Legislatura 19ª - 2ª Commissione permanente - Resoconto sommario n. 259 del 30/04/2025

Il senatore POTENTI (LSP-PSd'Az), relatore, illustra i contenuti del provvedimento in titolo.

Per le parti di competenza segnala anzitutto l'articolo 12, comma 3, che vincola una quota, non inferiore al 30 per cento, dell'indennità di incarico riconosciuta ai magistrati fuori ruolo titolari di incarichi dirigenziali presso il Ministero della giustizia al mancato raggiungimento degli obiettivi di pagamento fissati dall'amministrazione. La disposizione prevede l'applicazione anche ai magistrati fuori ruolo titolari di incarichi dirigenziali presso il Ministero della giustizia del sistema di valutazione relativo al raggiungimento degli obiettivi annuali relativi al rispetto dei tempi di pagamento, introdotto dall'articolo 4-bis del decreto-legge n. 13 del 2023, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 41 del 2023. Il citato articolo 4-bis è volto a dare attuazione alla riforma 1.11 del PNRR, che ha come obiettivo la riduzione dei tempi di pagamento delle pubbliche amministrazioni. Nel caso dei magistrati fuori ruolo titolari di incarichi dirigenziali, trattandosi di personale non contrattualizzato in regime di diritto pubblico, il mancato raggiungimento degli obiettivi annuali incide sull'indennità di incarico, prevista dall'articolo 23-ter, comma 2, del decreto-legge n. 201 del 2011, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 214 del 2011, e riconosciuta ai titolari di incarichi dirigenziali, anche apicali, presso il Ministero della giustizia, nelle sue articolazioni centrali o periferiche, che sia responsabile del raggiungimento degli specifici obiettivi annuali relativi al rispetto dei tempi di pagamento. L'articolo 12, comma 9-bis, introdotto dalla Camera dei deputati, prevede che, per assicurare la massima efficacia nell'attività di supporto del Servizio sanitario nazionale e nelle more del reclutamento di un apposito contingente di personale, l'ente sanitario poliambulatorio Montezemolo può avvalersi fino al 31 dicembre 2028, sulla base di appositi accordi interistituzionali e delle disposizioni del proprio statuto, di un contingente massimo di 120 unità di personale, appartenenti ai ruoli del Ministero della difesa, della Corte dei conti, della Regione Lazio e delle relative Aziende sanitarie, della Croce Rossa Italiana, del Consiglio superiore della Magistratura, della Corte suprema di cassazione, del Ministero della giustizia, della giustizia amministrativa, della giustizia tributaria e dell'Avvocatura dello Stato, con oneri a carico delle amministrazioni ed enti di appartenenza.

