Legislatura 19ª - 1ª Commissione permanente - Resoconto sommario n. 353 del 03/07/2025
Azioni disponibili
1ª Commissione permanente
(AFFARI COSTITUZIONALI, AFFARI DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO E DELL'INTERNO, ORDINAMENTO GENERALE DELLO STATO E DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE, EDITORIA, DIGITALIZZAZIONE)
GIOVEDÌ 3 LUGLIO 2025
353ª Seduta
Presidenza del Presidente
La seduta inizia alle ore 8,50.
IN SEDE REFERENTE
(1277) IANNONE e altri. - Modifica alla legge 2 marzo 2023, n. 22, in materia di conflitto di interesse nell'ambito della Commissione parlamentare di inchiesta sul fenomeno delle mafie e sulle altre associazioni criminali, anche straniere
(Esame e rinvio)
Il PRESIDENTE ricorda che - nella seduta n. 344 dello scorso 18 giugno - su richiesta del prescritto numero di senatori, avanzata ai sensi dell'articolo 36, comma 3, del Regolamento, il disegno di legge in titolo è stato rimesso in sede referente e si è convenuto di dare per acquisite le fasi procedurali precedentemente svolte.
Comunica poi che - alla scadenza del termine fissato per le ore 12 di ieri mercoledì 2 luglio - sono stati presentati 15 emendamenti (pubblicati in allegato).
Avverte che tutte le proposte emendative risultano proponibili per materia.
Si procede quindi all'illustrazione.
Il senatore GIORGIS (PD-IDP) illustra l'emendamento 1.1 interamente soppressivo dell'articolo 1.
Osserva come il disegno di legge in esame presenti palesi aspetti di irragionevolezza e di dubbia legittimità.
Peraltro, è alquanto discutibile circoscrivere l'esercizio del mandato parlamentare attraverso la legislazione ordinaria.
Sarebbe inoltre necessario affrontare tali questioni secondo un approccio organico, evitando che il tema del conflitto di interessi sia trattato strumentalmente da parte di una coalizione il cui Governo si caratterizza per la presenza di alcuni ministri e sottosegretari che - su tale versante - si trovano in una posizione critica.
Il senatore SCARPINATO (M5S) illustra tutti gli emendamenti del suo Gruppo, a partire dalla proposta 1.2 soppressiva dell'articolo 1 e motivata dalla considerazione secondo cui il disegno di legge rappresenta la sommatoria di violazioni di basilari principi giuridici, essendo stato predisposto - tra l'altro con formulazioni discutibili - al fine precipuo di allontanare due parlamentari ex magistrati dell'antimafia dalla Commissione parlamentare di inchiesta sulla criminalità organizzata.
Innanzi tutto, il disegno di legge contrasta con l'articolo 67 della Costituzione e con gli istituti processuali dell'astensione e della ricusazione.
Per quanto attiene alla formulazione del testo normativo, è evidente la lesione del principio della generalità e astrattezza delle leggi, nonché del principio di irretroattività, che non può essere circoscritto alle sole fattispecie penali.
Il disegno di legge è viziato poi da indeterminatezza e appare contradditorio rispetto all'articolo 2 della legge istitutiva della Commissione parlamentare antimafia, ove si prevede che i commissari vadano selezionati secondo criteri di competenza.
Viene poi leso il principio di terzietà del soggetto giudicante sancito dall'articolo 111 della Costituzione, il che risulta paradossale nel momento in cui si sta esaminando in Assemblea il disegno di legge costituzionale n. 1353 sulla separazione delle carriere dei magistrati.
Il provvedimento in esame è viziato poi da irragionevolezza, dal momento che un parlamentare che - come magistrato - sia stato impegnato in indagini contro la criminalità organizzata subirebbe un trattamento deteriore rispetto ad un imputato per reati di mafia.
E' anche violato l'articolo 82 della Costituzione, in quanto l'allontanamento di un parlamentare altera la proporzionalità della composizione della Commissione parlamentare di inchiesta.
Inoltre, la mancata tipizzazione del conflitto di interessi priva il parlamentare delle necessarie garanzie.
