Legislatura 19ª - 4ª Commissione permanente - Resoconto sommario n. 267 del 24/06/2025

4ª Commissione permanente

(POLITICHE DELL'UNIONE EUROPEA)

MARTEDÌ 24 GIUGNO 2025

267ª Seduta

Presidenza del Presidente

TERZI DI SANT'AGATA

La seduta inizia alle ore 15,55.

ESAME DI PROGETTI DI ATTI LEGISLATIVI DELL'UNIONE EUROPEA

Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio sulla conservazione e sull'uso sostenibile della biodiversità marina delle zone non soggette a giurisdizione nazionale (COM(2025) 173 definitivo)

(Esame, ai sensi dell'articolo 144, commi 1-bis e 6, del Regolamento, e rinvio)

La senatrice PELLEGRINO (FdI), relatrice, introduce l'esame della proposta di direttiva in titolo, che mira ad attuare, in modo uniforme negli Stati membri, le disposizioni dell'accordo BBNJ (Biodiversity Beyond National Jurisdiction) sulla conservazione e l'uso sostenibile della biodiversità marina delle zone non soggette a giurisdizione nazionale, adottato nell'ambito della Convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare (UNCLOS).

L'accordo BBNJ è aperto alla firma degli Stati e delle organizzazioni regionali d'integrazione economica a decorrere dal 20 settembre 2023 fino al 20 settembre 2025 ed è stato firmato dall'Unione europea e da tutti gli Stati membri. L'Unione ha adottato la decisione (UE) 2024/1830 relativa alla firma dell'Accordo nel giugno 2024, anche se al momento non ha ancora depositato il suo strumento di approvazione. Una volta raggiunte le 60 ratifiche previste, l'Accordo entrerà in vigore dopo 120 giorni ed è pertanto essenziale che gli Stati membri abbiano già pronte le norme necessarie per darvi attuazione.

L'Accordo ha la finalità di affrontare le attuali sfide legate alla biodiversità marina e contribuirà al raggiungimento degli obiettivi dell'Agenda 2030 delle Nazioni Unite, in particolare l'obiettivo 14 "Vita sott'acqua". Contribuirà, inoltre, al raggiungimento degli obiettivi dell'Accordo di Kunming-Montreal per la biodiversità (Global Biodiversity Framework), adottato alla COP15 di Montreal nel dicembre 2022, in particolare quello di individuare almeno il 30 per cento degli ecosistemi terrestri e marini come aree protette entro il 2030 (obiettivo 30x30) e di migliorare l'equa condivisione dei benefici legati alle risorse genetiche.

L'Accordo ha come obiettivo di garantire la conservazione e l'uso sostenibile della biodiversità marina attraverso: strumenti di gestione per zone, comprese aree marine protette; un meccanismo di valutazione dell'impatto ambientale per nuove attività in alto mare; disposizioni per una giusta ripartizione dei benefici derivanti dalle risorse genetiche marine; misure di supporto ai Paesi in via di sviluppo (formazione, trasferimento tecnologico e finanziamenti).

La base giuridica della proposta è individuata nell'articolo 192, paragrafo 1, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, sulla politica dell'Unione in materia ambientale.

Per la Commissione europea, il principio di sussidiarietà è rispettato, poiché gli aspetti dell'Accordo da recepire, relativi alla valutazione degli effetti delle attività pianificate nelle zone non soggette a giurisdizione nazionale e all'utilizzo delle risorse genetiche marine, richiedono un approccio armonizzato a livello dell'Unione per creare pari condizioni tra i portatori di interessi, evitando forme di forum shopping, ossia di scelta del regime giurisdizionale più vantaggioso, determinando uno snellimento delle procedure di autorizzazione e una semplificazione amministrativa.

La Commissione europea ritiene rispettato anche il principio di proporzionalità, poiché le modifiche proposte si limitano a quanto è necessario per conseguire l'obiettivo predetto, limitando gli obblighi a quelli derivanti dall'Accordo BBNJ.

Il termine delle 8 settimane previste dal Protocollo n. 2 sull'applicazione dei principi di sussidiarietà e di proporzionalità, allegato ai Trattati, è previsto in scadenza il prossimo 24 luglio.

