Legislatura 19ª - 1ª Commissione permanente - Resoconto sommario n. 354 del 08/07/2025

1ª Commissione permanente

(AFFARI COSTITUZIONALI, AFFARI DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO E DELL'INTERNO, ORDINAMENTO GENERALE DELLO STATO E DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE, EDITORIA, DIGITALIZZAZIONE)

MARTEDÌ 8 LUGLIO 2025

354ª Seduta

Presidenza del Presidente

BALBONI

Interviene il sottosegretario di Stato per l'interno Prisco.

La seduta inizia alle ore 14,15.

IN SEDE CONSULTIVA

(1565) Conversione in legge del decreto-legge 30 giugno 2025, n. 95, recante disposizioni urgenti per il finanziamento di attività economiche e imprese, nonché interventi di carattere sociale e in materia di infrastrutture, trasporti ed enti territoriali

(Parere alla 5a Commissione. Esame. Parere non ostativo)

Il relatore TOSATO (LSP-PSd'Az) illustra una proposta di parere non ostativo, pubblicata in allegato, sul disegno di legge in titolo, il cui esame è stato rimesso alla sede plenaria dalla Sottocommissione per i pareri.

Il senatore CATALDI (M5S) annuncia il voto di astensione.

Il senatore GIORGIS (PD-IDP) annuncia il voto contrario, per ragioni sia di metodo che di merito.

Sottolinea come il decreto-legge in discussione si caratterizzi per la presenza di una pluralità di disposizioni eterogenee non riconducibili ad una matrice razionalmente unitaria. Peraltro, risultano palesemente assenti i presupposti straordinari di necessità e di urgenza.

Verificata la presenza del prescritto numero legale, la Commissione approva la proposta di parere del relatore.

(1146-B) Disposizioni e deleghe al Governo in materia di intelligenza artificiale, approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati

(Parere alle Commissioni riunite 8a e 10a. Esame. Parere non ostativo)

Il relatore TOSATO (LSP-PSd'Az) illustra una proposta di parere non ostativo sul disegno di legge in titolo, per le parti modificate dalla Camera dei deputati, il cui esame è stato rimesso alla sede plenaria dalla Sottocommissione per i pareri.

Il senatore PARRINI (PD-IDP) annuncia il voto contrario.

Il senatore CATALDI (M5S) dichiara il voto contrario, soprattutto per ragioni di metodo, dal momento che la chiusura della maggioranza rispetto ad ogni proposta modificativa delle opposizioni mortifica il ruolo del Parlamento, ridotto a soggetto ratificatore.

Verificata la presenza del prescritto numero legale, la Commissione approva la proposta di parere del relatore.

(65) PARRINI e FINA. - Disposizioni in materia di terapia del dolore e dignità nella fase finale della vita, nonché modifiche all'articolo 580 del codice penale

(104) BAZOLI e altri. - Disposizioni in materia di morte volontaria medicalmente assistita

(124) Elisa PIRRO e altri.- Disposizioni in materia di suicidio medicalmente assistito e di trattamento eutanasico

(570) DE CRISTOFARO e altri.- Disposizioni in materia di morte volontaria medicalmente assistita

(1083) PAROLI e altri. - Modifiche all'articolo 580 del codice penale e modifiche alla legge 22 dicembre 2017, n. 219, in materia di disposizioni anticipate di trattamento e prestazione delle cure palliative

(1408) Mariastella GELMINI e Giusy VERSACE.- Disposizioni in materia di morte medicalmente assistita

(Parere alle Commissioni 2ª e 10ª riunite su testo unificato. Esame congiunto e rinvio)

Il relatore TOSATO (LSP-PSd'Az) illustra una proposta di parere non ostativo con una osservazione (pubblicata in allegato) sul nuovo testo unificato dei disegni di legge in titolo.

Il senatore GIORGIS (PD-IDP) chiede al Presidente e agli altri senatori della Commissione di valutare lo svolgimento di un ciclo di audizioni funzionale al compiuto adempimento del ruolo istituzionale di questa Commissione e alla necessità di valutare attentamente i profili di legittimità costituzionale del testo unificato in esame.