Con riguardo agli altri emendamenti, a partire dalla proposta 1.6, sottolinea come essi siano finalizzati a correggere le storture del disegno di legge, tipizzando per l'appunto il conflitto di interessi, attraverso un rinvio alle fattispecie previste dagli articoli 36 e 37 del codice di procedura penale.
Si propone poi di procedimentalizzare il procedimento di ricusazione, prevedendo una segnalazione iniziale in sede di Ufficio di Presidenza della Commissione antimafia e una deliberazione finale a maggioranza dei due terzi dell'intero collegio.
Occorre altresì garantire il ricorso ad un soggetto terzo, che viene individuato nella Corte costituzionale.
Le altre proposte emendative puntano a correggere i profili di irragionevolezza, evitando che ex magistrati dell'antimafia subiscano un trattamento deteriore rispetto a imputati o prossimi congiunti di imputati per reati di mafia.
Si propone inoltre di tipizzare le fattispecie del conflitto di interessi, come peraltro previsto in leggi istitutive di altre commissioni di inchiesta, come quella sul sistema bancario.
Ricorda come - anche per i membri della compagine governativa - la normativa vigente preveda il carattere patrimoniale del conflitto di interessi.
In conclusione, auspica che - attraverso l'accoglimento delle proposte emendative - si eviti una grave ferita istituzionale come quella arrecata dal disegno di legge in esame.
Sono quindi dati per illustrati i restanti emendamenti.
Il PRESIDENTE avverte che la prossima settimana si proseguirà l'esame del provvedimento, con l'espressione dei pareri e la successiva votazione.
Il seguito dell'esame è quindi rinviato.
IN SEDE CONSULTIVA
(1561) Conversione in legge del decreto-legge 26 giugno 2025, n. 92, recante misure urgenti di sostegno ai comparti produttivi
(Parere alla 9ª Commissione. Esame. Parere non ostativo con osservazioni)
Il relatore TOSATO (LSP-PSd'Az) illustra una proposta di parere non ostativo con una osservazione (pubblicata in allegato).
Verificata la presenza del prescritto numero legale, la Commissione approva la proposta di parere avanzata dal relatore.
IN SEDE REFERENTE
(1451) MALAN e altri. - Modifiche agli articoli 72 e 73 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, in materia di elezione del sindaco al primo turno nei comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti
(Seguito dell'esame e rinvio)
Prosegue l'esame, sospeso nella seduta pomeridiana del 24 giugno scorso.
Il senatore PARRINI (PD-IDP) chiede di posticipare il termine di presentazione di emendamenti e ordini del giorno al disegno di legge in titolo, fissato per le ore 12 di domani, venerdì 4 luglio.
Il PRESIDENTE - nel ricordare che il disegno di legge n. 1451 si compone di un solo articolo e che era stato dato un termine ampio - accoglie comunque la richiesta formulata, proponendo di posticipare la scadenza alle ore 15 di lunedì 7 luglio.
La Commissione conviene.
Il seguito dell'esame è quindi rinviato.
CONVOCAZIONE DI UN UFFICIO DI PRESIDENZA
Il PRESIDENTE avverte che - al termine della seduta - è convocato un Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentati dei Gruppi, per la programmazione dei lavori.
La Commissione prende atto.
La seduta termina alle ore 9,25
PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE
SUL DISEGNO DI LEGGE N. 1561
La Commissione, esaminato il disegno di legge in titolo e rilevato che:
i presupposti di straordinaria necessità e urgenza sono individuati nell'esigenza di disporre ulteriori misure, anche di carattere finanziario, per assicurare la continuità produttiva e occupazionale degli stabilimenti industriali di interesse strategico nazionale, di prevedere interventi in ordine alla semplificazione e accelerazione degli investimenti negli stabilimenti di interesse strategico nazionale e di potenziare le misure in materia di ammortizzatori sociali,
esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo, con la seguente osservazione:
- all'articolo 8, con riferimento al nuovo comma 1-ter dell'articolo 44 del decreto-legge n. 109 del 2018, che prevede, per l'anno 2025, un ulteriore intervento di integrazione salariale straordinaria, per un massimo di sei mesi, in favore delle imprese in crisi, valuti la Commissione di merito l'opportunità di prevedere il coinvolgimento della regione interessata nell'ambito dell'accordo da stipularsi in sede governativa, in analogia con quanto disposto dai commi 1 e 1-bis del medesimo articolo 44.
EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE
N. 1277
Art. 1
1.4
Al comma 1, capoverso «Art. 2-bis», sopprimere il comma 1.
Conseguentemente, al comma 1, capoverso «Art. 2-bis», sopprimere i commi 2, 3, e 4.
1.5
Al comma 1, capoverso «Art. 2-bis», sopprimere i commi 1, 2, 3 e il comma 4 limitatamente al primo periodo.
1.6
Patuanelli, Scarpinato, Maiorino, Cataldi, Gaudiano, Aloisio, Bevilacqua, Bilotti, Castellone, Croatti, Damante, Di Girolamo, Barbara Floridia, Guidolin, Ettore Antonio Licheri, Sabrina Licheri, Lopreiato, Lorefice, Marton, Mazzella, Naturale, Nave, Pirondini, Pirro, Sironi, Turco
Sostituire il comma 1 con il seguente: «1. All'articolo 2 della legge 2 marzo 2023, n.22, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, terzo periodo sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: ", nonché previste dall'articolo 18 del Regolamento interno.";
b) al comma 1, quarto periodo dopo le parole: "codice di autoregolamentazione» sono inserite le seguenti: «o del Regolamento interno";
c) dopo il comma 1, è inserito il seguente: "1-bis) Il componente della Commissione nei confronti del quale sussista una delle condizioni di cui al comma 1, è interdetto dalla partecipazione ai lavori della Commissione e deve essere sostituito da altro parlamentare nominato con gli stessi criteri e la stessa procedura di cui al presente articolo.";
d) dopo l'articolo è inserito il seguente: "Art. 2-bis. - (Astensione) - 1. I componenti della commissione hanno l'obbligo di astenersi dalla partecipazione ai lavori e dalla consultazione della documentazione riguardante determinati fatti oggetto di inchiesta da parte della commissione, quando:
a) sussistano interessi personali di natura economico patrimoniale in relazione a determinati fatti o persone sui quali la commissione sta svolgendo indagini;
b) esistano gravi motivi personali di inimicizia nei confronti di persone sulle quali la commissione sta svolgendo indagini;
c) siano in essere rapporti di natura professionale con persone nei cui confronti la commissione sta svolgendo indagini;
d) sussista l'appartenenza alle associazioni di cui alla legge 25 gennaio 1982, n. 17.
2. La sussistenza delle situazioni di cui al comma 1 possono essere altresì segnalate da uno o più componenti della Commissione. Su tale segnalazione l'Ufficio di presidenza decide a maggioranza se investire la Commissione della questione.
3. La Commissione esamina le comunicazioni e le segnalazioni approvate dall'Ufficio di Presidenza assicurando il contraddittorio con il senatore o il deputato interessato, e approva, a maggioranza dei due terzi dei componenti, una relazione con le relative conclusioni in ordine alla sussistenza della situazione di cui al comma 1.
4. La relazione approvata dalla Commissione è trasmessa al senatore o al deputato interessato e al Presidente della Camera di appartenenza. Nei casi in cui la relazione determini la sussistenza della situazione di cui al comma 1, previo ricorso da parte del parlamentare interessato, la stessa, è, altresì, trasmessa alla Corte Costituzionale che, entro 60 giorni dalla trasmissione, si pronuncia in pubblica udienza. Si osservano, oltre agli articoli 15, 16 e 17 della legge 11 marzo 1953, n. 87, gli articoli 128, comma secondo, e 129 del codice di procedura civile.
5. Qualora sussista la situazione di cui al comma 1, relativamente a uno dei soggetti di cui all'articolo 23 del Regolamento interno, la commissione a maggioranza decide la revoca dell'incarico."».