La proposta è attualmente oggetto di esame da parte di otto Camere dei Parlamenti nazionali dell'Unione, che non hanno finora espresso criticità.

Il senatore LOREFICE (M5S) chiede se sulla proposta sia già pervenuta la relazione del Governo.

La relatrice PELLEGRINO (FdI) risponde in senso negativo, ma preannuncia la sua intenzione di apportare alcune osservazioni e suggerimenti migliorativi alla proposta di direttiva.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

IN SEDE CONSULTIVA

(1484) Disegno di legge annuale sulle piccole e medie imprese

(Parere alla 9a Commissione. Esame e rinvio)

La senatrice PELLEGRINO (FdI), relatrice, introduce l'esame del disegno di legge in titolo, che costituisce la prima attuazione dell'articolo 18 della legge n. 180 del 2011, in base al quale, al fine di dare attuazione allo Small Business Act europeo, entro il 30 giugno di ogni anno il Governo, sentita la Conferenza unificata, presenta alle Camere un disegno di legge annuale per la tutela e lo sviluppo delle micro, piccole e medie imprese (PMI), volto a definire gli interventi in materia per l'anno successivo.

Si ricorda che la legge 11 novembre 2011, n. 180, nota anche come "Statuto delle imprese", definisce i principi e le norme per la tutela della libertà d'impresa e promuove lo sviluppo delle attività economiche, con particolare attenzione alle PMI, in attuazione delle indicazioni contenute nella comunicazione della Commissione europea COM(2008) 394, «Una corsia preferenziale per la piccola impresa - Alla ricerca di un nuovo quadro fondamentale per la Piccola Impresa (uno Small Business Act per l'Europa)».

Nella relazione che accompagna il disegno di legge si evidenzia che, in Italia, il 95,13 per cento delle imprese è composto da microimprese con meno di 10 addetti, che generano il 40 per cento del valore aggiunto nazionale, con un terzo di tutti gli occupati. Le sfide che queste affrontano riguardano l'accesso al credito, la complessità burocratica, la competitività con imprese più grandi e con quelle estere, i costi di digitalizzazione e la difficoltà a trovare personale qualificato.

Il provvedimento si compone di 19 articoli, suddivisi in cinque capi, ed è finalizzato alla crescita dimensionale delle imprese, a favorire l'accesso al credito, a semplificazioni amministrative, alla lotta alle false recensioni online. Inoltre, si delega il Governo al riordino della disciplina e alla redazione del testo unico delle start-up innovative.

Il capo I, recante misure per l'aggregazione delle imprese minori e per il trasferimento generazionale delle competenze, contiene gli articoli da 1 a 4. L'articolo 1 prevede incentivi fiscali per le reti di imprese. L'articolo 2 reca misure finanziarie per l'aggregazione e il sostegno al made in Italy nel settore tessile, abbigliamento e articoli in pelle. L'articolo 3 prevede norme per il riconoscimento di enti mutualistici di sistema "centrali consortili" aventi funzioni di indirizzo e coordinamento delle aggregazioni di micro e PMI già riunite in consorzi di filiera, e delega il Governo la disciplina di funzionamento. L'articolo 4 reca norme sperimentali in materia di part-time incentivato, per l'accompagnamento alla pensione e il ricambio generazionale.

Il capo II (articoli 5-6) reca disposizioni in materia di accesso delle PMI al credito bancario e di semplificazione. L'articolo 5 delega il Governo al riordino della disciplina dei confidi, per adeguarla ai profondi mutamenti dei mercati di riferimento, influenzati dapprima dalla crisi economica del 2008 e, successivamente, dalla pandemia, che hanno fatto registrare l'espansione delle garanzie pubbliche e ridotto gli spazi di intervento dei confidi. L'articolo 6 detta norme per favorire l'accesso al credito mediante la cartolarizzazione dei beni di magazzino.

