Legislatura 19ª - 1ª Commissione permanente - Resoconto sommario n. 353 del 03/07/2025

Il senatore SCARPINATO (M5S) illustra tutti gli emendamenti del suo Gruppo, a partire dalla proposta 1.2 soppressiva dell'articolo 1 e motivata dalla considerazione secondo cui il disegno di legge rappresenta la sommatoria di violazioni di basilari principi giuridici, essendo stato predisposto - tra l'altro con formulazioni discutibili - al fine precipuo di allontanare due parlamentari ex magistrati dell'antimafia dalla Commissione parlamentare di inchiesta sulla criminalità organizzata.

Innanzi tutto, il disegno di legge contrasta con l'articolo 67 della Costituzione e con gli istituti processuali dell'astensione e della ricusazione.

Per quanto attiene alla formulazione del testo normativo, è evidente la lesione del principio della generalità e astrattezza delle leggi, nonché del principio di irretroattività, che non può essere circoscritto alle sole fattispecie penali.

Il disegno di legge è viziato poi da indeterminatezza e appare contradditorio rispetto all'articolo 2 della legge istitutiva della Commissione parlamentare antimafia, ove si prevede che i commissari vadano selezionati secondo criteri di competenza.

Viene poi leso il principio di terzietà del soggetto giudicante sancito dall'articolo 111 della Costituzione, il che risulta paradossale nel momento in cui si sta esaminando in Assemblea il disegno di legge costituzionale n. 1353 sulla separazione delle carriere dei magistrati.

Il provvedimento in esame è viziato poi da irragionevolezza, dal momento che un parlamentare che - come magistrato - sia stato impegnato in indagini contro la criminalità organizzata subirebbe un trattamento deteriore rispetto ad un imputato per reati di mafia.

E' anche violato l'articolo 82 della Costituzione, in quanto l'allontanamento di un parlamentare altera la proporzionalità della composizione della Commissione parlamentare di inchiesta.

Inoltre, la mancata tipizzazione del conflitto di interessi priva il parlamentare delle necessarie garanzie.

Con riguardo agli altri emendamenti, a partire dalla proposta 1.6, sottolinea come essi siano finalizzati a correggere le storture del disegno di legge, tipizzando per l'appunto il conflitto di interessi, attraverso un rinvio alle fattispecie previste dagli articoli 36 e 37 del codice di procedura penale.

Si propone poi di procedimentalizzare il procedimento di ricusazione, prevedendo una segnalazione iniziale in sede di Ufficio di Presidenza della Commissione antimafia e una deliberazione finale a maggioranza dei due terzi dell'intero collegio.

Occorre altresì garantire il ricorso ad un soggetto terzo, che viene individuato nella Corte costituzionale.

Le altre proposte emendative puntano a correggere i profili di irragionevolezza, evitando che ex magistrati dell'antimafia subiscano un trattamento deteriore rispetto a imputati o prossimi congiunti di imputati per reati di mafia.

Si propone inoltre di tipizzare le fattispecie del conflitto di interessi, come peraltro previsto in leggi istitutive di altre commissioni di inchiesta, come quella sul sistema bancario.

Ricorda come - anche per i membri della compagine governativa - la normativa vigente preveda il carattere patrimoniale del conflitto di interessi.

In conclusione, auspica che - attraverso l'accoglimento delle proposte emendative - si eviti una grave ferita istituzionale come quella arrecata dal disegno di legge in esame.

Sono quindi dati per illustrati i restanti emendamenti.