Ricorda come - su questa delicata tematica - si siano succedute quattro pronunce della Corte costituzionale, ove sono stati indicati e specificati i principi che dovrebbero essere attuati per via legislativa. Altresì, la Corte ha sottolineato come - in assenza di una legge - i principi enunciati siano immediatamente applicabili.

Dovendo quindi esprimere il parere su un testo unificato del tutto diverso rispetto ai disegni di legge finora esaminati dalle Commissioni di merito, questa Commissione è chiamata a valutare l'aderenza del nuovo testo rispetto ai principi enunciati nella giurisprudenza della Corte costituzionale.

Per questo motivo e per il fatto che il nuovo testo incide profondamente su aspetti di grande delicatezza - come il diritto alle cure e all'autodeterminazione - ritiene ragionevole svolgere un ciclo, pur breve, di audizioni, per verificare se il nuovo testo rispetti i principi ispiratori delle pronunce della Corte costituzionale.

La senatrice MAIORINO (M5S) si associa alla richiesta avanzata dal senatore Giorgis.

Il senatore LISEI (FdI) rileva preliminarmente come l'eventuale decisione di svolgere audizioni in sede consultiva non possa costituire precedente.

Circa l'opportunità di procedere al relativo svolgimento, posto che ogni spazio di approfondimento può risultare utile, si rimette alla prudente valutazione del Presidente.

La senatrice PIROVANO (LSP-PSd'Az) fa presente come il proprio Gruppo non sia pregiudizialmente contrario allo svolgimento di audizioni, rimettendosi alla valutazione del Presidente, anche sulla base dei tempi di esame presso le Commissioni di merito.

Qualora non vi fossero i tempi utili per svolgere le audizioni, chiede di poter acquisire eventuali contributi scritti.

Il PRESIDENTE, nel sottolineare il carattere irrituale della richiesta formulata, ritiene comunque, in ragione dell'estrema delicatezza del provvedimento su cui la Commissione è chiamata ad esprimere il parere, di accedere a tale istanza, purché sia chiaro che tale opzione non può in alcun modo costituire un precedente e non si registri l'obiezione di alcun Gruppo.

Ferma restando, in ogni caso, la necessità di acquisire l'autorizzazione della Presidenza del Senato, propone di fissare alle ore 10 di domani, mercoledì 9 luglio, il termine entro cui indicare i soggetti da audire, nel numero massimo di due indicati dai Gruppi di maggioranza e due indicati dai Gruppi di opposizione.

Qualora la Presidenza del Senato fornisca l'autorizzazione, le audizioni - ovviamente limitate ai profili di stretta competenza della 1ª Commissione - potrebbero tenersi martedì 15 luglio, a partire dalle 11,30, in sede di Ufficio di Presidenza allargato a tutti i senatori interessati.

La Commissione conviene.

La senatrice MAIORINO (M5S) presenta fin d'ora una proposta di parere (pubblicata in allegato) alternativa a quella del relatore, riservandosi di illustrarla successivamente all'eventuale svolgimento delle audizioni.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

IN SEDE REFERENTE

(1277) IANNONE e altri. - Modifica alla legge 2 marzo 2023, n. 22, in materia di conflitto di interesse nell'ambito della Commissione parlamentare di inchiesta sul fenomeno delle mafie e sulle altre associazioni criminali, anche straniere

(Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 3 luglio.

Il presidente BALBONI (FdI), nel ricordare che nella scorsa seduta si è svolta l'illustrazione degli emendamenti, esprime, in qualità di relatore, parere contrario su tutte le proposte emendative, fatta eccezione per l'emendamento 1.9, su cui il parere è favorevole, purché riformulato come comma aggiuntivo all'articolo 1, anziché sostitutivo.

Il sottosegretario PRISCO, nel rilevare come il disegno di legge attenga ad una tematica di stretta competenza parlamentare, si rimette alla Commissione su tutti gli emendamenti.

Si passa alla votazione degli emendamenti sostanzialmente identici 1.1, 1.2, 1.3 e 1.4.

