Legislatura 19ª - 2ª e 10ª riunite - Resoconto sommario n. 13 del 02/07/2025

TESTO UNIFICATO ADOTTATO DALLE COMMISSIONI RIUNITE PER I DISEGNI DI LEGGE

NN. 65, 104, 124, 570, 1083 E 1408

 

NT1

I Relatori

Modifica all'articolo 580 del codice penale e ulteriori disposizioni esecutive della sentenza n. 242 della Corte costituzionale del 22 novembre 2019

Articolo 1

(Inviolabilità e indisponibilità del diritto alla vita)

          1. Il diritto alla vita è diritto fondamentale della persona in quanto presupposto di tutti i diritti riconosciuti dall'ordinamento. La Repubblica assicura la tutela della vita di ogni persona senza distinzioni in relazione all'età o alle condizioni di salute o ad ogni altra condizione personale e sociale.

          2. Sono nulli gli atti civili e amministrativi contrari alle finalità del presente articolo e non rientranti nelle tassative disposizioni della presente legge.

Articolo 2

(Modifica all'articolo 580 del codice penale)

          1. All'articolo 580 del codice penale, dopo il secondo comma è aggiunto il seguente:

          "Non è punibile chi agevola l'esecuzione del proposito di cui al presente articolo, formatosi in modo libero, autonomo e consapevole, di una persona maggiorenne, inserita nel percorso di cure palliative, tenuta in vita da trattamenti sostitutivi di funzioni vitali e affetta da una patologia irreversibile, fonte di sofferenze fisiche e psicologiche intollerabili, ma pienamente capace di intendere e di volere, le cui condizioni siano state accertate dal Comitato nazionale di valutazione di cui all'articolo 9-bis della legge 23 dicembre 1978, n. 833".

Articolo 3

(Modifiche all'articolo 5 della legge 15 marzo 2010, n. 38, per garantire l'accesso alle cure palliative e alla terapia del dolore)

          1. All'articolo 5 della legge 15 marzo 2010, n. 38, sono apportate le seguenti modificazioni:

          a) al comma 4-bis:

          1) al primo periodo, dopo le parole: "al fine di raggiungere, entro l'anno 2028, il 90 per cento della popolazione interessata" sono aggiunte le seguenti: "e di garantire l'integrale utilizzo, per le finalità di cui alla presente legge, delle somme di cui all'articolo 12, comma 2";

          2) al secondo periodo, dopo le parole: "all'Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali" è inserita la seguente: "(AGENAS)";

          3)  dopo il terzo periodo è aggiunto il seguente: "Eventuali residui delle somme di cui all'articolo 12, comma 2, non utilizzati per le finalità di cui alla presente legge, sono in ogni caso restituiti allo Stato e non possono essere utilizzati per finalità diverse da quelle previste dalla presente legge".

          b) dopo il comma 4-bis sono inseriti i seguenti:

          "4-ter. L'AGENAS istituisce un osservatorio per l'esame dei piani di cui al comma 4-bis e, sulla base delle valutazioni dello stesso, invia una relazione annuale al Presidente del Consiglio dei ministri, al Ministro della salute, nonché ai Presidenti del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati, nella quale indica anche le regioni che non hanno presentato il piano di potenziamento delle cure palliative, anche pediatriche, domiciliari e per ogni patologia, ai sensi del comma 4-bis, nonché le regioni che non hanno conseguito gli obiettivi assunti negli omologhi piani relativi all'anno precedente.

          4-quater. Nel caso di omessa presentazione del piano di cui al comma 4-bis, entro trenta giorni dal ricevimento della relazione dell'AGENAS, il Governo, con delibera assunta ai sensi dell'articolo 1, comma 569, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, nomina un commissario ad acta sino al raggiungimento dello standard di cui al presente articolo. Qualora la regione non abbia ottenuto gli obiettivi di potenziamento delle cure palliative fissati nel piano presentato per l'anno precedente, come rilevato dall'osservatorio di cui al comma 4-ter, il Ministro della salute assegna un termine non superiore a sei mesi per il raggiungimento degli stessi e il Governo procede ai sensi del periodo precedente qualora l'AGENAS accerti il perdurante inadempimento.