Il capo III si compone degli articoli da 7 a 11. L'articolo 7 dispone l'esonero dall'assicurazione obbligatoria per i carrelli elevatori e per altri veicoli utilizzati dalle imprese in aree ferroviarie, portuali e aeroportuali. Gli articoli 8 e 9, in materia di salute e sicurezza sul lavoro, mirano a semplificare gli adempimenti legati alla salute e alla sicurezza nei luoghi di lavoro, tenendo conto delle peculiarità delle imprese minori e delle modalità di "lavoro agile". L'articolo 10, riguardante il settore HORECA (Hotel, Restaurant, Catering), fornisce la definizione degli operatori economici di tale settore e determina al 70 per cento la soglia minima dei ricavi per rientrare in tale qualificazione. L'articolo 11, invece, riduce i tempi relativi alla possibilità per i consorzi industriali di riacquistare le aree cedute e gli stabilimenti, relativamente alle attività cessate.

Il capo IV (articoli 12-17) detta norme per la lotta alle false recensioni online. L'articolo 12 definisce ambito e definizioni, stabilendo che la normativa, in conformità all'articolo 117, secondo comma, lettera e), della Costituzione e ai principi dell'Unione europea in materia di concorrenza, si applica alle recensioni online relative a prodotti, servizi e prestazioni offerti da imprese della ristorazione e strutture turistiche situate in Italia, incluse strutture ricettive, termali e qualsiasi altra forma di attrazione turistica presente sul territorio nazionale. L'articolo 13 stabilisce che il consumatore, previa dimostrazione della propria identità e dell'effettivo utilizzo del prodotto o della fruizione del servizio, può rilasciare una recensione motivata entro il termine di quindici giorni. L'articolo 14 vieta, nell'ambito delle recensioni, gli apprezzamenti o interazioni non autentiche. L'articolo 16 stabilisce che le disposizioni contenute negli articoli precedenti non trovano applicazione per le recensioni già pubblicate alla data di entrata in vigore della legge, escludendo così retroattività nell'applicazione delle nuove norme. L'articolo 17 reca la clausola di invarianza finanziaria.

La Relatrice fa presente che il capo IV (articoli da 12 a 17) in materia di lotta alle false recensioni del presente disegno di legge è stato oggetto di due richieste di informazioni supplementari da parte della Commissione europea (Comunicazioni TRIS/(2025) 0293 e TRIS/(2025) 0403), nell'ambito della procedura di notifica istituita dalla direttiva (UE) 2015/1535, la quale consente alla Commissione e agli Stati membri di esaminare le regolamentazioni tecniche che gli Stati membri stessi intendono introdurre per i prodotti (industriali, agricoli e della pesca) e per i servizi della società dell'informazione prima che siano adottate.

In seguito a interlocuzione con le autorità italiane, la Commissione europea ha formulato un parere circostanziato con osservazioni (TRIS/(2025) 1087), in cui si determina anche la proroga dei termini del periodo di astensione obbligatoria dall'adozione del provvedimento al 20 maggio 2025. In tale parere, la Commissione ricorda anche che se il testo del progetto notificato è adottato senza tener conto delle obiezioni sollevate, sarà avviata una procedura di infrazione a norma dell'articolo 258 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE). Il 10 giugno scorso, il Governo ha risposto al parere circostanziato della Commissione europea.

Il capo V (articoli 18-19), infine, contiene la delega al Governo in materia di start-up e PMI innovative e disposizioni relative al Garante per le micro, piccole e medie imprese.

Il seguito dell'esame è rinviato.

ESAME DI PROGETTI DI ATTI LEGISLATIVI DELL'UNIONE EUROPEA

Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio relativa ai documenti di immatricolazione dei veicoli e ai dati di immatricolazione dei veicoli registrati nei registri di immatricolazione nazionali, che abroga la direttiva 1999/37/CE del Consiglio (COM(2025) 179 definitivo)

(Esame, ai sensi dell'articolo 144, commi 1-bis e 6, del Regolamento, e rinvio)

Il senatore ROSSO (FI-BP-PPE), relatore, introduce l'esame della proposta di direttiva che abroga e sostituisce la direttiva 1999/37/CE, relativa ai documenti di immatricolazione dei veicoli, al fine di migliorare la sicurezza dei veicoli stradali in circolazione nell'Unione europea, contribuendo alla mobilità sostenibile e facilitando la libera circolazione di persone e merci all'interno dell'Unione.

