Legislatura 19ª - 1ª Commissione permanente - Resoconto sommario n. 345 del 18/06/2025
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(1451) MALAN e altri. - Modifiche agli articoli 72 e 73 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, in materia di elezione del sindaco al primo turno nei comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti
(Seguito dell'esame e rinvio)
Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 17 giugno.
Prosegue la discussione generale.
Il senatore PARRINI (PD-IDP) - anche sulla base delle riflessioni svolte dai soggetti auditi - individua una serie di criticità nel disegno di legge in commento.
Innanzi tutto, una criticità di metodo politico attiene al fatto che la maggioranza sta cercando di modificare unilateralmente e senza dialogo con le opposizioni una legge approvata nel 1993 a larghissima maggioranza, quando, invece, non bisognerebbe mai abdicare al principio per cui le leggi elettorali devono essere il risultato di un confronto tra le diverse parti politiche.
Nel merito, l'abbassamento al 40 per cento della soglia per l'elezione al primo turno dei sindaci determina un difetto di autorevolezza e di legittimazione del sindaco eletto, come peraltro segnalato, nel corso dell'audizione, dal presidente dell'Anci Gaetano Manfredi.
Inoltre, il disegno di legge prevede il passaggio da un sistema in cui - per vincere al primo turno e ottenere il premio di maggioranza - un candidato deve ottenere il 50 per cento più uno dei voti e le relative liste collegate almeno il 40 per cento per evitare il fenomeno della cosiddetta "anatra zoppa" ad un sistema in cui, in linea teorica, un candidato potrebbe essere eletto sindaco con il 40 per cento più uno e le relative liste collegate, magari attestate al 33 per cento, usufruirebbero di un premio di maggioranza del 60 per cento, con la conseguenza di avere un premio del 20 per cento sul sindaco e del 27 per cento per le liste. Si tratterebbe, con tutta evidenza, di un premio abnorme e con forti profili di incostituzionalità.
Altresì, l'abbassamento della soglia per l'elezione del sindaco comporta un'alterazione strutturale del sistema, dal momento che si esaltano i difetti del turno unico - tra cui l'incentivo a costruire coalizioni eterogenee - e si perdono le virtuosità del turno di ballottaggio, che invece consente di costruire coalizioni omogenee; peraltro, si perde la funzione del primo turno come momento di verifica dell'effettivo peso delle diverse forze politiche.
Come sottolineato poi dal professor Roberto D'Alimonte, la presenza del ballottaggio induce le forze politiche ad individuare candidati inclusivi, con profili adeguati a raccogliere le cosiddette "seconde preferenze", mentre il turno unico potrebbe indurre a scegliere candidati poco inclusivi.
Il centro-destra può poi essere indotto a credere che il turno unico possa favorirlo, quando in realtà la legge vigente ha portato sempre a risultati a volte favorevoli ad una parte politica e a volte all'altra, come emerge dal recente caso della vittoria del candidato del centro-destra al turno di ballottaggio a Matera.
Ricorda, inoltre, come Costantino Mortati, in Assemblea Costituente, abbia argomentato sui profili di incostituzionalità di una legge in base alla motivazione insufficiente o infondata: nel caso delle motivazioni addotte dai presentatori del disegno di legge in esame, sottolinea come siano estremamente rari i casi in cui un sindaco eletto al secondo turno abbia ottenuto meno voti di quelli ottenuti al primo turno dal candidato poi sconfitto al ballottaggio.
In base poi ad un'analisi di diritto comparato, rileva come negli altri Paesi - su 101 casi di elezione popolare diretta di organi monocratici - in 97 casi sia prevista la soglia della maggioranza assoluta per evitare il ballottaggio; in 3 casi (Argentina, Bolivia ed Ecuador) una soglia del 40 per cento che scatta soltanto nel caso in cui il secondo classificato sia stato distanziato di almeno il 10 per cento e, nel solo caso del Costa Rica, una soglia secca del 40 per cento.
In conclusione, auspica che il legislatore italiano non segua l'esempio del Costa Rica.
Il senatore DE PRIAMO (FdI) ritiene che il disegno di legge in esame rappresenti un'iniziativa di buon senso.
Nel riconoscere l'onestà intellettuale dell'intervento del senatore Parrini, che ha citato il caso di Matera, osserva come ci sono ampie aree del Paese in cui il provvedimento in esame - laddove entrasse in vigore - favorirebbe coalizioni di centro-sinistra, mentre in altre aree sarebbe avvantaggiato il centro-destra.
Tuttavia, il principio ispiratore del provvedimento consiste nella presa d'atto di un profondo cambiamento verificatosi nel Paese da quando è entrata in vigore la legge n. 81 del 1993. Si assiste, infatti, nel mondo occidentale, ad un fenomeno oramai strutturale di disaffezione al voto, che va contrastato attraverso l'implementazione di strumenti adeguati.
La maggioranza giudica quindi ragionevole e costituzionalmente legittima la previsione di una soglia del 40 per cento per consentire l'elezione del sindaco al primo turno, anche alla luce di diversi casi in cui l'affluenza al ballottaggio ha registrato un crollo rispetto al primo turno.
Il disegno di legge potrà quindi condurre ad una semplificazione del quadro normativo e ad una maggiore chiarezza.
Peraltro, l'elezione al primo turno è quella da sempre prevista per i presidenti delle Regioni, con buona prova in termini di stabilità.
Occorre quindi prendere atto della disaffezione dei cittadini rispetto al secondo turno.
