), osservando come il disegno di legge disciplini il conflitto di interesse in ragione della carica ricoperta o di incarichi già svolti.
Risulta paradossale che non vengano disciplinati i casi di conflitto di interesse dovuti a rapporti di parentela qualificata con persone condannate per reati di mafia, dal momento che il nostro ordinamento individua questi casi come paradigmatici del conflitto di interesse: si pensi, per esempio agli articoli 36 e 37 del codice di procedura penale e all'articolo 51 del codice di procedura civile.
Peraltro, l'articolo 199 del codice di procedura penale consente ai testimoni - anche nei procedimenti per reati gravi come l'omicidio e la strage - di avvalersi della facoltà di non rispondere, qualora abbiano rapporti di parentela qualificata con soggetti indagati. Ciò è dovuto al fatto che l'interesse alla tutela dell'integrità familiare è stato ritenuto prevalente - in un'ottica di bilanciamento - rispetto all'interesse a perseguire anche reati molto gravi. Inoltre, tale prevalenza persiste anche in caso di decesso della persona indagata.
Ritiene che la mancata previsione di tali tipologie di conflitto di interesse nel disegno di legge n. 1277 trovino un'esclusiva motivazione politica, in ragione della parentela della Presidente della Commissione parlamentare antimafia, tematica peraltro oggetto di un'istanza indirizzata ai presidenti dei due rami del Parlamento, che si sono dichiarati non competenti a darvi seguito.
Purtroppo, il disegno di legge in commento - in cui il senso del rispetto istituzionale soccombe rispetto agli interessi di parte - finisce per squalificare l'intera classe politica.
Posto ai voti, l'emendamento 1.8 è respinto.
Si passa all'esame dell'emendamento 1.9.
La senatrice MAIORINO (M5S), a nome del proprio Gruppo, non accetta la proposta di riformulazione avanzata dal relatore nella scorsa seduta.
Il presidente BALBONI (FdI), in qualità di relatore, avverte che in tal caso il parere si intende contrario.
Posto ai voti, viene respinto l'emendamento 1.9.
Sull'emendamento 1.10, il senatore CATALDI (M5S) dichiara il voto favorevole, osservando come la sussistenza del conflitto di interessi debba essere dichiarata da un organo terzo e imparziale.
La previsione per cui il parlamentare in presunto conflitto debba non solo astenersi dalla partecipazione ai lavori della Commissione antimafia, ma anche dalla consultazione dei documenti costituisce la dimostrazione dell'intento di rimuovere avversari politici scomodi e di celare la verità dei fatti.
Viene quindi posto in votazione e respinto l'emendamento 1.10.
Il seguito dell'esame è quindi rinviato.
(1451) MALAN e altri. - Modifiche agli articoli 72 e 73 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, in materia di elezione del sindaco al primo turno nei comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti
(Seguito dell'esame e rinvio)
Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 3 luglio.
Il PRESIDENTE comunica che - alla scadenza fissata alle ore 15 di lunedì 7 luglio - sono stati presentati 1423 emendamenti (pubblicati in allegato).
Si riserva una valutazione ai fini dell'eventuale declaratoria delle improponibilità e inammissibilità.
Il seguito dell'esame è quindi rinviato.
La seduta termina alle ore 9,30.