Legislatura 19ª - 1ª Commissione permanente - Resoconto sommario n. 354 del 08/07/2025
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SCHEMA DI PARERE PROPOSTO DAL RELATORE SUL TESTO UNIFICATO RELATIVO AI DISEGNI DI LEGGE NN. 65 E CONNESSI
La Commissione,
esaminato il testo unificato riferito ai disegni di legge in titolo e rilevato che:
- l'articolo 1 sancisce l'inviolabilità e l'indisponibilità del diritto alla vita, disponendo la nullità degli atti civili e amministrativi contrari alle finalità della presente disposizione e non rientranti nelle tassative disposizioni della presente legge;
- l'articolo 2 integra l'articolo 580 del codice penale relativo all'istigazione o aiuto al suicidio, prevedendo la non punibilità di chi agevola l'esecuzione del proposito di suicidio, formatosi in modo libero, autonomo e consapevole, di una persona maggiorenne, inserita nel percorso di cure palliative, tenuta in vita da trattamenti sostitutivi di funzioni vitali e affetta da una patologia irreversibile, fonte di sofferenze fisiche e psicologiche intollerabili, ma pienamente capace di intendere e di volere, le cui condizioni sono state accertate dal Comitato nazionale di valutazione istituito dall'articolo 4 del disegno di legge in esame;
- l'articolo 3 modifica l'articolo 5 della legge n. 38 del 2010 riguardante le reti nazionali per le cure palliative e per la terapia del dolore, prevedendo, tra le diverse modifiche, l'istituzione da parte dell'Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali (AGENAS) di un osservatorio per l'esame dei piani di potenziamento delle cure palliative presentati dalle regioni e dalle province autonome;
- sulla base delle valutazioni dell'osservatorio, l'AGENAS invia una relazione annuale al Governo e al Parlamento, in cui sono indicate anche le regioni che non hanno presentato il piano di potenziamento delle cure palliative, nonché le regioni che non hanno conseguito gli obiettivi assunti negli omologhi piani relativi all'anno precedente;
- nel caso di omessa presentazione del piano di potenziamento delle cure palliative da parte di una regione, entro trenta giorni dal ricevimento della relazione da parte dell'AGENAS, il Governo nomina un commissario ad acta sino al raggiungimento degli obiettivi prefissati. È altresì prevista la possibilità di ricorrere al commissariamento, qualora la regione non abbia ottenuto gli obiettivi di potenziamento delle cure palliative fissati nel piano presentato per l'anno precedente;
- l'articolo 4 inserisce l'articolo 9-bis nella legge n. 833 del 1978, istituendo il Comitato nazionale di valutazione, formato da sette componenti nominati con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, quale organo competente a rilasciare, su richiesta dell'interessato, parere obbligatorio circa la sussistenza o meno dei requisiti per l'esclusione della punibilità di cui al terzo comma dell'articolo 580 del codice penale inserito dall'articolo 2 del disegno di legge in esame;
- è previsto che il parere rilasciato dal Comitato nazionale di valutazione venga valutato dall'autorità giudiziaria, ai fini della non punibilità di cui all'articolo 580, terzo comma, del codice penale,
considerato, altresì, che:
- per quanto attiene al riparto di competenza legislativa costituzionalmente definito, le disposizioni del disegno di legge risultano riconducibili alle materie dell'ordinamento e organizzazione amministrativa dello Stato e degli enti pubblici nazionali, dell'ordinamento penale e della determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale, rientranti nella potestà legislativa esclusiva dello Stato, ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettere g), l) ed m), della Costituzione. Per quanto attiene al piano di potenziamento delle cure palliative, vengono in rilievo anche aspetti connessi alla tutela della salute, rientrante nella potestà legislativa concorrente tra lo Stato e le regioni, ai sensi del terzo comma dell'articolo 117;
- con la sentenza n. 135 del 2024 (paragrafo 10 del Considerato in diritto), relativa all'articolo 580 del codice penale, la Corte costituzionale ha ribadito "con forza l'auspicio, già formulato nell'ordinanza n. 207 del 2018 e nella sentenza n. 242 del 2019, che il legislatore e il servizio sanitario nazionale intervengano prontamente ad assicurare concreta e puntuale attuazione ai principi fissati da quelle pronunce, oggi ribaditi e ulteriormente precisati dalla presente decisione, ferma restando la possibilità per il legislatore di dettare una diversa disciplina, nel rispetto dei principi richiamati dalla presente pronuncia",
esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo, con la seguente osservazione:
- con riferimento all'articolo 3, comma 1, lettera b), capoverso 4-quater, valutino le Commissioni di merito l'opportunità di specificare se la previsione sulla durata dell'eventuale commissariamento ad acta si riferisca al raggiungimento dello standard di cui al comma 4-bis dell'articolo 5 della legge n. 38 del 2010, come modificato dall'articolo 3, comma 1, lettera a), del disegno di legge in esame.