L'articolo 17-quater, introdotto nel corso dell'esame presso la Camera dei deputati, (recante misure urgenti per il potenziamento e la funzionalità del Ministero della giustizia) da un lato, rende meno stringenti i requisiti previsti per la stabilizzazione del personale dell'Ufficio per il processo del Ministero della giustizia; e, dall'altro, prevede che le facoltà assunzionali dell'amministrazione giudiziaria sono utilizzabili sino al 31 dicembre 2026, in deroga al limite previsto dalla legislazione vigente. Inoltre, si prevede che per i concorsi indetti fino al 31 dicembre 2026 l'amministrazione penitenziaria possa considerare idonei tutti i candidati che hanno superato le prove concorsuali, anche oltre il limite del 20 per cento dei posti messi a concorso previsto dalla legislazione vigente. Tale articolo al comma 1) modifica la disciplina contenuta nel comma 135 dell'articolo 1 della legge di bilancio per il 2025 (legge n. 207 del 2024) relativa alla stabilizzazione del personale assunto, a tempo determinato, dal Ministero della giustizia, inquadrato all'interno della struttura operativa denominata Ufficio per il processo, in qualità di addetto all'ufficio per il processo, nonché del personale per il supporto alle linee progettuali per la giustizia del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR), di cui, rispettivamente, agli articoli 11, comma 1, primo periodo, e 13 del decreto-legge n. 80 del 2021. Secondo quanto previsto dalla medesima disposizione, la procedura di stabilizzazione ha luogo previa selezione comparativa sulla base dei distretti territoriali e degli uffici centrali, con possibilità di scorrimento fra i distretti. Le stabilizzazioni sono autorizzate nei limiti di un contingente massimo di 2.600 unità nell'Area dei Funzionari e di 400 unità nell'Area degli Assistenti del CCNL 2019-2021 Comparto Funzioni Centrali. In particolare, con la modifica si prevede, innanzitutto, che la stabilizzazione prevista dal citato comma 135 operi nei confronti dei dipendenti che abbiano lavorato per almeno 12 mesi continuativi nella qualifica ricoperta (in luogo del requisito dei 24 mesi previsti dalla disciplina vigente). In secondo luogo, si prevede che le assunzioni avranno luogo a far data dal 1° luglio 2026, all'esito della selezione comparativa, e si specifica che il personale da assumere deve risultare in servizio alla data del 30 giugno 2026 e che il requisito dei 12 mesi continuativi deve essere stato maturato entro la medesima data. Si prevede che le graduatorie siano rese disponibili anche per lo scorrimento da parte di altre pubbliche amministrazioni. I predetti interventi perseguono il fine di assicurare il raggiungimento degli obiettivi previsti in materia di riduzione della durata dei procedimenti civili e penali previsti al Piano nazionale di ripresa e resilienza, nonché di quelli previsti dal Piano strutturale di bilancio di medio termine 2025-2029. Il comma 2 dell'articolo 17-quater, per le medesime finalità sopra richiamate modifica il comma 1 dell'articolo 16-bis del decreto-legge n. 80 del 2021, che ha previsto la stabilizzazione nei ruoli del Ministero della giustizia del personale assunto a tempo determinato in servizio al 30 giugno 2026, che ha lavorato per almeno 24 mesi continuativi nella qualifica ricoperta, previo espletamento di una selezione comparativa. La modifica in commento, riduce a 12 mesi continuativi il requisito necessario per accedere alla predetta procedura di stabilizzazione. Il comma 3, in deroga a quanto previsto dall'articolo 1, comma 1, del decreto-legge n. 202 del 2024, che ha stabilito in via transitoria e a regime, il periodo entro cui le amministrazioni dello Stato, le agenzie e gli enti pubblici non economici possono esercitare le facoltà assunzionali, dispone che sono utilizzabili sino al 31 dicembre 2026 le facoltà assunzionali dell'amministrazione giudiziaria. Infine, il comma 4, al fine di garantire la piena funzionalità dell'amministrazione penitenziaria nonché il necessario supporto alla gestione del commissario straordinario per l'edilizia penitenziaria, di cui all'articolo 4-bis del decreto-legge 4 luglio 2024, n. 92, prevede che ai concorsi pubblici indetti per il reclutamento del personale dell'amministrazione penitenziaria fino al 31 dicembre 2026 non si applica quanto previsto dall'articolo 35, comma 5-ter, quarto periodo, del decreto legislativo n. 165 del 2001. In virtù di tale previsione, pertanto, per i concorsi pubblici indetti per il reclutamento del personale penitenziario non si applica per i concorsi indetti fino al 31 dicembre 2026 il citato limite del 20 per cento degli idonei: conseguentemente, l'amministrazione penitenziaria potrà considerare idonei tutti i candidati che hanno superato le prove concorsuali, anche oltre il limite del 20 per cento dei posti messi a concorso.

Segnala infine l'articolo 21-quater, introdotto dalla Camera dei deputati, prevede la costituzione di una sezione stralcio presso la Commissione centrale per gli esercenti le professioni sanitarie, allo scopo di definire alcuni procedimenti pendenti innanzi alla medesima Commissione al 31 dicembre 2024 (comma 1). L'articolo demanda inoltre ad un successivo regolamento la riforma complessiva della predetta Commissione, per conformare la disciplina al riordino delle professioni sanitarie, intervenuto nel 2018 (comma 2). In particolare, il comma 1 prevede che la costituenda sezione stralcio sia competente sui procedimenti pendenti innanzi alla Commissione centrale per gli esercenti le professioni sanitarie conclusisi in primo grado con le sanzioni dell'avvertimento, della censura o della sospensione. La Commissione è un organo di giurisdizione speciale istituito presso il Ministero della salute, preposto all'esame dei ricorsi presentati dai professionisti sanitari contro i provvedimenti dei rispettivi Ordini e Collegi professionali in determinate materie (iscrizione e cancellazione dall'albo, provvedimenti disciplinari di competenza delle Commissioni d'albo; operazioni elettorali). Avverso le decisioni della Commissione è ammesso ricorso alle sezioni unite della Corte di Cassazione per motivi attinenti alla giurisdizione e per violazione di legge ai sensi dell'articolo 111 della Costituzione. Come notato dalla Corte costituzionale, il procedimento disciplinare nei confronti degli esercenti le professioni sanitarie si articola in una prima fase, svolta davanti all'ordine professionale locale, che ha natura amministrativa; nel caso di impugnazione dell'atto che la definisce, alla stessa segue un'ulteriore fase che è svolta, invece, davanti ad un "giudice" (cioè la Commissione) ed ha natura giurisdizionale (v. sentenza n. 193 del 2014). Il comma demanda a un decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con i Ministri della giustizia e della salute, la costituzione della sezione stralcio in questione.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 10,10.