Legislatura 19ª - 4ª Commissione permanente - Resoconto sommario n. 267 del 24/06/2025

(1484) Disegno di legge annuale sulle piccole e medie imprese

(Parere alla 9a Commissione. Esame e rinvio)

La senatrice PELLEGRINO (FdI), relatrice, introduce l'esame del disegno di legge in titolo, che costituisce la prima attuazione dell'articolo 18 della legge n. 180 del 2011, in base al quale, al fine di dare attuazione allo Small Business Act europeo, entro il 30 giugno di ogni anno il Governo, sentita la Conferenza unificata, presenta alle Camere un disegno di legge annuale per la tutela e lo sviluppo delle micro, piccole e medie imprese (PMI), volto a definire gli interventi in materia per l'anno successivo.

Si ricorda che la legge 11 novembre 2011, n. 180, nota anche come "Statuto delle imprese", definisce i principi e le norme per la tutela della libertà d'impresa e promuove lo sviluppo delle attività economiche, con particolare attenzione alle PMI, in attuazione delle indicazioni contenute nella comunicazione della Commissione europea COM(2008) 394, «Una corsia preferenziale per la piccola impresa - Alla ricerca di un nuovo quadro fondamentale per la Piccola Impresa (uno Small Business Act per l'Europa)».

Nella relazione che accompagna il disegno di legge si evidenzia che, in Italia, il 95,13 per cento delle imprese è composto da microimprese con meno di 10 addetti, che generano il 40 per cento del valore aggiunto nazionale, con un terzo di tutti gli occupati. Le sfide che queste affrontano riguardano l'accesso al credito, la complessità burocratica, la competitività con imprese più grandi e con quelle estere, i costi di digitalizzazione e la difficoltà a trovare personale qualificato.

Il provvedimento si compone di 19 articoli, suddivisi in cinque capi, ed è finalizzato alla crescita dimensionale delle imprese, a favorire l'accesso al credito, a semplificazioni amministrative, alla lotta alle false recensioni online. Inoltre, si delega il Governo al riordino della disciplina e alla redazione del testo unico delle start-up innovative.

Il capo I, recante misure per l'aggregazione delle imprese minori e per il trasferimento generazionale delle competenze, contiene gli articoli da 1 a 4. L'articolo 1 prevede incentivi fiscali per le reti di imprese. L'articolo 2 reca misure finanziarie per l'aggregazione e il sostegno al made in Italy nel settore tessile, abbigliamento e articoli in pelle. L'articolo 3 prevede norme per il riconoscimento di enti mutualistici di sistema "centrali consortili" aventi funzioni di indirizzo e coordinamento delle aggregazioni di micro e PMI già riunite in consorzi di filiera, e delega il Governo la disciplina di funzionamento. L'articolo 4 reca norme sperimentali in materia di part-time incentivato, per l'accompagnamento alla pensione e il ricambio generazionale.

Il capo II (articoli 5-6) reca disposizioni in materia di accesso delle PMI al credito bancario e di semplificazione. L'articolo 5 delega il Governo al riordino della disciplina dei confidi, per adeguarla ai profondi mutamenti dei mercati di riferimento, influenzati dapprima dalla crisi economica del 2008 e, successivamente, dalla pandemia, che hanno fatto registrare l'espansione delle garanzie pubbliche e ridotto gli spazi di intervento dei confidi. L'articolo 6 detta norme per favorire l'accesso al credito mediante la cartolarizzazione dei beni di magazzino.

Il capo III si compone degli articoli da 7 a 11. L'articolo 7 dispone l'esonero dall'assicurazione obbligatoria per i carrelli elevatori e per altri veicoli utilizzati dalle imprese in aree ferroviarie, portuali e aeroportuali. Gli articoli 8 e 9, in materia di salute e sicurezza sul lavoro, mirano a semplificare gli adempimenti legati alla salute e alla sicurezza nei luoghi di lavoro, tenendo conto delle peculiarità delle imprese minori e delle modalità di "lavoro agile". L'articolo 10, riguardante il settore HORECA (Hotel, Restaurant, Catering), fornisce la definizione degli operatori economici di tale settore e determina al 70 per cento la soglia minima dei ricavi per rientrare in tale qualificazione. L'articolo 11, invece, riduce i tempi relativi alla possibilità per i consorzi industriali di riacquistare le aree cedute e gli stabilimenti, relativamente alle attività cessate.

Il capo IV (articoli 12-17) detta norme per la lotta alle false recensioni online. L'articolo 12 definisce ambito e definizioni, stabilendo che la normativa, in conformità all'articolo 117, secondo comma, lettera e), della Costituzione e ai principi dell'Unione europea in materia di concorrenza, si applica alle recensioni online relative a prodotti, servizi e prestazioni offerti da imprese della ristorazione e strutture turistiche situate in Italia, incluse strutture ricettive, termali e qualsiasi altra forma di attrazione turistica presente sul territorio nazionale. L'articolo 13 stabilisce che il consumatore, previa dimostrazione della propria identità e dell'effettivo utilizzo del prodotto o della fruizione del servizio, può rilasciare una recensione motivata entro il termine di quindici giorni. L'articolo 14 vieta, nell'ambito delle recensioni, gli apprezzamenti o interazioni non autentiche. L'articolo 16 stabilisce che le disposizioni contenute negli articoli precedenti non trovano applicazione per le recensioni già pubblicate alla data di entrata in vigore della legge, escludendo così retroattività nell'applicazione delle nuove norme. L'articolo 17 reca la clausola di invarianza finanziaria.

La Relatrice fa presente che il capo IV (articoli da 12 a 17) in materia di lotta alle false recensioni del presente disegno di legge è stato oggetto di due richieste di informazioni supplementari da parte della Commissione europea (Comunicazioni TRIS/(2025) 0293 e TRIS/(2025) 0403), nell'ambito della procedura di notifica istituita dalla direttiva (UE) 2015/1535, la quale consente alla Commissione e agli Stati membri di esaminare le regolamentazioni tecniche che gli Stati membri stessi intendono introdurre per i prodotti (industriali, agricoli e della pesca) e per i servizi della società dell'informazione prima che siano adottate.

In seguito a interlocuzione con le autorità italiane, la Commissione europea ha formulato un parere circostanziato con osservazioni (TRIS/(2025) 1087), in cui si determina anche la proroga dei termini del periodo di astensione obbligatoria dall'adozione del provvedimento al 20 maggio 2025. In tale parere, la Commissione ricorda anche che se il testo del progetto notificato è adottato senza tener conto delle obiezioni sollevate, sarà avviata una procedura di infrazione a norma dell'articolo 258 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE). Il 10 giugno scorso, il Governo ha risposto al parere circostanziato della Commissione europea.

Il capo V (articoli 18-19), infine, contiene la delega al Governo in materia di start-up e PMI innovative e disposizioni relative al Garante per le micro, piccole e medie imprese.

Il seguito dell'esame è rinviato.