1.7
Patuanelli, Scarpinato, Maiorino, Cataldi, Gaudiano, Aloisio, Bevilacqua, Bilotti, Castellone, Croatti, Damante, Di Girolamo, Barbara Floridia, Guidolin, Ettore Antonio Licheri, Sabrina Licheri, Lopreiato, Lorefice, Marton, Mazzella, Naturale, Nave, Pirondini, Pirro, Sironi, Turco
Sostituire il comma 1, con il seguente: «1. All'articolo 2, comma 1, della legge 2 marzo 2023, n. 22, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) dopo il terzo periodo, è inserito il seguente: "I componenti della Commissione dichiarano, altresì, entro il medesimo termine di cui al precedente periodo, l'eventuale condizione di indagato o imputato per i reati di cui al predetto Codice di autoregolamentazione.";
b) al quarto periodo, le parole: "Qualora una delle situazioni previste nel citato codice di autoregolamentazione sopravvenga" sono sostituite dalle seguenti: "Qualora una delle condizioni o delle situazioni di cui al terzo e quarto periodo del presente comma";
c) dopo il quarto periodo, è aggiunto, in fine, il seguente: "Per i componenti che si trovino in una delle condizioni o situazioni di cui al terzo e quarto periodo del presente comma si configura, a tutela delle attività di indagine e accertamento svolte dalla Commissione, incompatibilità rispetto ai compiti e agli obiettivi perseguiti dalla stessa e devono, pertanto, essere sostituiti da altri parlamentari nominati con gli stessi criteri e la stessa procedura di cui all'articolo 2 della presente legge."».
1.8
Patuanelli, Scarpinato, Maiorino, Cataldi, Gaudiano, Aloisio, Bevilacqua, Bilotti, Castellone, Croatti, Damante, Di Girolamo, Barbara Floridia, Guidolin, Ettore Antonio Licheri, Sabrina Licheri, Lopreiato, Lorefice, Marton, Mazzella, Naturale, Nave, Pirondini, Pirro, Sironi, Turco
Al comma 1, capoverso "Art.2-bis", sostituire il comma 1 con il seguente: «1. I componenti della Commissione, ivi compreso il Presidente, i cui prossimi congiunti siano stati condannati, anche con sentenza non definitiva, per taluno dei delitti previsti dall'articolo 51, commi 3-bis, 3-quater, 3-quinquies del codice di procedura penale, ovvero per il delitto di cui all'articolo 648-bis del codice penale, devono astenersi dalla partecipazione ai lavori e dalla consultazione della documentazione sui fatti oggetto dell'inchiesta da parte della Commissione. Agli effetti della presente legge, s'intendono per i prossimi congiunti gli ascendenti, i discendenti, il coniuge, la parte di un'unione civile tra persone dello stesso sesso, i fratelli, le sorelle, gli affini nello stesso grado, gli zii e i nipoti: nondimeno, nella denominazione di prossimi congiunti, non si comprendono gli affini, allorché sia morto il coniuge e non vi sia prole.».
1.9
Patuanelli, Scarpinato, Maiorino, Cataldi, Gaudiano, Aloisio, Bevilacqua, Bilotti, Castellone, Croatti, Damante, Di Girolamo, Barbara Floridia, Guidolin, Ettore Antonio Licheri, Sabrina Licheri, Lopreiato, Lorefice, Marton, Mazzella, Naturale, Nave, Pirondini, Pirro, Sironi, Turco
Al comma 1, capoverso "Art.2-bis", al comma 1, sostituire le parole da: «, per la carica ricoperta o per le attività svolte» fino alla fine del periodo con le seguenti: «siano raggiunti da un'informazione di garanzia per il reato di associazione di tipo mafioso o concorso in esso, nonché per i reati commessi avvalendosi delle condizioni previste dall'articolo 416-bis del codice penale ovvero al fine di agevolare l'attività delle associazioni mafiose, di cui all'articolo 416-bis.1 del codice penale, devono astenersi dalla partecipazione ai lavori e dalla consultazione della documentazione sui fatti oggetto dell'inchiesta da parte della Commissione.».
