Legislatura 19ª - 1ª Commissione permanente - Resoconto sommario n. 354 del 08/07/2025

SCHEMA DI PARERE PROPOSTO DAI SENATORI

ALESSANDRA MAIORINO, CATALDI E FELICIA GAUDIANO SUL TESTO UNIFICATO RELATIVO AI DISEGNI DI LEGGE NN. 65 E CONNESSI

La Commissione,

esaminato il NT1 proposto a maggioranza in sede di comitato ristretto,

premesso che:

le Commissioni riunite 2ª e 10ª, relativamente ai disegni di legge congiunti in esame, hanno incardinato i lavori nella seduta del 4 aprile 2024. Il 28 maggio 2024 è iniziato un ciclo di audizioni che si è concluso il 26 novembre 2024. Successivamente, in data 3 dicembre 2024, è stato costituito un comitato ristretto che ha concluso i lavori adottando un Testo Unificato, votato a maggioranza, il 2 luglio 2025. La scadenza emendamenti, riferita al medesimo testo, è stata fissata per il giorno 9 luglio 2025;

l'evidente compressione dei diritti delle opposizioni è rappresentata dalle tempistiche così stringenti di presentazione degli emendamenti a fronte del lasso temporale dedicato sia alle audizioni che al comitato ristretto;

considerato che:

l'articolo 1 reca "inviolabilità e indisponibilità del diritto alla vita" e stabilisce che il diritto alla vita è diritto fondamentale della persona in quanto presupposto di tutti i diritti riconosciuti dall'ordinamento. Tale principio è senza dubbio fondamentale, ma lo stesso deve essere parametrato con quanto stabilito dal combinato disposto delle sentenze della Corte Costituzionale numeri: 242 del 2019, 135 del 2024 e 66 del 2025. Assicurare la tutela della vita senza distinzioni relative alla condizione di salute opera un non corretto bilanciamento tra il diritto a vivere una vita dignitosa e il diritto a morire dignitosamente. L'introduzione dei principi della inviolabilità e indisponibilità della vita limita in alcuni ben determinati casi la scelta e l'autodeterminazione della persona;

l'articolo 2 risulta restrittivo rispetto alla sentenza n. 242 del 2019 della Corte costituzionale in molteplici aspetti. La disposizione, infatti, prevede il riferimento ai trattamenti sostitutivi delle funzioni vitali, che a loro volta costituiscono una fattispecie particolare rispetto a quella più ampia dei trattamenti di sostegno vitale. Non risulta comprensibile l'esclusione dell'apporto del Servizio sanitario nazionale nelle procedure per la morte medicalmente assistita, posto che, come attestato dal caso dell'interruzione volontaria di gravidanza, le sue competenze non sono limitate all'erogazione di cure per il contrasto alle patologie. Il pieno coinvolgimento del Servizio sanitario nazionale dovrebbe invece essere opportunamente previsto e disciplinato, anche garantendo la facoltà dell'obiezione di coscienza, tenuto conto che esso, per definizione, dispone dei farmaci necessari al suicidio medicalmente assistito, comuni all'ambito delle cure palliative. Ed invero, le sentenze della Corte costituzionale prefigurano come essenziale l'intervento del Servizio sanitario nazionale proprio come garanzia per lo svolgimento di procedure che riguardano appunto il diritto alla vita. Ulteriore criticità è relativa all'obbligatorio inserimento in percorsi di cure palliative. Infatti, le stesse non risultano essere presenti se non a macchia di leopardo nel territorio nazionale. La sottoposizione obbligatoria al percorso sarebbe oltremodo difficoltosa per i soggetti che risiedono in regioni non coperte dall'accesso. La stessa Corte sottolinea che non è garantito in Italia un accesso universale ed equo alle cure palliative nei vari contesti sanitari, sia domiciliari che ospedalieri;

l'articolo 4 disciplina i compiti del Comitato nazionale di valutazione chiamato a valutare le richieste di suicidio assistito, la cui composizione andrebbe sottratta a qualunque orientamento di carattere politico. Infatti, risulta criticabile la potestà di designazione dei componenti attribuita al solo Presidente del Consiglio dei ministri, oltretutto in assenza di specificazioni in merito alle competenze delle figure professionali citate. Suscitano perplessità i tempi della decisione dello stesso, in quanto troppo lunghi. Risulta del tutto arbitrario che, in caso di parere negativo sulla prima istanza, debba passare un tempo così lungo - sei mesi - per poterne proporre una nuova;

una lettura costituzionalmente orientata, relativamente al provvedimento in parola, avrebbe avuto quale effetto la predisposizione di un testo coincidente con lo spirito delle pronunce già menzionate. Invece, la maggioranza, quasi al fine di interrompere quelle prassi già avviate in alcune Regioni, ha predisposto un testo che molto probabilmente imporrà una stretta alla possibilità di ricorrere alle procedure di morte volontaria medicalmente assistita;

il medesimo testo dei Relatori non sembra rispondere ai crismi enunciati delle sentenze, in merito ai criteri, ai presupposti e alle procedure ivi indicati, il che potrebbe far presumere il confliggere del testo proposto con gli articoli 2, 3, 13, 32 e 117 della Costituzione.

Per le ragioni su esposte, si esprime, per quanto di competenza, parere contrario.