Il senatore CATALDI (M5S) dichiara il voto favorevole, rimarcando il carattere contra personam del disegno di legge in esame, predisposto per epurare due parlamentari scomodi dalla Commissione antimafia.

Ribadisce l'assenza di criteri oggettivi sulla configurazione dell'ipotetico conflitto di interessi, ricordando come i due parlamentari che si vogliono colpire hanno svolto in passato indagini sulla criminalità organizzata nell'interesse dello Stato, in quanto sostituti procuratori.

Altresì, l'indeterminatezza della fattispecie finisce per rimettere alla determinazione della maggioranza di un organo politico la valutazione sulla permanenza o meno di un parlamentare in una Commissione di inchiesta, sulla base di parametri inevitabilmente arbitrari.

Da ultimo, ritiene paradossale che la maggioranza insista sul disegno di legge in esame, omettendo invece il conflitto di interesse della Presidente della Commissione parlamentare antimafia, legata da rapporto di parentela con una persona, nel frattempo deceduta, condannata in via definitiva per reati connessi alla criminalità organizzata.

Il senatore GIORGIS (PD-IDP) dichiara il voto favorevole del Gruppo sugli emendamenti in esame, rilevando come il disegno di legge in titolo rappresenti lo strumento peggiore per affrontare una questione complessa - come quella del conflitto di interessi - che richiederebbe un approccio organico e ponderato.

Altresì, ribadisce le considerazioni già svolte in discussione generale sulla lesione alla libertà di esercizio del mandato parlamentare posta in essere attraverso la fonte legislativa ordinaria, con correlati dubbi in termini di violazione dell'articolo 67 della Costituzione.

Verificata la presenza del prescritto numero di senatori, gli emendamenti sostanzialmente identici 1.1, 1.2, 1.3 e 1.4 sono posti contestualmente in votazione e respinti.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 15.


PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE

SUL DISEGNO DI LEGGE N. 1565

La Commissione, esaminato il disegno di legge in titolo e rilevato che:

con riguardo alla sussistenza dei presupposti straordinari di necessità ed urgenza, il provvedimento risponde all'esigenza di adottare misure urgenti per il potenziamento e il rifinanziamento di investimenti strutturali, di stabilire misure urgenti in materia di assistenza sociale e cura, di prevedere misure urgenti in favore delle imprese e delle attività economiche, nonché in materia di enti territoriali,

esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo.


SCHEMA DI PARERE PROPOSTO DAL RELATORE SUL TESTO UNIFICATO RELATIVO AI DISEGNI DI LEGGE NN. 65 E CONNESSI

La Commissione,

esaminato il testo unificato riferito ai disegni di legge in titolo e rilevato che:

- l'articolo 1 sancisce l'inviolabilità e l'indisponibilità del diritto alla vita, disponendo la nullità degli atti civili e amministrativi contrari alle finalità della presente disposizione e non rientranti nelle tassative disposizioni della presente legge;

- l'articolo 2 integra l'articolo 580 del codice penale relativo all'istigazione o aiuto al suicidio, prevedendo la non punibilità di chi agevola l'esecuzione del proposito di suicidio, formatosi in modo libero, autonomo e consapevole, di una persona maggiorenne, inserita nel percorso di cure palliative, tenuta in vita da trattamenti sostitutivi di funzioni vitali e affetta da una patologia irreversibile, fonte di sofferenze fisiche e psicologiche intollerabili, ma pienamente capace di intendere e di volere, le cui condizioni sono state accertate dal Comitato nazionale di valutazione istituito dall'articolo 4 del disegno di legge in esame;

- l'articolo 3 modifica l'articolo 5 della legge n. 38 del 2010 riguardante le reti nazionali per le cure palliative e per la terapia del dolore, prevedendo, tra le diverse modifiche, l'istituzione da parte dell'Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali (AGENAS) di un osservatorio per l'esame dei piani di potenziamento delle cure palliative presentati dalle regioni e dalle province autonome;

- sulla base delle valutazioni dell'osservatorio, l'AGENAS invia una relazione annuale al Governo e al Parlamento, in cui sono indicate anche le regioni che non hanno presentato il piano di potenziamento delle cure palliative, nonché le regioni che non hanno conseguito gli obiettivi assunti negli omologhi piani relativi all'anno precedente;