Come per la proposta COM(2025) 180, sui controlli tecnici periodici dei veicoli a motori, in corso di esame presso la 4a Commissione, anche questa proposta di direttiva interviene sul pacchetto normativo del 2014 relativo ai controlli tecnici periodici (direttiva 2014/45/UE), ai controlli tecnici su strada (direttiva 2014/47/UE), e ai documenti di immatricolazione dei veicoli (direttiva 1999/37/CE, modificata dalla direttiva 2014/46/UE), pacchetto che era finalizzato a rafforzare i requisiti di sicurezza e ambientali dei veicoli, per tutta la durata di vita dei veicoli stessi.

Tuttavia, nonostante la revisione del 2014, sulle strade dell'Unione continuano a circolare veicoli non sicuri. Pertanto, con la proposta in esame si provvede a migliorare l'archiviazione elettronica e lo scambio dei dati di identificazione e sullo stato dei veicoli (per esempio dati di emissione e di chilometraggio).

A tali fini, la proposta in esame abroga e sostituisce la direttiva 1999/37/CE, relativa ai documenti di immatricolazione dei veicoli e ai dati di immatricolazione dei veicoli registrati nei registri di immatricolazione nazionali, al fine di: facilitare il controllo e la verifica delle carte di circolazione dei veicoli, attraverso una ulteriore armonizzazione del formato e del contenuto di tali documenti; agevolare la reimmatricolazione dei veicoli già immatricolati in un altro Stato membro per contribuire al buon funzionamento del mercato interno; digitalizzare i documenti di immatricolazione con l'introduzione delle carte di circolazione "mobili" digitali, riducendo gli oneri amministrativi per cittadini e imprese.

In particolare, la proposta di direttiva introduce importanti novità, tra cui: l'adozione del codice QR sulle carte di circolazione fisiche, con l'obiettivo di semplificare e velocizzare i controlli delle informazioni; l'introduzione delle carte di circolazione digitali, integrate con il portafoglio europeo di identità digitale, come previsto dal regolamento (UE) n. 910/2014; la registrazione elettronica nei registri nazionali delle sospensioni dalla circolazione per mancato superamento dei controlli tecnici, con disposizioni sulla ripetizione dei controlli, sulla revoca della sospensione e sulla radiazione dei veicoli fuori uso; il riconoscimento reciproco delle carte di circolazione, sia fisiche che digitali, per l'identificazione dei veicoli nel traffico internazionale e per la reimmatricolazione in altri Stati membri; e la cooperazione tra Stati membri attraverso lo scambio di dati relativi all'immatricolazione e ai controlli tecnici, da realizzarsi tramite l'interconnessione dei registri nazionali con il sistema MOVE-HUB della Commissione, al fine di garantire la disponibilità dei dati in tempo reale.

La base giuridica della proposta è individuata nell'articolo 91, paragrafo 1, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE), che, alla lettera c), stabilisce che l'Unione europea ha competenza nel settore dei trasporti per stabilire le misure atte a migliorare la sicurezza dei trasporti, compresa la sicurezza stradale.

La Commissione europea ritiene che il principio di sussidiarietà sia rispettato, dato che il trasporto su strada e l'industria automobilistica sono settori che operano a livello internazionale ed è pertanto più efficiente ed efficace affrontare le problematiche a livello di Unione europea piuttosto che a livello nazionale. Peraltro, il coordinamento delle condizioni di accesso e di scambio dei dati, relativi ai veicoli, a livello di Unione europea, contribuisce anche a rafforzare le pari condizioni di concorrenza tra gli Stati membri.

In linea con il principio di proporzionalità, le misure contenute nella proposta si limitano a quanto necessario ai fini del conseguimento del predetto obiettivo. Inoltre, la scelta dello strumento della direttiva consente di conseguire gli obiettivi, lasciando agli Stati membri un margine di manovra sufficiente per attuare le modifiche in modo consono al loro specifico contesto nazionale.