In conclusione, auspica un confronto di merito sul disegno di legge in esame.
La senatrice MUSOLINO (IV-C-RE) - nel sottolineare come il disegno di legge in oggetto cerchi di esportare a livello nazionale il modello siciliano - fornisce esempi sulle lacune di tale modello, a partire da quanto verificatosi nella sua città - Messina - sia nelle elezioni comunali del 2013 sia in quelle del 2018.
Nelle prime, il candidato del centro-sinistra, vincitore al primo turno con il 49,94 per cento dei voti, a fronte di un candidato civico fermo al 23,9 per cento, risultò sconfitto al ballottaggio, ove il candidato civico ottenne il 52 per cento e il candidato del centro-sinistra il 48 per cento, con un'affluenza precipitata dal 48 per cento del primo turno al 30,5 per cento del ballottaggio.
Nelle elezioni del 2018, il candidato civico Cateno De Luca vinse al ballottaggio - con un'affluenza inferiore al primo turno - e si verificò il caso della cosiddetta "anatra zoppa" dal momento che, per effetto del voto disgiunto e della soglia di sbarramento al 5 per cento, le liste collegate a De Luca non ottennero neanche un seggio in Consiglio comunale.
Sono casi empirici dimostrativi degli effetti distorsivi del modello siciliano, in cui si può avere un sindaco e un consiglio comunale eletto da una quota della popolazione inferiore alla maggioranza.
Nel ricollegarsi alle argomentazioni svolte dal professor Sterpa nel corso delle audizioni - per cui un conto è la rappresentanza e un conto è la rappresentatività - ritiene che la soglia del 50 per cento per l'elezione al primo turno garantisca un'elezione con almeno la maggioranza assoluta dei votanti.
Da ultimo, auspica una riflessione sugli effetti del voto disgiunto.
Non essendovi ulteriori richieste di intervento, si intende conclusa la discussione generale.
Il presidente BALBONI (FdI), in qualità di relatore, svolge l'intervento di replica, soffermandosi preliminarmente sui rilievi sollevati dal senatore Parrini.
In merito all'obiezione per cui l'elezione al primo turno con il 40 per cento più uno dei voti priverebbe di legittimazione il sindaco, evidenzia come tale considerazione dovrebbe allora estendersi ai presidenti delle Regioni, ai sindaci dei Comuni con meno di 15 mila abitanti e ai sindaci delle Regioni - come la Sicilia e il Friuli-Venezia Giulia - in cui già adesso è vigente la soglia del 40 per cento, senza che sussistano problemi di legittimazione.
Ritiene invece che l'obiezione sul rischio di un premio di maggioranza abnorme abbia un fondamento e che debba individuarsi una soluzione in termini di soglia prossima al 40 per cento anche per le liste collegate al candidato eletto ovvero di superamento del voto disgiunto, indicato da diversi auditi come elemento di instabilità e di incoerenza rispetto al sistema elettorale dei Comuni. A quest'ultimo riguardo, rammenta come il voto disgiunto non sia previsto nei comuni fino a 15 mila abitanti e, per le elezioni regionali, sia permesso in alcune Regioni e non consentito in altre.
Relativamente all'obiezione per cui il turno unico costringerebbe le forze politiche ad aggregarsi, compromettendo l'omogeneità delle coalizioni, evidenzia come tale rilievo dovrebbe allora valere anche per le regioni e a livello nazionale, ove si prospetta un "campo largo" con il solo obiettivo di scalzare l'attuale maggioranza di centro-destra.
Ritiene, invece, che il turno unico favorisca il bipolarismo, che rappresenta - a suo avviso - l'unica forma di democrazia compiuta, in quanto garantisce l'alternanza. Non va poi confusa la conservazione dell'identità di una singola forza politica con l'omogeneità di una coalizione: infatti, l'identità è un valore compatibile con la democrazia, purché temperato dall'adesione compiuta al sistema del confronto e della dialettica politica.
È poi fondato il rilievo per cui il turno di ballottaggio incentiva le forze politiche a individuare candidatI inclusivi, ma tale considerazione varrebbe anche con il sistema proposto dal disegno di legge in esame, in quanto candidati privi di capacità inclusiva non potrebbero raggiungere la soglia del 40 per cento più uno dei voti.
Con riferimento all'obiezione per cui il disegno di legge sarebbe pensato per favorire il centro-destra e svantaggiare le opposizioni, ricorda come - nella storia anche recente - tentativi in tal senso si siano sempre ritorti contro i loro artefici.
Ritiene poi che il sistema proposto dal provvedimento in esame non sia per nulla irragionevole, ma fornisca una soluzione di sistema per incentivare l'affluenza ed evitare che le istituzioni elettive siano scelte da una minoranza, come negli esempi di Messina riportati dalla senatrice Musolino.
Per evitare che le istituzioni siano scelte esclusivamente da forze identitarie capaci di mobilitare soltanto le minoranze, risulta quindi necessario rafforzare il bipolarismo come presupposto della democrazia dell'alternanza.
Formula quindi una valutazione positiva su un disegno di legge che introduce elementi di semplificazione e spinge le forze politiche a coalizzarsi, valorizzando ciò che unisce, in modo da catalizzare il consenso della maggioranza, quantomeno relativa, degli elettori.
In conclusione, ritiene che i vantaggi che possono derivare al sistema politico dal provvedimento in esame superino nettamente gli svantaggi.
Il seguito dell'esame è quindi rinviato.
La seduta termina alle ore 19,45.