- nel caso di omessa presentazione del piano di potenziamento delle cure palliative da parte di una regione, entro trenta giorni dal ricevimento della relazione da parte dell'AGENAS, il Governo nomina un commissario ad acta sino al raggiungimento degli obiettivi prefissati. È altresì prevista la possibilità di ricorrere al commissariamento, qualora la regione non abbia ottenuto gli obiettivi di potenziamento delle cure palliative fissati nel piano presentato per l'anno precedente;

- l'articolo 4 inserisce l'articolo 9-bis nella legge n. 833 del 1978, istituendo il Comitato nazionale di valutazione, formato da sette componenti nominati con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, quale organo competente a rilasciare, su richiesta dell'interessato, parere obbligatorio circa la sussistenza o meno dei requisiti per l'esclusione della punibilità di cui al terzo comma dell'articolo 580 del codice penale inserito dall'articolo 2 del disegno di legge in esame;

- è previsto che il parere rilasciato dal Comitato nazionale di valutazione venga valutato dall'autorità giudiziaria, ai fini della non punibilità di cui all'articolo 580, terzo comma, del codice penale,

considerato, altresì, che:

- per quanto attiene al riparto di competenza legislativa costituzionalmente definito, le disposizioni del disegno di legge risultano riconducibili alle materie dell'ordinamento e organizzazione amministrativa dello Stato e degli enti pubblici nazionali, dell'ordinamento penale e della determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale, rientranti nella potestà legislativa esclusiva dello Stato, ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettere g), l) ed m), della Costituzione. Per quanto attiene al piano di potenziamento delle cure palliative, vengono in rilievo anche aspetti connessi alla tutela della salute, rientrante nella potestà legislativa concorrente tra lo Stato e le regioni, ai sensi del terzo comma dell'articolo 117;

- con la sentenza n. 135 del 2024 (paragrafo 10 del Considerato in diritto), relativa all'articolo 580 del codice penale, la Corte costituzionale ha ribadito "con forza l'auspicio, già formulato nell'ordinanza n. 207 del 2018 e nella sentenza n. 242 del 2019, che il legislatore e il servizio sanitario nazionale intervengano prontamente ad assicurare concreta e puntuale attuazione ai principi fissati da quelle pronunce, oggi ribaditi e ulteriormente precisati dalla presente decisione, ferma restando la possibilità per il legislatore di dettare una diversa disciplina, nel rispetto dei principi richiamati dalla presente pronuncia",

esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo, con la seguente osservazione:

- con riferimento all'articolo 3, comma 1, lettera b), capoverso 4-quater, valutino le Commissioni di merito l'opportunità di specificare se la previsione sulla durata dell'eventuale commissariamento ad acta si riferisca al raggiungimento dello standard di cui al comma 4-bis dell'articolo 5 della legge n. 38 del 2010, come modificato dall'articolo 3, comma 1, lettera a), del disegno di legge in esame.


SCHEMA DI PARERE PROPOSTO DAI SENATORI

ALESSANDRA MAIORINO, CATALDI E FELICIA GAUDIANO SUL TESTO UNIFICATO RELATIVO AI DISEGNI DI LEGGE NN. 65 E CONNESSI

La Commissione,

esaminato il NT1 proposto a maggioranza in sede di comitato ristretto,

premesso che:

le Commissioni riunite 2ª e 10ª, relativamente ai disegni di legge congiunti in esame, hanno incardinato i lavori nella seduta del 4 aprile 2024. Il 28 maggio 2024 è iniziato un ciclo di audizioni che si è concluso il 26 novembre 2024. Successivamente, in data 3 dicembre 2024, è stato costituito un comitato ristretto che ha concluso i lavori adottando un Testo Unificato, votato a maggioranza, il 2 luglio 2025. La scadenza emendamenti, riferita al medesimo testo, è stata fissata per il giorno 9 luglio 2025;

l'evidente compressione dei diritti delle opposizioni è rappresentata dalle tempistiche così stringenti di presentazione degli emendamenti a fronte del lasso temporale dedicato sia alle audizioni che al comitato ristretto;