Il termine delle 8 settimane previste dal Protocollo n. 2 sull'applicazione dei principi di sussidiarietà e di proporzionalità, allegato ai Trattati, scade il prossimo 8 settembre.

La proposta è attualmente oggetto di esame da parte di sette Camere dei Parlamenti nazionali dell'Unione, che non hanno finora espresso criticità.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica la direttiva 2014/45/UE relativa ai controlli tecnici periodici dei veicoli a motore e dei loro rimorchi e la direttiva 2014/47/UE relativa ai controlli tecnici su strada dei veicoli commerciali circolanti nell'Unione (COM(2025) 180 definitivo)

(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 144, commi 1-bis e 6, del Regolamento, e rinvio)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta del 17 giugno.

Il senatore ROSSO (FI-BP-PPE), relatore, svolge una relazione integrativa sulla proposta di direttiva in titolo che, come illustrato in precedenza, mira a migliorare ulteriormente la sicurezza stradale nell'Unione europea, contribuendo alla mobilità sostenibile e facilitando la libera circolazione di persone e merci all'interno dell'Unione, attraverso modifiche alle direttive 2014/45/UE e 2014/47/UE sui controlli tecnici, volte a garantire la coerenza, l'obiettività e la qualità dei controlli, riducendo il rischio di manomissioni o difetti negli strumenti di rilevazione delle emissioni o dei chilometri percorsi, e migliorando i sistemi di archiviazione elettronica e di scambio di dati.

Sulla proposta è pervenuta la relazione del Governo, trasmessa ai sensi dell'articolo 6 della legge n. 234 del 2012, in cui si valutano le finalità generali del progetto in maniera complessivamente positiva, in quanto la proposta adotta requisiti che nella sostanza non si discostano da quelli già previsti dalle norme nazionali e al contempo prevede semplificazioni per cittadini e imprese attraverso la digitalizzazione.

Il Governo ritiene che la base giuridica sia correttamente individuata nell'articolo 91, paragrafo 1, del TFUE che, in particolare alla lettera c), stabilisce che l'Unione ha competenza nel settore dei trasporti per stabilire le misure atte a migliorare la sicurezza dei trasporti, compresa la sicurezza stradale.

Secondo il Governo, la proposta rispetta il principio di sussidiarietà, considerando che i controlli tecnici, periodici e su strada, dei veicoli, e i risvolti relativi all'industria automobilistica, sono settori con dimensione transnazionale, peraltro già armonizzati a livello di Unione. Risulta pertanto più efficiente ed efficace continuare ad affrontare le problematiche a livello europeo piuttosto che a livello nazionale.

Il Governo ritiene che la proposta rispetti anche il principio di proporzionalità, in quanto essa non va oltre quanto necessario per raggiungere l'obiettivo di migliorare la sicurezza stradale e agevolare la libera circolazione delle persone e delle merci nell'Unione.

Il Governo evidenzia che, pur non essendo il progetto di particolare urgenza, risulta comunque necessario adeguare le direttive esistenti al progresso tecnologico. La tempistica dell'iter legislativo dovrebbe essere di circa un anno, essendo la fase negoziale appena avviata.

La relazione individua comunque i seguenti aspetti che, secondo il Governo, richiedono attenzione in sede negoziale.

Per quanto riguarda la direttiva 2014/45/UE, relativa alla revisione periodica dei veicoli, si evidenziano due principali criticità: la revisione annuale, anziché biennale, per i veicoli di categoria M1 con oltre dieci anni di anzianità, comporterebbe un aggravio economico che necessita di un'attenta valutazione, soprattutto in relazione all'impatto sulle fasce più deboli della popolazione; inoltre, la previsione di accesso obbligatorio alle versioni software più recenti dei veicoli da parte dei costruttori potrebbe risultare eccessivamente onerosa, qualora l'obbligo si riferisse all'intero parco circolante e a ciascun numero di telaio.