          4-quinquies. Alle attività di cui ai commi 4-ter e 4-quater si provvede con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica".

Articolo 4

(Modifiche alla legge 23 dicembre 1978, n. 833)

          1. Alla legge 23 dicembre 1978, n. 833, sono apportate le seguenti modificazioni:

          a) dopo l'articolo 9 è inserito il seguente:

          "Art. 9-bis. - (Comitato nazionale di valutazione) - 1. Il Comitato nazionale di valutazione è organo competente a rilasciare, su richiesta dell'interessato, parere obbligatorio circa la sussistenza o meno dei requisiti per l'esclusione della punibilità di cui all'articolo 580, terzo comma, del codice penale.

          2. Il Comitato nazionale di valutazione è formato da sette componenti, di cui un giurista, scelto fra i professori universitari di materie giuridiche o gli avvocati abilitati al patrocinio di fronte alle giurisdizioni superiori, un bioeticista, un medico specialista in anestesia, rianimazione, terapia intensiva e del dolore, un medico specialista in medicina e cure palliative, un medico specialista in psichiatra, uno psicologo e un infermiere. I componenti del Comitato nazionale di valutazione sono nominati con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, il quale nomina fra essi il presidente, il vice-presidente e il segretario. I componenti del Comitato nazionale di valutazione durano in carica cinque anni, con possibilità di rinnovo per due sole volte anche non consecutive. L'ufficio di componente del Comitato nazionale di valutazione è gratuito.

          3. Ricevuta da parte dell'interessato, dotato di capacità d'agire ai sensi dell'articolo 2 del codice civile, la richiesta di accertamento della sussistenza dei requisiti di non punibilità di cui all'articolo 580, terzo comma, del codice penale, il Comitato nazionale di valutazione acquisisce agli atti il parere non vincolante di un medico specialista della patologia di cui soffre il richiedente. Ove la richiesta preveda modalità di esecuzione comportanti l'assunzione di farmaci off label, il Comitato nazionale di valutazione acquisisce il parere non vincolante del Centro di coordinamento nazionale di cui all'articolo 2, comma 1, della legge 11 gennaio 2018, n. 3. Il Comitato nazionale di valutazione si pronuncia entro sessanta giorni dalla richiesta, prorogati di trenta giorni in caso di richiesta di ciascuno dei pareri di cui ai periodi precedenti. Il termine di rilascio del parere da parte del Comitato nazionale di valutazione può essere prorogato, di trenta giorni, in caso di motivate esigenze. Non si applicano gli articoli 2, 16 e 20 della legge 7 agosto 1990, n. 241, né gli articoli 4 e 5 della legge 22 dicembre 2017, n. 219. Ai fini dell'adempimento delle proprie funzioni, disciplinate dal presente articolo, il Comitato nazionale di valutazione si avvale delle strutture del Ministero della salute - Dipartimento per l'amministrazione generale, delle risorse umane e del bilancio, nel limite delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e senza ulteriori oneri per la finanza pubblica.

          4. La richiesta di cui al comma 3 può essere ritirata in ogni momento dall'interessato.

          5. In caso di accertamento dell'insussistenza dei requisiti di cui all'articolo 580, terzo comma, del codice penale, la richiesta di cui al comma 3 del presente articolo può essere reiterata nei soli casi in cui è dimostrata dall'interessato l'intervenuta sussistenza dei requisiti medesimi e comunque non prima di centottanta giorni.

          6. Il parere rilasciato dal Comitato nazionale di valutazione è valutato dall'autorità giudiziaria ai fini della non punibilità di cui all'articolo 580, terzo comma, del codice penale".

          b)    all'articolo 25 è aggiunto, in fine, il seguente comma:

          "Ferme restando le competenze del Comitato nazionale di valutazione di cui all'articolo 9-bis della presente legge in materia di verifica della sussistenza o insussistenza dei requisiti di cui all'articolo 580, terzo comma, del codice penale, il personale in servizio, le strumentazioni e i famaci di cui dispone a qualsiasi titolo il Servizio sanitario nazionale non possono essere impiegati al fine dell'agevolazione dell'esecuzione del proposito di cui al medesimo articolo 580 del codice penale".