considerato che:

l'articolo 1 reca "inviolabilità e indisponibilità del diritto alla vita" e stabilisce che il diritto alla vita è diritto fondamentale della persona in quanto presupposto di tutti i diritti riconosciuti dall'ordinamento. Tale principio è senza dubbio fondamentale, ma lo stesso deve essere parametrato con quanto stabilito dal combinato disposto delle sentenze della Corte Costituzionale numeri: 242 del 2019, 135 del 2024 e 66 del 2025. Assicurare la tutela della vita senza distinzioni relative alla condizione di salute opera un non corretto bilanciamento tra il diritto a vivere una vita dignitosa e il diritto a morire dignitosamente. L'introduzione dei principi della inviolabilità e indisponibilità della vita limita in alcuni ben determinati casi la scelta e l'autodeterminazione della persona;

l'articolo 2 risulta restrittivo rispetto alla sentenza n. 242 del 2019 della Corte costituzionale in molteplici aspetti. La disposizione, infatti, prevede il riferimento ai trattamenti sostitutivi delle funzioni vitali, che a loro volta costituiscono una fattispecie particolare rispetto a quella più ampia dei trattamenti di sostegno vitale. Non risulta comprensibile l'esclusione dell'apporto del Servizio sanitario nazionale nelle procedure per la morte medicalmente assistita, posto che, come attestato dal caso dell'interruzione volontaria di gravidanza, le sue competenze non sono limitate all'erogazione di cure per il contrasto alle patologie. Il pieno coinvolgimento del Servizio sanitario nazionale dovrebbe invece essere opportunamente previsto e disciplinato, anche garantendo la facoltà dell'obiezione di coscienza, tenuto conto che esso, per definizione, dispone dei farmaci necessari al suicidio medicalmente assistito, comuni all'ambito delle cure palliative. Ed invero, le sentenze della Corte costituzionale prefigurano come essenziale l'intervento del Servizio sanitario nazionale proprio come garanzia per lo svolgimento di procedure che riguardano appunto il diritto alla vita. Ulteriore criticità è relativa all'obbligatorio inserimento in percorsi di cure palliative. Infatti, le stesse non risultano essere presenti se non a macchia di leopardo nel territorio nazionale. La sottoposizione obbligatoria al percorso sarebbe oltremodo difficoltosa per i soggetti che risiedono in regioni non coperte dall'accesso. La stessa Corte sottolinea che non è garantito in Italia un accesso universale ed equo alle cure palliative nei vari contesti sanitari, sia domiciliari che ospedalieri;

l'articolo 4 disciplina i compiti del Comitato nazionale di valutazione chiamato a valutare le richieste di suicidio assistito, la cui composizione andrebbe sottratta a qualunque orientamento di carattere politico. Infatti, risulta criticabile la potestà di designazione dei componenti attribuita al solo Presidente del Consiglio dei ministri, oltretutto in assenza di specificazioni in merito alle competenze delle figure professionali citate. Suscitano perplessità i tempi della decisione dello stesso, in quanto troppo lunghi. Risulta del tutto arbitrario che, in caso di parere negativo sulla prima istanza, debba passare un tempo così lungo - sei mesi - per poterne proporre una nuova;

una lettura costituzionalmente orientata, relativamente al provvedimento in parola, avrebbe avuto quale effetto la predisposizione di un testo coincidente con lo spirito delle pronunce già menzionate. Invece, la maggioranza, quasi al fine di interrompere quelle prassi già avviate in alcune Regioni, ha predisposto un testo che molto probabilmente imporrà una stretta alla possibilità di ricorrere alle procedure di morte volontaria medicalmente assistita;

il medesimo testo dei Relatori non sembra rispondere ai crismi enunciati delle sentenze, in merito ai criteri, ai presupposti e alle procedure ivi indicati, il che potrebbe far presumere il confliggere del testo proposto con gli articoli 2, 3, 13, 32 e 117 della Costituzione.

Per le ragioni su esposte, si esprime, per quanto di competenza, parere contrario.