Per quanto attiene alla direttiva 2014/47/UE, in materia di controlli su strada dei veicoli commerciali, si segnalano due osservazioni: l'introduzione obbligatoria, e non più facoltativa, dei sensori da remoto rischia di limitare l'autonomia degli Stati membri nell'organizzazione dei controlli, imponendo vincoli che potrebbero ostacolare il raggiungimento degli obiettivi in modo efficace e proporzionato; inoltre, l'interconnessione dei registri nazionali attraverso il sistema MOVE HUB della Commissione europea si configura come una inutile duplicazione di strumenti informatici, che sarebbe opportuno evitare, rispetto al sistema EUCARIS, già funzionante e consolidato, utilizzato dall'Italia e da altri 32 Paesi.

Il Governo, infine, sottolinea l'esigenza di prevedere un periodo di recepimento più ampio rispetto ai 48 mesi attualmente proposti, per garantire una corretta e completa trasposizione delle disposizioni nel diritto interno.

Il Relatore ricorda che il termine delle 8 settimane previste dal Protocollo n. 2 sull'applicazione dei principi di sussidiarietà e di proporzionalità, allegato ai Trattati, scade il prossimo 22 luglio.

La proposta è attualmente oggetto di esame da parte di dieci Camere dei Parlamenti nazionali dell'Unione, che non hanno finora espresso criticità.

Il seguito dell'esame è rinviato.

Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica i regolamenti (UE) 2021/694, (UE) 2021/695, (UE) 2021/697, (UE) 2021/1153, (UE) 2023/1525 e (UE) 2024/795 per quanto riguarda l'incentivazione di investimenti nel settore della difesa nell'ambito del bilancio dell'UE per attuare il piano "ReArm Europe" (COM(2025) 188 definitivo)

(Esame, ai sensi dell'articolo 144, commi 1-bis e 6, del Regolamento, e rinvio)

Il presidente TERZI DI SANT'AGATA (FdI), relatore, introduce l'esame della proposta di regolamento in titolo, che mira a contribuire alla difesa dell'Unione, attraverso misure volte a incentivare gli investimenti nel settore della difesa, eliminare potenziali ostacoli, garantire maggiore flessibilità e semplificazione, rafforzare le attività di ricerca e sviluppo nei settori delle tecnologie a duplice uso e della difesa, e migliorare la competitività dell'industria della difesa dell'Unione.

L'instabilità geopolitica senza precedenti e il rapido inasprimento delle minacce regionali e globali richiedono un aumento urgente e significativo della spesa dell'Unione per la ricerca e lo sviluppo, le capacità industriali e lo sviluppo delle infrastrutture connesse alla sicurezza e alla difesa. Come indicato nel Libro bianco del 19 marzo scorso sulla prontezza alla difesa europea per il 2030 (JOIN(2025) 120), l'Unione dovrebbe fare di più per rispondere all'urgente necessità di aumentare gli investimenti europei nel settore della difesa attraverso il bilancio dell'Unione.

Negli ultimi decenni sono, infatti, emerse una carenza cronica di investimenti e la mancanza di una spesa efficiente nelle capacità militari europee, che hanno avuto ripercussioni sulle capacità di produzione della base industriale e tecnologica di difesa europea (EDTIB) e sul suo potenziale di innovazione, frammentando così nel contempo il mercato della difesa a livello nazionale.

Per sviluppare le capacità e la prontezza militare necessarie a scoraggiare in modo credibile eventuali aggressioni armate e salvaguardare il futuro dell'Unione è necessario aumentare la spesa europea per la difesa per un periodo prolungato. Ciò richiede uno sforzo combinato e costante a livello dell'Unione e degli Stati membri con l'obiettivo di investire collettivamente nella difesa. In tal modo, l'industria della difesa dell'Unione beneficerà della prevedibilità a lungo termine di cui ha bisogno per investire in nuove capacità di produzione.

Il regolamento (UE) 2024/795, sulla piattaforma per le tecnologie strategiche per l'Europa (STEP), sostiene la competitività e il vantaggio tecnologico dell'Unione, consentendo il sostegno allo sviluppo e alla fabbricazione di determinate tecnologie di difesa, tra cui l'intelligenza artificiale, le tecnologie di cybersicurezza o i droni. Tuttavia, può essere fatto di più per rispondere all'urgente necessità di aumentare gli investimenti europei nel settore della difesa con il bilancio europeo.