1.10
Patuanelli, Scarpinato, Maiorino, Cataldi, Gaudiano, Aloisio, Bevilacqua, Bilotti, Castellone, Croatti, Damante, Di Girolamo, Barbara Floridia, Guidolin, Ettore Antonio Licheri, Sabrina Licheri, Lopreiato, Lorefice, Marton, Mazzella, Naturale, Nave, Pirondini, Pirro, Sironi, Turco
Al comma 1, capoverso "Art.2-bis", al comma 2, sopprimere l'ultimo periodo.
1.11
Patuanelli, Scarpinato, Maiorino, Cataldi, Gaudiano, Aloisio, Bevilacqua, Bilotti, Castellone, Croatti, Damante, Di Girolamo, Barbara Floridia, Guidolin, Ettore Antonio Licheri, Sabrina Licheri, Lopreiato, Lorefice, Marton, Mazzella, Naturale, Nave, Pirondini, Pirro, Sironi, Turco
Al comma 1, capoverso "Art.2-bis", al comma 2, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «L'Ufficio di presidenza si esprime a maggioranza sulla richiesta.».
1.12
Patuanelli, Scarpinato, Maiorino, Cataldi, Gaudiano, Aloisio, Bevilacqua, Bilotti, Castellone, Croatti, Damante, Di Girolamo, Barbara Floridia, Guidolin, Ettore Antonio Licheri, Sabrina Licheri, Lopreiato, Lorefice, Marton, Mazzella, Naturale, Nave, Pirondini, Pirro, Sironi, Turco
Al comma 1, capoverso "Art.2-bis", al comma 3, dopo le parole: «e approva» inserire le seguenti: «, previa deliberazione dei due terzi dei componenti della Commissione,».
1.13
Patuanelli, Scarpinato, Maiorino, Cataldi, Gaudiano, Aloisio, Bevilacqua, Bilotti, Castellone, Croatti, Damante, Di Girolamo, Barbara Floridia, Guidolin, Ettore Antonio Licheri, Sabrina Licheri, Lopreiato, Lorefice, Marton, Mazzella, Naturale, Nave, Pirondini, Pirro, Sironi, Turco
Al comma 1, capoverso "Art.2-bis", sostituire il comma 4 con il seguente: «4. La relazione approvata dalla Commissione è trasmessa al senatore o al deputato interessato e al Presidente della Camera di appartenenza. Nei casi in cui la relazione determini la sussistenza della situazione di incompatibilità, previo ricorso da parte del parlamentare interessato, la stessa, è, altresì, trasmessa alla Corte Costituzionale che, entro 60 giorni dalla trasmissione, si pronuncia in pubblica udienza. Si osservano, oltre agli articoli 15, 16 e 17 della legge 11 marzo 1953, n. 87, gli articoli 128, comma secondo, e 129 del codice di procedura civile.».
1.14
Patuanelli, Scarpinato, Maiorino, Cataldi, Gaudiano, Aloisio, Bevilacqua, Bilotti, Castellone, Croatti, Damante, Di Girolamo, Barbara Floridia, Guidolin, Ettore Antonio Licheri, Sabrina Licheri, Lopreiato, Lorefice, Marton, Mazzella, Naturale, Nave, Pirondini, Pirro, Sironi, Turco
Al comma 1, capoverso "Art.2-bis", aggiungere, in fine, il seguente comma: «4-bis. Qualora sussista, relativamente a uno dei soggetti di cui all'articolo 23 del Regolamento interno, una delle condizioni elencate nel codice di autoregolamentazione, ovvero previste dall'articolo 18 del Regolamento interno, il Presidente provvede all'immediata sostituzione.».
1.15
Patuanelli, Scarpinato, Maiorino, Cataldi, Gaudiano, Aloisio, Bevilacqua, Bilotti, Castellone, Croatti, Damante, Di Girolamo, Barbara Floridia, Guidolin, Ettore Antonio Licheri, Sabrina Licheri, Lopreiato, Lorefice, Marton, Mazzella, Naturale, Nave, Pirondini, Pirro, Sironi, Turco
Dopo il comma 4, aggiungere, in fine, il seguente: «4-bis. I componenti della Commissione nei confronti dei quali sussista l'obbligo di astensione, sono sostituiti da altri parlamentari nominati con gli stessi criteri e la stessa procedura di cui all'articolo 2 della presente legge.».