Facendo seguito alla lettera del 4 marzo indirizzata dalla presidente Von der Leyen al Consiglio europeo, la proposta in esame mira ad ampliare l'ambito di applicazione del regolamento STEP, introducendo un quarto settore strategico che contempla tutte le tecnologie e i prodotti connessi alla difesa, compresi quelli che rientrano nei settori di capacità prioritari individuati nel Libro bianco.

Il regolamento STEP potrebbe quindi essere sfruttato per dirigere risorse e investimenti aggiuntivi verso il settore della difesa, in particolare verso la sua base tecnologica e industriale.

A tal fine, la proposta introduce modifiche al regolamento STEP e ai regolamenti relativi ad altri programmi contemplati: il Fondo europeo per la difesa (FED), il programma Europa digitale e Orizzonte Europa. Inoltre, la proposta modifica anche il regolamento sul sostegno alla produzione di munizioni (ASAP) e il meccanismo per collegare l'Europa (MCE) per convogliare ulteriori fondi dell'Unione verso l'industria della difesa e le relative tecnologie.

In parallelo, il 1º aprile 2025 la Commissione europea ha proposto di modificare i regolamenti relativi al Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR)/Fondo di coesione, al Fondo per una transizione giusta (JTF) e al Fondo sociale europeo Plus (FSE+), al fine di promuovere ulteriormente gli investimenti nel settore della difesa nell'ambito del riesame intermedio della politica di coesione.

Infine, la proposta integra il riesame intermedio della politica di coesione. L'estensione dell'ambito di applicazione del regolamento STEP anche al settore della difesa consentirebbe di sostenere gli investimenti nello sviluppo e nella fabbricazione di tecnologie critiche nel settore della difesa nell'ambito degli obiettivi specifici STEP esistenti nel FESR e nel Fondo di coesione. Analogamente, le competenze pertinenti per lo sviluppo e la fabbricazione di tecnologie critiche nel settore della difesa potrebbero essere sostenute anche nell'ambito STEP attraverso il FSE+.

La proposta si compone di 7 articoli. L'articolo 1 modifica il regolamento (UE) 2021/694 sul programma Europa digitale, l'articolo 2 modifica il regolamento (UE) 2021/695 Orizzonte Europa, l'articolo 3 modifica il regolamento (UE) 2021/697 sul Fondo europeo per la difesa, l'articolo 4 modifica il regolamento (UE) 2021/1153 sul Meccanismo per collegare l'Europa, l'articolo 5 modifica il regolamento (UE) 2023/1525 sul sostegno alla produzione di munizioni (ASAP), l'articolo 6 modifica il regolamento (UE) 2024/795 sulla piattaforma per le tecnologie strategiche per l'Europa (STEP) per aggiungervi le tecnologie di difesa, e, infine, l'articolo 7 ne dispone l'entrata in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

La base giuridica è individuata negli articoli 114, 164, 172, 173, 175, terzo comma, 176, 177, 178, 182, 183, 188 e 192, paragrafo 1, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE), relativi al ravvicinamento delle legislazioni nazionali, ai fondi della politica di coesione e alla politica ambientale.

Il principio di sussidiarietà, secondo la Commissione europea, è rispettato in quanto l'obiettivo della proposta, di incoraggiare gli investimenti nel settore della difesa fornendo incentivi, eliminando potenziali ostacoli e garantendo maggiore flessibilità e semplificazione, non può essere conseguito mediante azioni a livello nazionale.

Anche il principio di proporzionalità, secondo la Commissione europea è rispettato, poiché le misure previste non vanno oltre quanto necessario per conseguire i predetti obiettivi.

Il termine delle 8 settimane previste dal Protocollo n. 2 sull'applicazione dei principi di sussidiarietà e di proporzionalità, allegato ai Trattati, è previsto in scadenza il prossimo 29 luglio. La proposta risulta all'esame di cinque Camere dei Parlamenti nazionali, che non hanno finora sollevato criticità.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 16,30.